Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 221 del 20/03/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024

221ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame e sospensione degli emendamenti)

La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, con riferimento all'articolo 1, comporta maggiori oneri la proposta 1.100 [già 1.8 (testo 2)]. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 1.101 (già 1.9). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 1.102 [già 1.10 (testo 2)]. Occorre avere conferma che l'emendamento 1.0.4 non determini costi aggiuntivi connessi all'istituzione del Tavolo di confronto permanente.

Riguardo all'articolo 2, occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per l'emendamento 2.13 (testo 2).

In relazione all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, e 3.6. Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.9. Determina maggiori oneri la proposta 3.100.

Con riferimento all'articolo 3-bis, comportano maggiori oneri le proposte 3-bis.0.100 (già 3.0.2) e 3-bis.0.101 (già 3.0.3). Occorre la quantificazione per le identiche proposte 3-bis.0.103 (già 3.0.8) e 3-bis.0.104 (già 3.0.9). Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza contenuta nell'emendamento 3-bis.0.105 (già 3.0.10). Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per la proposta 3-bis.0.106 (già 3.0.11).

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.1.

Occorre avere la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 4.100. Occorre valutare la sussistenza delle risorse oggetto di copertura per gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per la proposta 4.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime l'avviso conforme del Governo sul testo.

In merito agli emendamenti, si riserva di fornire gli elementi di risposta, risultando tuttora in corso la relativa istruttoria.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere con l'espressione del parere sul testo, in attesa che sia compiuta l'istruttoria da parte del Governo sui relativi emendamenti.

Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo in esame, che risulta approvato.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti nonché il prospetto riepilogativo sugli effetti finanziari, che vengono messi a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità

(Parere alla 10a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se sia stata completata l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO si impegna a fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle

(Parere alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta alle richieste formulate sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SAVINO assicura che solleciterà gli uffici a completare l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone quindi di sospendere momentaneamente la seduta, risultando in corso l'istruttoria da parte del Governo sugli emendamenti relativi all'A.S. 1014-A trasmessi dall'Assemblea.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, riprende alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1014-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione all'emendamento 1.100 (già 1.8 (testo 2)), esprime l'avviso contrario del Governo, in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 1.101 (già 1.9), esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.102 [già 1.10 (testo 2)] e 1.0.4, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione all'emendamento 2.13 (testo 2), si pronuncia in senso contrario in quanto, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata appare inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne le proposte 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, -bis.0.100 (già 3.0.2) e 3-bis.0.101 (già 3.0.3), 3-bis.0.103 (già 3.0.8) e 3-bis.0.104 (già 3.0.9), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano maggiori oneri.

In relazione alla proposta 3-bis.0.105 (già 3.0.10), formula una valutazione di contrarietà, dal momento che la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Per quanto concerne la proposta 3-bis.0.106 (già 3.0.11), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata è ritenuta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

In relazione all'emendamento 4.1, manifesta un avviso contrario in quanto la proposta comporta maggiori oneri.

Per quanto concerne la proposta 4.100, formula una valutazione di nulla osta all'ulteriore corso, evidenziando che gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della norma, pari complessivamente a euro 917.202 per l'anno 2024 e a euro 1.222.936 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base delle vigenti retribuzioni pro capite: al riguardo, si riporta alla tabella recante le quantificazioni, messa a disposizione della Commissione. Per quanto concerne la copertura individuata, aggiunge che il Fondo presenta la relativa capienza.

In relazione agli emendamenti 4.0.1 e 4.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo, dal momento che in assenza di idonea relazione tecnica non è possibile valutare la congruità della quantificazione degli oneri e, pertanto, escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati né coperti. Inoltre, la copertura individuata risulta inidonea in quanto le risorse sono preordinate ad ulteriori esigenze del Governo.

Per quanto concerne la proposta 4.0.3, si pronuncia in senso contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né coperti.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice AMBROGIO (FdI), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100 [già 1.8 (testo 2)], 1.101 (già 1.9), 1.102 [già 1.10 (testo 2) ], 1.0.4, 2.13 (testo 2), 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.100, 3-bis.0.100 (già 3.0.2), 3-bis.0.101 (già 3.0.3), 3-bis.0.103 (già 3.0.8), 3-bis.0.104 (già 3.0.9), 3-bis.0.105 (già 3.0.10), 3-bis.0.106 (già 3.0.11), 4.1, 4.0.1, 4.0.3 e 4.0.7. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del Governo, pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il relatore BORGHESE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme alla proposta testé formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento di un ciclo di audizioni, congiuntamente all'omologa Commissione della Camera dei deputati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea.

La Commissione prende atto.

La senatrice MENNUNI (FdI) dà conto del programma dell'indagine conoscitiva, pubblicato in allegato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE, avverte che l'odierna seduta pomeridiana, nonché la seduta già convocata per domani, giovedì 21 marzo 2024, alle ore 9, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,20.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 122

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

- in relazione all'articolo 5, comma 3, viene rappresentato che l'aggiornamento delle tabelle con l'introduzione di nuovi criteri di valutazione consentirà alle Commissioni di poter valutare la condizione di disabilità disponendo di esami di laboratorio e strumentali più sensibili e specifici, evitando che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici. Al tempo stesso l'aggiornamento del decreto ministeriale 5 febbraio 1992 porterà ad una più mirata individuazione della condizione di invalidità civile dei minori, la previsione di cui all'articolo 5 non determina pertanto un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata;

- in relazione all'articolo 7, viene osservato che l'applicazione della disposizione sull'efficacia provvisoria anticipata è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile. Nel dettaglio, viene poi rappresentato che nella fase di emanazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 7 sarà posta particolare attenzione alla tipologia di prestazione e alla loro ripetibilità. Sarà consentita l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione e il relativo esito non presentano elevati margini di incertezza. Si evidenzia, in conclusione, che le prestazioni erogabili saranno individuate dal citato decreto attuativo, in modo tale da evitare effetti finanziari negativi;

- per quanto riguarda l'articolo 8, comma 2, viene precisato che non è prevista in capo all'INPS alcuna attività di tipo valutativo circa i certificati di formazione dei medici autorizzati alla trasmissione del certificato introduttivo. La stessa norma, infatti, chiarisce che l'INPS si limita ad "acquisire" la documentazione attestante l'avvenuta formazione. Il possesso di tale documentazione, in automatico e senza nessuna attività valutativa da parte dell'Inps, abilita il medico alla trasmissione. Ciò premesso, conviene valutare l'opportunità di esplicitare, relativamente all'articolo 8, comma 2, che le amministrazioni interessate provvedano alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- relativamente all'articolo 9, con riferimento al rinvio al decreto-legge n. 98 del 2011, viene riportato che la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia.

Con riferimento alle discordanze rilevate nelle entità di personale necessario all'INPS, in via preliminare, viene precisato che il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, quale sottosezione del PIAO per il medesimo triennio, risulta approvato con Determina commissariale n. 5 del 31/01/2024 e non con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14/2024.

In merito alla stima dei risparmi derivanti dal passaggio della doppia fase di accertamento al procedimento unitario gestito da INPS, viene rilevato che si tratta di stime riguardanti risorse afferenti al Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di ripartizione regionale, che non rientrano, almeno non direttamente, nel perimetro delle risorse dell'Istituto.

Per quanto riguarda la stima del 35 per cento di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, viene rappresentato che la stessa è stata condotta sulla base delle attività istituzionali che vedono il personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'Istituto, per il 30 per cento nell'esercizio di funzioni collegate alla tutela previdenziale, mentre per il 70 per cento per l'accertamento dell'invalidità. Le percentuali richiamate dalla relazione tecnica ai numeri 6) e 7), rispettivamente del 30 e del 70 per cento, sono state ricavate tenendo conto dell'espletamento delle funzioni sanitarie come rilevate dal Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione dell'Istituto. Considerato che il numero delle domande relative agli anziani non autosufficienti è pari al 50 per cento, la percentuale finale per gli accertamenti di invalidità del decreto in esame è pari al 35 per cento. Con riferimento al personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, la stima rispettivamente del 20 e del 13 per cento è stata effettuata sulla base delle attività di supporto alla Commissione che dovranno essere svolte da tale personale.

In relazione al calcolo delle unità di personale, per quanto riguarda il numero delle 493 unità di personale medico attualmente disponibile, si tratta del risultato del ragionamento appena esposto: considerato che il numero complessivo di medici a disposizione dell'Istituto è stato stimato pari a 1410, il 70 per cento del personale destinato all'accertamento dell'invalidità sarà pari a 987; di questi, il 50 per cento, ovvero 493 unità, sarà destinato all'accertamento dell'invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti. Con riferimento al numero di 781 unità richiamato nella relazione tecnica, esso è pari al 50 per cento del personale medico necessario all'espletamento delle nuove funzioni di accertamento unico, tenendo conto che il numero di 1.562 unità considera la presenza di 2 medici INPS in Commissione. Quanto al dato di partenza delle 728 unità di personale medico dipendente a 36 ore, esso è ricavato dalla voce afferente al fabbisogno sostenibile del PIAO 2023-2025, come confermato dal PIAO 2024-2026.

Per quanto riguarda il numero delle unità di personale sanitario (173) e amministrativo (61) attualmente disponibile, il ragionamento è lo stesso seguito per il personale medico: alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previste nel fabbisogno sostenibile, sono state applicate le percentuali del 70 per cento e, successivamente, del 50 per cento.

In merito all'esigenza di apportare la modifica prospettata dal Servizio di Bilancio circa l'indicazione del contingente massimo di personale da reclutare, si fa presente che tale esigenza non sussiste poiché la spesa relativa all'assunzione del personale di cui trattasi è quantificata in modo puntuale e non entro un limite massimo.

Riguardo alla segnalata incompatibilità temporale tra la decorrenza dell'attuazione della norma in parola (01/01/2025) e la decorrenza delle immissioni in ruolo del primo scaglione, nel far comunque presente che la copertura finanziaria degli oneri assunzionali è prevista già a decorrere dal mese di novembre 2024, al fine di poter procedere all'avvio della fase di sperimentazione, non si hanno comunque osservazioni da formulare circa un'eventuale modifica dell'articolo 38, comma 2, nel senso prospettato dal Servizio Bilancio nelle considerazioni relative al medesimo articolo 38.

In ordine al criterio di calcolo per la quantificazione della tredicesima mensilità sul trattamento economico accessorio, viene fatto presente che la stima del trattamento accessorio è stata effettuata quale valore medio annuo sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile;

- con riferimento agli articoli 11 e 12, preliminarmente, viene rappresentato che le classificazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità sono atti direttamente vincolanti per gli Stati, in base agli articoli 21, lettera b), e 22 della Costituzione dell'OMS. Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'OMS elencate all'articolo 21 della sua Costituzione sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, a meno che non si sia notificata una riserva. Il decreto legislativo, pertanto, non adotta e non recepisce la nuova versione della classificazione internazionale ICD (malattie, incidenti, cause di morte) ma si limita semplicemente a fare riferimento ad essa e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto del suo carattere vincolante;

- in relazione all'articolo 16, viene rappresentato che la disposizione limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti dati che attualmente sono già comunicati all'Istituto, in un'ottica di semplificazione del procedimento e per l'attuazione di quanto disposto dalla legge delega e degli obiettivi PNRR. Si tratta, dunque, di attività che l'INPS è in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- relativamente all'articolo 17, viene fatto presente che l'articolo interviene al fine di garantire una condizione di uguaglianza alle persone con disabilità, ai sensi di quanto già previsto dall'ordinamento vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 5-bis della legge n. 104 del 1992, che prevede che l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Circa le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si fa presente che, attenendo ai profili di eventuale discriminazione dei disabili, le stesse rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante dal decreto legislativo che lo istituisce;

- in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che, considerato che la legge di bilancio per il 2024 (articolo 1, commi 210-212), nell'istituire il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha soppresso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, le cui risorse concorrono alla realizzazione del budget di progetto ai sensi dell'articolo 28 dello schema di decreto in esame, risulta necessario riformulare il comma 4;

- in relazione all'articolo 32, viene segnalato che l'esigenza della formazione si avverta principalmente nella fase iniziale e di messa a terra della riforma. Inoltre, il materiale formativo (video, testi, piattaforme etc.) rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere da questo riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- per quanto riguarda l'articolo 34, viene assicurato che l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non pregiudica le attività o i programmi già avviati a legislazione vigente;

- in relazione all'articolo 38, viene condivisa l'osservazione del Servizio del bilancio di prevedere l'applicazione dal 30 giugno 2024 delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, al fine di eliminare la discrasia temporale evidenziata nel dossier che impedirebbe l'utilizzo delle risorse stanziate già dall'esercizio finanziario 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 1, viene reputato preferibile conservare l'attuale differimento di efficacia della relativa disposizione al 1° gennaio 2025, tenuto conto che la sperimentazione avrà inizio dalla medesima data ora indicata e che l'articolo 9, comma 7, che stanzia le occorrenti risorse per realizzare la predetta sperimentazione, sarà presumibilmente già collocato tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 5, viene rimessa alla valutazione della Commissione l'opportunità di evidenziarne la natura di disposizione transitoria nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38;

acquisito il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 8, comma 2, sia aggiunto in fine il seguente periodo: "L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.";

- all'articolo 28, comma 4, le parole: "dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205" siano sostituite dalle seguenti: "dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

- all'articolo 38, il comma 2, dopo le parole: "articoli 6, comma 9,", siano inserite le seguenti: "9, commi 6 e 7,".


PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA E DI BILANCIO IN RELAZIONE ALLA RIFORMA DELLA GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA

Il pacchetto delle proposte legislative di riforma della governance economica dell'Unione europea, presentato dalla Commissione il 26 aprile 2023, sul quale è stato raggiunto un accordo in sede di trilogo tra le istituzioni dell'Unione europea, prevede una profonda ridefinizione delle regole che presiedono al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri dell'Unione europea adottate nel 2011 nell'ambito del cosiddetto Six Pack, con una riscrittura che interessa la disciplina del Semestre europeo, del braccio preventivo e del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, nonché la normativa relativa ai cosiddetti quadri nazionali di bilancio.

In considerazione dell'ampiezza dell'intervento di riforma, le Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno quindi convenuto sull'opportunità di svolgere congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio in ambito nazionale, alla luce del nuovo assetto della governance economica stabilito a livello europeo, al fine di valutare i possibili interventi normativi da adottare per adeguare la normativa interna al nuovo contesto regolatorio.

Dal punto di vista della programmazione economica e di bilancio a livello nazionale, assume particolare rilievo la circostanza che, nell'ambito della riforma della governance europea, il principale obiettivo da perseguire è identificato nella sostenibilità del debito pubblico, superando in questo modo la centralità della previsione di un obiettivo di medio termine e di un percorso di avvicinamento a tale obiettivo, che costituivano invece l'architrave della disciplina contenuta tanto nella disciplina unionale quanto nella normativa nazionale.

Il nuovo sistema di regole proposto per il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri è, invece, incentrato sulla definizione di piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine, che hanno una durata pari a 4 o 5 anni, in relazione alla durata ordinaria della legislatura nazionale, e che sostituiscono i documenti di programmazione precedentemente previsti dalla normativa europea (i programmi di stabilità e i programmi nazionali di riforma), definendo i contenuti delle politiche di bilancio, delle riforme e degli investimenti che gli Stati membri si prefiggono di realizzare nell'orizzonte temporale di riferimento. Tali piani individuano una traiettoria di bilancio nazionale definita in termini di spesa primaria netta, che costituirà, secondo quanto previsto dalle proposte di riforma, il principale indicatore operativo di riferimento anche ai fini della successiva attività di sorveglianza svolta a livello europeo.

Per quanto attiene al perimetro del prospettato intervento di riforma, sembra in primo luogo opportuno valutare se le nuove regole previste a livello europeo possano coesistere con la vigente disciplina costituzionale, anche considerando i margini di flessibilità consentiti dall'attuale formulazione degli articoli 81 e 97 della Costituzione.

Sembra, in ogni caso, rendersi necessario un intervento di revisione della disciplina nazionale in materia di programmazione economica e finanziaria e delle procedure di bilancio contenuta tanto nella legge "rinforzata" che reca disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, approvata a maggioranza assoluta dalle Camere ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione (legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive modificazioni), quanto nella legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni). Al riguardo, appaiono senz'altro meritevoli di attenzione le prime valutazioni formulate dal Governo, che, nell'ambito della relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012 con riferimento alle proposte di riforma della governance economica avanzate dalla Commissione europea, ha fornito alcune prime indicazioni rispetto alle norme che potrebbero essere oggetto di modifica.

Quanto ai contenuti da approfondire nell'ambito dell'indagine, la riforma della governance economica sollecita una riflessione sulla disciplina di tutte le diverse fasi della programmazione finanziaria e di bilancio previste nell'ordinamento interno, anche con riferimento alla costruzione del bilancio e alla sua esecuzione.

In primo luogo, si pone l'esigenza di valutare l'impatto della riforma sugli strumenti di carattere programmatico, a partire dal Documento di economia e finanza e dalla relativa Nota di aggiornamento, al fine di allineare il percorso di programmazione ai tempi e ai contenuti del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, previsto nell'ambito della riforma della governance economica europea. Quest'ultimo documento, come si è detto, incorporerà i preesistenti programma di stabilità e programma nazionale di riforma, i cui schemi costituiscono, rispettivamente, la prima e la terza sezione del Documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, occorrerà altresì valutare le modalità con le quali il Parlamento potrà esaminare gli investimenti e le riforme che potranno essere proposti al fine di estendere, fino a ulteriori tre anni, il periodo di aggiustamento previsto dal piano strutturale nazionale di bilancio.

Analogamente, dovranno valutarsi i profili connessi all'orizzonte pluriennale di durata dei piani e alla disciplina relativa alla loro possibile revisione, considerando che nel corso del periodo di attuazione dei piani stessi si prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione europea una relazione annuale sui progressi compiuti nella loro attuazione.

Dovranno essere altresì approfondite le modalità di definizione in sede parlamentare degli obiettivi programmatici ai fini del loro successivo recepimento nel disegno di legge di bilancio, alla luce del superamento del riferimento all'obiettivo di medio termine e al percorso di avvicinamento a tale obiettivo.

Si dovrà, quindi, verificare se e in che misura tali aspetti siano suscettibili di riflettersi sull'articolazione del ciclo di programmazione economica e finanziaria nazionale e sulla tempistica di approvazione dei diversi documenti. Nell'ambito dell'indagine si potrebbe altresì valutare se sussistano le condizioni per affrontare le tematiche connesse alla garanzia di tempi adeguati per l'esame parlamentare della manovra annuale di bilancio, riprendendo, in un nuovo contesto, le riflessioni già avviate nella scorsa legislatura con la proposta di legge C. 3437 (A.S. 2609), sottoscritta da tutti i capigruppo della Commissione bilancio e successivamente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati.

Su un piano più generale, andranno inoltre approfonditi i profili relativi all'impatto della nuova disciplina sul coordinamento della finanza della pubblica, anche al fine di verificare quali interventi possano essere adottati con riferimento alla finanza degli enti territoriali, al fine di contemperare la salvaguardia della loro autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, con il perseguimento di risultati misurati in termini di spesa primaria netta delle pubbliche amministrazioni. In questo ambito, sarà necessario approfondire le modalità di definizione della nuova disciplina volta al contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni tenendo conto dei principi stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che precludono allo Stato la possibilità di limitare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte degli enti territoriali.

Per altro verso, con riferimento alla gestione del bilancio e delle decisioni di spesa di carattere legislativo, dovranno approfondirsi le implicazioni connesse all'esclusione dall'aggregato della spesa primaria netta, soggetta a sorveglianza in sede europea, delle spese finanziate con misure discrezionali dal lato delle entrate. In particolare, sembra opportuno individuare in modo dettagliato quali voci possano rientrare tra tali entrate, anche con riferimento agli enti territoriali e alle pubbliche amministrazioni dotate di bilancio autonomo, e definire le loro modalità di misurazione, tanto ai fini della costruzione delle manovre di finanza pubblica quanto ai fini dell'applicazione delle regole relative alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi.

Meritano, infine, di essere oggetto di specifico approfondimento le tematiche connesse al controllo in corso di esercizio e alla verifica a consuntivo degli andamenti di finanza pubblica, con riferimento anche alla valorizzazione della funzione di controllo sulla finanza pubblica affidata alle Camere. In questo ambito, dovranno altresì valutarsi le implicazioni della riforma, con particolare riferimento alla revisione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti dei quadri nazionali di bilancio, sulle funzioni affidate all'Ufficio parlamentare di bilancio.

Da ultimo, in occasione dell'esame delle possibili revisioni della normativa concernente le procedure di programmazione economica e di bilancio direttamente connesse alla riforma della governance europea potrebbero valutarsi eventuali ulteriori modifiche e integrazioni da apportare alla vigente disciplina in materia di contabilità e finanza pubblica, anche al fine di affrontare criticità e aspetti problematici, non direttamente collegabili al processo di riforma in atto, emersi in sede di applicazione della legge n. 196 del 2009.

In tale contesto, potranno essere altresì oggetto di specifica analisi le tematiche connesse alla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, al completamento del percorso di attuazione del federalismo fiscale e alla realizzazione di un sistema di contabilità unico per il settore pubblico basato sul principio accrual, già considerate nell'ambito dei progetti di riforma previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti: Ministro dell'economia e delle finanze; rappresentanti dei Dipartimenti del Tesoro e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; rappresentanti della Corte dei conti; Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio; rappresentanti della Banca d'Italia; rappresentanti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome; rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); rappresentanti dell'Unione province d'Italia (UPI) e qualificati esperti in materia di contabilità e finanza pubblica.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro il mese di maggio 2024.