Legislatura 19ª - 8ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 92 del 20/02/2024

IN SEDE REDIGENTE

(249) TREVISI. - Istituzione del Parco naturale nazionale del fiume Ofanto

(572) DAMIANI. - Istituzione del Parco nazionale dell'Ofanto

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (FdI) illustra i due disegni di legge in titolo, volti a istituire il Parco naturale nazionale dell'Ofanto.

L'Atto Senato 572, d'iniziativa del senatore Damiani, si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 istituisce il Parco naturale nazionale del fiume Ofanto, il cui territorio si colloca nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 2 individua le finalità del parco.

L'articolo 3 istituisce l'ente di gestione del parco e individua gli organi dello stesso, prevedendo che la nomina degli organi e l'adozione dello statuto siano effettuati secondo le disposizioni e le modalità di cui all'articolo 9 della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e che del Consiglio direttivo siano componenti di diritto i presidenti delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'ente parco si avvale delle competenze tecniche e professionali dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Esso può inoltre avvalersi degli uffici tecnico-amministrativi delle regioni Basilicata, Campania e Puglia.

L'articolo 4 stanzia un contributo di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025 al fine dello studio e della elaborazione, da parte della provincia di Barletta-Andria-Trani e dell'ente parco, del piano pluriennale, economico-sociale.

L'articolo 5 demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'adozione del piano territoriale del parco e degli altri atti e misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica, nonché le direttive in materia di sviluppo sostenibile.

L'articolo 6 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

L'Atto Senato 249, d'iniziativa del senatore Trevisi, si compone di 17 articoli.

L'articolo 1, nell'istituire il parco, detta disposizioni in merito alla perimetrazione e ai confini dello stesso.

L'articolo 2 elenca le finalità.

L'articolo 3, nell'istituire l'ente di gestione del parco, detta anche disposizioni in merito alla predisposizione e all'approvazione dello statuto.

L'articolo 4 individua gli organi dell'ente di gestione e prevede che questo possa avvalersi degli uffici del Corpo forestale dello Stato di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate, dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici. Si prevede inoltre che, in caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sciolga gli organi di gestione e nomino un commissario.

L'articolo 5 detta le norme generali di tutela e salvaguardia del territorio del parco.

L'articolo 6 individua quali strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento, ai quali sono dedicati, rispettivamente, gli articoli 7, 10 e 11.

L'articolo 8 concerne il recupero delle abitazioni rurali comprese nel perimetro del parco.

L'articolo 9 prevede che il rilascio di concessioni, permessi o autorizzazioni relativi a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno dell'area naturale protetta sia subordinato al preventivo nulla osta dell'ente di gestione.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni del provvedimento in esame.

L'articolo 13 disciplina gli indennizzi per eventuali danni di natura economica subiti dai proprietari dei fondi all'interno del territorio del parco.

L'articolo 14 riguarda i controlli e le verifiche sull'osservanza degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 15 individua il patrimonio dell'ente parco.

L'articolo 16 reca le disposizioni finanziarie.

L'articolo 17 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal provvedimento in esame, si applicano le disposizioni della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.