Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 225 del 09/04/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

225ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(806 e 690-A) Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti relativi al disegno in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 4.0.200, recante un incremento di 500 unità dell'organico della magistratura ordinaria, che occorre acquisire la quantificazione degli oneri e la verifica delle connesse coperture finanziarie. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 4.0.200 in ordine ai profili finanziari, rilevando la mancanza di una relazione tecnica e non risultando possibile la quantificazione degli oneri.

Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il RELATORE illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.200. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento risulta sprovvisto di relazione tecnica.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che prevede al comma 3 l'istituzione del Fondo Capitale italiana della mobilità sostenibile con la dotazione di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, occorre acquisire elementi di chiarimento sui beneficiari della ripartizione del predetto Fondo.

L'articolo 2 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile. A tale riguardo, occorre chiarire con quali risorse opererà il predetto Piano, considerato che gli obiettivi previsti risultano essere in gran parte onerosi, e se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa occuparsi della predisposizione, del coordinamento e dell'attuazione del Piano d'azione, oltre che del monitoraggio e della valutazione dei risultati, con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 3, che prevede che i comuni e le regioni, compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, aderiscano al Piano d'azione attraverso patti locali per la mobilità sostenibile, occorre valutare la necessità di integrare il testo con una clausola di invarianza standard.

Riguardo all'articolo 4, che prevede che gli uffici scolastici regionali individuino la scuola che opera quale polo responsabile della mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, occorre valutare se la predetta scuola possa operare con le sole risorse assegnate, senza nuovi o maggiori oneri.

Relativamente all'articolo 5, che dispone la copertura finanziaria del provvedimento, risulta necessario aggiornare il bilancio annuale e triennale di riferimento, nonché eliminare nella formulazione del testo il richiamo alle proiezioni.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, appare necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica che verifichi la quantificazione degli oneri riportata nel provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO concorda con la necessità evidenziata dalla relatrice di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, come prescritto, il provvedimento, di iniziativa del Governo, risulta provvisto di relazione tecnica positivamente verificata.

Per quanto di competenza, osserva, in relazione alla quantificazione degli oneri relativi alla realizzazione del Museo, che sono stati autorizzati complessivamente 8 milioni di euro per il triennio 2024-2026, a valere sull'accantonamento del Ministero della cultura del Fondo speciale di conto capitale. Premesso che l'accantonamento in questione risulta presentare le occorrenti disponibilità, va rilevato che, come affermato dalla relazione tecnica, per analoghi provvedimenti sono stati stanziati 10 milioni di euro complessivi. Pertanto, occorre avere ulteriori elementi che consentano di confermare la sostenibilità della disposizione anche con un importo inferiore di due milioni di euro.

Relativamente alle spese per il funzionamento del Museo, quantificate in 50 mila euro a decorrere dall'anno 2026, occorre avere conferma che, anche in assenza di ulteriori apporti al patrimonio della Fondazione, che hanno carattere eventuale, l'ente possa provvedere alle spese ordinarie.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1053) Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto riguarda l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione dell'Arma dei carabinieri, in relazione al comma 3, tenuto conto dello speciale iter del versamento al bilancio dello Stato e della riassegnazione alla finalità di spesa indicata, operante previo versamento iniziale alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti d'impatto sul fabbisogno di cassa del settore statale, nell'ambito della cosiddetta gestione separata che è consolidata nel sistema di Tesoreria.

In merito all'articolo 3, che reca disposizioni in materia di ordinamento del Corpo della Guardia di finanza, in relazione al comma 1, che dispone che le promozioni sono conferite con decorrenza dalla data in cui si verificano le vacanze, il Governo dovrebbe fornire elementi di conferma in merito all'assenza di riflessi finanziari per effetto delle integrazioni apportate alle norme vigenti in tema di avanzamento in ruolo degli ufficiali. In particolare, il Governo dovrebbe assicurare che non si determinino effetti di anticipazione finanziaria delle promozioni rispetto a quanto avviene attualmente. In relazione al comma 2, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla effettiva neutralità del termine di decorrenza a partire dalla data in cui si verifica la vacanza, come precisato dalla norma. In termini analoghi, al comma 3, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito alla piena neutralità finanziaria della nuova decorrenza al mese di luglio degli avanzamenti dei tenenti colonnelli al grado di colonnello. Nel complesso, premesso che l'articolo 31 del decreto legislativo n. 69 del 2001, in tema di promozioni «a vacanza» degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, non contempla ad oggi un preciso termine di decorrenza, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni in merito all'assenza di effetti aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, riguardo ai possibili maggiori oneri per il riconoscimento di emolumenti e indennità connessi all'attribuzione del grado.

Per quanto concerne l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate, in merito alla lettera a) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sul fatto che la proroga disposta non sia suscettibile di riflettersi sull'incremento del numero degli avanzamenti previsti nelle medesime annualità, anche in relazione a quelli per sola anzianità. In relazione alla lettera c), premesso che la norma dispone la decorrenza delle menzionate promozioni a decorrere dal 1° luglio dell'anno di riferimento, andrebbero fornite conferme in merito alla piena neutralità di tale decorrenza, considerato che gli avanzamenti si dispongono a pieno titolo, giuridico ed economico. Il Governo dovrebbe fornire ulteriori informazioni in merito alla data di decorrenza di tali avanzamenti speciali disposta sinora, sia pure per prassi.

L'articolo 5 dispone il conferimento di una delega al Governo per la disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La norma è corredata di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica e rinvia la quantificazione degli effetti finanziari, nonché l'individuazione di eventuali mezzi di copertura, in sede di emanazione degli schemi dei decreti legislativi. A tale riguardo, al fine di garantire il concorso del controllo parlamentare per i profili finanziari, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, occorre valutare la necessità, all'ultimo periodo del comma 3, dopo le parole: "Le Commissioni competenti per materia" di inserire le seguenti: "e per i profili finanziari".

L'articolo 6 concerne disposizioni in materia di personale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, che consentono di destinare presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in qualità di esperti, recando oneri quantificati in euro 540.558 per l'anno 2024 e di euro 954.255 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta la necessaria capienza. A tale riguardo, in relazione ai profili di quantificazione degli oneri, il Governo dovrebbe fornire i quadri di calcolo considerati per le singole tipologie di oneri, nonché elementi informativi integrativi, concernenti anche le ipotesi assunte nella stima dei singoli oneri, con particolare riferimento alla stima degli oneri per indennità speciale all'estero (ISE), oltre che al rimborso degli oneri relativi ai trasporti e ai traslochi.

L'articolo 7 prevede la trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato, con personalità giuridica di diritto pubblico, in una fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Considerato che le finalità del Fondo di assistenza per il personale di cui alla legge 12 novembre 1964, n. 1279, non sembrano esattamente sovrapponibili a quelle previste dal provvedimento in esame per la nuova Fondazione di diritto privato, il Governo dovrebbe assicurare che la trasformazione verrà effettuata ad invarianza di spesa e che la Fondazione possiede sin da oggi le risorse per finanziare la propria attività e per raggiungere gli obiettivi per i quali si costituisce, come asserito nella relazione tecnica, senza tuttavia fornire elementi quantitativi a supporto di tale affermazione.

Per quanto concerne la previsione di cui al comma 6, secondo cui la Fondazione si avvale del personale del Servizio assistenza e attività sociali dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, il Governo dovrebbe chiarire se il personale dell'Ispettorato assistenza già svolga tali attività e se sarà in grado di supportare le nuove attività della Fondazione nei limiti dell'organico che già svolge tali funzioni.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 138.

La sottosegretaria SAVINO chiede di poter rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta al fine di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 febbraio.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine agli elementi richiesti sul provvedimento in esame, sollecitando in tal senso il Governo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire gli elementi richiesti non appena gli stessi saranno disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (n. 144)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

La sottosegretaria SAVINO deposita gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone dunque di rinviare il seguito dell'esame al fine di poter predisporre una proposta di parere che tenga conto degli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, mercoledì 10 aprile 2024, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.