Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 215 del 05/03/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 5 MARZO 2024

215ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La relatrice NOCCO (FdI) riepiloga gli elementi istruttori, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).

In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13.

Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-bis, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-bis.200.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-quater, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-quater.200, 2-quater.201 (già 2.0.1000/31), 2-quater.202 e 2-quater.203 (già 2.0.1000/29) e 2-quater.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-quater.204 (già 2.0.1000/35).

In relazione all'articolo 2-quinquies, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41), 2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40) e 2-quinquies.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43) e 2-quinquies.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-quinquies.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61).

In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.

Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2.

In relazione all'articolo 4-bis, comporta maggiori la proposta 4-bis.0.200. Occorre valutare la proposta 4-bis.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.

Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2), esprime un avviso contrario, attesa la inidoneità della copertura prevista che non assicura la conseguente compensazione. In relazione alla proposta 01.5, formula una valutazione di contrarietà per oneri privi di copertura finanziaria. In ordine alle proposte 1.1 e 1.0.1, concorda con la Commissione in quanto le misure determinano oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Formula una valutazione di contrarietà sugli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1), poiché, sulla base degli elementi a disposizione, dalle disposizioni derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

In relazione agli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12, concorda con la Commissione, apparendo le proposte suscettibili di comportare maggiori oneri. Sulle proposte 2.0.1 e 2.0.11, si pronuncia in senso contrario per oneri privi di adeguata copertura. In relazione agli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13, rappresenta che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Esprime un avviso contrario, per oneri privi di adeguata copertura, sugli emendamenti 2-bis.200, 2-quater.200, 2-quater.201 (già 2.0.1000/31), 2-quater.202, 2-quater.203 (già 2.0.1000/29) e 2-quater.205 (già 2.0.1000/38).

Segnala che, dall'emendamento 2-quater.204 (già 2.0.1000/35), sulla base degli elementi a disposizione, derivano oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda con la Commissione sull'onerosità degli emendamenti 2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41), 2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40) e 2-quinquies.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Sulle proposte 2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43) e 2-quinquies.204, esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Sull'emendamento 2-quinquies.205, formula una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione di cui dà lettura. Sull'emendamento 2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59), esprime un avviso contrario per oneri privi di adeguata copertura. Concorda con la Commissione che comporta maggiori oneri l'emendamento 2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61).

Anche in ordine alla proposta 3.4, conviene con la valutazione di onerosità della relatrice.

In relazione all'emendamento 3.6, esprime un avviso di semplice contrarietà. Con riguardo all'emendamento 3.200, non ha nulla da osservare a condizione che sia riformulato in un testo di cui dà lettura.

Su richiesta della senatrice DAMANTE (M5S), conviene che la riformulazione possa essere estesa anche all'emendamento 3.201. Sulla base degli elementi a disposizione, fa presente che dall'emendamento 3.100 derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Esprime un avviso contrario sull'emendamento 3.16, in quanto la copertura proposta non assicura la occorrente compensazione su tutti i tre saldi, e sull'emendamento 3.0.1, giacché esso comporta maggiori oneri riferiti a fattispecie che non sono comprimibili in un limite di spesa. In relazione all'emendamento 3.0.2, segnala che, sulla base degli elementi a disposizione, derivano maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria.

Concorda quindi con la Commissione sull'onerosità della proposta 4.0.100. Conferma l'assenza di oneri sulla proposta 4.0.2.

Con riguardo all'emendamento 4-bis.0.200, non ha osservazioni da formulare a condizione che sia riformulato nel testo messo a disposizione della Commissione. Con riguardo all'emendamento 4-bis.0.201, non ha nulla da osservare, non derivando oneri per la finanza pubblica.

Si associa infine sulla valutazione non ostativa della Commissione su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore MANCA (PD-IDP), in relazione alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 2-quinquies.205, osserva che dovrebbe essere stata predisposta un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario FRENI fa presente che, la verifica degli effetti finanziari sarà disponibile nell'aggiornamento della relazione tecnica in sede di passaggio del provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

Non essendovi ulteriori interventi, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 01.4 (testo 2), 01.5, 1.1, 1.0.1, 1.4, 1.200 (già 1.100/1), 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.1, 2.0.11, 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7), 2.0.13, 2-bis.200, 2-quater.200, 2-quater.201 (già 2.0.1000/31), 2-quater.202 e 2-quater.203 (già 2.0.1000/29), 2-quater.205 (già 2.0.1000/38), 2-quater.204 (già 2.0.1000/35), 2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41), 2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40), 2-quinquies.202, 2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43), 2-quinquies.204, 2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59), 2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61), 3.4, 3.100, 3.16, 3.0.1, 3.0.2 e 4.0.100.

Sull'emendamento 2-quinquies.205, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "All'articolo, apportare le seguenti modifiche; a) al comma 1, infine, dopo le parole: «non superiore a sei settimane» inserire le seguenti: «, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane»; b) ai commi 8 e 11 sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "16,7 milioni".

Sugli emendamenti 3.200 e 3.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente identica riformulazione: "Dopo il comma 1, inserire i seguenti: "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, si applicano anche per l'anno 2024.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in euro 973.400,00 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

Sull'emendamento 4-bis.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente: «Art 4-bis.

(Incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale)

1. In via sperimentale per l'anno 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazioni derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, alla presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, in cui è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale. La nuova impresa a seguito della costituzione può sottoscrivere l'accordo di cui al presente comma anche precedentemente l'operazione societaria di aggregazione a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l'impegno ad effettuare tale operazione entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sottoscrizione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati meccanismi che assicurino la eventuale revoca in caso di mancata effettuazione dell'operazione.

2. Il progetto di cui al comma 1 deve contenere:

a) la descrizione del piano industriale della nuova impresa;

b) il numero complessivo dei lavoratori coinvolti nel processo di aggregazione;

c) il numero complessivo dei lavoratori a cui applicare le politiche attive del progetto e l'indicazione dei profili professionali oggetto di formazione compatibili con il piano industriale;

d) il numero delle ore di formazione non inferiore a 200 per ciascun lavoratore a tempo pieno da riproporzionare per i rapporti a tempo parziale;

e) l'impegno del datore di lavoro a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni straordinarie di cui al comma 1 per almeno quarantotto mesi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 7.

3. In corso di realizzazione del progetto l'azienda può variare parte dei corsi di formazione o riqualificazione e ne darà dettagliata informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al comma 1.

4. Al datore di lavoro, nei casi previsti dal comma 1 spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta per ulteriori dodici mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero contributivo è riconosciuto solo con riferimento ai lavoratori di cui al comma 2, lett. c) e a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio.

6. Alle disposizioni previste dal presente articolo non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

7. Al fine di tutelare il perimetro occupazionale ai sensi del comma 2, lettera e), è consentita l'interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie, ovvero per effetto dell'utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori.

8. Al fine di agevolare la transizione occupazionale, in via sperimentale le nuove imprese costituite potranno avviare iniziative di politica attiva a gestione diretta aziendale finalizzata a ricollocare i lavoratori, con il loro consenso, anche in altri settori economici con un contratto di lavoro almeno corrispondente a quello in essere. Fermo restando la gestione diretta aziendale della ricollocazione, i fabbisogni occupazionali del territorio potranno essere recuperati anche avvalendosi dei servizi forniti dalle agenzie per il lavoro, dai centri per l'impiego o da ogni altro operatore economico del territorio, comprese le associazioni di categoria. Al fine di svolgere le attività previste dal presente comma, le agenzie per il lavoro potranno essere aggregate ai sensi del comma 1, anche attraverso reti d'impresa, consorzi o altre forme di partecipazione, anche di natura societaria.

9. Qualora l'azienda interrompa il rapporto di lavoro per motivi diversi da quelli previsti dal comma 7 si applica la sanzione pari al doppio dell'esonero contributivo fruito limitatamente ai lavoratori interessati dalla violazione prevista dal presente comma.

10. Gli incentivi non spettano con riferimento alle nuove imprese costituite da società del medesimo gruppo o che presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o riconducibili al medesimo centro di interessi.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo sono compatibili con altri strumenti previsti dalla legislazione vigente nonché con ogni altro incentivo o beneficio previsto dalla legislazione vigente nel periodo di sperimentazione finalizzato all'occupazione dei lavoratori.

12. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica all'ispettorato nazionale del lavoro gli accordi sottoscritti ai sensi del comma 1 al fine di verificare la corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro nel rispetto delle disposizioni previste dal presente articolo.

13. Nei primi quattro anni di svolgimento dell'attività della nuova impresa, a qualunque fine sia richiesto il rispetto o il possesso di specifici requisiti o autorizzazioni, compreso quelli necessari per la partecipazione a bandi pubblici, l'azienda può avvalersi anche di quelli in possesso dei soci che hanno dato luogo all'aggregazione.

14. I benefici previsti dal presente articolo sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, verifica la disponibilità delle risorse sulla base della proiezione dei costi indicati nell'accordo. Il monitoraggio e la verifica del rispetto del limite di spesa sono effettuati, sulla base anche di quanto disciplinato dal decreto di cui al comma 1, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Agli oneri derivanti dal primo periodo del comma 14 pari a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 46,4 milioni di euro per l'anno 2025, 49,2 milioni di euro per l'anno 2026, 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 14 valutate in 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede:

a) quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2024, 24,9 milioni di euro per l'anno 2025, 29,2 milioni di euro per l'anno 2026, 10,1 milioni di euro per l'anno 2027, 2,8 milioni di euro per l'anno 2028, 2,1 milioni di euro per l'anno 2029 e a 0,6 milioni di euro per l'anno 2030 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 e a 6 milioni di euro per l'anno 2026 mediante riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) quanto a 5,4 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 14.»".

Sulla proposta 3.6, il parere è di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se sia in grado di esprimere i pareri sugli emendamenti approvati, trasmessi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario FRENI dichiara che sono ancora in corso alcune verifiche istruttorie, riservandosi di fornire l'avviso del Governo in una delle prossime sedute utili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.