Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 222 del 26/03/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 26 MARZO 2024

222ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA RICHIESTA DI AFFARE ASSEGNATO AVENTE AD OGGETTO IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il presidente CALANDRINI comunica che, nella riunione appena conclusa, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha convenuto, anche al fine di dare continuità all'esame delle Relazioni periodiche sullo stato di attuazione del PNRR, di dare mandato al Presidente della Commissione, congiuntamente con il Presidente della 4ª Commissione, di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, di un affare avente ad oggetto il monitoraggio sull'attuazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che non sono state apportate modifiche in sede redigente, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(492) PIRONDINI e altri. - Disposizioni e delega al Governo per l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 1, comma 2, la lettera a) prevede attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, nonché con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.

Alla successiva lettera b), si stabilisce che l'organico degli insegnanti di educazione musicale sia determinato in ragione di almeno cinque ore settimanali di insegnamento e, comunque, nei limiti di spesa stabiliti all'articolo 2, il quale tuttavia reca solo un limite di spesa per la formazione dei docenti.

La lettera c) prevede di equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione musicale agli altri insegnanti impiegati nel medesimo grado di istruzione.

La lettera d) dispone l'istituzione di un'apposita commissione tecnica, nominata dal Ministero dell'istruzione e del merito, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Alla lettera f), viene poi prevista l'estensione dell'insegnamento dell'educazione musicale all'intero sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a sei anni d'età nel suo complesso, anche valutando l'opportunità di estendere l'indirizzo musicale, come forma di educazione alla socializzazione e come scoperta e sviluppo embrionale di talenti e attitudini, in forma progressiva e sperimentale, nelle sezioni dei nidi d'infanzia frequentate da bambine e bambini compresi tra i 12 e i 36 mesi di età.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il comma 1 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, siano stabiliti i requisiti necessari per l'insegnamento dell'educazione musicale presso le "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale" e sarà stabilita la formazione per i docenti.

Al successivo comma 2, viene previsto che al fine di ottimizzare le risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione del personale docente, le istituzioni scolastiche possano promuovere accordi di rete, nonché, specifici accordi in ambito territoriale con le istituzioni di alta formazione artistica e culturale (AFAM), le fondazioni lirico-sinfoniche, le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), i conservatori di musica e le associazioni musicali amatoriali riconosciute.

In relazione alla formazione dei docenti, il comma 3 dispone un'autorizzazione di spesa nel limite di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la cui copertura, a valere, sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, non appare in linea con la legge di contabilità.

L'articolo 3, in relazione alla delega in esame, reca una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, che peraltro dovrebbe escludere quanto previsto dall'articolo 2 in tema di formazione.

In relazione al contenuto delle disposizioni sopra richiamate, il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria.

A tale riguardo, è necessario acquisire le valutazioni del Governo, mediante la richiesta, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, della predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

La sottosegretaria SAVINO conviene sulla necessità di richiedere una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562-A) Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che in sede redigente sono state recepite le condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poste dalla Commissione bilancio sul testo e sull'emendamento 4.4, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice LORENZIN (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'Accordo SEE, firmato nel 1992, estende all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia le disposizioni dell'Unione europea sul mercato interno. L'Accordo oggetto della ratifica in esame ne estende la partecipazione alla Croazia. Il provvedimento è stato approvato in prima lettura, senza modificazioni, non appare quindi necessario acquisire la relazione tecnica di passaggio. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che l'Accordo non modifica i rapporti italiani con la Croazia, dato che non comporta obblighi ulteriori rispetto all'appartenenza di Italia e Croazia all'Unione europea, rilevando, pertanto, che esso non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. La relazione tecnica rammenta inoltre che, in occasione di due precedenti accordi di adesione allo Spazio economico europeo, alle relative leggi di ratifica non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Considerato che precedenti accordi di analogo tenore sono stati considerati neutrali sotto il profilo finanziario e che l'articolo 3 del provvedimento in esame reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, che prevede che dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla legge di ratifica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non vi sono, per quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.

(1042) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione della relatrice Paita, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10 del testo dell'Accordo, che occorre avere conferma che le agevolazioni previste, sia per il Tribunale unificato brevetti che per la relativa proprietà, non determinino effetti negativi sulle entrate.

Relativamente all'articolo 3 del disegno di legge occorre avere conferma che il Ministero della giustizia possa autorizzare un distacco di 7 unità di personale non dirigenziale senza determinare ulteriori oneri per fabbisogni aggiuntivi di personale.

Inoltre per le relative attività di formazione del predetto personale, di cui all'articolo 4, comma 1, occorre avere ulteriori elementi al fine di verificare la congruità delle spese come calcolate in relazione tecnica.

Per quanto concerne l'aumento del contributo italiano al bilancio annuale del Tribunale unificato dei brevetti, previsto all'articolo 4, comma 2, occorrerebbero ulteriori elementi al fine di verificare le somme previste nel testo che, nella relazione tecnica, vengono giustificate con l'aggiornamento delle stime in relazione al ritardo dell'entrata in vigore dell'Accordo di circa 7 anni.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di risposte agli elementi di chiarimenti richiesti nella relazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere che tenga conto dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il PRESIDENTE chiede alla rappresentante del Governo se vi siano novità in ordine alle richieste di chiarimenti formulate sul provvedimento.

La sottosegretaria SAVINO evidenzia che è in corso l'istruttoria per la predisposizione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, recante modifiche al codice di procedura civile al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico, che la relazione tecnica indica la dotazione del capitolo 7503 dello stato di previsione del Ministero della giustizia iscritto nel bilancio 2024-2026 come riferimento per le risorse disponibili a legislazione vigente: considerato che tale stanziamento afferisce alle esigenze relative alla digitalizzazione sia del settore civile che di quello penale e dell'Amministrazione centrale, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla quota parte di risorse che sia riferibile alla sola digitalizzazione del solo processo civile.

Con riferimento all'articolo 4, recante una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, considerato che la relazione tecnica asserisce che le modifiche introdotte rientrano nelle modalità ordinarie di digitalizzazione del settore di giustizia civile e che quindi non comportano ulteriori oneri, andrebbe chiarito quali siano le operazioni telematiche ancora da implementare e quali risorse residuino per la loro attuazione.

Per quanto concerne l'articolo 8, recante la clausola di invarianza finanziaria, considerato che nell'ultima Relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia presentata in Parlamento vengono evidenziati elementi di criticità sull'adeguatezza delle risorse disponibili a legislazione vigente ai fini del completamento della digitalizzazione dell'attività giudiziaria, andrebbero fornite rassicurazioni in merito ai fabbisogni di spesa da sostenersi per il completamento della digitalizzazione del processo civile, con dati aggiornati degli interventi che si rendono ancora necessari, da raffrontare con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 137 e della Camera dei deputati n. 192.

La sottosegretaria SAVINO rileva che è in corso l'istruttoria con l'amministrazione competente per materia, per cui chiede di poter rinviare l'esame ad una prossima seduta, al fine di poter fornire le risposte sugli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo 2024, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.