Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 220 del 19/03/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024
220ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 14,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2 è istituito presso il Ministero del turismo un tavolo di lavoro tra i soggetti ritenuti necessari, nominati dal Ministro, per la realizzazione, l'implementazione e il coordinamento delle previsioni di cui agli articoli 1 e 2.
All'articolo 4 si dispone che il Ministero della cultura istituisca l'albo delle farmacie monastiche e degli orti medievali.
All'articolo 6 viene quantificato l'onere in 24 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e coperto, in parti uguali, sul Fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 190/2014, sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88.
Al riguardo, evidenzia che andrebbe distinto l'onere tra le singole disposizioni di spesa come previsto dalla normativa contabile. Andrebbe, poi, chiarito se l'onere possa essere contenuto fino all'anno 2027 in quanto le disposizioni operano in modo permanente. Infine, andrebbero confermate le disponibilità a valere sulle singole voci di copertura al fine di escludere che ciò possa pregiudicare gli impegni già presi a valere sulle medesime risorse.
Risulta necessario, pertanto, richiedere al Governo ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi della relatrice.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato dall'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.0.1 (testo 2) in quanto, ancorché corredata di clausola di invarianza finanziaria, prevede oneri sprovvisti di relativa copertura.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.
Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 1.0.1 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:
- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";
- sia soppresso il comma 10.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
La sottosegretaria SAVINO esprime un avviso conforme sulla proposta di parere del relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che risulta approvata dalla Commissione.
(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
(Parere alla 8a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi fino al 13 marzo scorso, segnalando, per quanto di competenza, relativamente all'articolo 1, con riguardo agli identici emendamenti 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2), che occorre avere conferma che le disposizioni ivi previste possano essere applicate con le risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al "Conseguentemente", lettera a), va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.
In relazione alla proposta 1.14 (già 4.10 testo 2), occorre acquisire la quantificazione degli oneri al fine di verificare che gli interventi previsti possano essere attuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, al capoverso "3-ter." va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.
Riguardo all'articolo 2, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2.6 (testo 3).
In riferimento all'articolo 3, occorre acquisire la quantificazione degli oneri relativi alle identiche proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2). In ogni caso, al comma 2, va formulata correttamente la clausola di invarianza finanziaria.
Relativamente all'articolo 4, occorre valutare sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 della disposizione con riferimento all'emendamento 4.9 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante i pareri del Governo sugli emendamenti, che viene messa a disposizione della Commissione.
La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.12 (testo 2) parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al capoverso "Conseguentemente, all'articolo 4:", lettera a), dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".
Sull'emendamento 1.14 (già 4.10 testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera c), numero 1), capoverso "3-ter.", dopo le parole: "nuovi o maggiori", della seguente: "oneri".
Sulle proposte 3.0.4 (testo 2) e 3.0.5 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 2, della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".
Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.".
La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme sulla proposta di parere della relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere della relatrice, che risulta approvata dalla Commissione.
(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 5, comma 1, stabilisce che i soggetti che intendono organizzare competizioni videoludiche in Italia devono registrarsi presso la piattaforma telematica tenuta e messa a disposizione dal Ministero della cultura. Inoltre, al successivo comma 5 è previsto che il Ministro della cultura individui l'ufficio del Ministero medesimo competente alla gestione del registro.
Al riguardo, occorre quantificare gli oneri relativi alla costituzione e gestione del registro e chiarire se l'ufficio preposto possa attuare la misura con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 7 prevede che, in caso di corresponsione di premi, si applichi l'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con applicazione della ritenuta nella misura del 20 per cento. Occorre, al riguardo, avere conferma che tale disposizione non determini minori entrate rispetto alla legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 13, occorrerebbe avere conferma che la disapplicazione delle disposizioni ivi richiamate, in tema di disciplina sul gioco, non determini effetti negativi per la finanza pubblica dovuti a una diminuzione delle entrate.
In relazione ai rilevi sopra formulati, risulta opportuno acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, una relazione tecnica debitamente verificata per escludere l'insorgenza di oneri a carico della finanza pubblica.
La sottosegretaria SAVINO concorda con i rilievi del relatore.
La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PATTON (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 41 dell'Accordo, che occorre avere conferma che alle riunioni del comitato misto e agli eventuali sottocomitati partecipi esclusivamente personale dell'Unione europea.
In merito all'articolo 45 dell'Accordo, occorre chiarire quali possano essere le garanzie e le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni e se da ciò possano derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La sottosegretaria SAVINO deposita una nota di chiarimenti, recante alcuni elementi sul testo, che viene messa a disposizione della Commissione.
Il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che:
- relativamente all'articolo 41, viene confermato quanto indicato nella relazione tecnica, ovvero che alle riunioni ivi previste e ai dialoghi settoriali partecipa solo personale dell'Unione europea;
- in relazione all'articolo 45, viene chiarito che le facilitazioni e agevolazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ivi indicate sono le ordinarie cortesie diplomatiche, che sono in ogni caso accordate anche in assenza di specifici accordi internazionali; peraltro, il Governo ha chiarito che le riunioni dovrebbero svolgersi alternativamente a Bruxelles e a Singapore, quindi i soggetti tenuti ad accordare tali facilitazioni sono essenzialmente il Governo del Belgio e quello di Singapore. Viene quindi confermato che dalla previsione di cui all'articolo 45, di carattere ricognitivo e che non riguarda in linea di principio attività che si svolgono in Italia, non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che viene approvata all'unanimità.
(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati
(Parer alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PATUANELLI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
La rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva all'unanimità.
(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 1, il provvedimento in esame reca la quantificazione e la copertura dell'onere di cui alla lettera c) relativo a una posizione di livello dirigenziale non generale.
Per quanto concerne le lettere f) ed i), il comma 2 dell'articolo 4 rinvia il momento della quantificazione e della copertura finanziaria all'emanazione degli schemi di decreto legislativo richiamando la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
Per i restanti criteri di delega, il medesimo comma 2 dell'articolo 4 dispone che dalla relativa attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, a tal fine, le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori delucidazioni circa le risorse disponibili per le finalizzazioni previste con l'indicazione dei relativi capitoli di bilancio, assicurando che le nuove finalizzazioni saranno sostenibili nell'ambito di tali risorse e non pregiudicheranno gli interventi di spesa programmati a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi con riferimento all'ISMEA, che sarà deputato a dare attuazione a quanto previsto dalla lettera h) per la rilevazione dei dati statistici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
Appare inoltre opportuno acquisire chiarimenti per quanto riguarda i criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell'ambito dei piani di sviluppo regionale previsti dalla lettera r), in quanto, pur trattandosi di risorse europee, andrebbero più puntualmente indicate quelle disponibili a tale fine.
Andrebbero poi forniti maggiori elementi informativi per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio delle filiere produttive di livello regionale previsti dalla lettera u).
Per quanto concerne la modifica, proposta dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati, alla lettera v), appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo, su quali forme di agevolazione contrattuale delle locazioni potranno essere previste dalle amministrazioni pubbliche, senza che si determinino oneri.
Con riferimento ai capitoli di bilancio indicati nella relazione tecnica, evidenzia che per la lettera i), il capitolo 7052 non sembra recare risorse nel triennio 2024/2026, per quanto riguarda la lettera m), il capitolo 7625 non risulta presentare risorse nel triennio 2024/2026, e peraltro, essendo dedicato allo sviluppo di energia mediante biomasse agricole, non sembra coerente con le finalità della norma, mentre il capitolo 7643 reca solo 380.000 euro di stanziamento per il 2024 e non reca risorse per il 2025 e il 2026. Il capitolo 7755, indicato dal Governo durante l'esame in prima lettura, per l'attuazione della medesima lettera m), reca invece 10,5 milioni di euro per il 2024, circa 8 milioni di euro per il 2025 e circa 5 milioni di euro per il 2026.
In relazione ai rilievi sopra segnalati, appare opportuno acquisire l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 136.
La sottosegretaria SAVINO fa presente che si è in attesa della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. Chiede pertanto di rinviare l'esame a una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a. (n. 136)
(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che si compone di un solo articolo che, al comma 1, regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane S.p.A., che dovrà consentire il mantenimento di una partecipazione dello Stato al relativo capitale, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate MEF, non inferiore al 35 per cento.
Il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo o congiunto a un'offerta pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del Gruppo Poste Italiane, o a investitori istituzionali italiani e internazionali, nonché attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi.
Il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e delle precedenti operazioni di privatizzazione, consente di attivare forme di incentivazione, che potranno tradursi in quote dell'offerta riservate, in agevolazioni di prezzo o in agevolazione nelle modalità di finanziamento.
La relazione tecnica ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) detiene una partecipazione diretta del 29,26 per cento nel capitale di Poste Italiane e una quota indiretta, tramite Cassa depositi e prestiti S.p.A., del 35 per cento del capitale sociale. Quest'ultima, in base a quanto disposto dal decreto ministeriale 59627 del 18 giugno 2004, si uniforma alle indicazioni del MEF per ciò che attiene all'esercizio dei diritti dell'azionista relativi alla partecipazione in Poste Italiane. Sottolinea poi che lo schema viene adottato in conformità alle disposizioni del decreto-legge n. 332 del 1994, come successivamente modificato dall'articolo 4, comma 218, lettera a), della legge n. 350 del 2003, e in particolare dell'articolo 1, comma 2, il quale prevede che l'alienazione delle partecipazioni detenute dallo Stato in società per azioni è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali e che tali modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Inoltre, l'articolo 1, comma 2, della legge n. 481 del 1995 prevede che, per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisca i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmetta al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. La relazione tecnica puntualizza quindi che la dismissione in questione rientra nel piano programmatico di vendite sul mercato di quote di partecipazioni dello Stato nell'orizzonte 2024-2026 per un valore pari circa ad un punto percentuale di PIL. Tale piano è stato annunciato del Governo nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 e prevede la dismissione di asset pubblici anche al fine di conseguire una concreta e apprezzabile riduzione del rapporto debito/PIL nei prossimi anni. Il provvedimento si pone come atto che autorizza l'alienazione alla partecipazione in Poste Italiane S.p.A. in modo da finalizzare l'operazione allorquando il contesto consenta di massimizzare l'effetto di riduzione sul debito pubblico. Con riferimento agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere, la relazione tecnica richiama le disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 332 del 1994, in base al quale agli stessi si provvede a carico dei relativi proventi. Al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato al netto degli oneri inerenti alle medesime.
Per quanto di competenza, va evidenziato innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti detenuto presso la Banca d'Italia. La gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398 (testo unico del debito pubblico) al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico. Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi. Ulteriori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla P.A (con aliquota al 26 per cento) e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato (con aliquota al 12,5 per cento).
Ciò considerato, sarebbe utile acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica. Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, si provvederà a valere sui proventi incassati, sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima.
La sottosegretaria SAVINO chiede di rinviare l'esame del provvedimento al fine di fornire i dati richiesti sui profili di carattere finanziario.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (n. 122)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), b), c), d) e h), numero 1), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se siano disponibili gli elementi di chiarimento richiesti.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI
Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Commissione già convocata domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 9, è posticipata alle ore 9,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,50.