Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 5 del 06/02/2024

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

(Giustizia)

10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 31 gennaio.

Il presidente ZAFFINI informa le Commissioni riunite circa la presentazione di emendamenti e di un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il relatore BERRINO (FdI) illustra l'emendamento 2.1, volto in particolare a una più accurata formulazione dell'articolo 2.

I restanti emendamenti sono quindi dati per illustrati.

Il relatore BERRINO (FdI) e il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE esprimono concordemente parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1 e 3.0.1. È inoltre formulato l'invito al ritiro dell'emendamento 5.1. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.3.

Il parere del GOVERNO è inoltre favorevole sull'emendamento 2.1.

La senatrice LOPREIATO (M5S) esprime la più viva sorpresa per la presentazione da parte del relatore e di senatori di maggioranza di emendamenti, su cui il Governo ha espresso parere favorevole. Rammenta che nella precedente seduta si era concordato un termine di presentazione degli emendamenti molto breve e con valenza più formale che sostanziale; l'idea sottesa era quella di un'approvazione del provvedimento senza modifiche, al fine di evitare l'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati. Giudica pertanto una forma di scorrettezza da parte del relatore non aver manifestato da subito l'intento di modificare il testo, anche perché in tal caso le valutazioni dei Gruppi che non hanno presentato proposte di modifica sarebbero state probabilmente differenti. Chiede pertanto la riapertura del termine per la presentazione di emendamenti, per consentire anche ai Gruppi che non ne hanno presentati - nell'intesa che il testo andasse approvato tal quale - di poter procedere a loro volta a modifiche migliorative dell'articolato.

La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) richiama la validità delle considerazioni espresse dalla senatrice Lopreiato. Reputa in particolare altamente discutibile che si ponga la possibilità concreta di un ritardo nel procedimento di approvazione definitiva del disegno di legge, peraltro condiviso dalla generalità delle parti politiche.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della senatrice Lopreiato, ritiene che, avendo avuto solo da pochi minuti cognizione degli emendamenti, vi sia la necessità di meglio comprendere la portata delle modifiche proposte dal relatore. Chiede dunque di disporre del tempo necessario per condurre i necessari approfondimenti.

Il presidente ZAFFINI osserva che il relatore ha evidentemente ravvisato l'opportunità di un miglioramento del testo in esame, nell'ambito di una potestà emendativa che non può essere preclusa ad alcun componente del Senato. L'assenza di connotazioni politiche dell'emendamento 2.1 è del resto sintomatica della volontà di non contraddire il clima di condivisione nei confronti del provvedimento.

La senatrice PIRRO (M5S) ribadisce l'orientamento, emerso nel corso della precedente seduta, favorevole a non procedere alla fase emendativa. In tale contesto, il relatore avrebbe dovuto valutare l'opportunità di una interlocuzione preventiva con i Gruppi in merito all'intenzione di presentare un proprio emendamento.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) ricorda che nella precedente seduta si era giunti all'unanime determinazione di non modificare ulteriormente un testo su cui vi era stato un lavoro molto approfondito anche nella passata legislatura. Il breve termine per gli emendamenti proposto dal Presidente aveva proprio il senso, almeno in apparenza, di favorire la rapida approvazione di un testo ampiamente condiviso. Ovviamente sarà possibile emendare il testo anche in Assemblea e in quella sede presentare emendamenti non proposti in Commissione, ma l'istruttoria sarà in questo caso molto meno approfondita. Essendo il relatore Berrino designato per entrambe le Commissioni e non rappresentando solo la maggioranza, reputa necessario un approfondimento dell'emendamento da lui presentato per valutarne l'effettiva portata.

Il senatore ZULLO (FdI) rileva che, una volta convenuto in merito alla fissazione del termine, non può essere legittimamente impedita la presentazione di emendamenti e che nel caso di specie di tale facoltà non si è infatti avvalso unicamente il relatore. Resta comunque fermo l'impegno per una conclusione in tempi rapidi dell'iter di approvazione.

Il relatore BERRINO (FdI) rammenta che nella precedente seduta delle Commissioni riunite era stato convenuto di fissare un termine particolarmente ravvicinato per la presentazione degli emendamenti, comunque ovviamente in assenza di intese volte a escludere l'esercizio di una prerogativa che spetta a tutti i parlamentari. La valutazione dell'articolato ha poi fatto emergere la necessità, del tutto priva di rilievo politico, di apportare alcune modifiche volte a migliorare la qualità della formulazione del testo in esame.

Il presidente ZAFFINI conviene in merito al carattere meramente tecnico dell'emendamento presentato dal relatore. Si riserva quindi di convocare a breve le Commissioni riunite per il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 866

 

G/866/1/2 e 10

Versace, Gelmini, Lombardo

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo" (AS 866),

     premesso che:

     l'articolo 3 del disegno di legge in oggetto conferisce delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo;

          i suddetti fenomeni sono particolarmente diffusi sulle piattaforme di comunicazione sociale, utilizzate dai minori anche in violazione del requisito anagrafico minimo di accesso;

          il problema della verifica dell'età degli utenti delle piattaforme di comunicazione sociale costituisce, dal punto di vista tecnico, un nodo insoluto e dal punto di vista sociale e sanitario un limite alla tutela dell'integrità psico-fisica e della sicurezza personale dei minori in rete,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di avviare, sulla base delle proposte già depositate, iniziative legislative volte a imporre ai gestori dei servizi digitali meccanismi affidabili di verifica dei requisiti anagrafici degli utenti, in particolare per quelli che risultano a maggior rischio per la salute fisica e mentale e per la sicurezza e incolumità dei minori, a partire dai social network.

Art. 1

1.1

Versace, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare» con le seguenti: «adottano».

1.2

Versace, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 4-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

     Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, alla rubrica, dopo le parole: «servizio di sostegno psicologico» aggiungere le seguenti: «e legale».

1.3

Marti

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sopprimere la lettera b);

          b) al comma 1, lettera e), numero 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: «il dirigente scolastico che» aggiungere le seguenti: «, nell'esercizio delle sue funzioni,» e sopprimere le seguenti: «a qualsiasi titolo»;

          c) al comma 1, lettera e), numero 2, sostituire le parole: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento» con le seguenti: «sulla base delle linee di orientamento».

1.4

Versace, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo la parola: «studenti» aggiungere le seguenti: «, anche maggiorenni,».

1.5

Versace, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: «all'istituto scolastico che dirige» aggiungere le seguenti: «, anche fuori dall'orario scolastico».

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 25», apportare le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, sostituire le parole: «o l'esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti»;

     b) al comma 4, dopo le parole: «dell'intervento.», inserire il seguente periodo: «Del deposito della relazione è dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5.»; sopprimere le parole: «e sentiti il minorenne e i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale» e dopo le parole: «l'affidamento» e «il collocamento» aggiungere la seguente: «temporaneo»;

     c) al comma 5, prima delle parole: «I provvedimenti», inserire i seguenti periodi: «Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile, nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 473-bis.8.» e sostituire le parole: «o l'esercente» con le seguenti: «ovvero gli altri esercenti».

2.0.1

Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123)

          1. Al decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche;

          a) all'articolo 5, comma 1, lettera a), i numeri 1) e 3) sono abrogati e i commi 2, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 sono abrogati;

          b) all'articolo 6, comma 1,

          1) alla lettera a), le parole "tre anni, tre anni, nonché di uno dei delitti di cui all'articolo 381, comma 2, lettere f), g)h) e m), del codice di procedura penale ovvero di uno dei reati di cui all'articolo 699 del codice penale o di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

          2) alla lettera b), le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

          3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente "b-bis) l'articolo 19, comma 5, è sostituito dal seguente: 'Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni'";

          4) la lettera b-ter) è sostituita dalla seguente: "b-ter) all'articolo 22, il comma 4 è sostituito dal seguente: 'Nella determinazione della pena agli effetti della applicazione delle misure cautelari si tiene conto, oltre che dei criteri indicati nell'articolo 278, della diminuente della minore età, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni'";

          5) la lettera b-quater) è soppressa;

          6) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

          "c) all'articolo 23:

          1) il comma 1 è sostituito dal seguente: '1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale';

           2) al comma 3, le parole "ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici" sono sostituite dalle seguenti "ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici";

          c) l'articolo 9 è abrogato.».

2.0.2

Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di offerta educativa negli istituti penali)

          1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell'anno precedente, ai fini dell'attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al precedente periodo.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l'organico dei docenti in servizio e l'offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa di 5 milioni di euro annui.

          3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all'offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 3

3.1

Versace, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) prevedere che i produttori di dispositivi abilitati all'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica che danno accesso a contenuti o a modalità di interazione tra gli utenti che possono nuocere alla salute fisica e mentale dei minori e mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità, all'atto dell'immissione di detti prodotti sul mercato garantiscano nei sistemi operativi installati la disponibilità di applicazioni di controllo parentale. L'attivazione delle applicazioni di cui alla presente lettera è offerta al momento della prima messa in servizio del dispositivo, senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. I dati personali raccolti o generati durante l'attivazione delle applicazioni non possono essere utilizzati per finalità commerciali.».

3.0.1

Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per l'implementazione dell'identità digitale e per il contrasto al cyberbullismo e agli altri reati informatici)

          1. Per le finalità di cui al comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a implementare l'utilizzo dell'identità digitale al fine di favorire il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e degli altri reati informatici. I decreti legislativi di cui al periodo precedente sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) prevedere l'utilizzo dell'identità digitale supportata dai fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE  2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per l'utilizzo dei servizi digitali delle società dell'informazione che consentono l'interazione con altri utenti, al fine di:

          1) garantire l'identificabilità, da parte delle autorità giudiziaria e dell'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, degli utenti che siano stati a quest'ultima segnalati, anche direttamente attraverso il servizio della società dell'informazione interessata, per condotte illecite dalla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenne, da chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale;

          2) prevedere che, tra fornitori di servizi fornitori di servizi fiduciari accreditati ai sensi del Regolamento UE  2014/910 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e servizi delle società dell'informazione, vi sia la condivisione dei dati personali strettamente necessari per consentire l'identificazione di cui al numero 1);

          3) prevedere che la il trattamento dei dati di cui al numero 2), da parte delle società delle informazioni, avvenga esclusivamente per le finalità di cui al numero 1) e che, in caso di utilizzo diverso dei dati, la società dell'informazione sia punita, per ciascuna violazione, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

          b) promuovere iniziative e campagne istituzionali volte a prevenire e contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni;

          c) istituire, presso l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni, una piattaforma di segnalazione nazionale dei fenomeni di cyberbullismo, al fine di consentire alla persona offesa, o, nel caso questa sia minorenne, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di segnalare la condotta illecita, sia direttamente che tramite il servizio digitale in cui tale condotta è stata posta in essere;

          d) prevedere che l'Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni utilizzi la piattaforma di cui alla lettera c) per:

          1) monitorare il fenomeno del cyberbullismo, la sua diffusione e articolazione territoriale, per età e genere, al fine di trasmettere, ogni anno, una relazione alle Camere sui dati raccolti;

          2) consentire alla persona offesa o, nel caso questa sia minorenne, a chi su di essa esercita la responsabilità genitoriale, di conoscere l'identità della persona segnalata e nei cui confronti intende agire per il risarcimento del danno.

          e) prevedere che l'autorità giudiziaria possa accedere alla piattaforma di cui alla lettera d) laddove le condotte illecite segnalate costituiscano reato e la persona offesa intenda presentare querela o denuncia, ovvero, nei casi di procedibilità d'ufficio, ove la stessa ravvisi un reato posto in essere tramite i servizi digitali di cui al presente articolo.

          2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le associazioni maggiormente rappresentative delle società dell'informazione che forniscono i servizi digitali di cui al presente articolo. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

          3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.».

Art. 5

5.1

Versace, Gelmini, Lombardo

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

          «a-bis) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 che nelle ore di lezione le studentesse e gli studenti possano utilizzare i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e autorizzati dal personale della scuola;

          a-ter) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto in ogni caso contenga l'autorizzazione alla scuola a requisire e custodire in luogo sicuro, con le modalità individuate nel regolamento di istituto, i dispositivi informatici e di comunicazione, quali smartphone, tablet e notebook, che dovessero essere utilizzati in modo improprio dagli studenti.».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche aggiornano il proprio regolamento di istituto in conformità alle nuove disposizioni in esso contenute. Scaduto senza che le istituzioni abbiano provveduto nel termine di cui al primo periodo, l'Ufficio scolastico regionale nomina, entro quindici giorni, un commissario ad acta che procede entro quindici giorni dalla nomina.».