Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 206 del 21/02/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2024
206ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, dando seguito all'illustrazione del disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, che con riferimento all'articolo 1, in relazione ai commi 2, 3 e 4, il Governo dovrebbe chiarire in quali termini si applichi a undici anni di distanza la proroga della possibilità di assumere prevista originariamente per il 2013 o per il 2016 nel caso del comma 4.
A tale proposito, segnala che le istruzioni metodologiche del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in tema di formulazione delle previsioni a legislazione vigente da iscrivere nel bilancio di previsione 2024-2026 avrebbero consentito alle Amministrazioni il mantenimento in bilancio dei resti relativi ai budget assunzionali, limitatamente però a quelli maturati nell'ultimo quinquennio, dovendo ritenersi già andate in economia le eventuali dotazioni ancora residue relative ai budget assunzionali riguardanti le annualità precedenti. In tale senso la norma in esame si configurerebbe come una rinuncia ad economie.
Analoghe considerazioni devono essere riferite anche alla proroga disposta dal comma 5.
In merito al comma 9, lettere b) e c), il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito alle procedure contabili attraverso le quali risorse che, sembrerebbero già affluite al bilancio dello Stato, almeno per gli anni trascorsi 2022-2023, per effetto delle disposizioni di copertura di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, possano essere reimpiegate in deroga al principio di annualità del bilancio.
In relazione ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, dell'articolo 2, osserva che le disposizioni recate dai predetti commi potrebbero determinare l'incremento della capacità di spesa degli enti interessati: appare pertanto opportuno acquisire dal Governo maggiori chiarimenti circa gli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni.
Per quanto riguarda l'articolo 3, in merito al comma 2, il Governo dovrebbe chiarire se la proroga dei termini per presentare istanze di liquidazione del debito incida sull'ammontare dei debiti da porre a carico del Commissario governativo per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, rispetto ai debiti originariamente stimati, e se tale eventuale incremento dei debiti possa essere finanziato a valere sulle risorse stanziate a legislazione vigente, nonché se ne possa derivare una diversa modulazione temporale dei pagamenti a carico della gestione commissariale rispetto a quella precedentemente prevista, con conseguenti effetti negativi, per taluni degli esercizi considerati, in termini di indebitamento netto o di fabbisogno.
Con riferimento al comma 12-ter, il Governo dovrebbe assicurare che, per gli anni d'imposta considerati, non risultino scontati sui saldi di finanza pubblica effetti di maggiori entrate tributarie che potranno non verificarsi, per effetto del venir meno della non cumulabilità tra l'agevolazione fiscale e altro contributo dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
In relazione ai commi 12-octies e 12-novies, rileva che la suddetta autorizzazione di spesa, utilizzata come copertura per 45 milioni di euro, è destinata alla fiscalizzazione degli oneri generali di sistema destinati al finanziamento delle attività nucleari residue e delle misure di compensazione territoriale e che tale disposizione è stata adottata in coerenza con l'obiettivo intermedio 7 della missione 1, componente 2 del PNRR. Appare opportuno, quindi, che il Governo chiarisca se le risorse residue dopo la riduzione disposta siano sufficienti a realizzare la finalità prevista dalla norma della legge di bilancio 2023.
Per quanto concerne l'articolo 4, in merito al comma 8, appare necessario che il Governo chiarisca se la disposizione incide su contributi già erogati nelle annualità 2021 e 2022, in relazione ai quali viene ora previsto la proroga del termine per l'adeguamento delle strutture sanitarie da parte dei beneficiari o se trattasi di contributi ancora da erogare per i quali il predetto adeguamento rappresenta il requisito necessario per poterne fruire. In quest'ultimo caso, trattandosi di contributi da erogare nel 2024 si dovrebbe indicare quali siano le risorse da destinare a tale finalità per il medesimo anno 2024 nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, analogamente a quanto previsto in relazione agli anni 2021 e 2022 dalla norma originaria e sempre che ciò non pregiudichi altri interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse o, in mancanza, si dovrebbe provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla conseguente copertura finanziaria.
Per quanto attiene ai commi 5-bis e 5-ter, il Governo dovrebbe chiarire se la possibilità di stipulare contratti, evidentemente a titolo oneroso, fra gli enti che senza scopo di lucro e in virtù di convenzioni, con le regioni o gli enti del servizio sanitario nazionale, raccolgono sangue intero, plasma ed emocomponenti, da un lato, e i medici specializzandi, dall'altro, possa comunque riflettersi, in senso incrementativo, sui rimborsi erogati a tali enti per coprire i costi di funzionamento della loro attività.
Con riferimento al comma 8-decies, posto che si tratta di normativa di attuazione del regolamento (UE) 2016/429, il Governo dovrebbe chiarire se la posticipazione del termine possa determinare l'apertura di procedure di infrazione e conseguenti sanzioni.
In merito all'articolo 5 non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.
L'articolo 6, comma 2, prevede che le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, possano essere erogate dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2024, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tale riguardo, andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla piena neutralità di effetti della proroga rispetto ai saldi tendenziali di cassa da considerarsi già scontati ai sensi della legislazione vigente per il 2024.
Relativamente all'articolo 7, comma 4, considerato che la norma autorizza la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato ivi previsto e per i rimborsi delle spese spettanti ai relativi componenti, considerato che alla precedente proroga relativa al 2023 erano stati ascritti oneri pari a 150.000 euro, occorre acquisire elementi volti a supportare la sostenibilità della riduzione delle risorse prevista.
Considerato che l'articolo 8, comma 1, prevede che gli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento inerente agli interventi per l'aeroporto di Firenze, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 133 del 2014, possano essere svolti entro il 31 dicembre 2024, andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti della proroga in esame rispetto a quanto già scontato nei saldi di finanza pubblica e, in particolare, per quanto riguarda il saldo del fabbisogno.
Per quanto concerne i commi 2 e 3 del medesimo articolo, appare necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine al fatto che l'utilizzo delle risorse impiegate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dello stesso Fondo, considerato che lo stanziamento previsto per l'anno 2024 risulterebbe significativamente ridotto (quasi dell'80 per cento) per effetto della norma in esame.
Circa il comma 3-bis, andrebbero forniti chiarimenti circa gli eventuali effetti finanziari a carico dei bilanci degli enti proprietari per la mancata compensazione della riduzione del 70 per cento dell'indennità per usura strade.
Relativamente al comma 6, che differisce il termine del divieto di circolazione, di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche Euro 2 e introducono la possibilità per le Regioni e Province autonome di richiedere l'esonero da detto divieto esclusivamente per l'anno 2024, andrebbero forniti chiarimenti da parte del Governo circa la compatibilità della deroga in esame con la normativa europea, al fine di escludere l'apertura di procedure di infrazione in sede europea.
Riguardo al comma 8, per ciò che concerne le modifiche alla misura percentuale (dal 9 per cento al 12,5 per cento) e alle nuove modalità di gestione delle risorse riconosciute a titolo di oneri di investimento, a decorrere dall'anno 2024, andrebbero fornite rassicurazioni circa la sostenibilità di tale percentuale a carico delle risorse assegnate ad ANAS Spa e destinate alla realizzazione degli interventi previsti.
In riferimento al comma 10-ter, osserva che dal 23 dicembre 2023 per effetto del decreto legislativo n. 184 del 2023, risulta obbligatorio per le macchine agricole l'assicurazione per la responsabilità civile, a prescindere dalla idoneità del veicolo alla circolazione. Atteso che la presente disposizione posticipa fino al 30 giugno 2024 l'ampliamento dell'ambito oggettivo dell'obbligo assicurativo alla responsabilità civile e considerato che il premio assicurativo in esame risulta comprensivo dell'imposta provinciale, del contributo al Servizio sanitario nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada, andrebbe chiarito se tale posticipo determini una perdita di gettito nelle predette componenti fiscali rispetto a quanto già scontato a legislazione vigente, con effetti onerosi a carico della finanza pubblica.
Non si hanno osservazioni sull'articolo 9.
In merito all'articolo 10, comma 1-bis, relativo ai contratti di apprendistato dell'Agenzia Industrie Difesa, per i profili di quantificazione, va evidenziato che il differimento comporta il sostenimento di nuovi e maggiori oneri, diversamente da quanto assicurato dalla relazione tecnica per il 2024 e il 2025. Pur considerando che l'autorizzazione appare configurata come limite massimo di spesa, andrebbe prodotta una relazione tecnica aggiornata recante l'illustrazione dei dati e parametri considerati nella stima degli oneri correlati all'esigenza di assicurare la proroga dei 48 contratti di apprendistato. Quanto ai profili di copertura dei nuovi e maggiori oneri, posto che a tal fine provvede alla compensazione dei maggiori oneri attesi per le citate annualità a valere degli accantonamenti riferibili al dicastero della difesa nell'ambito dei fondi speciali di parte corrente previsti in bilancio, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità iscritte a valere su tali stanziamenti.
Con riferimento, all'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, riguardanti la durata del tirocinio nella magistratura, per i profili di copertura, posto che a tal fine si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dal 2026 delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, evidenzia il mancato allineamento tra la durata dell'onere risultante dalla disposizione e dalla relazione tecnica, limitata al solo quadriennio 2026-2029, e quella della relativa copertura finanziaria, prevista a carattere permanente e a decorrere dal 2026. Inoltre, andrebbero richieste conferme circa le disponibilità esistenti a carico degli stanziamenti per il triennio 2024/2026 e a decorrere.
In relazione all'articolo 12, comma 1, riguardante l'emergenza nello stabilimento Stoppani, al fine di valutare la sostenibilità della proroga con le risorse a ciò finalizzate, anche alla luce dell'integrazione del finanziamento operata il 22 dicembre 2023, andrebbero forniti i dati e gli elementi circa gli interventi ancora da realizzare.
In merito all'articolo 12, comma 6-quinquies, recante proroghe in materia di politiche di gestione di specie ittiche alloctone, pur se ai componenti del Nucleo di Ricerca e Valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si osserva che per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione è stata autorizzata dal comma 838 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Atteso che la norma in esame proroga l'operatività del Nucleo fino al 30 settembre 2024, senza provvedere al rifinanziamento previsto al citato comma 838, andrebbe chiarito con quali risorse saranno finanziate le attività del Nucleo per l'anno 2024.
Con riferimento all'articolo 13, comma 1, concernente la liquidità delle aziende agricole, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla eventualità che possano determinarsi effetti in termini di fabbisogno derivanti dalla possibile accelerazione dei pagamenti in acconto per effetto del rinvio dei controlli al momento dell'erogazione del saldo e non più in fase di acconto.
Con riguardo, all'articolo 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, recanti l'esenzioni ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari, premesso che l'esenzione totale o parziale prevista dei redditi agrari dall'imponibile determina un sicuro onere aggiuntivo per gli anni di imposta 2024 e 2025, che si traduce in una perdita di gettito attesa sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti dati integrativi relativi alla tipologia di redditi assunta a parametro con riferimento all'anno 2022, nonché relativamente alle classi di reddito imponibile, così da consentire una puntuale ricostruzione della congruità della perdita di gettito attesa nelle annualità del quadriennio.
In relazione, all'articolo 13, commi 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies, relativi al Programma Nazionale triennale della pesca ed acquacoltura 2022-2024, per quanto riguarda la proroga a tutto il 2024 delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023, andrebbe chiarito se tale proroga possa determinare effetti finanziari differenti sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 14, recante la proroga del termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali di Torino 2006, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, rileva che la stessa non fornisce delucidazioni circa la sussistenza di disponibilità per il funzionamento dell'Agenzia, limitandosi a dichiarare che la proroga in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, andrebbe chiarito se le risorse previste per lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia, a valere sulle somme previste alla voce «spese generali» compresa nel quadro economico di ciascun progetto, ai sensi dell'articolo 10, della legge n. 285 del 2000, siano idonee a finanziare l'operatività dell'Agenzia.
Con riguardo all'articolo 14, comma 2-ter, relativo al lavoro sportivo, premesso che alla disposizione ora oggetto di proroga non vennero specificamente ascritti effetti nella relazione tecnica allo schema di decreto legislativo in rilievo, segnala che alla complessiva riforma del regime previdenziale per i lavoratori del settore sportivo erano stati ascritti effetti positivi (con entrate contributive al netto degli effetti fiscali maggiori delle uscite a titolo di prestazioni), per cui il potenziamento (in termini di maggiore tempo per esercitare l'opzione da parte delle figure professionali ivi indicate) della facoltà di scelta - con conseguente aumento della possibilità di opzioni a favore del mantenimento del precedente regime previdenziale - potrebbe determinare effetti finanziari negativi, sia pur estremamente contenuti in quanto probabilmente riguardanti soltanto i soggetti entranti in questi mesi nei settori considerati.
Con riferimento ai commi 2-quater e 2-quinquies del medesimo articolo, per i profili di quantificazione, si rileva che il comma 2-quater configura un onere per l'anno 2024 per il quale andrebbe fornita una relazione tecnica recante l'illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne la stima. Quanto ai profili di copertura, posto che ai sensi del comma 2-quinquies si provvede mediante il riversamento al bilancio dello Stato di un importo equivalente posto a carico del Fondo istituito nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore delle società sportive professionistiche al fine di riconoscere un contributo a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, andrebbero fornite maggiori informazioni in merito alle risorse disponibili a tale titolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché riguardo alla devoluzione di quota parte delle citate risorse su cui non sia ancora intervenuto il relativo riparto, nonché rassicurazioni circa la sostenibilità delle finalità previste per il Fondo dalla normativa vigente a valere sulle residue risorse.
In merito all'articolo 17-bis, recante disposizioni relative agli eventi sismici dell'Area Etnea, nel prendere atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le risorse utilizzate a copertura risultino effettivamente disponibili e che il loro utilizzo non pregiudichi la realizzazione di altri interventi previsti a valere sulle risorse stesse.
Con riferimento all'articolo 17-ter, riguardante la proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, andrebbe assicurato che le risorse utilizzate a copertura, presenti sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, possano essere utilizzate senza pregiudicare le altre finalizzazioni previste a legislazione vigente sulle medesime risorse.
In relazione all'articolo 18, recante proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai commi aggiuntivi da 4-ter a 4-quinquies, atteso che le disponibilità utilizzabili per l'intervento in esame restano le medesime inizialmente disposte e trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari a 7 milioni di euro, andrebbero fornite informazioni sulle disponibilità ancora esistenti. Per i profili di copertura, correttamente finalizzati alla competenza economica e alla cassa e limitati al 2024, essendo già esaurito l'effetto sul saldo netto da finanziare con il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato, si segnala che il fondo allo scopo utilizzato è di conto capitale, mentre la spesa da sostenere è corrente.
Alla luce dei rilievi sopra evidenziati in relazione al provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
La sottosegretaria SAVINO deposita la relazione tecnica aggiornata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del provvedimento in esame, con cui si intende fornito riscontro alle richieste di chiarimento della Commissione.
Il PRESIDENTE fa presente che la relazione tecnica di passaggio è già a disposizione dei senatori della Commissione.
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) formula quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità a finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) giudica inaccettabili le modalità di esame del decreto-legge in titolo che, per l'ennesima volta, riducono al minimo i tempi a disposizione del Senato in seconda lettura, rendendo in sostanza questo ramo del Parlamento un mero passacarte. Pertanto, per ragioni di merito oltreché per il contenuto del provvedimento, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere.
Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale e con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.
(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, propone di ribadire il parere non ostativo sul testo testé reso alla Commissione di merito.
Con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata, nel presupposto che non siano apportate modifiche in sede referente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore LIRIS (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nella nota depositata nella seduta di ieri, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che:
viene confermato che, in caso di eventuale integrazione dell'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, si farà fronte nel limite delle risorse previste all'articolo 11;
viene confermato che agli esigui oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione, di cui all'articolo 7, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
La sottosegretaria SAVINO non ha, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sulla proposta di parere appena formulata.
Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta del relatore.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 9,25.