Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 202 del 14/02/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(788) Deputato Valentina D'ORSO e altri. - Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Valentina D'Orso ed altri; Maria Carolina Varchi ed altri; Annarita Patriarca ed altri; Irene Manzi

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha chiarito che il Ministero della giustizia provvederà agli adempimenti relativi all'istituzione degli albi professionali dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in considerazione delle proprie competenze istituzionali in materia di tenuta degli albi professionali e di vigilanza sugli stessi.

Il Governo ha chiarito, inoltre, che il funzionamento e la gestione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 2, saranno finanziati esclusivamente attraverso i proventi derivanti dal versamento dei contributi posti a carico degli iscritti negli appositi albi professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Poi, riguardo agli adempimenti relativi alla gestione e alla tenuta degli albi medesimi, si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attingendo in particolare alle somme iscritte nel programma di spesa «Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Infine, in riferimento alle attività connesse alla formazione degli albi professionali, alla nomina del commissario e alla costituzione del seggio per l'elezione dei presidenti degli albi stessi, di cui all'articolo 10, che disciplina la fase di prima attuazione del presente provvedimento, è stato precisato che si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché i predetti adempimenti rientrano tra i compiti ordinariamente svolti in via istituzionale dal Ministero della giustizia, che all'uopo potrà avvalersi del personale di magistratura e del personale amministrativo ad esso assegnato.

Per quanto di competenza, segnala che l'istituendo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che è previsto finanziarsi con i contributi degli iscritti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Considerato che la lettera g) del comma 4 dell'articolo 8 prevede che i contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine, andrebbe chiarito quali siano le risorse necessarie per la costituzione dell'ordine e dei relativi albi al fine di evitare una copertura sul bilancio che non sarebbe in linea con le regole di contabilità.

Inoltre andrebbe chiarito se i contributi degli iscritti possano effettivamente coprire i costi, soprattutto nella fase iniziale.

In relazione ai suddetti rilievi, risulta necessaria la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata, al fine di poter suffragare la clausola di invarianza contenuta all'articolo 13 del provvedimento in esame.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota istruttoria recante chiarimenti, precisando che i costi per l'istituzione e la gestione degli albi saranno fronteggiati con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia, Programma "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia".

Il PRESIDENTE informa che la nota sarà resa disponibile ai Commissari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) Deputato CENTEMERO e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha depositato una nota tecnica in cui sono stati stimati gli effetti finanziari del provvedimento.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 2, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla configurabilità di nuovi e maggiori oneri relativi al riconoscimento della parziale commutabilità della detrazione ivi prevista in un credito di imposta, in caso di incapienza dell'imposta lorda dovuta all'erario, considerato che la disposizione sembra configurare un possibile incentivo a formulare istanze di accesso al beneficio.

Quanto ai profili di copertura di cui al successivo comma 3, premesso che la disposizione qualifica gli oneri correlati alla misura in esame come "valutati in", ossia quale previsione di spesa, trattandosi di diritti soggettivi, andrebbero fornite conferme sia in merito alle disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del FISPE dal 2025, sia riguardo all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di eventuali interventi di spesa di cui è già prevista la copertura a carico degli stessi stanziamenti per il 2025 e a decorrere.

In relazione all'articolo 3, considerato che la norma modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative, con effetti di gettito di segno opposto, chiede che siano forniti dati ed elementi di valutazione volti a specificare detti effetti di gettito e, tenuto conto che alla norma non sono ascritti oneri, a verificare l'eventuale compensatività tra gli stessi.

In relazione ai rilievi sopra rappresentati, richiede che venga fornita una integrazione alla documentazione istruttoria già depositata.

Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice, confermando l'insussistenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che la nota sarà messa a disposizione della Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, in considerazione della dettagliata stima dei risparmi di spesa relativi alla ipotesi di abbinamento delle elezioni amministrative alle elezioni europee, e del relativo onere aggiuntivo, che prende atto dei calcoli effettuati e dei dati riportati sulle sezioni e i compensi di presidenti e componenti dei seggi. Ciò premesso, il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sull'assenza di maggiori oneri per la vigilanza ai seggi derivanti dalle norme in esame o precisare se sia stata stimata una compensazione a valere sui risparmi derivanti dall'assenza di votazioni disgiunte tra elezioni amministrative ed europee.

Il Governo dovrebbe altresì dare maggiori informazioni in relazione alla congruità dell'ipotesi formulata circa il ricorso al turno di ballottaggio per il 40 per cento dei comuni sopra i 15.000 abitanti, fornendo le relative serie storiche.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito al comma 1, lettera a), premesso che la modifica alla normativa vigente ivi prevista intende provvedere alla restituzione ai comuni dei dati censuari anche in forma individuale oltre che in forma aggregata, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni circa l'assenza di oneri di funzionamento aggiuntivi per l'ISTAT riconducibili a tale innovativa modalità di trasmissione dei dati.

Quanto al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 2, ove si dispone che i dati dovranno essere pubblicati con cadenza annuale sul sito internet istituzionale dell'ISTAT, il quale vi provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi informativi al fine di valutare la piena sostenibilità di tale clausola di invarianza degli oneri.

Per quanto concerne l'articolo 3, in relazione al comma 3, posto che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono posti a carico dei comuni interessati, ossia Urbino, Carrara e Cesena, si rammenta che l'articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica prescrive che le disposizioni che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni del settore pubblico devono anche contenere l'indicazione delle risorse con cui gli stessi enti potranno farvi fronte, a valere sui propri bilanci: al riguardo si chiede al Governo di fornire chiarimenti.

In relazione al comma 1 dell'articolo 5, che reca la clausola di copertura degli oneri per il 2024 derivanti dal comma 4 dell'articolo 1, a valere sul Fondo già predisposto per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alle consultazioni elettorali ed iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del bilancio 2024-2026, che reca la necessaria disponibilità per il corrente anno, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 dell'articolo 5 reca, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tale riguardo, il Governo dovrebbe fornire ulteriori dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità finanziaria, secondo quanto sopra più dettagliatamente rappresentato.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 125.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. - Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Occorre osservare preliminarmente che l'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non consente, in via ordinaria, il rinvio dell'obbligo di quantificazione e di copertura degli oneri recati dalle leggi di delega. Soltanto qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Nel caso in esame il provvedimento rinvia l'obbligo di quantificazione e copertura al momento dell'adozione dei decreti legislativi. Occorre al riguardo valutare la compatibilità con il quadro della legge di contabilità.

Va ricordato che su analoga materia verte l'Atto Senato n. 997, concernente "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", su cui è stato altresì richiesto il parere per i profili finanziari alla 5ª Commissione. Tale decreto-legge è invece corredato, nella stessa materia, di una dettagliata relazione tecnica, debitamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 del citato articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.

Tanto premesso, segnala che l'articolo 1, comma 3, reca una autorizzazione di spesa pari a 3.063.000 euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2024, sulla destinazione della quale è necessario fare chiarezza; infatti il tenore della norma la destina a copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), riferita alle sezioni speciali.

In questo caso, tale autorizzazione di spesa potrebbe sovrapporsi, in tutto o in parte, agli oneri per le sezioni speciali, quantificati nella relazione tecnica al citato decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, anch'esso in corso d'esame presso la 1ª Commissione permanente.

Tuttavia osserva che il dossier del Servizio del bilancio della Camera dei deputati, predisposto sul disegno di legge in esame, valuta oneri solo con riferimento alle agevolazioni tariffarie in materia di trasporti per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, sembrando quindi riferirsi al principio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, concernente una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

Al riguardo occorre acquisire un chiarimento, in quanto, in tale caso, previa verifica della quantificazione di tali oneri, al comma 3 dell'articolo 1, sarebbe necessario sostituire il riferimento al comma 2, lettera b), con un riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1.

Va rilevato inoltre, per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 1, che tale autorizzazione di spesa riguarda oneri relativi a delle competizioni elettorali; si tratta quindi di oneri inderogabili, che devono essere rappresentati in norma come previsione di spesa, e non come limite di spesa.

Rappresenta altresì che la clausola di copertura sul fondo speciale di parte corrente, per l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, dovrebbe essere riformulata con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

In relazione alle considerazioni sopra esposte, per quanto di competenza, appare necessario acquisire dal Governo, una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario FRENI si riserva di depositare la relazione tecnica aggiornata richiesta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede al Governo se è in grado di produrre la relazione tecnica sul provvedimento, di cui è stata più volte rappresentata l'urgenza.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che potrebbe essere in grado di depositare la relazione tecnica, di cui si sta completando la verifica, già nel pomeriggio o, al massimo, domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.