Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 207 del 21/02/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

207ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

LOTITO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(866-A) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, atteso che le Commissioni riunite hanno recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, sulla proposta 2.0.2 occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari nonché valutare l'idoneità della copertura.

In relazione all'emendamento 3.0.1, risulta necessario verificare gli effetti finanziari delle misure ivi previste ai fini dell'applicabilità del meccanismo di copertura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria SAVINO esprime il parere non ostativo del Governo sul testo, su cui non vi sono osservazioni.

In ordine agli emendamenti, esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 2.0.2, in quanto tra l'altro prevede oneri di personale per la cui quantificazione, ai fini della dimostrazione della congruità delle risorse indicate a copertura, è necessaria la redazione di apposita relazione tecnica. Inoltre, la copertura individuata è inidonea in quanto sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, non sussistono sufficienti disponibilità da destinare all'attuazione del provvedimento essendo le risorse già finalizzate a provvedimenti prioritari per il Governo.

Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.0.1, dal momento che alcuni interventi individuati nella proposta determinano nuovi e maggiori oneri per lo Stato immediatamente quantificabili, per cui non appare idoneo il rinvio alla fattispecie di cui all'articolo 17, comma 2, legge n. 196 del 2009.

Segnala, inoltre, che il parere è altresì contrario sugli emendamenti, non segnalati dal relatore, 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103 e 1.104, perché suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati né quantificabili e privi di copertura.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.100 (già 1.1), 1.101 (già 1.2), 1.102, 1.103, 1.104, 2.0.2 e 3.0.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LIRIS (FdI) illustra una proposta di parere, predisposta sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, pubblicata in allegato.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

La relatrice MENNUNI (FdI) chiede alla rappresentante del Governo se vi siano elementi di chiarimento sul provvedimento all'esame.

La sottosegretaria SAVINO ricorda che il 23 gennaio è stata richiesta la relazione tecnica sul provvedimento.

Evidenzia che sono al momento in corso interlocuzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero di merito in relazione a necessari approfondimenti sul testo del provvedimento.

Si impegna a fornire a breve gli elementi richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 116

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 10, viene rappresentato che la possibilità di indennizzo in favore del concessionario, di cui al comma 2, a differenza della previsione recata dal comma 1 del medesimo articolo, fa riferimento alla eventualità di 'significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio' (come tali, pertanto, giammai imputabili a condotte del concessionario) idonei a concretare la fattispecie codicistica della eccesiva onerosità contrattuale sopravvenuta. Dunque l'ipotesi presa in considerazione null'altro fa che ricondursi ad un noto istituto giuridico di portata generale. Premesso ciò, peraltro, appare del tutto condivisibile la proposta di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con le parole, sostanzialmente equivalenti ma più chiare, "provvedimenti legislativi";

in relazione all'articolo 13, viene confermato che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo ivi previsto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto, peraltro, che analoghi registri sono già da essa tenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente;

in relazione all'articolo 20, viene condivisa l'opportunità che il regolamento di cui parla la norma venga trasmesso alle commissioni parlamentari competenti. Pertanto, si preannuncia che il Governo provvederà a modificare in tal senso la disposizione, in occasione della approvazione finale del testo da parte del Consiglio dei Ministri. Con riferimento alla disciplina della responsabilità erariale connessa all'adozione dei provvedimenti di variazione, si rileva che il tema è all'attenzione del Governo che procederà a un mirato approfondimento;

in relazione all'articolo 22, viene confermato che le azioni ivi previste possono essere poste in essere dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in relazione all'articolo 23, comma 3, viene confermata l'attenzione da parte del Governo sulla tematica;

in relazione all'articolo 25, viene ritenuto assolutamente condivisibile che tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione del decreto delegato in esame possano essere destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato al recepimento delle seguenti modifiche:

- all'articolo 10, comma 2, le parole: "provvedimenti normativi" siano sostituite dalle seguenti: "provvedimenti legislativi";

- all'articolo 20, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: "2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.".

Il parere è reso, altresì, con le seguenti osservazioni:

- con riferimento all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo di riconsiderare l'esclusione della configurabilità della responsabilità erariale in relazione all'adozione dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 20, verificando in particolare la possibilità di limitare tale esclusione ai soli casi di colpa grave;

- con riferimento all'articolo 23, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative;

- in relazione all'articolo 25, valuti il Governo la possibilità di destinare tutte le risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dello schema di decreto in esame al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.