Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 205 del 20/02/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024
205ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commissione di merito.
Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, in relazione all'articolo 1, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 e 1.0.1. Occorre valutare, acquisendo la quantificazione degli oneri, le proposte 1.26, 1.27 e 1.28.
Per quanto concerne l'articolo 2, comportano maggiori oneri le proposte 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1 e 2.0.2.
Con riferimento all'articolo 3, determinano maggiori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare sul testo all'esame. In ordine agli emendamenti, rileva l'onerosità delle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38. 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.0.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19.
Esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28, in quanto producono effetti onerosi.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".
Non essendovi interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere formulata dalla relatrice, che viene approvata.
(1027) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, rinviando, per quanto di competenza, agli approfondimenti contenuti nel dossier del Servizio del bilancio n. 129.
Alla luce dei rilievi inerenti alle disposizioni contenute nel provvedimento, occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(17-B) BERGESIO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare sul provvedimento.
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.
(483) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da patologie oculari cronico-degenerative e promozione della prevenzione, della ricerca e dell'innovazione nella cura delle malattie causa di ipovisione e cecità
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il senatore DAMIANI (FI-BP-PPE), in sostituzione del relatore Lotito, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento, sprovvisto di relazione tecnica, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da patologie oculari cronico degenerative.
In particolare è previsto, all'articolo 1, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza con il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. È prevista, inoltre, l'istituzione della rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie oculari cronico degenerative. Viene promossa e sostenuta la ricerca e l'innovazione nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oculari cronico-degenerative. Sono, infine, promosse campagne e programmi di educazione sanitaria volte a migliorare la conoscenza delle patologie visive causa di cecità e di ipovisione.
All'articolo 2 si prevede che i trattamenti sanitari compresi nel piano diagnostico-terapeutico assistenziale personalizzato, indicati come essenziali, siano posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
L'articolo 3 prevede che il Piano nazionale per le patologie cronico-degenerative definisca gli obiettivi generali e specifici di tutela dei relativi livelli essenziali di assistenza, di prevenzione, sorveglianza, diagnosi precoce e cura attraverso la rete delle strutture sanitarie. Il Piano è adottato su proposta del Ministro della salute.
È previsto inoltre, all'articolo 4, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurino i flussi informativi attraverso i centri di riferimento in rete con le strutture sanitarie.
Si prevede, all'articolo 5, che venga garantita l'assistenza farmaceutica assicurando l'immediata disponibilità dei farmaci anche nelle more dell'inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri o in strumenti analoghi.
All'articolo 6 si istituisce, con decreto del Ministro della salute, il Centro nazionale per le patologie oculari cronico-degenerative presso l'Istituto superiore di sanità oppure presso una sede da individuare tra le varie candidature. Il centro cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle predette patologie oculari.
L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute assicuri la predisposizione dei corsi di formazione dedicati agli specialisti e alle professioni sanitarie all'interno del programma nazionale per la formazione continua.
Si prevede, inoltre, all'articolo 8, che il Ministero della salute possa promuovere azioni di educazione, informazione e sensibilizzazione della popolazione per la diagnosi e la cura appropriata delle predette malattie anche stipulando convenzioni e collaborazioni con le società scientifiche e le associazioni competenti in materia.
Infine, all'articolo 9, per realizzare le finalità del provvedimento, è previsto che le regioni e le province autonome operino nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 ad eccezione degli oneri per il funzionamento e le attività del centro, di cui all'articolo 6, per il quale vengono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con copertura a valere dei fondi speciali di parte corrente relativi all'anno 2023, triennio 2023-2025.
Per quanto di competenza, premesso che andrebbe aggiornata la copertura a valere sui fondi speciali per tener conto che l'anno di riferimento in corso è il 2024 e il triennio il 2024-2026, fa presente che non sussistono le occorrenti risorse per l'anno 2024 sull'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Inoltre, occorre acquisire, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del regolamento, una relazione tecnica che quantifichi le varie disposizioni onerose citate e confermi la possibilità di operare nell'ambito delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano quale fabbisogno sanitario standard.
Il sottosegretario FRENI concorda sulla necessità della predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, impegnandosi a fornire gli elementi richiesti in una prossima seduta.
La Commissione conviene quindi di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(674-B) Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento relative all'aggiornamento della copertura finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il rappresentante del GOVERNO non ha osservazioni da formulare sul provvedimento in esame.
Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo che viene approvato all'unanimità.
(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore MANCA (PD-IDP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il Protocollo oggetto di ratifica è stato elaborato allo scopo di creare un quadro comune per favorire e implementare la gestione integrata delle coste, in considerazione della salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse, in ottemperanza della Convenzione di Barcellona. La relazione tecnica afferma che le disposizioni del Protocollo rappresentano in parte norme di indirizzo, in parte contemplano compiti ed adempimenti già previsti dalla Convenzione di Barcellona o da altri accordi internazionali, ovvero comportano attività già svolte nell'ambito delle correnti attività istituzionali previste a legislazione vigente da parte delle amministrazioni coinvolte.
Il disegno di legge di ratifica, all'articolo 3, reca ai primi due commi una clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 3 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 del Protocollo, concernente strumenti economici, finanziari e fiscali, si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. Al riguardo, la relazione tecnica asserisce che tale disposizione, rinviando ogni decisione alla discrezionalità delle Parti, non prevede al momento obblighi finanziari aggiuntivi a livello nazionale.
La relazione tecnica, in relazione alla Parte V, afferma altresì che le attività di formazione di personale specializzato nella gestione integrata delle zone costiere, ivi richiamate, non implicano alcun onere finanziario aggiuntivo in quanto, essendo le modalità di attuazione lasciate alla discrezionalità degli organismi competenti per materia dello Stato membro, verranno realizzate mediante la rimodulazione di programmi e meccanismi già esistenti.
Deve ritenersi pertanto che il Protocollo in esame, per la Parte Italiana, non comporta oneri finanziari aggiuntivi.
Per quanto di competenza, non vi sono quindi osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare da parte del Governo.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.
(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento, che viene messa a disposizione dei senatori.
La relatrice NOCCO (FdI) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che i maggiori costi derivanti dal voto su due giorni ammontano ad euro 10.753.806,90, secondo quanto riportato nella tabella riportata nella nota depositata dal Governo. Viene quindi specificato che il maggior onere troverà copertura, essendo un servizio di natura obbligatoria, sugli attuali stanziamenti di bilancio. I capitoli di spesa ove verranno imputati i maggiori oneri concernenti le tornate elettorali del corrente anno sono i seguenti: indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede: 2501/4, 2501/5E, 2522/2; lavoro straordinario: 2501/3, 2501/5E, 2522/2; vitto e generi di conforto: 2685/2. Viene inoltre segnalato che l'accorpamento delle votazioni (europee, regionali e amministrative) rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata;
- in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, viene riportato che, in base ai dati in possesso della Direzione centrale per i servizi elettorali, la percentuale di comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che sono andati al ballottaggio al turno ordinario di amministrative ha registrato un progressivo decremento, come evidenziato nel prospetto inserito nella nota depositata dal Governo. Considerato questo trend, in sede di relazione tecnica, è stato ritenuto ragionevole ipotizzare che alle prossime amministrative possa andare al ballottaggio circa il 40 per cento dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera a), viene rappresentato che l'ISTAT effettua il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni adottando un disegno misto che prevede il ricorso a indagini campionarie e archivi amministrativi. La realizzazione delle indagini e l'acquisizione degli archivi sono attività già previste per lo svolgimento annuale delle edizioni del Censimento e rientrano nei limiti di spesa nel finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 237, della legge n. 205 del 2017. In particolare, l'integrazione degli archivi amministrativi permette all'ISTAT di pervenire al conteggio annuale di popolazione su base individuale, nello stesso momento e per tutti i Comuni d'Italia. Viene pertanto confermato che le operazioni per produrre e trasmettere i dati individuali di sovra e sotto copertura anagrafica (essenziali per la revisione) non comportano oneri di funzionamento aggiuntivi riconducibili alla nuova modalità di restituzione dei dati ai Comuni;
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene evidenziato che rientrano tra le attività correnti dell'ISTAT quelle dedicate, con cadenza annuale, alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dei risultati del Censimento. I dati relativi ai Censimenti annuali dal 2018 al 2022 sono già pubblicati su tre piattaforme dell'Istituto, specificamente indicate nella nota depositata dal Governo. Viene quindi confermato che anche le attività in oggetto non comportano per l'ISTAT nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal presente provvedimento saranno a carico del bilancio dell'Istituto;
- in relazione all'articolo 3, comma 3, viene segnalato che, come evidenziato nella relazione tecnica, il costo aggiuntivo derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori sarà a carico degli enti interessati che, nel determinare l'importo delle indennità, sono tenuti ad assicurare la compatibilità della relativa spesa con gli equilibri di bilancio. Viene inoltre rammentato che, in base all'articolo 1, comma 586, della legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onore sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione spettanti ai sindaci e agli altri amministratori locali, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 è stato incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. Nella relazione tecnica sono indicati gli importi quantificati in favore dei comuni di Urbino, Carrara e Cesena per gli anni 2022, 2023 e 2024,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare in relazione alla proposta di parere formulata dalla relatrice.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato dalla Commissione.
(1010) Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana», approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che l'elenco delle categorie di merito cui è conferito annualmente il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana", di cui all'articolo 3, comma 2, può essere integrato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sarà attuato nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 11. A tale riguardo, chiede conferma che, in caso di eventuale integrazione del suddetto elenco, si possa continuare a fare fronte con le risorse esigue previste all'articolo 11.
Il Governo, poi, ha chiarito che agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di selezione di cui all'articolo 7 si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sul punto occorrerebbe avere una stima degli oneri, seppur contenuti, che graveranno sul bilancio della Presidenza del Consiglio.
Con riguardo all'articolo 9, che prevede la possibilità di affidamento agli insigniti del premio di incarichi di esperto negli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, si prende atto del carattere facoltativo della disposizione, che potrà essere attivata dagli istituti professionali nell'ambito della loro autonomia.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimento in relazione al provvedimento, che viene messa a disposizione dei senatori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1014) Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, atteso che la relazione tecnica evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, che appare opportuno che il Governo fornisca maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematicità.
In relazione all'articolo 2, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 è Commissario straordinario, intervento che la relazione tecnica specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Appare opportuno, pertanto, che il Governo chiarisca se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.
Per quanto riguarda l'articolo 4, in relazione al riconoscimento ad ANAS S.p.A. di oneri di investimento in una misura non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, il Governo dovrebbe fornire maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS S.p.A. rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS S.p.A.. Appare infatti ragionevole presumere che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.
Occorre prendere atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A, sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge n. 228 del 2021. A tale riguardo, è necessario evidenziare che la norma citata prevede un trasferimento in favore della Società, di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3 per cento, relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuata quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo dovrebbe chiarire, in relazione al trasferimento previsto nel 2024, se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.
Con riferimento alla copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS S.p.A. prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, occorre rilevare che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS S.p.A. a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare ANAS. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che, secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027.
Il Governo, pertanto, dovrebbe fornire chiarimenti su come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure se sono state scontate nei saldi di finanzi pubblica quali economie. Inoltre dovrebbero essere chiarite le motivazioni per le quali la relazione tecnica afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.
Appare opportuno inoltre osservare che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che ANAS S.p.A. destina tali risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026. Considerato che appare ragionevole ritenere che tali interventi saranno effettuati entro il 2026, risulta necessario acquisire chiarimenti, atteso che non appare chiaro come ANAS potrà fare fronte a tali oneri mediante trasferimenti per gli anni 2032, 2033 e 2034, al fine di chiarire il profilo della discrasia temporale tra oneri e copertura, che non risulterebbe conforme alla legge di contabilità.
Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota del Servizio del bilancio, febbraio 2024, n. 128.
Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 7 febbraio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota con i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame, che viene messa a disposizione dei senatori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.