Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 136 del 19/03/2024

IN SEDE REDIGENTE

(985) Deputato PITTALIS e altri. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, rammentando che l'istituto della prescrizione, è stato oggetto nell'ultimo ventennio di una serie di incisive modifiche normative: la legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge ex Cirielli), la legge n. 103 del 2017 (cosiddetta legge Orlando), la legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Bonafede), da ultimo, la legge n. 134 del 2021 (cosiddetta legge Cartabia).

L'intervento riformatore in esame si basa su alcuni capisaldi fondamentali, così sinteticamente riassumibili: il ritorno alla prescrizione sostanziale, causa di estinzione del reato, come delineata dal codice del 1930; l'abbandono dell'improcedibilità, cioè della prescrizione processuale che non è causa estintiva del reato, ma dell'azione penale, introdotta dalla legge Cartabia nel 2021, con l'articolo 344-bis; l'abrogazione dell'articolo 161-bis del codice penale introdotto con la riforma Bonafede, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della sentenza di primo grado e infine l'introduzione nel codice penale dell'articolo 159-bis che regola una nuova ipotesi di sospensione condizionata dopo la sentenza di condanna di primo grado.

L'articolo 1 del disegno di legge reca delle modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

In particolare, la lettera a), introducendo nel codice penale l'articolo 159-bis, prevede una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione (che si aggiunge a quelle già attualmente previste dall'articolo 159 del codice penale).

Il nuovo articolo 159-bis (primo comma) prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso: in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Tali termini di sospensione corrispondono - è opportuno rilevare - a quelli di ragionevole durata del processo previsti dalla legge 89 del 2001 (cosiddetta legge Pinto) per i rispettivi gradi di giudizio. I termini di sospensione decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale (secondo comma).

Prevede, inoltre, che se durante i citati termini di sospensione (rispettivamente di 2 anni e di 1 anno) sopravviene una delle cause di sospensione previste dall'articolo 159 del codice penale essi sono aumentati del tempo corrispondente al termine di sospensione previsto per tale causa (terzo comma).

Il nuovo articolo 159-bis prevede inoltre due ipotesi in cui i periodi di sospensione del corso della prescrizione, previsti dal primo comma, possono essere ricomputati successivamente ai fini del calcolo del termine di prescrizione: nel caso in cui la pubblicazione della sentenza di appello o della sentenza della Corte di cassazione intervengono dopo la scadenza del rispettivo termine previsto di sospensione (quarto comma) ed inoltre quando, nel grado in cui ha operato la sospensione o nel grado successivo (quinto comma): l'imputato è prosciolto; la sentenza di condanna è annullata nella parte relativa all'accertamento della responsabilità; nel caso di dichiarazione di nullità della decisione con conseguente restituzione degli atti al giudice. Infine, si specifica che le disposizioni di cui all'articolo 159-bis si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello (sesto comma).

La lettera b), modificando il primo comma dell'articolo 160 del codice penale, aggiunge alle ipotesi di interruzione del corso della prescrizione anche la sentenza e il decreto di condanna. Ricorda, al riguardo, che prima, che la legge n. 3 del 2019 lo abrogasse, il primo comma dell'articolo 160 del codice penale prevedeva, allo stesso modo, che il corso della prescrizione fosse interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

La medesima legge n. 3 del 2019, sostituendo il secondo comma dell'articolo 159 del codice penale, prevedeva che il corso della prescrizione rimanesse sospeso dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna. Successivamente, la legge 134 del 2021 ha abrogato tale comma e ha contestualmente introdotto l'articolo 161-bis.

La lettera c), modificando il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, estende l'elenco dei reati per cui l'aumento del tempo necessario a prescrivere, a seguito dell'interruzione del corso della prescrizione, non può superare la metà del tempo ordinario.

Ai reati contro la pubblica amministrazione, alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e ai casi di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'articolo 99, comma 2 del codice penale la novella aggiunge i reati di: lesioni personali e (articolo 582 del codice penale) deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies del codice penale), nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 585, limitatamente ai casi di cui dell'articolo 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'articolo 577, primo comma n. 1 e secondo comma, del codice penale. e gli atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale).

La lettera d) abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. L'articolo 161-bis del codice penale, introdotto dalla legge n. 134/2021, prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, la medesima norma prevede che il corso della prescrizione riprenda nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore. Ricorda che la legge n. 3 del 2019 prevedeva la sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.

L'articolo 2 del disegno di legge abroga l'articolo 344-bis del codice di procedura penale, in materia di improcedibilità dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; mentre l'articolo 3 apporta le necessarie modifiche di coordinamento al codice di procedura penale, conseguenti all'abrogazione del suddetto articolo.

L'articolo 4 modifica l'articolo 165-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, al fine di sostituire il monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione di cui all'abrogando articolo 344-bis del codice di procedura penale, con il monitoraggio dei termini previsti dal nuovo articolo 159-bis del codice penale. Infine, viene contestualmente abrogato l'articolo 175-bis delle disposizioni attuative riguardante le modalità di pronuncia della decisione sulla improcedibilità ex articolo 344-bis del codice.

Concludendo occorre ricordare che per quanto riguarda la successione di leggi nel tempo, in ragione della natura sostanziale dell'istituto della prescrizione ad essa si applica, salva diversa previsione, il principio di retroattività penale della legge più favorevole al colpevole di reato (cosiddetta lex mitior).

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), pur riconoscendo che quello affrontato nel disegno di legge è un tema di cui il Parlamento si è molto occupato nelle ultime legislature, ritiene tuttavia che sarebbe indispensabile un'adeguata istruttoria, mediante audizioni, finalizzata a chiarire i problemi di carattere applicativo, segnalati anche dai Presidenti di Corte d'appello, che le norme comporterebbero se approvate nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Il suo Gruppo ritiene infatti che sarebbe stato più utile valorizzare il principio innovativo della prescrizione processuale proposto dal ministro Cartabia nella passata legislatura, che contempera meglio tutti gli interessi in gioco.

La senatrice LOPREIATO (M5S), anticipando che sarà presentata quanto prima una richiesta di remissione in sede referente del provvedimento in discussione ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, si dichiara altresì favorevole allo svolgimento di un ciclo di audizioni per avere chiara la portata, in termini di processi che si potrebbero prescrivere, del provvedimento in esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.