Legislatura 19ª - 1ª e 3ª riunite - Resoconto sommario n. 4 del 06/02/2024

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

(Affari esteri e difesa)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

4ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente della 3ª Commissione

CRAXI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di giovedì 1° febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 14 di venerdì 2 febbraio, sono stati presentati 9 ordini del giorno e 152 emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Propone, quindi, di passare alla illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative.

Convengono le Commissioni riunite.

Relativamente agli ordini del giorno, sono considerati come illustrati i seguenti: G/995/1/1e3, G/995/2/1e3, G/995/3/1e3, G/995/4/1e3.

Successivamente, il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra l'ordine del giorno G/995/5/1e3, volto ad assicurare che vengano garantiti i diritti delle persone detenute o private della libertà personale anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania.

Gli ordini del giorno G/995/6/1e3, G/995/7/1e3 e G/995/9/1e3 si intendono illustrati.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) dà conto dell'ordine del giorno G/995/8/1e3, spiegando che esso mira al reperimento, da parte del Governo, delle risorse finanziarie necessarie a sostenere gli enti locali preposti all'accoglienza dei migranti in Albania.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) svolge alcune considerazioni di carattere generale sulle proposte emendative presentate dal proprio gruppo riguardanti l'articolo 1.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 2.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore MARTON (M5S) illustra brevemente, in particolare, l'emendamento 3.4 chiedendo, al contempo, al rappresentante del Governo, come verrà gestita, in pratica, l'accoglienza dei migranti, ovvero se verranno inviati direttamente in Albania oppure previa procedura di identificazione in Italia.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP), nel dare conto delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo, tiene a sottolineare come esse abbiano lo scopo precipuo di mettere in evidenza il doppio standard che, inevitabilmente, verrà a crearsi nei livelli di accoglienza ora esistenti in Italia, rispetto a quelli che potranno essere realizzati in Albania. Sottolinea, inoltre, come l'intero provvedimento ingeneri una onerosa e inutile duplicazione di costi e di risorse nella politica migratoria nazionale.

Il sottosegretario Wanda FERRO, nel replicare al senatore Marton, sottolinea che analoga proposta di modifica, d'iniziativa dell'onorevole Magi, è stata oggetto di ampio dibattito anche alla Camera dei deputati. Precisa, quindi, che la soppressione della parola "anche" avrebbe un significato restrittivo della norma e non favorirebbe la soluzione delle difficoltà esistenti, poiché si tratta in ogni caso di persone arrivate sui barconi, che vengono salvate e portate nelle strutture che saranno realizzate in Albania.

Risponde poi al senatore Alfieri, ricordando che anche tale questione è stata già affrontata in prima lettura. Assicura che le procedure di identificazione e presentazione della domanda di protezione internazionale, presso i centri di prima assistenza, sono standardizzate, così come i criteri per la selezione delle persone vulnerabili, in particolare donne incinta e minori non accompagnati.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) , nel dare conto degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, fa presente l'esigenza imprescindibile di garantire la protezione internazionale dei diritti di tutte le persone accolte. In particolare, stigmatizza la circostanza per cui in Italia, come è noto, esiste un consolidato sistema di organizzazioni non governative specializzato nelle varie fasi della filiera volta ad assistere i migranti: desta viva preoccupazione il fatto che, inevitabilmente, questo sperimentato approccio non potrà più funzionare per le persone che verranno accolte in Albania.

Il senatore MARTON (M5S), illustra, in particolare, l'emendamento 4.18 mirante ad assicurare agli stranieri, in territorio albanese, gli stessi diritti garantiti dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU).

Da conto, inoltre, dell'emendamento 4.20, spiegando che esso ha lo scopo di garantire un interprete o un mediatore, ai richiedenti asilo, durante i collegamenti online di verifica del loro status.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) sottolinea che gli emendamenti di Italia Viva all'articolo 4, eccetto la proposta 4.2 soppressiva dell'articolo, sono volti a garantire maggiori tutele.

L'emendamento 4.14 ha l'obiettivo di consentire allo straniero l'accesso all'elenco dei nominativi dei difensori dotati di specifici criteri, cioè specializzati in materia di immigrazione, che risulta sempre più complessa.

Con l'emendamento 4.26, si prevede di ampliare da 500 a 5.000 euro il rimborso per l'avvocato del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si rechi in Albania per lo svolgimento del suo incarico, ritenendo insufficiente la cifra prevista dal comma 5 dell'articolo 4.

L'emendamento 4.38 precisa che, nell'applicazione del Protocollo, siano osservate le leggi e i Trattati internazionali vigenti in materia e comunque siano garantiti il rispetto e la tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.

Infine, l'emendamento 4.53 propone di sopprimere la clausola di invarianza di spesa, in quanto sarebbe degradante per la dignità delle persone condizionarne la tutela ai vincoli di bilancio.

Il sottosegretario Wanda FERRO assicura che il testo del Protocollo reca le misure necessarie per evitare disparità di trattamento dal punto di vista del diritto alla difesa, anche con la presenza in loco del difensore, e dell'assistenza delle persone con patologie psichiatriche da parte di personale medico specializzato.

È infatti intenzione del Governo creare un sistema adeguatamente strutturato per l'accoglienza, senza voltare le spalle alle persone più bisognose. A tale riguardo, precisa che le ONG e le altre associazioni possono svolgere la loro attività di assistenza legale o medica anche attraverso Frontex o il consolato del Paese di origine del migrante.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) evidenzia come i propri emendamenti a tale articolo, di natura soprattutto soppressiva, abbiano la finalità di evidenziare le contraddizioni presenti nel disegno di legge in esame, che si riverberano, in sostanza, nella inutile duplicazione di sedi, documenti e strutture (si pensi, ad esempio, ai sistemi fognari), ponendo, di tal guisa, la questione dirimente della sostenibilità economica del provvedimento stesso.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) illustra l'emendamento 5.19, che è volto a garantire ai parlamentari e ai membri del Parlamento europeo il libero accesso alle strutture realizzate in attuazione del Protocollo, per l'esercizio delle loro prerogative, ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione.

Con l'emendamento 5.0.1, infine, si propone l'assunzione straordinaria di un contingente di forze di Polizia, tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di garantire il controllo e la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il sottosegretario Wanda FERRO ritiene apprezzabile la preoccupazione del senatore Alfieri circa la dotazione di rete fognaria e altri servizi delle nuove strutture. A tale proposito, ricorda che occorre adeguare e ampliare anche i centri esistenti sul territorio italiano utilizzati finora per l'accoglienza degli immigrati e che non sembrano sufficientemente dignitosi per un Paese come l'Italia, proprio perché la solidarietà va dimostrata anche dopo il momento dello sbarco dei migranti.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.19, ricorda che identica proposta è stata presentata alla Camera dall'onorevole Boschi. Assicura che, come previsto dalla normativa vigente, i parlamentari potranno accedere liberamente a queste strutture, eventualmente anche a proprie spese.

Con riferimento all'emendamento 5.0.1, essendo state riscontrate difficoltà tecniche nello scorrimento delle graduatorie, conviene sulla necessità di svolgere appositi concorsi per i ruoli indicati, in modo da assumere tra l'altro personale specificamente formato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Si passa, quindi, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 6.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) illustra succintamente le proposte emendative del proprio gruppo riferite all'articolo in questione.

Il sottosegretario Wanda FERRO precisa che l'articolo 6 è stato in parte modificato in prima lettura per recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.

Al comma 4, è stata inserita la previsione di spesa per il trattamento di missione del personale inviato in Albania, per una più puntuale e sistematica indicazione delle disposizioni che determinano oneri oggetto di copertura, sopprimendola conseguentemente al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 5, recante le disposizioni organizzative.

Al comma 5, è stato esplicitato che l'autorizzazione di spesa di 8 milioni in favore del Ministero della giustizia, di cui al comma 1, lettera a), è riferita all'anno 2024.

Sono state aggiornate le disposizioni di copertura dei commi 6 e 7, lettera c), sulla riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale e di parte corrente, al fine di fare riferimento al vigente bilancio triennale 2024-2026.

Al comma 9, sono state soppresse le parole: "ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge", dal momento che il riferimento all'immediata attuazione del provvedimento è di regola contenuto nel testo di decreti-legge, per i quali si rende necessario apportare le occorrenti variazioni di bilancio con particolare tempestività.

Precisa, infine, che la spesa prevista è di 140 milioni di euro per il primo anno, ma andrà a diminuire per gli anni successivi e l'Unione europea fornirà un significativo contributo. Conferma che parte delle risorse saranno a valere sui fondi di riserva dei singoli Ministeri, tuttavia si tratta di una scelta politica del Governo, che ritiene la soluzione all'emergenza migratoria come una delle priorità per il Paese.

I restanti emendamenti si intendono illustrati, come anche quelli riferiti all'articolo 7.

Il PRESIDENTE ricorda che alle ore 11,30 si svolgerà, in sede di Uffici di Presidenza integrati, l'audizione dell'ambasciatore Bucci.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 995

 

G/995/1/1 e 3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

      premesso che:

     le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento di fatto consentono modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

          il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

          anche secondo l'UNHCR, le domande dei richiedenti asilo dovrebbero di norma essere esaminate nel territorio dello Stato in cui i migranti arrivano e nel quale richiedono protezione, o che li ha intercettati, o che comunque abbia giurisdizione su di loro;

          sebbene in alcune circostanze l'esame delle richieste di protezione internazionale al di fuori del territorio dello Stato che ha effettuato l'intercettazione possa costituire un'alternativa alle procedure svolte all'interno del Paese, tale soluzione deve garantire comunque il pieno rispetto dei diritti delle persone interessate, compreso l'accesso alla protezione internazionale;

          l'attuazione del protocollo porta inevitabilmente sia al prolungamento del viaggio delle persone prese a bordo in alto mare, sia a ritardare l'accesso in Italia ai servizi di prima assistenza per le persone con esigenze specifiche, come minori, donne incinte e persone vulnerabili;

          è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

          infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

     impegna il Governo:

     ad evitare che nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo siano condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni;

          ad istituire anche presso le strutture delocalizzate in Albania uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;

          a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia;

          a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia, nonchè a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di « ponte » tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

          ad assicurare che, nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

          a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.

G/995/2/1 e 3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Il Senato,

     premesso che:

     il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

          le procedure previste dall'articolo 3 del provvedimento consentono, di fatto, modalità di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare, in netto contrasto con gli articoli 10 e 117 della Costituzione, con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso;

          i dati forniti dal Ministero dell'interno riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 31 dicembre 2023, risultano essere 157.562, di cui 17.319 minori: 52 mila persone in più rispetto al 2022 e 90 mila rispetto al 2021. A fronte di ciò non risulta che sia stato assicurato alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno del Governo di dare caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo agli scafisti;

          inoltre, il 13 dicembre scorso, la Corte costituzionale albanese, in seguito ad un ricorso presentato dall'opposizione parlamentare, ha sospeso per 3 mesi la procedura di ratifica dell'Accordo, al fine di verificare la compatibilità di quest'ultimo con la Costituzione albanese e le Convenzioni internazionali;

          sono molte le criticità, contenute nel provvedimento, inerenti il rispetto della dignità, della libertà personale, dei diritti di difesa ed è facile immaginare che cresceranno esponenzialmente con questa delocalizzazione; è bene ricordare come nel corso del 2023 l'Italia sia stata ripetutamente condannata - vale per tutte, la Corte Edu, 30 marzo 2023 -, per le condizioni di trattenimento subite da alcune persone nell'hotspot di Lampedusa tra il 2017 e il 2019;

          infine, la Corte europea dei diritti dell'uomo, così come la Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno precisato che non esiste una presunzione assoluta di sicurezza per nessuno, neanche per gli Stati membri dell'Unione europea; l'Albania non lo è nemmeno,

     impegna il Governo:

     a porre in essere tutte le misure necessarie affinché sia istituito uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori, sia ai migranti;

          a garantire l'accesso alle strutture delocalizzate in Albania ai rappresentati dell'UNHCR e delle ONG;

          ad istituire, anche presso le strutture delocalizzate in Albania, uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali al fine di svolgere in piena autonomia le sue funzioni di monitoraggio come previsto dalla legislazione in materia.

G/995/3/1 e 3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Il Senato,

     premesso che:

     il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino, perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania;

          l'articolo 4 del provvedimento (Giurisdizione e legge applicabile) reca disposizioni, poco chiare, in materia di rilascio della procura speciale al difensore da parte dello straniero sottoposto alle procedure di riconoscimento dello status internazionale di rifugiato;

          anche l'UNHCR ha sollecitato le autorità italiane a chiarire le modalità con cui saranno svolte le attività di registrazione delle domande di asilo e i colloqui della fase amministrativa della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

          sebbene l'uso della modalità di colloquio a distanza può contribuire all'efficienza dei sistemi nazionali di asilo, i colloqui dovrebbero essere svolti in presenza ogni qualvolta ciò sia possibile, poiché il colloquio stesso e la possibilità per il richiedente di esprimersi al meglio sono aspetti fondamentali per garantire l'equità procedimentale;

          i colloqui o le audizioni a distanza possono non essere adatti o appropriati per tutti gli individui, ad esempio quando esigenze specifiche, come quelle legate all'età, alla vista o all'udito, alla salute mentale o a traumi o fattori di altra natura impediscono una partecipazione efficace al colloquio,

     impegna il Governo:

      a garantire al richiedente e al suo legale rappresentante la possibilità di esercitare in modo significativo ed efficace il diritto all'assistenza e alla difesa legale, con specifico riferimento sia all'effettiva possibilità di scegliere il proprio rappresentante legale tra professionisti qualificati, sia alla necessità di stabilire un vero rapporto di fiducia con il proprio rappresentante legale.

G/995/4/1 e 3

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Il Senato,

     premesso che:

     il provvedimento in esame è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, comunemente conosciuta come Convenzione di Dublino;

          la civiltà italiana ed europea non può scordare i suoi fondamenti solidali poiché troppo sono le morti a cui abbiamo dovuto assistere in questi anni di bambini e ragazzi, di donne che, a causa della mancanza di canali legali per entrare in Europa, sono stati costretti ad affidarsi ai trafficanti con la speranza di una vita migliore;

          l'esperienza insegna che la chiusura delle frontiere non elimina il flusso incontrollato di migranti, ma finisce anzi per provocare continue emergenze umanitarie tenendo in scacco la capacità dell'Europa di accogliere coloro che hanno diritto alla protezione internazionale;

          molti minori, molte donne anche in stato di gravidanza in arrivo dalla Libia ci raccontano di lunghi mesi di lavoro forzato per potersi pagare il passaggio sui barconi, sono visibilmente denutriti e ancora sotto shock per le violenze subite e chi non è abbastanza forte muore;

          i corridoi umanitari sono uno strumento di ingresso legale in Europa offerto a persone vulnerabili, in fuga da guerre, persecuzioni, fame. Salvano soprattutto famiglie con bambini, soggetti con disabilità, donne sole, anziani, malati. Rappresentano una grande speranza malgrado la sproporzione numerica tra i beneficiari e quanti languono in lunghi esodi tra mari, montagne, deserti. Non sono un lasciapassare per chiunque, ma poiché debolezza e patimento sono la realtà di pressoché tutti i profughi e i migranti, i corridoi hanno un significato universale;

          promossi dalla società civile con l'appoggio dello Stato, i corridoi sottraggono persone sradicate ai trafficanti delle rotte illegali, ai barconi di fortuna delle traversate mediterranee, alle violenze delle rotte balcaniche,

     impegna il Governo:

     ad implementare con ogni mezzo l'ingresso legale e sicuro a donne, uomini e bambini che vivono da anni nei campi profughi in condizioni di grande precarietà, sottraendo, in tal modo, ai trafficanti di esseri umani il monopolio del trasferimento delle persone.

G/995/5/1 e 3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Il Senato,

          in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

     premesso che:

     con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta e incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

          la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

          inoltre, si prevede che negli istituendi centri in Albania possano svolgersi anche funzioni penitenziarie, con esecuzioni di misure cautelari in loco detentive o di pene detentive irrogate agli stranieri già trattenuti per i reati da loro commessi in tali strutture;

          i cittadini detenuti nelle strutture presenti nel nostro Paese si avvalgono della tutela dell'azione esercitata dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, affinché la custodia sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia;

          in base all'articolo 67, della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante ordinamento penitenziario, ai parlamentari è consentito accedere a dette strutture senza richiedere l'autorizzazione all'accesso prevista dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario,

     impegna il Governo

          ad assicurare anche nelle strutture che si prevede di realizzare in Albania, ai sensi del presente provvedimento, la possibilità di intervento tempestivo e costante da parte del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nonché l'accesso dei parlamentari in carica.

G/995/6/1 e 3

Alfieri, Giorgis, Delrio, La Marca, Meloni, Parrini, Valente

Il Senato,

          in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

          con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

          la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

          inoltre, emerge un'ulteriore criticità nella gestione del personale che sarà impegnato per l'attuazione del Protocollo. Difatti, oltre al personale italiano sia sanitario che giuridico, è previsto anche lo spostamento in Albania di un contingente di 500 uomini delle forze dell'ordine, tra Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, che dovrà essere impiegato nell'hotspot e nel centro per i rimpatri previsti dall'accordo;

     considerato che:

     la delicata gestione del fenomeno migratorio dovrebbe essere affrontata potendo impiegare e assumere personale altamente professionalizzato e motivato;

          pur non essendo stati forniti in maniera esauriente i dati relativi alle nuove assunzioni del personale che sarà impiegato nell'attuazione del Protocollo, al momento, stando ai dati ricavati, sembrerebbero numeri insufficienti a coprire le figure necessarie alle attività previste dal Protocollo;

          in particolare, riguardo al contingente relativo alla sicurezza, oltre 500 uomini e donne saranno spostate in Albania e distratti dal presidio del territorio nazionale, con un costo superiore poiché inquadrati all'interno della disciplina giuridica delle missioni internazionali,

     impegna il Governo

          ad adottare le opportune misure integrative del provvedimento in oggetto, al fine di consentire l'assunzione di nuovo personale, atto a coprire le funzioni previste per l'attuazione del Protocollo e preservare in tal modo le risorse che operano all'interno del territorio nazionale.

G/995/7/1 e 3

Alfieri, Giorgis, Delrio, La Marca, Meloni, Parrini, Valente

Il Senato,

          in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

     premesso che:

     con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

          come già evidenziato nell'iter parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi presso la Camera dei deputati, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

     impegna il Governo

          a prevedere che le risorse previste per l'attuazione del suddetto Accordo siano finalizzate al sistema di accoglienza gestito dai comuni al fine di rafforzarlo.

G/995/8/1 e 3

Giorgis, Alfieri, Delrio, La Marca, Meloni, Parrini, Valente

Il Senato,

          in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

     premesso che:

     con il Trattato i due Paesi attribuiscono un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica italiana»;

          la soluzione prospettata presenta, tuttavia, diversi aspetti problematici e di illegittimità, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

          a fronte di tali criticità, dalla relazione tecnica della Ragioneria dello Stato emerge che l'Italia dovrà sostenere ingenti spese per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché per pagare il personale, i servizi e i viaggi, pari a 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, per un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

          dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

          al contempo, la gestione dei flussi migratori sul territorio nazionale vede notevoli criticità, anche tenuto conto dell'incremento degli sbarchi dell'ultimo anno;

          al riguardo, si segnala in particolare il tema del finanziamento delle attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati,

     impegna il Governo:

     a individuare, sin dal prossimo provvedimento utile, le opportune risorse finanziarie per sostenere le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.

G/995/9/1 e 3

Alfieri, Giorgis, Delrio, La Marca, Meloni, Parrini, Valente

Il Senato,

          in sede di esame dell'A.S. 995 di autorizzazione alla Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno;

          con il Trattato i due Paesi concordano nell'attribuire un'importanza prioritaria ad una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori» nonché a sviluppare in tale ambito «la cooperazione fra i competenti organi della Repubblica di Albania e della Repubblica Italiana»;

          come già evidenziato nell'iter parlamentare dal gruppo del Partito Democratico e da molti dei soggetti auditi, sono diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

          inoltre, allarmanti sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

          secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

          dette risorse saranno finalizzate a finanziare le operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana - un numero decisamente esiguo rispetto alla dimensione del fenomeno migratorio nel nostro paese;

          il raccordo tra Governo e Parlamento, in relazione all'andamento dell'attuazione del Protocollo in questione, assume un rilievo di particolare rilevanza,

     impegna il Governo:

     a relazionare, con cadenza semestrale, alle Camere riguardo l'attuazione del Protocollo, per quanto concerne l'operatività dei Cpr previsti, il numero dei migranti accolti, nonché i profili finanziari della sua applicazione.

Art. 1

1.1

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, Meloni, La Marca, Valente, Verducci

Sopprimere l'articolo

1.2

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere l'articolo

1.3

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo).

          1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.»

     Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 commi da 1 a 5 e comma 7.

     Conseguentemente all'articolo 6, comma 6 sostituire l'alinea con la seguente: "Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029, si provvede:"

Art. 2

2.1

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, Meloni, La Marca, Valente, Verducci

Sopprimere l'articolo

2.2

Musolino, Enrico Borghi

Sopprimere l'articolo

2.3

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,», aggiungere le seguenti: «stabilita».

Art. 3

3.1

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere l'articolo

3.2

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, Meloni, La Marca, Valente, Verducci

Sopprimere l'articolo

3.4

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, premettere il seguente:

          «01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.».

3.3

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 1

3.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          "0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;".

3.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «del presente comma», aggiungere le seguenti:

          «e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;.».

3.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

          «i-bis) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica che, attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisca condizioni minime di serenità psicologica e psichica agli operatori e ai migranti."

     Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          "8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, letterai-bis), in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera i-bis), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È, altresì, autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.».

3.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

          «i-bis) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.».

3.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

          «i-bis) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.».

3.10

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 2

3.11

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere il comma 2.

3.12

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte», inserire le seguenti: «, entro le quantità massime di presenze contestuali nei centri istituiti in Albania indicate nel Protocollo,».

3.13

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, dopo le parole: «esclusivamente persone», aggiungere la seguente: «maggiorenni».

3.14

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 2, sostituire le parole: «o di altri Stati membri dell'Unione europea», con le seguenti: «e all'esterno del mare territoriale di altri Stati membri dell'Unione europea».

3.15

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

3.16

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o di provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'art. 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142/2015 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.».  

3.17

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.18

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 2, dopo le parole: «anche a seguito di operazioni di soccorso», inserire le seguenti: «esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi».

3.19

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali».

3.20

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare - Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea - adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo - Convenzione SAR - adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.».

3.21

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.».

3.22

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2bis. In ogni caso possono essere trattenuti  nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis, del  medesimo decreto legislativo per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.».

3.23

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.».

3.24

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.»

3.25

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.».

3.26

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.».

3.27

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.»

3.28

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.»

3.29

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.»

3.30

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.».

3.31

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.».

3.32

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.33

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.».

3.34

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 3

3.35

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 4

3.36

Musolino, Enrico Borghi

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

3.37

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 5

3.38

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo" con le seguenti: "Al soggetto condotto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»

3.39

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: «trattenuto», con la seguente: «condotto».

3.40

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In attuazione dell'articolo 6, comma 5 del Protocollo l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese, comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore che è inviato e comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese. Il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.».

3.41

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 6

3.42

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Sopprimere il comma 6.

3.43

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sostituire il comma 6 con il seguente: «A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.».

3.44

Musolino, Enrico Borghi

Al comma 6, sopprimere le parole: «In casi eccezionali,».

3.45

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Dopo il comma 6 inserire il seguente: «6-bis Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza indicato nel comma 4, nei casi di  mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale  e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo  che non rientrino nelle ipotesi previste  dall'art. 6 lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  o appartengano ad una delle categorie di cui all'art. 6-bis del  decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.  Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.».

3.46

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 7

3.47

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere il comma 7

3.48

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Sostituire il comma 7, con il seguente:

          «7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.».

3.49

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga», con le seguenti: «di cui».

3.50

Musolino, Enrico Borghi

Al comma 7 sostituire le parole: «anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto», con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e».

3.51

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga allo schema», fino alla fine del comma.

3.52

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 7, sopprimere le parole da: «, nonché in deroga», fino alla fine del comma.

3.53

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 7, sostituire le parole: «nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142», con le seguenti: «e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.».

3.54

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.».

3.55

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 8

3.56

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Sopprimere il comma 8.

3.57

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.».

3.58

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.».

3.59

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.».

Art. 4

4.2

Musolino, Enrico Borghi

Sopprimere l'articolo

4.4

Giorgis, Alfieri, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Agli stranieri e agli apolidi  di cui all'articolo 3, comma 2,  si applicano,   purché compatibili, il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, della legge 13 aprile 2017, n. 46, la legge 7 aprile 2017, n. 47 e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale. Per le procedure previste dalle disposizioni indicate al primo periodo sussiste la giurisdizione italiana e sono territorialmente competenti, in via esclusiva, la sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale di Roma e l'ufficio del giudice di pace di Roma. Nei casi di cui al presente comma si applica la legge italiana.».

4.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «, in quanto compatibili», fino alle parole: «18 agosto 2015, n. 142, e».

     Conseguentemente, al medesimo comma:

          1) al secondo periodo:

          a) dopo le parole "giurisdizione italiana" aggiungere le seguenti: "europea e internazionale";

          b) sopprimere le seguenti parole: ",in via esclusiva";

          2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "europea ed internazionale".

4.6

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

4.7

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

4.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, in quanto compatibili,».

4.9

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,» inserire le seguenti: «la legge 7 aprile 2017, n. 47,».

4.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la disciplina italiana ed europea», inserire le seguenti: «ed internazionale».

     Conseguentemente, al medesimo comma:

          1) al secondo periodo, dopo le parole "la giurisdizione italiana", inserire le seguenti:

          ",europea ed internazionale";

          2) al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:", europea ed internazionale".

4.11

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e necessità nonché di non discriminazione ai sensi degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana».

4.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. I migranti ai quali è riconosciuta la protezione internazionale sono trasferiti senza indugio in Italia.».

4.14

Musolino, Enrico Borghi

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1», inserire le seguenti: «, è messo nelle condizioni di accedere ad apposito elenco, tenuto presso il ministero della Giustizia, contenente i nominativi dei difensori iscritti, previa verifica dei requisiti individuati con decreto del Ministro della giustizia adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal quale possa individuare il proprio difensore di fiducia, al quale».

4.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o, se richiesto dallo straniero, cartaceo.».

4.16

Alfieri, Giorgis, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente del Tribunale di Roma mette a disposizione delle persone portate in Albania l'elenco aggiornato degli avvocati abilitati iscritti, con speciale riguardo per quelli specializzati in materia di protezione internazionale e diritto degli stranieri. Lo straniero che si trova nei centri istituiti nel territorio albanese ha il diritto di nominare e revocare i suoi difensori e accede di diritto al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e penali.».

4.18

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Allo straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 sono garantiti il trattamento e i diritti riconosciuti ai migranti accolti nel territorio nazionale italiano, nel rispetto degli articoli 3, 10 e 117 della Costituzione italiana e dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), i princìpi del giusto processo, il diritto inviolabile alla difesa ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione italiana e la funzione rieducativa della pena in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione italiana.»;

          b) sopprimere i commi 4 e 5.

4.19

Alfieri, Giorgis, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3.Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta le misure necessarie a garantire il tempestivo e pieno esercizio del diritto di difesa dello straniero sottoposto alle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, nonché del suo diritto a ricevere, in lingua a lui comprensibile,  informazioni e consulenza sul diritto di chiedere asilo, del suo diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza e del suo diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto italiano, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa. Per la trasmissione e la ricezione dei documenti necessari per l'esercizio del diritto di difesa è utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato messo a disposizione dal predetto responsabile. Il diritto di conferire con il difensore, col familiare, col ministro di culto, con il rappresentante diplomatico-consolare del Paese di cui è cittadino lo straniero salvo non si tratti di richiedente protezione internazionale, con i rappresentanti dell'UNHCR e degli enti operanti in materia di tutela degli stranieri è esercitato, con immediatezza dopo la richiesta dello straniero o apolide che si trova nel centro istituito nel territorio albanese o su richiesta della persona che si trova in Italia con modalità audiovisive che ne assicurino la riservatezza, mediante collegamento  da  remoto tra il luogo in cui si trova lo straniero e quello in cui si trova il difensore o il familiare o il ministro di culto o il rappresentante diplomatico-consolare o dell'UNHCR o dell'ente operante in favore degli stranieri.».

4.20

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Durante il collegamento audiovisivo, anche ai sensi del comma 12, il destinatario è assistito da un interprete e da un mediatore culturale.».

4.23

Giorgis, Alfieri, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5.L'udienza si tiene in appositi locali dedicati individuati nelle strutture di cui alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo alla presenza del migrante e del suo difensore scelto tra gli avvocati iscritti in Italia negli albi dell'ordine degli avvocati e dell' avvocato  del cittadino straniero  ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che si reca, per lo svolgimento dell'incarico, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il difensore dello straniero può chiedere di partecipare all'udienza con modalità telematiche.  All'udienza partecipa un interprete della lingua dello straniero o di altra lingua da lui conosciuta in modo adeguato individuato dal giudice tra persone che non svolgono funzioni analoghe di interprete e traduttore nell'ambito dell'organizzazione delle strutture di cui indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo.».

4.24

Alfieri, Giorgis, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Sostituire il comma 5 con il seguente: «5. L'avvocato del migrante di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo partecipa, per lo svolgimento dell'incarico, alle udienze che si tengono direttamente nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo e se ammesso al patrocinio a spese dello Stato, riceve un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno in misura comunque non superiore a euro 1000. Le condizioni del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.25

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non superiore a», con le seguenti: «non inferiore a».

4.26

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500», con la seguente: «5.000».

4.27

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «a euro 500» con le seguenti: «a euro 1500».

4.28

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «a euro 500» con le seguenti: «a euro 1000».

4.29

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: «500» con la seguente: «1.000».

4.30

Alfieri, Giorgis, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nei casi in cui l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato dallo straniero di fronte al giudice è accolta, il ricorrente è immediatamente portato nel territorio italiano con mezzi dello Stato italiano o tramite vettori di linea con oneri a carico dello Stato, gli è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ha diritto di accedere alle misure di accoglienza previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

4.31

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Sopprimere i commi da 6 a 18.

4.33

Giorgis, Alfieri, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la parola: «10» con la seguente: «9»;

          b) sostituire le parole: «che commette» con le seguenti: «e i cittadini italiani addetti ai centri istituiti nel territorio albanese, i quali commettano»;

          c)  sostituire le parole: «è punito» con le seguenti: «sono puniti».

4.37

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: «L'arrestato o il fermato», inserire le seguenti: «ed il loro difensore».

4.38

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona».

4.41

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il solo tempo necessario per il suo trasferimento presso una idonea struttura in Italia».

4.43

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 12, dopo le parole: «l'imputato» inserire le seguenti: «, assistito dal difensore,».

4.47

Alfieri, Giorgis, Bazoli, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Mirabelli, Rossomando, Verini, Verducci

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo straniero detenuto nel centro albanese ha diritto di fruire di tutti gli altri istituti previsti dalle norme legislative e regolamentari in materia di ordinamento penitenziario, salvo che sia altrimenti disposto dalle norme della presente legge e dalle norme del Protocollo.».

4.52

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere le accresciute funzioni del Garante è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per gli anni dal 2024 al 2028.».

     Conseguentemente, all'articolo 6:

          a) al comma 2:

          1) dopo le parole: «comma 5» inserire le seguenti: «e comma 19»;

          2) sostituire la parola: «3.240.000» con la seguente: «4.240.000»;

          3) sostituire la parola: «6.480.000» con la seguente: «7.480.000»;

          b) al comma 5, primo periodo:

          1) sostituire la parola: «89.112.787» con la seguente: «90.112.787»;

          2) sostituire la parola: «118.565.373» con la seguente: «119.565.373».

4.53

Musolino, Enrico Borghi

Al comma 19, sopprimere le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.54

Musolino, Enrico Borghi

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente: «19-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge di ratifica, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

Art. 5

5.1

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere l'articolo

5.2

Enrico Borghi, Musolino

Sopprimere l'articolo

5.3

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 1

5.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:  «diritto internazionale», inserire le seguenti: «, comunitario e nazionale».

5.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

         «1-bis. In casi eccezionali, su disposizioni del responsabile italiano di cui al comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui alla presente legge può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venire meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulle procedure alla quale lo straniero è sottoposto.».

5.6

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 2

5.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Il periodo di permanenza dei migranti nel territorio della Repubblica di Albania non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono senza indugio all'allontanamento del migrante dal territorio albanese.».

5.8

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 3

5.9

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il personale da reclutare ha le caratteristiche e i requisiti richiesti per il personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.».

5.10

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 4

5.11

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 5

5.12

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 6

5.13

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 7

5.14

Enrico Borghi, Musolino

Al comma 7, sopprimere le parole: «, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,».

5.15

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 8

5.16

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 9

5.17

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 10

5.18

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al personale militare italiano in servizio in Albania per i compiti di attuazione del Protocollo si applica il codice penale militare di pace.».

5.19

Enrico Borghi, Musolino

Dopo il comma 10,  aggiungere il seguente : «10-bis. Nelle aree e nelle strutture di cui al Protocollo di cui all'articolo 1, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari».

5.0.1

Enrico Borghi, Musolino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Assunzioni straordinarie nelle forze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria)

          1. Ai fini di garantire i servizi di prevenzione e di controllo e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  è autorizzata l'assunzione straordinaria, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti, di un contingente di 1.500 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 300 unità nella Polizia di Stato, 300 unità nell'Arma dei carabinieri, 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza e 600 unità nel Corpo di Polizia Penitenziaria.»

Art. 6

6.1

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere l'articolo

6.2

Musolino, Enrico Borghi

Sopprimere l'articolo

6.3

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 1

6.4

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 2

6.5

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 3

6.6

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 4

6.7

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 5

6.8

Giorgis, Alfieri, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 6

6.9

Marton, Maiorino, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino alla fine del comma, con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

     Conseguentemente,

          a) al comma 7:

          1) sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

          «a) quanto a 625.921.768 per gli anni dal 2024 al 2032 mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 6-bis;

          b) quanto a 7.326.075 a decorre dall'anno 2033 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

          2)        sopprimere la lettera c);

          b)   dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Abrogazioni)

          1. I commi da 272 a 275, della legge 30 dicembre 2023. n. 213, sono abrogati.».

6.10

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 7

6.11

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere il comma 8

Art. 7

7.1

Alfieri, Giorgis, Delrio, Parrini, La Marca, Meloni, Valente, Verducci

Sopprimere l'articolo

7.2

Maiorino, Marton, Cataldi, De Rosa, Ettore Antonio Licheri

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 2.».