Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 07/02/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024
198ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo.
La Commissione approva.
(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona
(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.
La relatrice AMBROGIO (FdI) ricorda l'illustrazione svolta del provvedimento, rilevando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-quinquies." e "1-sexies.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da formulare nel merito del provvedimento, ma occorre modificare la norma di copertura prevedendo una fonte diversa per le relative risorse. Dà quindi lettura di una riformulazione della disposizione di copertura, cui occorre condizionare, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo sul testo.
Non essendovi osservazioni, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti una proposta del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 1 con il seguente: "Art. 1. 1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti: «1-quinquies. È assegnato un contributo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona. 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni.».".
La Commissione approva all'unanimità.
(1005) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, in relazione all'articolo 2, il Governo durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento ha chiarito che la disposizione di cui al comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento sarebbe del tutto compensato dalle imposte dirette versate sui maggiori redditi relativi ai nuovi contratti assicurativi in quanto divenuti obbligatori.
Per quanto di competenza, a tale riguardo, osserva che in merito alla neutralità finanziaria della disposizione andrebbero acquisiti elementi idonei a suffragare l'asserita invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'applicabilità ai contratti di assicurazione in esame dell'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo prevista dalla tabella (allegato c) annessa all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961, al fine di confermare l'asserita compensazione degli effetti.
Rinvia per ulteriori approfondimenti al Dossier del Servizio del Bilancio n. 123.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.
Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (n. 116)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame rinvio)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, per quanto concerne l'articolo 5, che il comma 3 è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La relazione tecnica asserisce che tale disposizione deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera h), della legge delega. In considerazione di tale presupposto, non si hanno osservazioni da formulare.
L'articolo 10, in materia di conservazione dell'equilibrio contrattuale e scadenza anticipata dei rapporti concessori per il gioco a distanza, prevede che in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede un accordo in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto, il concessionario può chiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Viene previsto inoltre che, con provvedimenti normativi, può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento, anche alla luce del trend in crescita della raccolta del gioco a distanza, potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria, asserendo, pertanto, che la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, osserva che la disposizione in esame, nel prevedere un diritto ad un indennizzo, conferisce al concessionario un maggior potere contrattuale, nella ricerca, in buona fede, di un accordo con l'Agenzia, in grado di ripristinare l'equilibrio originario del contratto.
Osserva inoltre che il conferimento al concessionario della potestà di chiedere un indennizzo, in luogo della rinegoziazione del contratto, è foriero di determinare oneri la cui quantificazione e copertura è rimandata a non meglio specificati provvedimenti normativi, che non garantiscono in base al tenore della disposizione in esame, il controllo parlamentare sull'assolvimento dell'obbligo di quantificazione e copertura dell'onere, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Appare quindi necessario acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti, nonché valutare l'opportunità di sostituire le parole "provvedimenti normativi" con "provvedimenti legislativi".
L'articolo 13 prevede l'istituzione e la tenuta, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione.
A tale riguardo, il Governo dovrebbe confermare che l'Agenzia è in grado di provvedere all'istituzione e alla tenuta dell'albo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 20 prevede che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale.
A tale riguardo, segnala che la norma in esame non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità.
Viene previsto altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. Occorre rammentare che al riguardo che la responsabilità erariale è uno dei presìdi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, la limitazione aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo.
In relazione all'articolo 22, concernente il rafforzamento delle azioni di contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con le forze dell'ordine, di concerto con la Banca d'Italia e avvalendosi della SOGEI, il Governo dovrebbe confermare che alle attività previste le amministrazioni interessate saranno in grado di provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.
In relazione all'articolo 23, comma 3, che prevede la pubblicazione senza indugio nel bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza, occorre valutare l'opportunità di integrare lo schema di decreto in esame con disposizioni finalizzate all'indizione della gara per l'assegnazione della concessione per la gestione del servizio del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, in scadenza il 30 novembre 2025, che include sia il canale distributivo fisico sia quello a distanza, in modo da evitare il ricorso a proroghe e al fine di conseguire rilevanti benefici in termini di gettito erariale, sia in relazione ai meccanismi di gara sia per le presumibili condizioni concessorie migliorative.
Per quanto riguarda l'articolo 25, rileva che le relative disposizioni, a fronte di maggiori entrate, quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera n), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13 comma 2, sono immediatamente destinate a incrementare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, mentre quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari, di cui all'articolo 6, comma 6, lettera n), per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere poi riassegnate al fondo medesimo.
Osserva altresì che, in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo una tantum prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta, di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p), si prevede una diversa utilizzazione del relativo gettito. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non vengono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi.
In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 124 e della Camera dei deputati n. 171.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri
(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo se vi siano da parte dell'Esecutivo gli elementi richiesti in ordine al provvedimento.
Il sottosegretario FRENI chiede di poterne rinviare la trattazione alla prossima seduta, atteso che la relazione tecnica di passaggio risulta ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria Generale dello Stato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,25.