Legislatura 19ª - 1ª e 3ª riunite - Resoconto sommario n. 10 del 10/04/2024
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IN SEDE REFERENTE
(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(Esame e rinvio)
Il presidente BALBONI (FdI) facente funzione di relatore per la 1a Commissione, in luogo del senatore Occhiuto, dà conto del disegno di legge di iniziativa governativa in esame, per i profili di competenza della Commissione affari costituzionali.
Al riguardo fa presente che il testo del provvedimento si compone di otto articoli, suddivisi in due Capi. Si sofferma quindi sulle parti di interesse della 1a Commissione, ovvero sugli articoli 1, 3, 5 e 7.
Il Capo I prevede interventi in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 1, che riguarda l'ordinamento e l'organizzazione della Polizia di Stato, reca modifiche alle disposizioni che disciplinano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli agenti in prova, dei vice ispettori e dei commissari della Polizia di Stato, prevedendo che questo sia elevato da due a quattro anni, in caso di sede ordinaria, e da uno a due anni, in caso di sede disagiata. Inoltre, aggiorna in "Scuola superiore di polizia" la denominazione dell'"Istituto superiore di polizia" e prevede che il direttore della Scuola possa essere un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza.
L'articolo 3 concerne l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza. Il comma 1 interviene sul decreto legislativo n. 69 del 2001. In particolare, la lettera a) aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 26, il quale attualmente prevede che, per i gradi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro dell'economia e delle finanze o il comandante generale della Guardia di finanza, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approvino egualmente la graduatoria. Sono conferite le promozioni solo se, nel corso dell'anno, si verificano una o più vacanze nei gradi rispettivi superiori e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno. Il periodo aggiunto precisa che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze. La lettera b) interviene, invece, sul comma 1 dell'articolo 31, per precisare che le promozioni ivi previste sono conferite con decorrenza 1° luglio.
Il comma 2 interviene sulla nota (c) alla tabella 1 di cui all'allegato 20 alla legge n. 234 del 2021, al fine di prevedere che - per le promozioni «a vacanza» per il grado di generale di divisione del «comparto aeronavale», operate a partire dal 2029 e nell'anno in cui la consistenza in effettivo nel predetto grado risulti inferiore alle due unità - la relativa decorrenza sia fissata alla data in cui si verifica la vacanza stessa.
Il comma 3 modifica l'articolo 45, comma 27, del decreto legislativo n. 95 del 2017, fissando al 1° luglio la decorrenza delle promozioni annuali conferite, fino al 31 dicembre 2031, ai tenenti colonnelli del Corpo militare della Guardia di finanza che siano stati collocati nella posizione di «a disposizione».
L'articolo 5, al comma 1, conferisce una delega al Governo per l'adozione, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riorganizzazione, anche sotto il profilo ordinamentale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il comma 2 indica, quale principio e criterio direttivo della delega, l'ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche.
Il comma 3 disciplina le modalità di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, con indicazione anche dei relativi termini procedurali.
Nell'ambito del Capo II, in materia di benefici assistenziali per il personale del comparto sicurezza e difesa, l'articolo 7, al comma 1, dispone la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato senza finalità di lucro.
Il comma 2 prevede che lo statuto della fondazione, con il quale si provvede anche all'individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicuri il perseguimento di specifiche finalità istituzionali, tra le quali: l'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato deceduto; l'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato e agli orfani degli stessi; la stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, nonché per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato; la concessione al medesimo personale di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità; l'assistenza sociale e sanitaria del personale e del nucleo familiare, mediante iniziative e interventi specifici, aventi finalità curative, ricreative o culturali; la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani e alle vacanze studio; la gestione economica e la promozione di prodotti che, in relazione all'utilizzo del logo, dello stemma, dell'emblema o di qualsiasi altro segno distintivo, identificano la Polizia di Stato ovvero quei reparti o gruppi che, per le loro tradizioni o funzioni, ne costituiscono il patrimonio storico, culturale e sportivo, concorrendo a esprimerne il prestigio.
Il comma 3 stabilisce che la fondazione possa disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.
Ai sensi del comma 4, sono organi della fondazione: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Lo statuto individua la composizione, il funzionamento e i compiti degli stessi.
Il comma 5 assegna al collegio dei revisori dei conti il ruolo di vigilanza sulla gestione finanziaria della fondazione e il comma 6 stabilisce che la fondazione si avvalga del personale del servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Il comma 7 dispone che il controllo sulle attività della fondazione sia svolto dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.
Il comma 8 sancisce la dotazione iniziale della fondazione, che ammonta a 2.903.987,45 euro. Confluiscono nel fondo di dotazione anche i redditi e i proventi delle attività economiche già in essere, le donazioni e i contributi volontari dei dipendenti della Polizia di Stato, nonché ulteriori specifiche risorse.
Il comma 9 dispone che lo statuto della fondazione sia approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il comma 10 stabilisce che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione ad essa siano effettuati in regime di neutralità fiscale.
Infine, il comma 11 prevede che, fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 9, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al Dossier predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.
Il relatore per la 3a Commissione, senatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra i contenuti di cui agli articoli 2, 4, 6 e 8 che recano profili di interesse per il comparto della Difesa.
Nell'ambito del Capo I, dedicato alle misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di Polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 2 reca alcune disposizioni concernenti l'ordinamento e l'organizzazione dell'Arma dei Carabinieri, intervenendo sull'articolo 174 del Codice dell'Ordinamento Militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) che reca la disciplina dell'organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri, articolandola nel Comando unità mobili e nel Comando unità specializzate.
Ai sensi della disciplina vigente si tratta di Comandi, ciascuno retto da un Generale di Corpo d'Armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti. Come evidenziato dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, tale assetto organizzativo non risulta ancora essere stato attuato. La modifica recata dal comma 1 dispone l'accorpamento, in un'unica posizione, quella del Comando unità mobili e specializzate dell'Arma dei carabinieri, retta da un unico Generale di Corpo d'armata, delle due posizioni di vertice, il Comando unità mobili e il Comando unità specializzate, rette, secondo la normativa vigente, da due distinti Generali di Corpi d'armata e ciò al fine di recuperare una posizione di impiego di un Generale di Corpo d'Armata, da destinare all'incarico di Manager Privacy, figura che assicura il rispetto e l'applicazione della legislazione in materia di protezione dei dati personali nei processi sviluppati da tutte le unità organizzative dell'Arma dei Carabinieri. Il comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che il vertice del comparto contingente per la Banca d'Italia dell'Arma dei carabinieri possa essere, oltre che un Generale di Brigata, anche un Generale di Divisione. Il successivo comma 3 dell'articolo 2 consente di far affluire sul conto corrente fruttifero acceso presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. le somme annualmente maturate a titolo di I.V.A. a credito nell'ambito delle attività di tutela e salvaguardia delle riserve naturali e di gestione degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità, già affidate al Corpo Forestale dello Stato ora attribuita all'Arma dei Carabinieri. Da ultimo, il comma 4 dell'articolo 2 interviene sul fondo per le esigenze del centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, eliminando l'orizzonte temporale annuale che, ai sensi della normativa vigente, occorre osservare nella ripartizione delle risorse. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), comporta significative spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture. A tale fine è stato istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 663, della legge di bilancio 2023, un apposito fondo, con una dotazione annuale di 2,65 milioni di euro, nello stato di previsione del Ministero della difesa, ripartito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sempre nell'ambito del Capo I, l'articolo 4, contiene diverse norme in materia di personale delle Forze armate, relative in particolare al computo dei periodi di comandi, all'impiego di ufficiali in incarichi qualificanti presso enti e agenzie esterne alla Difesa, e alla decorrenza delle promozioni a tenente colonnello. La previsione bandisce anche un nuovo concorso per marescialli, riservato a sergenti e volontari in servizio permanente con laurea e abilitazione in una professione sanitaria, per i posti non coperti da precedenti concorsi. Più in dettaglio la modifica di cui alla lettera a) del comma 1 estende per un ulteriore triennio (2024-2026) la riduzione di trenta giorni dei periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco previsti dalle Tabelle allegate al Codice dell'ordinamento militare, garantendo un maggiore margine di flessibilità nei casi in cui gli avvicendamenti negli incarichi di comando o le attribuzioni specifiche siano ritardati per sopravvenute ed imprevedibili evenienze. La successiva lettera b) consente al Ministero della difesa di valorizzare e tutelare l'investimento professionale derivante dall'impiego di ufficiali in incarichi particolarmente qualificanti in campo nazionale, presso agenzie ed enti esterni all'amministrazione della difesa. Vengono estesi a questi impieghi quanto già previsto a legislazione vigente per incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale. Come in quest'ultimo caso, la disposizione in esame prevede - anche per gli incarichi nazionali - l'attivazione di una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dello stesso, in aggiunta al periodo di ferma eventualmente in atto. A sua volta la lettera c) contiene una norma di interpretazione autentica in materia di decorrenza delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione. La lettera d), infine, bandisce un nuovo concorso per titoli, da indire nell'anno 2024, per completare il processo di transito nel ruolo marescialli, già avviato con analoghi concorsi per sergenti e volontari in servizio permanente in possesso di titoli e abilitazione nel campo delle professioni sanitarie. L'esigenza - come precisa la relazione illustrativa - deriva dalla mancata copertura di alcuni posti banditi dai precedenti analoghi concorsi, con una previsione che peraltro non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 6 recadisposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, prevedendo, al fine di potenziare l'apporto di competenze specialistiche all'attività della rete diplomatico-consolare, la possibilità di destinare quattro unità del proprio personale, fuori dal territorio nazionale, per l'impiego presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di "esperti", al fine di promuovere ed attuare lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia degli atti di amministrazione marittima relativa alla documentazione delle unità di bandiera, delle procedure di imbarco e sbarco dei marittimi e della sicurezza dello stesso trasporto marittimo. Come evidenziato dalla relazione illustrativa, ad oggi la competenza del Consolato italiano ad operare quale autorità marittima all'estero discende dal Codice della Navigazione e dal decreto legislativo n.71 del 2011 recante "Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari", disposizioni normative che prevedono che l'assistenza alla navigazione marittima italiana nel mondo rientri tra i servizi consolari resi dalla rete diplomatica italiana all'estero. La necessità di prevedere tale misura discende dall'esigenza di supportare il proprio naviglio che navighi fuori dalle acque di competenza, non dimenticando che circa il novanta per cento del trasporto merci globale avviene via mare. La stessa relazione illustrativa sottolinea al riguardo come la creazione di quattro posizioni presso i principali sorgitori esteri in cui si svolgano annualmente più di 1.000 atti di navigazione marittima, rechi l'indubbio beneficio di agevolare l'attività dei propri rappresentanti diplomatici e di velocizzare e snellire le pratiche amministrative delle proprie navi commerciali, con evidenti ripercussioni positive sulla sicurezza dei traffici e sulla velocità delle operazioni amministrative e commerciali.
Nell'ambito del Capo II, dedicato ai benefici assistenziali in favore del personale del comparto sicurezza e difesa, l'articolo 8 reca disposizioni per la disciplina dell'Ente circoli della Marina militare. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 131-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, l'Ente circoli della Marina militare è preposto alla direzione e all'amministrazione dei circoli ufficiali e sottufficiali della Marina militare nel rispetto della vigente normativa amministrativo-contabile e del relativo statuto. I soci ordinari versano una quota mensile di importo determinato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con la modifica in esame si precisa che i soci ordinari dell'Ente circoli della Marina militare sono gli ufficiali e i sottufficiali della Marina, iscritti di diritto, e che l'Ente medesimo, da sempre alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina, rientri nell'organizzazione logistica della Marina militare.
Il PRESIDENTE avverte che la discussione generale avrà inizio in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,40.