Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 112 del 13/03/2024
Azioni disponibili
IN SEDE REDIGENTE
(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
- e della petizione n. 468 ad esso attinente
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 febbraio.
Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che in quella seduta sono stati illustrati l'ordine del giorno e gli emendamenti, informa che nel frattempo è giunto anche il parere della Commissione politiche dell'Unione europea sul testo (favorevole) e sugli emendamenti (non ostativo).
In qualità di relatore, esprime parere contrario sull'ordine del giorno del senatore Pirondini. Pur comprendendo, e in alcuni casi condividendo, le finalità delle proposte emendative presentate, alla luce di una valutazione politica complessiva, ritiene che sia preferibile non modificare il testo licenziato alla Camera dei deputati, per evitare di allungare ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento, da lungo tempo atteso dal settore. Per tale ragione rivolge un invito a tutti i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti, precisando che, in caso contrario, il parere è da intendersi contrario.
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO si esprime in senso conforme al Presidente relatore sull'unico ordine del giorno e su tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.
Interviene la senatrice VERSACE (Misto-Az-RE) per precisare che le proposte emendative di cui è promotrice sono intese a specificare l'ambito di operatività degli educatori professionali socio-pedagogici nell'ambito delle strutture e dei servizi sociosanitari, al fine di sancire un netto confine tra le loro funzioni e quelle che devono essere riservate alle figure sanitarie e socio-sanitarie.
Ritiene, infatti, che nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati manchi una precisa linea di definizione dell'ambito di operatività delle figure pedagogiche, circostanza che, a suo parere, avrebbe inevitabili negative ricadute sull'attuazione delle disposizioni in esame.
Manifesta tuttavia la sua disponibilità ad accogliere l'invito del Presidente relatore a ritirare le proposte emendative a propria firma, qualora si esprima una reciproca disponibilità della maggioranza ad accoglierne i contenuti nella forma di un ordine del giorno.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP), con riferimento all'intervento della senatrice Versace, precisa che la posizione della sua parte politica è piuttosto quella di sostenere l'importanza della presenza delle figure pedagogiche nell'ambito dei servizi sociosanitari, in ragione della essenziale funzione di sostegno che le stesse svolgeranno nei confronti del personale sanitario.
Il Presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az), dopo aver ribadito l'esigenza di porre termine con celerità alla lunga attesa dei professionisti interessati dal provvedimento in esame, nel preannunciare parere favorevole sull'eventuale ordine del giorno nel quale potrebbero confluire i contenuti degli emendamenti a firma della senatrice Versace, fornisce rassicurazioni in merito al fatto che gli impegni in esso formulati troveranno seguito in provvedimenti governativi e assicura, al contempo, lo svolgimento di un ruolo di monitoraggio dell'attuazione da parte della Commissione.
La senatrice VERSACE (Misto-Az-RE) ritira pertanto gli emendamenti 1.1 e 3.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/788/2/7, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario Giuseppina CASTIELLO accoglie l'ordine del giorno G/788/2/7.
Al fine di evitarne la decadenza per assenza del proponente, la senatrice ALOISIO (M5S) e il senatore CASTIELLO (M5S) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/788/1/7 e insistono per la votazione dello stesso.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/788/1/7, posto in votazione, viene respinto.
Il senatore PAGANELLA (LSP-PSd'Az), accedendo all'invito del Presidente relatore, ritira gli emendamenti 1.2, 4.1 e 11.1.
Con successive e distinte votazioni, sono indi approvati gli articoli 1 e 2.
Dopo che l'emendamento 3.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente, posti disgiuntamente in votazione, sono approvati gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Poiché non vi sono richieste di intervento per dichiarazioni di voto, la Commissione conferisce mandato al Presidente relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, nel medesimo testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente, con proposta di assorbimento della petizione n. 468.
(180) ZANETTIN. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico
(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE) riferisce sui disegni di legge in titolo, di cui la Commissione avvia l'esame congiunto, dando conto, innanzitutto, del disegno di legge n. 180.
Dopo aver fatto presente che esso si compone di dieci articoli, evidenzia che l'articolo 1 promuove, tra l'altro, nel rispetto del diritto di pari opportunità di formazione ed istruzione, lo sviluppo delle innate potenzialità degli studenti plusdotati, che, ai sensi del successivo articolo 2, sono identificabili quali alunni o studenti in grado di manifestare, o che hanno già manifestato, una precoce e più rapida capacità di apprendimento rispetto ai coetanei con pari grado di scolarizzazione.
Rileva che le disposizioni in esame tendono a incoraggiare un attento sviluppo dei suddetti studenti, che tenga conto altresì dei loro bisogni relazionali ed emozionali. Al fine di evitare che il mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive possa indurli ad abbandonare gli studi, si prevedono piani didattici personalizzati sulla base delle esigenze di quegli studenti la cui elevata capacità cognitiva sia precocemente identificata da personale docente specificamente formato.
Sottolinea che, allo scopo di garantire il riconoscimento degli studenti plusdotati, l'articolo 3 prevede che l'istituto e lo psicologo scolastico procedano all'identificazione, anche su iniziativa della famiglia dell'alunno, avvalendosi di neuropsichiatri infantili, psichiatri o psicologi appositamente formati. Il riconoscimento degli alunni potrà avvenire anche presso le strutture del Sistema sanitario nazionale ovvero presso strutture private gestite dalle figure professionali summenzionate, nonché da associazioni, attive in Italia o nel resto dell'Unione europea, che si occupano di elevato potenziale cognitivo.
Per quanto concerne il personale scolastico, gli articoli 4 e 5 prevedono, rispettivamente, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, l'istituzione di un referente scolastico per l'alto potenziale cognitivo presso le scuole di ogni ordine e grado e la formazione del personale docente nella materia oggetto del disegno di legge in esame. Al referente, individuato tra il personale docente attivo presso l'istituto, sono affidati i compiti di identificare gli alunni plusdotati, di predisporre i piani didattici personalizzati nonché di decidere, di concerto con le famiglie dei suddetti studenti, la loro ammissione a classi superiori per la frequenza di una o più discipline.
Precisa che, a decorrere dall'anno accademico 2023/24, è istituito un esame curriculare in materia di alto potenziale cognitivo presso i corsi di laurea in psicologia, scienze dell'educazione, scienze della formazione, servizio sociale e politiche sociali, matematica ed in lettere classiche e moderne, nonché nelle scuole di specializzazione in pediatria, in psichiatria e in neuropsichiatria infantile.
Con riferimento alle ulteriori misure didattiche previste per la valorizzazione degli studenti plusdotati, in aggiunta ai piani didattici personalizzati, regolati dall'articolo 7, menziona il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 6, della possibilità di frequentare classi superiori previo conseguimento dell'idoneità per mezzo di un apposito esame.
Accenna, infine, all'articolo 8, il quale demanda a un regolamento del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, l'attuazione del provvedimento in esame, fatte salve - in base all'articolo 9 - le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, che sono tenute a dare attuazione alle disposizioni della legge entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, nonché all'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.
Passa indi ad illustrare le disposizioni del disegno di legge n. 1041, specificando che esso, composto da sette articoli, istituisce un Piano didattico sperimentale, volto a recepire la raccomandazione n. 1248 del 1994 del Consiglio d'Europa, diretta a favorire l'inclusione dei bambini plusdotati e il pieno sviluppo del loro elevato potenziale cognitivo e a riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è previsto, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. Specifica che il Piano, di durata triennale, prevede, nel suo primo anno di vigenza, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili all'identificazione degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e alla loro valorizzazione. Nel biennio successivo si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività saranno oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito.
Per quanto concerne la formazione dei docenti, l'articolo 3 prevede che essa è finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, è stabilita l'organizzazione del percorso formativo nonché le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, devono presentare al termine del percorso formativo. La partecipazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado alla sperimentazione è subordinata ad una positiva valutazione di detti progetti e autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.
L'articolo 5 prevede che, al termine della sperimentazione, il Ministero dell'istruzione e del merito presenti una relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti alle competenti Commissioni parlamentari.
In base alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6, le disposizioni della legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Dà conto, infine, dell'articolo 7, che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame in euro 350.000 per ciascun anno di sperimentazione e provvede alla relativa copertura finanziaria.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) sottolinea che il tema degli alunni con alto potenziale cognitivo è di grande interesse, anche perchè investe circa il 5 per cento della popolazione scolastica, ed in particolare di quella primaria. Giudica importante, al riguardo, procedere a disciplinare la materia, superando il ritardo che caratterizza l'Italia, al fine di affrontare le difficoltà che tali alunni possono incontrare nell'inserimento scolastico ed evitare che le elevate potenzialità cognitive possano trasformarsi in veri e propri svantaggi.
Tenuto conto della complessità della materia, auspica che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per gli opportuni approfondimenti.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) conviene, a sua volta, sul rilievo delle tematiche affrontate dai disegni di legge in titolo e sull'opportunità che la Commissione avvii una procedura informativa. Dopo aver ricordato l'impegno profuso in prima persona sin dalla scorsa Legislatura e aver dichiarato di sottoscrivere i contenuti del disegno di legge n. 180, fa presente che la questione è particolarmente sentita nel mondo della scuola e, in particolare, in quello delle associazioni di genitori degli alunni. Ritiene opportuno un intervento legislativo per intercettare, fin dalla scuola primaria, gli alunni con alto potenziale cognitivo, prevedendo per questi ultimi piani didattici personalizzati, al fine di evitare che, lasciati a se stessi, disperdano le loro potenzialità, anche in ragione di una possibile perdita di interesse e di attenzione agli aspetti didattici, nonché di difficoltà relazionali con i loro coetanei. In conclusione, giudica positivamente le norme in materia di formazione specifica del personale scolastico.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP) condivide la richiesta di svolgere audizioni sui provvedimenti in titolo, considerata la delicatezza del tema da essi trattato, che investe bisogni educativi specifici. Ritiene peraltro che sia importante che il legislatore si faccia carico della dimensione inclusiva e universale della scuola.
Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di avviare un ciclo di audizioni e di fissare per le ore 12 di giovedì 21 marzo il termine per la presentazione di eventuali proposte.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione introduttiva.
Dichiara aperta la discussione generale e, constatato che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il relatore rinuncia ad intervenire in sede di replica, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 20 marzo.
Conviene la Commissione.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione sospesa nella seduta ieri.
Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che la Commissione bilancio non ha ancora reso il proprio parere sul testo del disegno di legge, fa presente che non sarà possibile procedere alle votazioni.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.