Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 213 del 05/03/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 5 MARZO 2024
213ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 11,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice DAMANTE (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.
Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.
(998) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino relativo alla localizzazione della sede, adottato a Parigi il 21 maggio 2022
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MISIANI (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che per il trasferimento della sede a Digione il Governo francese ha assicurato di sostenere tutti i costi relativi agli interventi di ristrutturazione e adeguamento della struttura, senza alcun altro onere a carico dei Paesi membri, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni, esprimendo un avviso di nulla osta.
Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti un parere non ostativo sul testo, che risulta approvato all'unanimità.
(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato
(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 febbraio.
Il PRESIDENTE dà la parola al rappresentante del Governo, per i chiarimenti richiesti.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sul provvedimento in esame, per cui esprime un avviso non ostativo.
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra quindi una proposta di parere non ostativo, predisposta alla luce degli elementi forniti dal Governo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata dalla Commissione.
(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Liris, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento in esame apporta modifiche alla legge n. 145 del 2016, che regola la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, allo scopo di rendere più snello e rispondente alle emergenze geopolitiche il procedimento di autorizzazione e finanziamento delle missioni internazionali italiane.
La relazione tecnica afferma che le relative disposizioni hanno carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
Per quanto di competenza, rammenta che la disciplina vigente prevede, per l'autorizzazione e il finanziamento delle missioni internazionali, due passaggi: in primo luogo, le deliberazioni del Consiglio dei ministri di partecipazione o di proroga delle missioni internazionali, che vengono trasmesse, corredate di relazione tecnica debitamente verificata ai sensi dell'articolo 17 della legge di contabilità, alle Camere, le quali autorizzano le missioni con appositi atti di indirizzo; in secondo luogo, la ripartizione del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), i cui schemi vengono preliminarmente trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
Il provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3) elimina la necessità dell'adozione di uno o più DPCM per la ripartizione delle risorse: con la successiva lettera c) dell'articolo 1, infatti, il riparto del Fondo per il finanziamento sia delle nuove missioni sia per la proroga di quelle in corso, viene affidato a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo con decreto ministeriale e non più con DPCM fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che attualmente è previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari.
Pur tenendo conto della finalità di semplificazione delle procedure, e nel rispetto dell'autonomia del Parlamento, occorre valutare la persistente esigenza di una valutazione dei profili finanziari dell'autorizzazione alle missioni da parte dei competenti organi parlamentari, con specifico riferimento alla relazione tecnica verificata che accompagna la deliberazione iniziale del Consiglio dei ministri.
Appare inoltre utile acquisire chiarimenti in merito all'eventuale configurabilità del controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi agli attuali DPCM.
Infine, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 6), che abroga la disposizione (articolo 2, comma 5) della legge n. 145 del 2016, recante l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, la relazione illustrativa afferma che tale previsione è stata introdotta in relazione alla clausola di carattere generale introdotta dall'articolo 20, comma 30, della legge di bilancio 2024. Si segnala, tuttavia, che il suddetto comma 30 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la possibilità di apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio solo nell'anno 2024, mentre il comma 2 dell'articolo 5 della legge 145 del 2016, che si intende abrogare, non contiene alcun limite temporale.
Al riguardo, risulta necessario che il Governo fornisca chiarimenti.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento necessari.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(986-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti e rinvio)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare.
In relazione alle proposte emendative, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 1, con riferimento alle proposte 01.3 e 01.4 (testo 2) si segnala che le stesse appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri. Occorre acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito all'emendamento 01.5.
Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 1.1 e 1.0.1. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in ordine agli emendamenti 1.4 e 1.200 (già 1.100/1).
In relazione agli emendamenti all'articolo 2, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.12. Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2.0.1 e 2.0.11. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.1, 2.13, 2.14, 2.21, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.26, 2.0.7, 2.0.100 (già 4.0.6), 2.0.8, 2.0.101 (già 4.0.7) e 2.0.13. Appare opportuno, per quanto concerne l'articolo 2-bis, acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari dell'emendamento 2-bis.200. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 2-quater, appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari in merito agli emendamenti 2-quater.200, 2-quater.201 (già 2.0.1000/31), 2-quater.202 e 2-quater.203 (già 2.0.1000/29) e 2-quater.205 (già 2.0.1000/38). Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 2-quater.204 (già 2.0.1000/35). In relazione all'articolo 2-quinquies, comportano maggiori oneri gli emendamenti 2-quinquies.200 (già 2.0.1000/41), 2-quinquies.201 (già 2.0.1000/40) e 2-quinquies.202, in quanto rendono l'onere previsto nel testo non modulabile. Occorre la quantificazione per le proposte 2-quinquies.203 (già 2.0.1000/43) e 2-quinquies.204. Determina maggiori oneri la proposta 2-quinquies.205. Occorre valutare le risorse oggetto di copertura dell'emendamento 2-quinquies.218 (già 2.0.1000/59). Comporta maggiori oneri l'emendamento 2-quinquies.219 (già 2.0.1000/61).
In riferimento all'articolo 3, comporta maggiori oneri la proposta 3.4. Occorre avere conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura dell'emendamento 3.6. Comportano maggiori oneri le proposte 3.200 e 3.201. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.100. Occorre valutare la sussistenza delle somme oggetto di copertura per le proposte 3.16 e 3.0.1. Occorre la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 3.0.2.
Per quanto concerne l'articolo 4, comporta maggiori oneri la proposta 4.0.100 in quanto viene utilizzato a copertura il fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate nei procedimenti penali o i proventi derivanti dai beni confiscati, la cui consistenza non risulta altrettanto certa come le spese previste, in violazione delle norme contabili. Occorre avere conferma dell'assenza di effetti onerosi per l'emendamento 4.0.2. In relazione all'articolo 4-bis, comporta maggiori la proposta 4-bis.0.200. Occorre valutare la proposta 4-bis.0.201, in relazione ai profili di quantificazione.
Non vi sono osservazioni da formulare su tutti i restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere non ostativo del Governo sul testo-A all'esame.
Si riserva invece di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in relazione agli emendamenti in una prossima seduta.
Il PRESIDENTE propone quindi di procedere alla votazione del parere sul testo all'esame, rinviando il seguito dell'esame degli emendamenti.
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta di parere non ostativo sul testo, che risulta approvata.
Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.
(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio )
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano gli elementi di chiarimento richiesti sul provvedimento.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (n. 121)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 23 marzo 2023, n.33. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di risposte alle richieste di chiarimento sul provvedimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta della Commissione oggi, martedì 5 marzo 2024, alle ore 14.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,30.