Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 136 del 21/02/2024

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024

136ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, ha introdotto l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che ha apportato modifiche e integrazioni, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi. Il provvedimento si compone ora di 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 3-bis recano disposizioni di differimento di termini in materia di pubbliche amministrazioni, di deroga al regime di inconferibilità di incarichi politici locali, di misure per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, di obblighi informativi sul controllo parentale dei minori in ambito digitale, di competenza del Ministero dell'interno e reclutamento di personale del Vigili del fuoco, di gestione del debito del comune di Roma, di fatturazione elettronica, di giustizia tributaria, di dinamica dei prezzi originata dall'incremento dei costi energetici, di contributo delle regioni alla finanza pubblica nelle more della definizione della nuova governance economica europea, di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater.

Gli articoli da 4 a 14 contengono norme di proroga relative ai dicasteri di salute, istruzione e merito, università e ricerca, cultura (e innovazione digitale dell'editoria), infrastrutture e trasporti, affari esteri e cooperazione internazionale, difesa, giustizia, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura e sovranità alimentare, e sport.

Infine, gli articoli da 15 a 20 dispongono proroghe relative all'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), in materia di editoria, di finanziamenti del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree terremotate, di eventi sismici dell'area etnea, di agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e relative al sistema di informazione per la sicurezza.

Con particolare riguardo alle competenze di questa Commissione, rileva, in particolare, l'articolo 8, comma 10, che integra il decreto-legge "proroga termini" n. 162 del 2019, per chiarire che in ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.A. è fissato al 31 ottobre 2028.

Tale disposizione risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17), che ha censurato la proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 della concessione della tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, poiché realizzata in assenza di pubblicazione di alcun bando di gara e quindi incompatibile con gli obblighi derivanti dagli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Di competenza appare anche la disposizione dell'articolo 9, che proroga dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite quindi dal conflitto russo-ucraino, in coerenza con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023.

Il Relatore ritiene, quindi, che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentino criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, ricorda di aver già illustrato, nella seduta precedente, uno schema di parere, sul disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024 sulle consultazioni elettorali del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti.

Il parere era non ostativo, in quanto la determinazione dei giorni di sabato e domenica per le operazioni di voto relative all'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo, si pone in linea con quanto previsto dall'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, in base al quale le elezioni europee del 2024 si dovranno svolgere tra giovedì 6 e domenica 9 giugno.

Nel parere si rileva inoltre che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani che si trovano in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio (compresi i familiari conviventi), qualora non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, potranno votare anch'essi per i rappresentanti italiani alle elezioni europee, facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune di residenza.

Tale modalità, come è noto, si aggiunge alla possibilità già prevista, per gli italiani iscritti negli elenchi degli elettori residenti all'estero, di votare presso i Consolati, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo.

Il voto sullo schema di parere era stato tuttavia sospeso, per valutare gli emendamenti presentati in Commissione di merito. Al riguardo si segnala l'emendamento 1.0.1 che detta una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. L'emendamento si pone quindi come anticipazione, seppure limitatamente ai soli studenti e alle sole elezioni europee di quest'anno, rispetto alla delega legislativa contenuta nel disegno di legge n. 787 sul voto fuorisede.

Si segnala anche l'emendamento 4.0.7, che prevede una modifica alla legge n. 18 del 1979, sull'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, aggiungendo ai casi di esenzione dal requisito delle sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, anche le liste che siano affiliate a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso. La disciplina sulla presentazione delle liste dei candidati non è stabilita a livello europeo e pertanto gli Stati membri sono liberi di regolamentarne i requisiti e le procedure.

Poiché i restanti emendamenti non presentano profili strettamente inerenti all'ordinamento dell'Unione europea, il Relatore ritiene di poter confermare il parere non ostativo sul testo del disegno di legge.

La senatrice ROJC (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo il provvedimento del tutto eterogeneo e che non sia opportuno modificare la normativa sull'elezione dei sindaci a pochi mesi dal voto.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico

(Parere alla 9ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), in assenza e d'intesa con il presidente relatore Terzi di Sant'Agata, dà conto degli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria.

Si sofferma, in particolare, sugli emendamenti relativi all'articolo 1 che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A., nonché sugli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto.

Dà conto anche dei subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 e degli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia S.p.A..

Ritiene quindi che gli emendamenti non presentino profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

In assenza di richieste di intervento, lo stesso PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il presidente ZANETTIN (FI-BP-PPE), in assenza della relatrice senatrice Pellegrino, ricorda che il disegno di legge in titolo introduce una disciplina organica delle figure di pedagogista e di educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle due professioni.

Il pedagogista è definito come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo, mentre l'educatore professionale socio-pedagogico è qualificato come il professionista operativo di livello intermedio che valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi, ai fini della crescita integrale o del reinserimento sociale di persone in difficoltà o in condizione di disagio.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta, la senatrice Rojc aveva sollevato la problematica relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Slovenia, ai fini della partecipazione ai concorsi scolastici per l'esercizio della professione di docente o di educatore pedagogico nelle scuole italiane di lingua slovena, poiché, nonostante le normative vigenti, permangono difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio.

Al riguardo, comunica che è pervenuta una nota del Responsabile dell'Ufficio II "scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno-italiano", dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, che è disponibile per i Commissari.

Inoltre, ricorda che è pervenuta a tutti i componenti di questa Commissione una nota della Commissione dell'Albo nazionale degli Educatori Professionali, in cui si sollevano perplessità sulle possibili sovrapposizioni tra la nuova figura di "educatore professionale socio-pedagogico" con quella esistente sin dal 1998 di "educatore professionale socio-sanitario".

La senatrice ROJC (PD-IDP), in riferimento alla menzionata nota del dottor Giacomini, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, ritiene che se ne debba tenere conto nell'ambito dell'espressione del parere. Concorda anche sull'opportunità di tenere conto delle considerazioni contenute nel citato comunicato degli educatori professionali.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 gennaio.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, illustra uno schema di parere sui disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana.

Ricorda, in particolare, che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura.

I disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021.

In particolare, rileva che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (smart grids) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono.

In riferimento ai contenuti richiamati, ritiene che questi non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentano l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In materia di rigenerazione urbana ritiene opportuno richiamare l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027.

Infine, proponendo l'espressione di un parere non ostativo, propone tuttavia di segnalare alla Commissione di merito un rifuso formale relativo all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, ove il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

Il senatore LOREFICE (M5S), in considerazione della sospensione dei lavori presso la Commissione di merito, sui disegni di legge in esame, e dell'intenzione di aprire una fase di approfondimento con audizioni, chiede di rinviare il voto sul parere proposto e di tenere conto dei predetti approfondimenti.

Il PRESIDENTE relatore accede alla richiesta di rinvio, su cui la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1027

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 215 del 2023, in materia di proroga di termini normativi;

considerato che esso è stato modificato e integrato durante l'esame presso la Camera dei deputati e che esso si compone ora di 28 articoli che dispongono proroghe normative afferenti a diverse materie e di competenza di numerosi Ministeri;

rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 10, che conferma la scadenza al 31 ottobre 2028, della concessione inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica SpA, risponde alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 18 settembre 2019 (C-526/17);

rilevato, inoltre, che l'articolo 9, che proroga al 30 giugno 2024 l'operatività delle misure straordinarie introdotte a favore delle imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, colpite dal conflitto russo-ucraino, si pone in linea con la proroga al 30 giugno 2024 delle sezioni 2.1, sugli aiuti di importo limitato, e 2.4, sugli aiuti per i rincari di prezzi energetici, del Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, disposta con la comunicazione della Commissione europea C/2023/1188, del 21 novembre 2023;

valutato quindi che le disposizioni contenute nel provvedimento non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 997

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, finalizzato a garantire il coordinamento normativo in materia elettorale, con particolare riguardo alle operazioni di voto e di scrutinio, e ad assicurare la funzionalità del procedimento elettorale, dettando norme sia in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale, sia in materia di elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 dispone il prolungamento delle operazioni di voto, per le elezioni del 2024, anche alla giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15 (oltre alla domenica dalle ore 7 alle ore 23), mentre le elezioni europee 2024, ed eventuali altre elezioni ad esse abbinate, sono anticipate alla giornata di sabato, dalle ore 14 alle ore 22 (oltre alla domenica, dalle ore 7 alle ore 23);

rilevato, al riguardo, che, in base all'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, le elezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra giovedì 6 e domenica 9 giugno 2024, alla data e alle ore fissate da ciascuno Stato membro;

rilevato inoltre, che il Ministero dell'interno ha reso noto, il 2 febbraio scorso, che gli elettori italiani non iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, che si trovino in altri Stati membri dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i loro familiari conviventi, potranno votare per i rappresentanti dell'Italia alle elezioni al Parlamento europeo 2024 facendo pervenire entro il 21 marzo 2024 all'Ufficio consolare competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto-legge n. 408 del 1994, recante disposizioni in materia di elezioni al Parlamento europeo;

considerate le altre disposizioni del decreto-legge, volte a introdurre elementi di stabilità e certezza in ordine al parametro della popolazione a fini elettorali, tenendo conto dell'avvenuta introduzione del censimento permanente, dell'evoluzione nella digitalizzazione dei servizi anagrafici e del ruolo centrale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI ULTERIORI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 986

La 4a Commissione permanente,

esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2024, finalizzato a rafforzare la disciplina vigente in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, a tutela della continuità produttiva e occupazionale delle aziende in crisi, e delle garanzie di cassa integrazione straordinaria durante l'amministrazione straordinaria;

considerati, in particolare:

- gli emendamenti relativi all'articolo 1, che prevedono agevolazioni fiscali, garanzie pubbliche per finanziamenti, contributi a fondo perduto o finanziamenti soggetti a restituzione, a beneficio di imprese, tra cui quelle dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

- gli emendamenti relativi all'articolo 2, che prefigurano ulteriori finanziamenti per gli impianti ex Ilva, dopo quello previsto per il 2024, e che prevedono finanziamenti anche per le imprese dell'indotto;

- i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000;

- gli emendamenti relativi all'articolo 3, che prevedono integrazioni salariali pubbliche, coperture degli oneri previdenziali e fiscali, per le imprese dell'indotto dell'attività di Acciaierie d'Italia SpA;

valutato che gli emendamenti considerati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, nel presupposto del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 29, 761, 863, 903 E 911

La 4a Commissione permanente,

esaminati i disegni di legge in titolo, che recano misure volte a favorire la rigenerazione urbana;

considerato che l'Atto Senato n. 29, a prima firma del senatore Mirabelli, riproduce il contenuto dell'A.S. n. 1131 del senatore Ferrazzi della scorsa legislatura, mentre l'A.S. n. 863, a prima firma del senatore Occhiuto, e l'A.S. n. 911 a prima firma della senatrice Sironi, non corrispondono a proposte specifiche della precedente legislatura;

considerato, inoltre, che i disegni di legge n. 761, dei senatori Gasparri e Paroli, e n. 903, del senatore Dreosto, corrispondono, con alcune modifiche, al testo unificato della scorsa legislatura, adottato come testo base dalla Commissione ambiente del Senato il 9 novembre 2021;

rilevato che questi ultimi due disegni di legge prevedono un insieme di azioni urbane ed edilizie da realizzarsi prioritariamente nelle aree caratterizzate da degrado edilizio, ambientale o socio-economico, secondo criteri che utilizzino metodologie e tecniche relative alla sostenibilità ambientale e che determinino un "saldo zero" di consumo di suolo, la de-impermeabilizzazione, la bonifica, e l'innalzamento del potenziale ecologico-ambientale e della biodiversità urbana. Intendono inoltre rafforzare l'efficienza idrica ed energetica mediante l'informatizzazione delle reti (smart grids) e la riqualificazione del patrimonio edilizio. Dal punto di vista sociale, intendono promuovere il miglioramento del decoro urbano e architettonico attraverso il riuso di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, incentivandone la riqualificazione fisico-funzionale e favorendo così anche la domanda abitativa; elevare la qualità della vita, nei centri storici come nelle periferie, con l'integrazione funzionale di residenze, servizi pubblici, attività commerciali e lavorative, attività sociali, culturali, educative e per il tempo libero e la socializzazione, con particolare considerazione delle esigenze delle persone con disabilità; nonché, da un punto di vista culturale, tutelare i centri storici nelle peculiarità identitarie a fronte delle distorsioni derivanti dalla pressione turistica e dall'abbandono;

valutato che i disegni di legge non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che, anzi, consentono l'attuazione degli interventi previsti, in materia di rigenerazione urbana, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

ricordata, infine, l'Iniziativa urbana europea, prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e gestita dalla Commissione europea, con una dotazione finanziaria di 450 milioni di euro per il periodo 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 3 del disegno di legge n. 761, si evidenzia che il riferimento all'Investimento 2.3, della componente M5C2, così previsto nel testo del PNRR precedente a quello concordato in sede europea, andrebbe corretto in "Investimento 6" della stessa componente, come figura nell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.