Legislatura 19ª - 7ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 112 del 13/03/2024
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 109
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,
premesso che esso:
reca lo schema di decreto legislativo che apporta modificazioni al testo unico dei servizi di media audiovisivi (d'ora innanzi "testo unico") in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;
si compone di quattro articoli: l'articolo 1 incide, con modificazioni e integrazioni, sul decreto legislativo n. 208 del 2021; l'articolo 2 introduce modificazioni meramente formali al medesimo decreto legislativo; l'articolo 3 reca disposizioni abrogative; l'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria;
considerate, per quanto concerne le disposizioni di competenza della Commissione, le disposizioni che intervengono sui princìpi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 208;
considerata altresì, tra i princìpi enunciati, la finalità di contrastare la tendenza odierna a distruggere o ridimensionare i simboli della storia e della tradizione della Nazione (cosiddetta "cancel culture"), ritenendo un valore la conservazione della memoria del passato e della cultura storica (articolo 1, comma 4);
tenuto altresì conto che:
in via sperimentale, per il triennio 2023-2025, viene integrato il procedimento di promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale (di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 208), prevedendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy senta, oltre che il Ministero della cultura, anche il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia;
nella promozione del suddetto processo di alfabetizzazione, si prevede, altresì, il coinvolgimento dei fornitori di servizi di media e dei fornitori di piattaforme di condivisione di video o anche solo audio;
il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori viene sostituito da un Comitato consultivo interistituzionale con compiti di promozione e ricerca sui temi di alfabetizzazione mediatica e digitale, le cui modalità di funzionamento sono definite con successivo decreto ministeriale;
con riferimento alle disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo, viene introdotto l'obbligo, per i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma, di dotarsi di un codice di autoregolamentazione a tutela dei minori;
tenuto altresì conto che:
l'articolo 3 della legge di delegazione europea (legge 22 aprile 2021, n. 53) volto a dare attuazione della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, prevedeva espressamente, tra i criteri per l'esercizio della delega, che è stata esercitata con l'adozione del testo unico, la promozione delle opere europee "attraverso una semplificazione e razionalizzazione delle misure attualmente vigenti";
in sede di attuazione della delega non si è tuttavia adeguatamente valorizzato tale criterio direttivo;
valutata l'opportunità, anche alla luce della segnalazione al Governo del 27 giugno 2023 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sul tema in questione, di una modifica delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee (di cui agli articoli da 52 a 57) e del potere sanzionatorio in capo alla medesima Autorità, in un'ottica di semplificazione, razionalizzazione e maggiore equilibrio della disciplina legislativa recata nel testo unico;
ritenuto altresì importante salvaguardare che la sotto quota riservata all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti, da destinare ad opere di espressione originale italiana, sia assicurata lasciando tuttavia ai fornitori di servizi di media audiovisivi privati il più possibile la facoltà di adempiere a tale obbligo secondo i principi del libero mercato, sì da poter scegliere liberamente tra opere audiovisive e/o cinematografiche italiane, nel rispetto della loro libertà editoriale e contrattuale;
preso altresì atto che:
l'articolo 1, comma 25, novella l'articolo 37 del Codice recante "Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e radiofonica";
in particolare il comma 10 del richiamato articolo 37 attribuisce al Ministro delle imprese e del made in Italy il compito di disporre la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolte ai genitori, utilizzando anche gli stessi mezzi radiotelevisivi in orari caratterizzati da ascolti medi elevati;
tenuto conto che il Ministro, al fine di esercitare il richiamato compito, è tenuto ad acquisire l'intesa con una serie di soggetti istituzionali;
rilevato che in tale sede sarebbe opportuno prevedere un esplicito coinvolgimento del Ministro per la disabilità;
tenuto conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2024 sull'atto in esame,
si esprime, per quanto di competenza, favorevolmente, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di chiedere al Governo di modificare il testo unico, come risultante dalle novelle introdotte dall'atto in titolo, nel senso di seguito indicato:
1) all'articolo 3, comma 1, alla lettera vv), siano soppresse le parole: "nell'ambito di un programma onell'ambito di uno spot" e, alla lettera eee), dopo le parole: "in relazione a programmi" siano inserite le seguenti: "audiovisivi o radiofonici";
2) all'articolo 4, comma 2, nel testo modificato dal decreto correttivo in esame, si preveda che spetti al Ministero della istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero della cultura, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e sentite le altre amministrazioni interessate ivi elencate, l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale;
3) all'articolo 35, comma 2, le parole: "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità" siano sostituite con le seguenti: "Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico";
4) all'articolo 37, si valuti l'opportunità di modificare il comma 10 al fine di stabilire che il Ministro delle imprese e del made in Italy sia tenuto ad acquisire anche l'intesa con il Ministro per la disabilità;
5) all'articolo 37, al comma 7, si premettano le parole: "Sui canali generalisti lineari" e, al comma 11, si sopprimano le parole: "e radiofonici";
6) all'articolo 38, comma 2, si sopprimano le parole: "sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni,";
7) all'articolo 54, relativo alla promozione della produzione audiovisiva europea e indipendente:
a) al comma 1, dopo la parola: "produzione" si aggiungano le seguenti: "(comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell'UE e dei costi di promozione di ciascuna opera di espressione originaria italiana ovunque prodotta)" e le parole: "non inferiore al 12,5 per cento" siano sostituite con le seguenti: "non inferiore al 10 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
b) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
c) al comma 3, si sostituiscano le parole: "3,5 per cento" con le seguenti: "1,75 per cento";
8) all'articolo 55, in materia di obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta:
a) al comma 2, lettera b), si sostituiscano le parole: "20 per cento" con le seguenti: "16 per cento" assicurando, al contempo, un adeguato supporto alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;
b) al comma 8, si sostituiscano le parole "di cui un quinto" con "di cui un decimo";
c) al fine di assicurare chiarezza nella definizione della base di calcolo degli obblighi di investimento, prevedere che l'Autorità indichi espressamente le voci di costo elegibili;
9) valutare di introdurre misure a tutela e per il rafforzamento del comparto animazione con particolare riferimento alle opere la cui proprietà intellettuale sia in capo a soggetti italiani.