Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 135 del 15/02/2024
Azioni disponibili
4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024
135ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,50.
IN SEDE CONSULTIVA
(982) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore TERZI DI SANT'AGATA (FdI), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere nel Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008.
Il Protocollo è stato approvato nell'ambito della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, strumento internazionale sottoscritto nel 1976 a Barcellona e modificato nel 1995, il cui fine è quello di prevenire, limitare e ridurre l'inquinamento del mare e del litorale, migliorare l'ambiente e consentire un uso ecologicamente sostenibile delle sue risorse. Alla Convenzione di Barcellona aderiscono ad oggi 22 Paesi e ad esso si ricollegano 7 Protocolli aggiuntivi, finalizzati a garantirne l'applicazione.
Il Protocollo in esame è volto a creare un quadro normativo comune per favorire la gestione integrata delle coste, tenendo in considerazione la salvaguardia delle aree di interesse ecologico e l'uso razionale delle risorse naturali, specie quelle idriche, nonché la riconciliazione dello sviluppo economico con il rispetto dell'ambiente, raccordando in modo trasversale le azioni di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali e sopranazionali e più in generale di tutti i soggetti che con le proprie attività influenzano le regioni costiere.
Il Protocollo si compone di 40 articoli, suddivisi in sette parti.
La parte I contiene le disposizioni generali, relative alle definizioni utilizzate (articolo 2), all'ambito geografico di applicazione, limitato al mare Mediterraneo (articolo 3), alla riserva di diritti a salvaguardia delle sovranità e giurisdizioni nazionali (articolo 4), agli obiettivi (articolo 5) e ai principi generali di gestione (articolo 6).
La parte II individua principalmente gli elementi della gestione integrata delle zone costiere, individuando una serie di elementi obbligatori per le Parti, tra cui la protezione e l'uso sostenibile di tali zone (articolo 8), le garanzie da assicurare per l'esercizio di attività economiche (articolo 9), le modalità per la protezione degli ecosistemi e dei paesaggi costieri (articoli 10 e 11) e le tutele addizionali per le isole (articolo 12) e per il patrimonio culturale, anche subacqueo (articolo 13).
La parte III riguarda gli strumenti per la gestione integrata delle zone costiere, invita le Parti a integrare e rafforzare opportuni meccanismi di monitoraggio e osservazione (articolo 16), a definire un quadro di riferimento regionale comune (articolo 17) e strategie, piani e programmi nazionali (articolo 18), stabilendo altresì come debbano essere adottati adeguati strumenti di politica fondiaria (articolo 20) e pertinenti strumenti economici e finanziari (articolo 21).
Ulteriori articoli si riferiscono ai particolari rischi che interessano le zone costiere, come il fenomeno dell'erosione, chiamando altresì le Parti ad adottare misure di contrasto e politiche di prevenzione (parte IV, articoli da 22 a 24).
Di rilievo sono anche le parti V e VI, recanti disposizioni, rispettivamente, in materia di cooperazione internazionale e di designazione istituzionale dei punti di contatto nazionali, nonché di stesura di periodiche relazioni attuative.
La parte VII reca le disposizioni finali, in cui tra l'altro sono individuate le relazioni con la Convenzione di Barcellona (articolo 34) e con gli Stati e le Organizzazioni internazionali terzi rispetto allo strumento normativo in esame (articolo 35).
Passando al contenuto del disegno di legge di ratifica, mentre gli articoli 1 e 2 recano, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.
(788) Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (FdI), in assenza della relatrice, senatrice Pellegrino, svolge la relazione introduttiva sull'esame del disegno di legge in titolo, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e di istituzione dei relativi albi professionali. Il provvedimento, in particolare, introduce una disciplina organica delle figure del pedagogista e dell'educatore socio-pedagogico, conferendo carattere ordinistico alle relative professioni.
Il disegno di legge in titolo si compone di 13 articoli. L'articolo 1 definisce la figura del pedagogista come uno specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio della professione di pedagogista, elencando le lauree specialistiche o magistrali direttamente abilitanti. La disposizione precisa inoltre che la professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Prevede anche che l'esercizio della professione sia subordinata all'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative.
L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, qualificandolo come professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali nei servizi socio-educativi e socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. Tale figura valuta, progetta e attua interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali e stimolando i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale. Anche questa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.
L'articolo 4 definisce il requisito della laurea triennale, o qualifica alternativa, oltre all'iscrizione all'Ordine, per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico e per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
L'articolo 5 nell'istituire, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, consente la contemporanea iscrizione ai due albi.
L'articolo 6 istituisce l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
L'articolo 7 stabilisce i requisiti per l'iscrizione agli albi. Tra le altre cose è necessario essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità e non avere riportato condanne penali passate in giudicato per i delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione.
L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, definendone la composizione, qualificandolo come ente pubblico non economico e indicandone le funzioni.
L'articolo 9 stabilisce che possono esercitare la professione di pedagogista e iscriversi al relativo albo tutti i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale. Disposizione analoga è prevista per l'esercizio della professione di educatore socio-pedagogico e per l'iscrizione al relativo albo.
L'articolo 10 stabilisce che, in sede di prima applicazione della legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano nomini un commissario, scelto tra i magistrati in servizio, per provvedere alla formazione degli albi e agli adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali.
L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente legge.
Infine, gli articoli 12 e 13 contengono, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per cui le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti, e la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
La senatrice ROJC (PD-IDP) ritiene importante il provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sugli articoli 7 e 9, per riferirsi alla problematica relativa alle scuole con lingua slovena e alle scuole con altre lingue e, in tale contesto, alle difficoltà relative al riconoscimento in Italia del diploma di pedagogista ottenuto in Slovenia, su cui è in corso un'interlocuzione bilaterale tra le autorità dei due Paesi. Propone, al riguardo, di svolgere i necessari approfondimenti.
Il PRESIDENTE assicura che informerà la Relatrice sul tema e sulla necessità di svolgere approfondimenti. Ricorda peraltro che l'articolo 9 già prevede una procedura specifica sul riconoscimento in Italia dei titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie straniere.
La senatrice ROJC (PD-IDP) ribadisce la persistenza, nonostante le normative vigenti, di difficoltà nel riconoscimento dei titoli di studio in materie tecnico scientifiche rilasciate da università straniere in mancanza di accordi specifici. Per questo motivo, si sta valutando uno specifico protocollo con la Slovenia per facilitare il riconoscimento.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 10,05.