Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 226 del 10/04/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

226ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GELMETTI (FdI), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCCO (FdI), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta di parere testé formulata.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai senatori per eventuali interventi.

Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene in dichiarazione di voto sul provvedimento, rilevando come lo stesso confermi una china ormai presa dal Governo, in materia di politiche fiscali, che vede una chiara linea di tendenza in base alla quale le tasse le pagheranno in sostanza solo i lavoratori dipendenti.

Il provvedimento in esame risulta confermare infatti una netta tendenza nelle politiche dell'attuale maggioranza, per cui non vi sarà interesse a pagare le imposte per i soggetti che non abbiano a monte un sostituto di imposta.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene in dichiarazione di voto per sottolineare il carattere di ennesimo condono del provvedimento in esame, che favorisce coloro che non rispettano le regole, delineando tempi più lunghi anche per i pagamenti dovuti al fisco.

Su questa linea si conferma che, secondo l'attuale maggioranza, gli unici che resteranno a pagare le tasse sono coloro che hanno un reddito fisso, atteso che il Governo delinea un fisco compiacente con chi non rispetta le norme.

Formula a riguardo la posizione di netta contrarietà della propria parte politica a tale approccio fiscale, poiché è invece fondamentale che ciascuno contribuisca a pagare le tasse secondo le proprie possibilità effettive e che non siano i lavoratori dipendenti e i pensionati gli unici soggetti a pagarle.

Conclude quindi preannunciando il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto rilevando le criticità connesse al provvedimento, che emergono in parte anche da quanto delineato nel testo illustrato.

Soffermandosi sul tema delle politiche per la deterrenza, sottolinea in particolare le criticità poste dai provvedimenti della attuale maggioranza anche con riguardo allo schema di decreto legislativo in esame.

Evidenzia infatti come l'evasione fiscale avviene soprattutto con carattere di ripetitività specifica, per cui una vera attività di deterrenza implicherebbe sanzioni specifiche per l'aggravante di comportamenti reiterati. Tale aspetto è del tutto mancante nel provvedimento in esame.

Il provvedimento invece si limita a un approccio di deterrenza generica che non delinea i caratteri dell'effettività, anzi rischia di determinare un grave problema per gli introiti fiscali.

Critica quindi la posizione, che risulta emergere dal provvedimento, in base alla quale l'aumento di spazi di compliance aumenterebbe la raccolta dei tributi.

E' infatti tutt'altro che rafforzata la raccolta di entrate tributarie, laddove i cittadini vedono divenire possibile il rinvio ovvero la rateizzazione dei pagamenti fiscali con un costo opportunità che costituisce addirittura un incentivo a non pagare.

L'attuale Governo sta di fatto dando convenienza al ritardo negli adempimenti fiscali, e ciò crea una lampante discriminazione tra coloro che possono ritardare tali adempimenti fiscali e i soggetti che invece hanno un regime di ritenuta alla fonte.

L'attuale esecutivo sta quindi indebolendo la capacità e l'effettività dell'introito tributario per lo Stato e favorisce invece l'elusione, con un effetto di non effettività della deterrenza.

Conclude quindi preannunciando il voto di contrarietà del proprio Gruppo.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 10,30.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei seguenti chiarimenti forniti dal Governo:

- in relazione all'articolo 3, per quanto concerne le modifiche al codice di rito legate alla digitalizzazione del processo, viene assicurata la piena sostenibilità delle risorse già previste dalla legislazione vigente sul capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il completamento delle procedure di digitalizzazione del processo civile presso gli uffici giudiziari nonché per l'adeguamento delle dotazioni informatiche delle cancellerie degli uffici giudiziari, con specifico riferimento alla prevista obbligatorietà del deposito telematico degli atti. Il Governo ha precisato la difficoltà di individuare separatamente la quota destinata alla digitalizzazione del settore civile o del settore penale, in quanto le principali voci di spesa (connettività, postazioni di lavoro, cablaggi LAN) risultano contemporaneamente ascrivibili ad entrambi i settori civile e penale: al riguardo, sono stati evidenziati i dati i forniti dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione, rappresentativi delle macro-voci di spesa esemplificative degli interventi connessi alla digitalizzazione civile e penale del settore giustizia realizzati e in corso di realizzazione nel corso del 2024, ove si specifica per l'area civile un importo di spesa di 13.743.373 euro;

- in relazione al comma 8, lettera a), dell'articolo 3, viene chiarito che le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate costituiscono prova scritta idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo, per cui viene confermata la piena utilizzabilità delle stesse nell'ambito del processo civile per l'emissione di decreto ingiuntivo "inaudita altera parte", trattandosi di titoli assimilabili all'originale rilasciato in formato informatico, senza necessità, quindi, di iniziare alcun rito di cognizione per dimostrare la fondatezza del diritto di credito vantato, circostanza che comporta un notevole beneficio d'impulso per una definizione tempestiva della controversia. Il Governo, richiamando la normativa già adottata in materia, con particolare riguardo al fascicolo processuale informatico, risultando già vigente l'obbligo della conservazione su supporto informatico e archivio digitale degli atti e documenti processuali, ha assicurato la piena sostenibilità dell'intervento precisato nella norma, da parte degli uffici giudiziari attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 4, che modifica alcune disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per coordinare la normativa delle stesse adeguandola alla disciplina del processo civile a seguito degli interventi in materia di informatica e digitalizzazione, il Governo ha precisato che, in linea con quanto osservato in relazione all'articolo 3, risulta difficoltoso illustrare il grado di avanzamento degli interventi di digitalizzazione degli uffici giudiziari a fronte delle risorse già previste in bilancio, trattandosi di operazioni che riguardano contemporaneamente sia il settore civile che penale, assicurando tuttavia che gran parte delle attività di digitalizzazione del civile possono ritenersi quasi completate e pertanto confermando la piena sostenibilità degli interventi di informatizzazione previsti dal provvedimento, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- in relazione all'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, viene assicurato che i fabbisogni di spesa da sostenere per il completamento della digitalizzazione del processo civile potranno essere garantiti attraverso le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le priorità e i cronoprogrammi predisposti dalla competente articolazione ministeriale;

preso atto che viene altresì chiarito che:

- in relazione all'articolo 6, comma 5, che le modifiche apportate costituiscono un'esplicazione testuale chiarificatrice a seguito della sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, per cui viene chiarita dal Governo l'assenza di incidenza sulla spesa pubblica; il Governo inoltre rappresenta l'effetto compensativo determinato dall'estensione del regime dell'articolo 131 del D.P.R n. 115 del 2002, il quale detta una disciplina di maggior favore per l'Erario rispetto all'incertezza normativa attualmente vigente, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1, disponga, altresì, che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (art. 8-bis, comma 2);

- in relazione all'articolo 7, viene assicurato che le disposizioni transitorie in esso indicate sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo al raggiungimento dei target fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie. Al riguardo, il Governo segnala i dati forniti dall'Unità di missione, presso il Ministero della giustizia, per l'attuazione degli interventi del PNRR, la quale ha comunicato che in base l'ultimo rapporto pubblicato dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero, al primo semestre 2023 è stata registrata una riduzione dell'arretrato civile pari all'81,3 per cento, presso i Tribunali e pari al 94,4 per cento, presso le Corti d'Appello, rispetto alla baseline del 2019, segnalando un trend favorevole al raggiungimento degli obiettivi entro dicembre 2024, termine per il quale l'Italia dovrà raggiungere una riduzione complessiva del 95 per cento dei procedimenti civili arretrati al 31 dicembre 2019. Il Governo evidenzia che a ciò fa riscontro la riduzione dei tempi di trattazione dei procedimenti civili del 19,2 per cento rispetto al 2019 con effetti positivi, considerato che entro giugno 2026 i tempi di trattazione dei procedimenti civili dovranno ridursi del 40 per cento rispetto al 2019,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 144

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene sottolineato che le modifiche in esame attengono ad aspetti definitori e finalizzati a chiarire gli ambiti applicativi delle disposizioni trattate. In particolare, relativamente al rapporto tra procedimento penale e tributario una più efficiente gestione garantita dai diversi interventi previsti dovrebbe determinare effetti positivi sia per gli operatori sia per i soggetti interessati dagli stessi procedimenti, anche in termini di conclusione degli stessi, con ricadute positive sul gettito. Viene pertanto rappresentato che le modifiche non determinano riflessi negativi sul gettito vigente, ma al contrario potenziali effetti positivi. In relazione al comma 5, viene confermato che la misura non determina effetti, neppure in termini di cassa, trattandosi in ogni caso della possibilità di compensazione dei crediti solo su sanzioni e interessi applicati sugli omessi versamenti delle imposte relative ai redditi scaturenti dalle dichiarazioni. Si tratta quindi di una misura che dovrebbe riguardare una platea ridotta di soggetti interessati (titolari di partita IVA, con crediti commerciali e sanzioni e interessi applicati su omessi versamenti di imposte sui redditi dichiarati);

in relazione all'articolo 2, viene evidenziato che il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni è stato effettuato considerando l'importo complessivo delle stesse relativamente ai tributi sia erariali interessati dall'articolo 2 sia territoriali: 2.154 milioni di euro (2.267 milioni - 113 milioni per sanzioni su tributi erariali di cui all'articolo 4) + 113 milioni (sanzioni su tributi territoriali) - 770 (sanzioni su definizioni agevolate) = 1.497 milioni. Su tale ammontare è stata applicata la percentuale di riduzione del 10 per cento, calcolata sulla base dei dati puntuali delle sanzioni applicate. In particolare, è stata effettuata un'apposita elaborazione applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie, giungendo ad una riduzione media ponderata di meno del 10 per cento, arrotondata per eccesso prudenzialmente. Inoltre, viene osservato che la riduzione del 50 per cento della stima complessiva appare realistica alla luce dell'esperienza pregressa conseguente alla rimodulazione delle sanzioni operata con il decreto legislativo n. 158 del 2015. Nello specifico, l'articolo 33 del suddetto decreto prevedeva che nel caso si fosse verificato o fosse in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto alle previsioni, sarebbero stati adottati appositi interventi per il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica. Tale presupposto non si è verificato, in quanto non sono emerse criticità dal punto di vista del gettito da sanzioni. Alla luce di quanto sopra descritto e tenuto conto anche dei più recenti istituti volti ad incrementare l'adempimento spontaneo, appare prudenziale la riduzione dell'onere applicata;

in relazione all'articolo 3, viene evidenziato che ai fini della stima degli effetti derivanti dalle modifiche alla disciplina del ravvedimento operoso (applicazione del cumulo giuridico), il dato di partenza è l'ammontare complessivo annuo delle sanzioni (1.610 milioni di euro), di cui circa 1/8 riferibili alle sanzioni da ravvedimento, di cui il 90 per cento interessate dall'istituto del cumulo. Su tale ammontare (181 milioni di euro) è stato calcolato un ulteriore effetto di riduzione del gettito pari al 20 per cento (al netto della riduzione generale del 10 per cento e del 15 per cento relativamente alla rimodulazione delle sanzioni di cui agli articoli 2 e 4), ridotto della metà sempre in considerazione dell'effetto incentivo per l'adempimento spontaneo;

in relazione all'articolo 4, viene evidenziato che il calcolo degli effetti di gettito derivanti dalla riduzione delle sanzioni è stato effettuato considerando l'importo complessivo delle stesse relativamente agli altri tributi erariali interessati dall'articolo 4 pari a 113 milioni di euro. Su tale ammontare è stata applicata la percentuale di riduzione del 15 per cento, calcolata sulla base dei dati puntuali delle sanzioni applicate. In particolare, è stata effettuata un'apposita elaborazione applicando le nuove sanzioni alle diverse fattispecie, giungendo ad una riduzione media ponderata di circa il 14 per cento, arrotondata per eccesso prudenzialmente;

con riguardo all'articolo 6, quanto alla stima degli effetti conseguenti alla complessiva revisione della disciplina in rilievo, da ponderare in stretta connessione con i comportamenti dei contribuenti, vengono richiamate le considerazioni già sopra svolte che costituiscono la base giustificativa dell'intero impianto metodologico utilizzato in risposta alle osservazioni formulate in relazione agli articoli precedenti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che trova applicazione il meccanismo di monitoraggio stabilito dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, al fine di prevenire il verificarsi di eventuali scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni.