Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 136 del 19/03/2024
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)
La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo.
Le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame - che si applicano, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 - non apportano modifiche di sostanza all'assetto delineato dal citato decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limitano ad intervenire in maniera puntuale al fine di sciogliere alcuni dubbi interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della predetta riforma.
L'intervento - occorre rammentare - si colloca nel contesto degli impegni assunti con il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mirando a semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo civile. Tra le principali modifiche introdotte si annoverano, in particolare: l'ulteriore adeguamento delle disposizioni del codice di rito al processo telematico; la semplificazione delle notificazioni tramite posta elettronica certificata; la revisione delle disposizioni in materia di verifiche preliminari, al fine di chiarire gli adempimenti a carico del giudice; disposizioni volte ad estendere il campo di applicazione del rito di cognizione semplificato e la razionalizzazione del meccanismo di recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo.
Passando al merito l'articolo 1, comma 1, con finalità di coordinamento normativo, dispone l'abrogazione del titolo IX-bis del libro primo del codice civile in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale intervento infatti, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, è volto a sanare un difetto di coordinamento, giacché il decreto legislativo n. 149 del 2022 aveva inserito nel codice di procedura civile, segnatamente agli articoli 473-bis.69 e 473-bis.70, le medesime disposizioni ora oggetto di abrogazione. Il successivo comma 2, invece, interviene sull'articolo 2690, primo comma, numero 6-bis), secondo periodo, del codice civile, concernente gli effetti rispetto ai terzi della trascrizione della sentenza che accoglie le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rispetto alla previsione attuale, ai sensi della quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda di revocazione prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda, la modifica prevede, invece, che la medesima trascrizione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
L'articolo 2 modifica l'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, al fine di introdurre un richiamo puntuale e non generico a tali procedimenti.
Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, si tratta di una modifica innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale. In particolare, la formulazione proposta dall'articolo richiama puntualmente, nel secondo comma dell'articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile, relativo alla ripartizione di competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, l'articolo 473-bis.38 del codice di procedura civile, relativo all'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e alla soluzione delle controversie sull'esercizio della responsabilità genitoriale, e l'articolo 473-bis.39 del codice di procedura civile, concernente i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni.
L'articolo 3 reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento.
In via generale, numerose disposizioni dello schema sono volte ad adeguare la formulazione del codice di rito al processo telematico, espungendo i riferimenti al deposito in cancelleria di atti, alla nota di iscrizione a ruolo e alla stesura di provvedimenti in calce agli atti nonché le previsioni relative all'obbligo del difensore di indicare il numero di fax negli atti e adeguando altresì al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza e sulle comunicazioni di cancelleria, con l'eliminazione del "biglietto di cancelleria" e la previsione dell'uso della PEC.
Inoltre, numerose disposizioni introducono la facoltà delle parti di indicare, in luogo della residenza o dell'elezione di domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi o di eleggere un domicilio digitale speciale.
Altre disposizioni sono volte invece a introdurre modifiche di coordinamento conseguenti alla cosiddetta "riforma Cartabia" di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022 alla legge 31/2019, che ha trasferito dal codice del consumo al codice di procedura civile la disciplina dell'azione di classe e alle modifiche dell'articolo 171-bis introdotte dal comma 2, lettera h) dell'articolo in commento.
Rinviando al dossier predisposto dal servizio studi (corredato peraltro di un testo a fronte) per una più analitica disamina delle singole disposizioni, in questa sede è utile ricordare che il comma 1 reca modifiche al libro I (Disposizioni generali), al fine, in particolare, di: anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza modificando a tal fine l'articolo 38 del codice di procedura civile, nel senso di prevedere che l'incompetenza sia rilevata d'ufficio non più entro la prima udienza bensì con il decreto adottato all'esito delle verifiche preliminari ex articolo 171-bis (introdotto dal decreto legislativo 149/2022); prevedere espressamente, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori; intervenire sugli articoli 127-ter e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza - al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti; intervenire sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario ex articolo 149-bis, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile.
Il comma 2 reca modifiche al libro II, titolo I (Procedimento davanti al tribunale), al fine, in particolare, di: prevedere, attraverso una modifica dell'articolo 163, l'indicazione nell'atto di citazione dell'indirizzo PEC del convenuto risultante da pubblici elenchi; introdurre una modifica meramente lessicale all'articolo 163-bis, al fine di chiarire in modo inequivoco che i termini per il deposito delle memorie integrative nel caso di anticipazione dell'udienza di comparizione su richiesta del convenuto si computano a ritroso rispetto all'udienza; semplificare e adeguare al processo telematico gli adempimenti per la costituzione dell'attore e l'iscrizione a ruolo (articoli 165 e 168), eliminando la nota di iscrizione a ruolo e disciplinando la modalità di formazione e il contenuto del fascicolo elettronico; adeguare al processo telematico le disposizioni, di cui agli articoli 169 e 170, relative al ritiro dei fascicoli di parte, alle comunicazioni e notificazioni alle parti e allo scambio di comparse e memorie; riformulare l'articolo 171-bis al fine "di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria"; introdurre una modifica lessicale all'articolo 183, quarto comma, volta a chiarire in modo inequivoco che il calendario delle udienze, successive a quella di comparizione, predisposto dal giudice deve comprendere anche l'udienza di rimessione in decisione; prevedere che l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, di cui all'articolo 183-ter, costituisca anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale; adeguare al processo telematico le disposizioni relative alla dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte (articolo 201), alla citazione dei testimoni (articolo 250) e sulla testimonianza scritta (articolo 257-bis); prevedere, attraverso una modifica all'articolo 271, che l'autorizzazione alla chiamata di un terzo da parte del terzo chiamato sia anticipata alla fase delle verifiche preliminari; introdurre alcune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura.
Il comma 3 reca modifiche al libro II, titolo II (Procedimento davanti al giudice di pace), volte, in particolare, a: modificare l'articolo 318 al fine di ampliare il contenuto del decreto di fissazione della prima udienza, prevedendo, in particolare, che esso rechi gli avvisi relativi alle decadenze per violazione del termine di costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica mediante avvocato e alla possibilità di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi relativi alle modalità di introduzione del giudizio - chiarendo che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale - e di adeguare la norma al processo telematico; modificare l'articolo 319 al fine di chiarire possibili dubbi interpretativi circa il termine di deposito della sentenza non letta in udienza, fissandolo in 15 giorni dalla discussione.
Il comma 4 reca modifiche al libro II, titolo III (Impugnazioni), al fine di: adeguare al processo telematico l'articolo 330 relativo al luogo di notificazione dell'impugnazione, disciplinando la notificazione mediante PEC o al domicilio digitale speciale; introdurre modifiche all'articolo 342 sulla forma dell'atto di appello al fine di chiarire dubbi interpretativi e, in particolare, di precisare che il rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e specificità non costituisce di per sé requisito di ammissibilità e che ciascun motivo di appello deve essere relativo a uno specifico capo della sentenza impugnata; precisare i poteri del giudice istruttore e del collegio, chiarendo in particolare, che sono di competenza del giudice istruttore, se nominato: i provvedimenti conseguenti alla mancata comparizione dell'appellante; la dichiarazione di estinzione del processo nel caso di mancata comparizione delle parti all'udienza successiva alla prima; la sospensione del processo per querela di falso. Vengono, inoltre, precisate le competenze del giudice istruttore e del collegio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e viene chiarito espressamente che non solo l'istruttore, ma anche il collegio possa, in luogo della discussione orale, assegnare alle parti i termini ex articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le note di replica; chiarire taluni dubbi interpretativi circa il termine di presentazione del controricorso avverso il ricorso incidentale nel giudizio in cassazione, precisando che tale termine è di 40 giorni dal deposito del ricorso incidentale.
Il comma 5 reca modifiche al libro II, titolo IV, in materia di rito del lavoro, volte ad adeguare al processo telematico le disposizioni sul contenuto e sul deposito del ricorso introduttivo e sulla costituzione del convenuto, ad allineare la disciplina del contenuto dell'atto di appello a quella prevista per il rito ordinario, nonché a eliminare il riferimento al deposito di atti in cancelleria.
Il comma 6 reca modifiche al libro II, titolo IV-bis (Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), volte in particolare a: precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'articolo 473-bis, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale; dettare disposizioni in materia di mutamento del rito; consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possono essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza; chiarire che l'udienza per la conferma, la modifica o la revoca dei provvedimenti indifferibili adottati ai sensi dell'articolo 473-bis.15 si tenga di fronte al medesimo giudice che ha adottato tali provvedimenti; specificare che l'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 siano reclamabili solo congiuntamente ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati dal giudice in corso di causa ex articolo 473-bis.22 con ricorso alla corte d'appello; stabilire che la decadenza dalla possibilità di proporre domande da parte del convenuto in sede di costituzione in giudizio, ai sensi all'articolo 473-bis.16, sia circoscritta alle domande che riguardino diritti disponibili; chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'articolo 473-bis.22, si propone davanti alla corte d'appello; precisare che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex articolo 473-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex articolo 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'articolo 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte d'appello più vicina, alla quale vengono immediatamente inviati gli atti; specificare che, ove vi sia un giudizio pendente che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, l'attuazione dei provvedimenti ad essa relativi spetti al giudice presso il quale è in corso il giudizio; prevedere che sulle domande di separazione personale dei coniugi ovvero di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, presentate in mancanza di figli minori, che il tribunale competente possa essere individuato, in alternativa a quello del luogo di residenza (come già previsto dall'articolo 473-bis.47), in quello del luogo di domicilio del convenuto, ovvero in quello del luogo di domicilio dell'attore, se il convenuto è irreperibile o residente all'estero; limitare i poteri del pubblico ministero in ordine all'impugnazione delle sentenze di divorzio alle disposizioni riguardanti gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci; correggere alcuni errori materiali; abrogare la sezione VI del capo III, relativa all'istituto del patrimonio familiare, soppresso dalla legge n. 151 del 1975 (riforma del diritto di famiglia); trasporre nel codice di procedura civile, per ragioni sistematiche, talune disposizioni sugli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154, che non vi erano state traferite dal decreto legislativo n. 149/2022.
Il comma 7 reca modifiche al libro III (Processo di esecuzione), dirette, in particolare a: adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli articoli 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'articolo 480, le disposizioni di cui all'articolo 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'articolo 492; introdurre ulteriori modifiche di coordinamento e di adeguamento al processo telematico; modificare l'articolo 543 al fine di chiarire un possibile dubbio interpretativo in materia di liberazione del terzo, precisando che il debitore è liberato nel caso di mancata notifica dell'avvenuta iscrizione a ruolo non solo quando il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, ma anche quando sia eseguito nei confronti di un solo soggetto; introdurre all'articolo 587 una disposizione volta a contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario non soltanto nel caso di mancato versamento del prezzo nel termine stabilito, ma anche nel caso in cui nello stesso termine non sia resa la cosiddetta "dichiarazione antiriciclaggio"; ridurre della metà i termini nel giudizio di opposizione all'esecuzione (articolo 616) e all'atto esecutivo (articolo 618) introdotto con il rito ordinario di cognizione non soltanto, come già previsto, per comparire, ma anche per la costituzione dell'attore e del convenuto, per i provvedimenti adottati dal giudice in sede di verifiche preliminari e per le memorie integrative.
Il comma 8 reca modifiche al libro IV (Procedimenti speciali), intervenendo in particolare sul procedimento di ingiunzione, sul procedimento di sfratto, sui procedimenti cautelari e successori, nonché in materia di azione di classe.
L'articolo 4 reca una serie di modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
Il comma 1 modifica l'articolo 3 delle disposizioni transitorie e finali del codice di procedura civile, relativo alle modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma.
Il comma 2 apporta modifiche al Titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, con particolare riguardo - fra le altre - alla disciplina dell'elenco dei mediatori familiari e dell'albo dei consulenti tecnici.
Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione. Più in particolare la lettera a) modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace: prevedendo il deposito telematico dell'atto introduttivo (in luogo dell'attuale deposito in cancelleria) e sopprimendo la disciplina prevista nel caso in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione.
Con la lettera b) si integra l'articolo 58 per prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio e nemmeno abbia indicato un indirizzo PEC. Quando il destinatario della notifica sia un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC. La lettera c) modifica l'articolo 70, secondo comma, che disciplina l'istanza di abbreviazione dei termini di comparizione, eliminando la previsione per la quale il decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione è scritto in calce al ricorso.
La lettera d) abroga l'articolo 70-ter (Notificazione della comparsa di risposta), il quale consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del cosiddetto "rito societario" contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, ormai da tempo abrogato.
La lettera e) sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo della causa, in conseguenza della soppressione di tale atto, ormai superfluo in ragione della completa digitalizzazione del processo civile. Sono poi previste ulteriori modifiche finalizzate ad adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo: il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, relativo al processo di esecuzione, volte ad adattare la disciplina alle modifiche in materia di processo telematico; il comma 5 contiene infine modifiche al titolo V-ter delle disposizioni attuative del codice di procedura civile proprio in tema di «giustizia digitale».
L'articolo 5 reca una modifica di coordinamento normativo all'articolo 387-bis del codice penale, in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Più nel dettaglio il comma unico dell'articolo 5 interviene sul comma 2 dell'articolo 387-bis del codice penale sostituendo il non più attuale riferimento all'articolo 342-ter, primo comma, del codice civile, con quello al primo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile. Il contenuto dell'articolo 342-ter del codice civile (del quale peraltro il presente schema di decreto al comma 1 dell'articolo 1 dispone l'abrogazione) è stato inserito dal decreto legislativo n. 149 del 2022, nel nuovo articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile.
L'articolo 6 reca una serie di modifiche a leggi speciali.
Più nel dettaglio, il comma 1 prevede l'abrogazione: dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita (lettera a); dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio, che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci.
Il comma 2 apporta una serie di modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore. In particolare la disposizione: modifica il comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza; apporta correzioni all'articolo 5-bis della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Tra le modifiche si segnala l'inserimento dell'eventuale collocatario (accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale) tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate.
Il comma 3 concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato; mentre il comma 4 interviene sulla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari". Si tratta di modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di rito delle disposizioni finora inserite nella legge speciale.
Il comma 5 reca una serie di modifiche al testo unico delle spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002). Il comma 6 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo n. 209 del 2005) in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-bis e 318 del codice di procedura civile introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
Il comma 7 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie di cui agli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile, introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Il comma 8 interviene sul decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Il comma 9 reca infine alcune modifiche (anche di correzione di errori materiali) al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.
L'articolo 7 reca disposizioni transitorie, prevedendo in linea generale, che le disposizioni dello schema di decreto in esame trovino applicazione con riguardo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
L'articolo 8 reca una clausola d'invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo altresì che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In considerazione della complessità dell'atto e della scadenza del termine per l'espressione del parere riterrebbe utile, ove la Commissione concordi, lo svolgimento di qualche audizione per chiarire la parte applicativa di alcune delle modifiche introdotte, con particolare riguardo al diritto di famiglia.
A nome dei rispettivi Gruppi si associano alla richiesta di svolgere audizioni i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE), Susanna Donatella CAMPIONE (FdI), Ada LOPREIATO (M5S) e BAZOLI (PD-IDP).
Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà posta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza per organizzare le audizioni medesime.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.