Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 152 del 11/04/2024

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, ricorda che la proposta di regolamento in esame, come già illustrato in precedenza, è volta a rafforzare il controllo degli investimenti esteri diretti (IED) nell'Unione europea, sostituendo il vigente regolamento (UE) 2019/452, che ha stabilito un quadro generale, a livello di Unione, per il controllo degli IED nell'Unione, da parte degli Stati membri, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Il regolamento ha, a tal fine, anche istituito un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea, per la segnalazione dei possibili rischi per la sicurezza o l'ordine pubblico, o per i programmi di interesse per l'Unione.

Il regolamento vigente fa comunque salva la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale e il loro diritto di decidere se controllare o meno un particolare investimento estero diretto.

Tuttavia, in seguito alla pandemia da Covid-19, alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alle altre tensioni geopolitiche in atto, è stata avvertita la necessità di una maggior tutela e sicurezza in relazione ai rischi correlati a determinati investimenti, nonché alla protezione delle attività strategiche dell'Unione da tali investimenti.

Con la proposta in esame, pertanto, si intende modificare la normativa vigente, per introdurre un obbligo, per tutti gli Stati membri, di disporre di un meccanismo di controllo che consenta di valutare le operazioni prima della loro realizzazione, con l'indicazione precisa dei settori minimi che devono essere oggetto di controllo. L'indicazione dei settori è peraltro modificabile con atto delegato della Commissione europea. La proposta ritiene, in tal modo, di rimediare alla frammentazione dovuta alle differenze significative tra i meccanismi nazionali.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui sono svolte alcune riflessioni critiche, in vista del prosieguo dei negoziati presso le Istituzioni europee.

Innanzitutto, in merito alla base giuridica, individuata nell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), che ricomprende gli IDE nell'ambito della politica commerciale comune, la quale è di competenza esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del TFUE, il Governo esprime perplessità circa l'aggiunta di una seconda base giuridica, quella dell'articolo 114 del TFUE, sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di mercato interno.

A tale riguardo, il Governo rileva che lo stesso articolo 114 del TFUE consente l'armonizzazione delle legislazioni nazionali ai fini del mercato interno "salvo che i Trattati non dispongano diversamente". Pertanto, il riferimento a tale articolo si giustifica solo in assenza di una disposizione specifica, che in questo caso è costituita proprio dall'articolo 207 sulla politica commerciale comune.

Si prefigurerebbe, pertanto, come per la proposta di direttiva sul lobbying (COM(2023) 637), l'utilizzo del potere di armonizzazione, finalizzato al mercato interno, per una finalità diversa, di competenza non dell'Unione ma degli Stati membri, ovvero quella della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea.

Il ricorso all'articolo 114 del TFUE sembrerebbe quindi finalizzato a superare i limiti dell'articolo 207 TFUE, il quale si riferisce solo ai "principi uniformi" della politica commerciale e quindi anche degli investimenti diretti esteri, mentre le regole armonizzate ai sensi dell'articolo 114 consentono una maggiore incisività negli ordinamenti nazionali, riferendosi al "ravvicinamento delle disposizioni" normative degli Stati membri.

L'utilizzo della doppia base giuridica è, in genere, ammesso dalla Corte di giustizia dell'Unione solo ove l'atto sia diretto a raggiungere più scopi tra loro inseparabili, senza che un obiettivo sia meno importante o secondario rispetto all'altro. Il Governo, quindi, non ritiene sufficiente a giustificare il ricorso all'articolo 114 del TFUE, finalizzato a imporre a tutti gli Stati membri l'istituzione del meccanismo di cooperazione di controllo e l'individuazione precisa dei settori minimi su cui esercitarlo, la semplice constatazione dell'esistenza di divergenze tra le normative nazionali, ritenendo che ciò prefiguri un'attrazione alla Commissione europea di competenze proprie degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale.

Entrando nel merito della proposta, l'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di dotarsi di un meccanismo di screening sugli IDE non comporta per l'Italia particolari problemi, perché il nostro Paese ne è già dotato, al pari di altri 21 Stati membri.

Più problematica appare, invece, la trasformazione dell'elenco di cui al vigente articolo 4 del regolamento, che enuclea con clausole generali e flessibili un elenco di settori generici, nell'Allegato II della proposta, che individua ambiti settoriali molto specifici, con particolare attenzione ad aree tecnologiche avanzate, in cui si elencano tecnologie, beni, strutture, reti, sistemi, servizi e attività economiche di particolare importanza.

Al riguardo, il Governo rileva l'assenza di alcuni settori che sono invece previsti dalla normativa italiana, come le reti di telecomunicazioni, le infrastrutture energetiche e la sicurezza alimentare, su cui è stata segnalata l'esigenza di integrazione. Rileva inoltre che tale elenco può essere modificato dalla Commissione europea, con atto delegato, per tenere conto dell'evoluzione delle circostanze rilevanti per la sicurezza o l'ordine pubblico dell'Unione, concetto che appare estraneo all'ordinamento dell'Unione e in grado di incidere su aspetti di competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale. Su tale potere delegato, peraltro, è previsto un limitato coinvolgimento degli Stati membri.

Sotto il profilo delle procedure, la proposta introduce una serie di obblighi e vincoli che rendono eccessivamente complesso il controllo sugli IDE e appare, altresì, incidere sul potere degli Stati membri di adottare in autonomia le decisioni finali: aggravamenti procedurali che richiederebbero una modifica della disciplina nazionale, il potenziamento delle strutture e una dilatazione dei termini procedimentali per l'esercizio dei poteri speciali (golden power), che spesso richiede invece celerità e riservatezza, nell'ambito di operazioni di soggetti stranieri sugli asset strategici nazionali.

In particolare, in riferimento all'articolo 4, paragrafo 3, che subordina la decisione nazionale di autorizzare o meno un investimento estero alla previa informazione, all'investitore estero richiedente, delle relative motivazioni della decisione, e alla possibilità per lo stesso soggetto di comunicare le proprie osservazioni prima che la decisione sia presa, il Governo osserva che tale previsione non appare in linea con la struttura del procedimento nazionale che si conclude con una decisione in seno al Consiglio dei Ministri, dove è arduo ipotizzare forme di contraddittorio.

Inoltre, pur lasciando formalmente in capo agli Stati membri il potere di decisione finale, le valutazioni del Governo relative all'esercizio del golden power dovrebbero tenere conto sia dell'articolo 1, comma 5, della proposta, che esplicitamente fa riferimento alla possibilità di avviare procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, sia del possibile incremento del contenzioso a livello nazionale sulla base delle nuove prescrizioni procedurali della proposta di regolamento.

Infine, il Governo ritiene opportuno approfondire anche l'articolo 7, paragrafo 2, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri anche gli investimenti esteri in relazione ai quali intendano imporre misure di mitigazione o di divieto, pur in assenza di indagine approfondita.

Il termine delle 8 settimane, previste dal Protocollo n. 2 allegato ai Trattati, per l'esame della sussidiarietà, scade il 30 aprile 2024. La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,05.