Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 214 del 05/03/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 5 MARZO 2024
214ª Seduta (1ª pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n. 33. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e presupposto)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario FRENI dichiara che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere.
La Commissione approva.
IN SEDE CONSULTIVA
(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che sono in corso alcune verifiche, segnala l'esigenza di un breve rinvio dell'esame degli emendamenti.
Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell'esame ad altra seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA
Il PRESIDENTE comunica che è ulteriormente convocata una seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 15,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,25.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 121
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione all'articolo 4, nel confermare quanto asserito in relazione tecnica, viene rappresentato che agli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di comunicazione rivolte alla popolazione anziana si provvede con le risorse allocate sul PG 12 del capitolo 5510, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, denominato "Spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute, incluse quelle per l'iscrizione, l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali e per le connesse esigenze di rappresentanza", per un importo pari a circa il 30 per cento dello stanziamento annuo sul medesimo capitolo, il cui centro di responsabilità è il Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute. La norma prevede inoltre l'adozione di linee di indirizzo nazionali da parte del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e per le disabilità, da porre a base dei Piani d'azioni che saranno adottati a livello regionale e locale nell'ambito della programmazione integrata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 5, viene confermato che le iniziative di cui alla disposizione in questione potranno essere svolte dalle pubbliche amministrazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che si tratta di obblighi già previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- in relazione all'articolo 8, viene confermato che i compiti posti a carico del Ministero del turismo si limitano esclusivamente ad attività promozionali in senso stretto. Ciò premesso, tali attività promozionali sono sostenibili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza che vengano determinati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto anche conto che per l'espletamento delle medesime attività promozionali il Ministero del turismo può avvalersi anche della collaborazione di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, ovvero di altri enti strumentali;
- in relazione all'articolo 9, viene confermato che all'atto dell'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU (articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021) sono stati scontati effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell'orizzonte pluriennale e quindi non esposti nel prospetto triennale riepilogativo degli effetti finanziari della richiamata disposizione. Queste informazioni sono desumibili dalle stime sull'utilizzo delle risorse Next generation EU riportate nei quadri tendenziali di finanza pubblica dei Documenti di economia e finanza presentati dopo la legge di bilancio per il 2021. Viene inoltre confermato che Agenas verifica l'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dall'articolo 9 avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 10, nel richiamare anche gli elementi informativi presenti nella relazione tecnica dell'articolo 27, viene confermata la sostenibilità delle misure. Viene ulteriormente precisato che l'articolo 10 assicura la possibilità di ottenere una valutazione multidimensionale unificata alle persone anziane tutte, solo ove occorra: quindi l'accesso ai processi valutativi è assicurato a una definita categoria di persone anziane (articolo 27, comma 2), con l'aggiunta, all'occorrenza, di altri soggetti, compatibilmente con le risorse rese disponibili a legislazione vigente, come riportato esplicitamente nella relazione tecnica all'articolo 10. Lo scopo di prevedere un'offerta progressiva è anche giustificato dalla circostanza che, in caso di accesso ai sensi dell'articolo 27 di un numero di soggetti inferiori alle previsioni, si possano utilizzare risorse ancora disponibili a favore di altre persone anziane. Per i profili di copertura, viene rilevato che le somme destinate alle progettualità per l'attività sportiva della popolazione anziana non corrispondono a risorse nuove o a risorse di annualità precedenti non utilizzate;
- in relazione all'articolo 13, viene segnalato che dal disposto della norma non risulterebbe la promozione di agevolazioni per l'adozione di animali, ma l'adozione sarebbe la finalità che si intende raggiungere con la corresponsione delle predette agevolazioni. Il Governo concorda, inoltre, con l'opportunità di inserire un riferimento espresso alla destinazione alle regioni delle risorse del fondo nella modifica operata dal comma 4 al comma 209 della legge di bilancio per specificare che le risorse sono ripartite tra regioni;
- in relazione all'articolo 20, viene confermato che la disposizione è formulata in termini di "facoltà";
- in relazione all'articolo 22 con riferimento alla richiesta di fornire maggiori indicazioni circa le risorse disponibili per l'attuazione progressiva dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEPS) e degli obiettivi di servizio anche nei confronti delle categorie di persone diverse dalla platea degli anziani non autosufficienti, si chiarisce che tali interventi rientrano nella sfera di competenze delle Regioni, le quali, sulla base delle esigenze dell'utenza del proprio territorio, provvedono a modulare e quantificare le risorse da destinarvi. Si fa presente che la norma in esame richiama la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68, che prevede una procedura per la determinazione di LEP e fabbisogni standard, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede europea, nonché della specifica cornice finanziaria dei settori interessati relativa al finanziamento dei rispettivi fabbisogni standard nazionali;
- in relazione all'articolo 23, viene confermato che l'attività ivi prevista sarà svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 25, viene rappresentato che la norma consente di migliorare le modalità del funzionamento del sistema locale dei servizi, sulla base delle risorse attualmente disponibili. Viene inoltre segnalato che alle attuali condizioni non si prevede la necessità di ulteriori risorse per l'implementazione di modelli volti a sviluppare servizi di comunità, che viceversa dovranno essere individuate e reperite quando si verificheranno le condizioni sul territorio che le renderanno necessarie;
- in relazione all'articolo 27, viene osservato che dal 2023 è previsto lo stanziamento di 50.000.000 euro a valere sulle risorse del Fondo Nazionale Non Autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato degli operatori sociali destinati a comporre le equipe sociosanitarie integrate. Con riferimento ai contenuti del comma 5, viene specificato che l'impiego delle equipe operanti presso strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN) è previsto solo come una possibile soluzione e, peraltro, non si ritiene che per il personale del SSN debba essere previsto un puntuale corrispettivo per attività svolte nell'ambito delle strutture del SSN. Il richiamo, nella relazione tecnica, alla garanzia delle attività nell'ambito delle risorse che costituiscono il finanziamento statale corrente al SSN rappresenta il limite entro il quale potrà darsi attuazione alla possibilità di impiego delle citate equipe;
- in relazione all'articolo 28, viene rappresentato che la collaborazione di cui alle previsioni del comma 2 può realizzarsi attraverso degli accordi che prevedano unicamente un coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'ambito delle singole attività istituzionali di ognuno: si conferma che tale previsione non determina costi ulteriori;
- in relazione all'articolo 29, viene confermato che il numero di 42.000 pazienti rilevabili nel 2026 risulta coerente con un'attività assistenziale che potrà svilupparsi lungo l'intero triennio di riferimento. Rispetto alla copertura finanziaria dell'intervento a decorrere dall'annualità 2027, viene rappresentato che i servizi erogati nell'ambito di tale articolo si inseriscono già nella corrente gestione sanitaria dei pazienti che accedono a servizi di assistenza domiciliare afferenti al proprio Servizio Sanitario Regionale e rientrano appieno nei LEA. Viene altresì confermato che all'atto dell'istituzione del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU (articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020) sono stati scontati effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto nell'orizzonte pluriennale e quindi non esposti nel prospetto triennale riepilogativo degli effetti finanziari della richiamata disposizione. Queste informazioni sono tuttavia desumibili dalle stime sull'utilizzo delle risorse Next generation EU riportate nei quadri tendenziali di finanza pubblica dei Documenti di economia e finanza presentati dopo la legge di bilancio per il 2021;
- in relazione all'articolo 31, viene rappresentato che l'espresso rinvio al vigente DPCM 12 gennaio 2017 garantisce che non sono previste modifiche nella erogazione della singola prestazione da assicurare agli anziani non autosufficienti, facendosi quindi riferimento a quelle già ricomprese nei vigenti Livelli essenziali di assistenza (LEA), ma unicamente una migliore e più efficace integrazione (in termini di maggiore qualità percepita dal paziente piuttosto che in termini di quantità di prestazioni date). Gli interventi eventuali, che già avvengono nella quotidianità per i requisiti posti dalla normativa a carico delle strutture che operano in altri ambiti assistenziali, potranno essere realizzati con le risorse già disponibili;
- in relazione all'articolo 33, con riferimento ai chiarimenti richiesti sulla portata innovativa del comma 3, viene rappresentato che la disposizione si limita ad evidenziare che per effetto dell'età sopravvenuta e in presenza dei presupposti e requisiti previsti alla persona con disabilità, evidentemente, si applicheranno anche le disposizioni relative agli anziani in condizione di disabilità;
- in relazione all'articolo 34, circa la sostenibilità degli adempimenti previsti dall'introduzione della prestazione universale, viene rilevato che la prestazione riguarda una platea contenuta rispetto alle prestazioni istituzionali dell'INPS e che anche l'impegno dei medici INPS per la valutazione del bisogno assistenziale gravissimo sulla platea degli aventi diritto (che rispettano i requisiti economici) può essere svolta con il personale previsto a normativa vigente anche sulla base della possibilità di effettuare una valutazione agli atti per i soggetti richiedenti già beneficiari dell'indennità di accompagnamento;
- in relazione agli articoli 35 e 36, circa la stima della platea di potenziali beneficiari della prestazione, individuata nel 23 per cento dei percettori di indennità di accompagnamento ultra 80enni, viene rilevato che la stima è stata effettuata a legislazione vigente e, precisamente, utilizzando i parametri forniti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2016, di cui l'istituenda commissione dovrà tenere conto ai fini dell'individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo. In merito alla stima dell'onere, tenuto conto che non tutti i beneficiari dovrebbero accedervi per l'intera durata della sperimentazione e/o per l'importo massimo previsto, la valutazione di 250 milioni di euro annui appare prudenziale;
- in relazione all'articolo 38, essendo tali misure praticate nei modelli più avanzati di intervento regionale, viene rappresentato che la previsione normativa assume carattere di principio generale di natura ordinamentale e, pertanto, all'attuazione delle medesime misure si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 39, viene segnalato che la clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 13 implica che le regioni attuino le disposizioni di cui ai citati commi 5 e 7 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 41, circa la conferma richiesta in ordine all'utilizzo di 75 milioni di euro, per ciascuno dei due anni 2025 e 2026, delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, "mediante corrispondente riduzione", viene confermata la disponibilità delle risorse,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:
- all'articolo 13, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di beni alimentari destinati ai medesimi animali»";
- all'articolo 13, al comma 4 siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dopo le parole: «criteri di ripartizione» sono aggiunte le seguenti; «tra le regioni»";
- all'articolo 15, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.";
- all'articolo 20, comma 1, la parola: "favoriscono" sia sostituita dalle seguenti: "possono favorire"; conseguentemente, il comma 3 sia sostituito dal seguente: "3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
Il parere è altresì reso nel presupposto che, in relazione all'articolo 30, l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali non pregiudichi gli interventi già avviati o programmati.