Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 197 del 06/02/2024

5ª Commissione permanente

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2024

197ª Seduta

Presidenza del Presidente

CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(808-A) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, evidenzia, con riguardo all'articolo 1, che occorre valutare, acquisendo elementi sulla quantificazione, le proposte 1.3, 1.4 e 1.5. Per quanto concerne l'articolo 2, occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli oneri per l'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)]. Comportano maggiori oneri le proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30). In relazione all'articolo 4, occorre valutare la proposta 4.0.100, acquisendo elementi di quantificazione. In riferimento all'articolo 5, comporta maggiori oneri la proposta 5.100. Occorre acquisire elementi sulla quantificazione degli effetti finanziari per gli emendamenti 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118. Occorre invece avere la conferma della sussistenza delle risorse oggetto di copertura per le proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117. Nulla da osservare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione al testo, conviene con l'assenza di osservazioni della Commissione.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore, in quanto individuano nuove attribuzioni in carico ad enti ed autorità indipendenti statali e ne incrementano le relative dotazioni organiche, comporta nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. In particolare, con riguardo all'emendamento 1.3, essendo gli oneri privi di quantificazione e la copertura finanziaria individuata inidonea, esprime avviso contrario. In relazione alle proposte 1.4 e 1.5, si esprime in senso contrario in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato allo stato non quantificabili e privi di copertura finanziaria.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, in relazione all'emendamento 2.104 [già 2.8 (testo 2)], esprime un avviso contrario in quanto non si esclude che la proposta, la quale attribuisce nuove competenze agli uffici della Procura della Repubblica, possa determinare nuovi o maggiori oneri al momento non quantificabili e privi di copertura finanziaria. In relazione alle proposte 2.111 (già 2.15) e 2.122 (già 2.30), la valutazione è contraria, in quanto allo stato entrambe le proposte, che pongono a carico dello Stato le spese il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti del procedimento penale, ovvero dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni da consegnare ai difensori, comportano oneri allo stato non quantificabili e comunque privi di copertura finanziaria.

In relazione alla proposta 4.0.100, esprime un avviso contrario, sulla base degli elementi attualmente a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze, non si esclude che la proposta possa determinare nuovi o maggiori oneri finanziari al momento non quantificabili.

In relazione alle proposte 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116 e 5.0.118, esprime un avviso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la cui copertura finanziaria, individuata nel Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, deve ritenersi inidonea.

In relazione alle proposte 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112 e 5.0.117, si pronuncia in senso contrario, in quanto le proposte emendative comportano oneri la copertura finanziaria dei quali sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 deve ritenersi inidonea.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.114, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 3a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è stato oggetto di modifiche, richieste dalla Commissione bilancio Camera al fine di rendere il testo finanziariamente neutrale. Il Governo ha chiarito che i costi per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle strutture predisposte nel territorio albanese sono stati oggetto di una stima prudenziale e che ciò non costituisce una violazione della disciplina contabile. Ha chiarito, inoltre, che esiste la possibilità che le spese derivanti dal disegno di legge di ratifica possano aumentare e che sarà compito del legislatore intervenire nel caso si determinino maggiori oneri stanziando le necessarie risorse finanziarie. Infine, ha specificato che le spese per la realizzazione delle strutture in territorio albanese si configurano come investimenti e pertanto devono essere coperte con risorse in conto capitale.

Per quanto di competenza, dato che il comma 1 dell'articolo 4 prevede espressamente che al migrante ospite nelle Aree A e B dislocate in Albania si applichi integralmente la normativa vigente in Italia per i rifugiati, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle risorse degli uffici delle Autorità indicate dalle norme in esame e all'eventuale riprogrammazione delle risorse. Sul punto, andrebbe pertanto valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che dovrebbe però accompagnarsi ad una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a confermarne la sostenibilità, come stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

In ordine all'articolo 4, comma 5, in materia di diritto di difesa del migrante e partecipazione del difensore all'udienza, nel rinviare al dossier del Servizio del bilancio per l'approfondimento dei profili di quantificazione, andrebbe fornito un chiarimento sull'inclusione dell'onere per gli interpreti nei procedimenti civili e sul numero di giorni di udienza ipotizzati ovvero andrebbero aggiornati gli oneri alla luce della modifica approvata in prima lettura con conseguente modifica del successivo articolo 6, comma 2, ai fini di copertura.

In relazione all'articolo 5, commi 1 e 2, in materia di personale del Ministero dell'interno e della Polizia di Stato, posto che la relazione tecnica precisa che i responsabili italiani dei centri in Albania e i loro vicari sono considerati nel calcolo del personale di pubblica sicurezza indicato in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, del Protocollo, non sembrerebbe congrua la clausola di invarianza prevista, dato che vi sono oneri, quantificati e coperti al successivo articolo 6, comma 4, del disegno di legge. Al riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

In ordine all'articolo 5, comma 6, in materia di reclutamento di magistrati ordinari, andrebbe confermato che nel calcolo degli oneri retributivi siano stati considerati anche gli adeguamenti triennali disposti per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 recante "Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennità del personale di magistratura ed equiparati" a decorrere dal gennaio 2023.

In relazione all'articolo 5, comma 9, in materia di assunzioni presso l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nel rinviare agli approfondimenti svolti dal Servizio del bilancio, in relazione agli oneri esposti dalla relazione tecnica fino al 2027 segnala che il comma 7, primo periodo, dell'articolo 17 della legge di contabilità, prevede che in presenza di disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica debba accompagnarsi alla esposizione di un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennale, riferite all'andamento delle specifiche variabili eventualmente collegate ai soggetti beneficiari, in considerazione del relativo comparto di appartenenza.

Con riferimento all'articolo 6, recante le disposizioni finanziarie, in relazione al comma 1, lettera a), quanto al previsto impatto sui saldi, rileva spese in conto capitale i cui effetti come noto dovrebbero accompagnarsi ad un differente effetto d'impatto sui saldi tendenziali, mentre invece il prospetto riepilogativo espone effetti simmetrici su tutti i saldi: al riguardo, appare opportuno fornire chiarimenti.

In ordine al comma 1, lettera b), dell'articolo 6, per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, rileva che sono forniti soltanto gli importi complessivi di spesa per motorizzazione (6,4 milioni) e telematica (0,9 milioni) senza che sia indicato il procedimento di determinazione degli stessi, i dati e parametri alla base della stima, né i fabbisogni relativi. Andrebbe quindi fornita un'integrazione della relazione tecnica sui profili di stima complessiva dei fabbisogni di trasporto dei migranti all'ingresso e in uscita del territorio albanese, fornendosi dati sulle previsioni di afflusso mensile, posto che dalle norme del Protocollo si può soltanto evincere che il numero massimo dei migranti presenti simultaneamente non può essere superiore a tremila (articolo 4 del Protocollo).

In via generale, considerato che nel testo del disegno di legge solo alcune delle spese vengono identificate come spese autorizzate o come previsioni di spesa mentre per le restanti si fa riferimento ad oneri generici, occorre acquisire conferma che le spese con natura di previsione di spesa siano esclusivamente quelle in tal senso indicate nell'articolato.

Attesa la previsione di oneri di diversa natura, autorizzatoria e previsionale, nell'ambito della copertura, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una specifica clausola di monitoraggio che faccia riferimento alle singole spese configurabili come previsioni.

In relazione ai rilievi rappresentati, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Rinvia per ogni approfondimento al Dossier del Servizio del bilancio n. 122.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata, nonché il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle singole disposizioni, rappresentando che il relativo contenuto consente di dare riscontro alle richieste di chiarimento formulate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE informa che la relazione tecnica è a disposizione dei senatori della Commissione.

Il senatore PATUANELLI (M5S) chiede al Presidente la possibilità di approfondire i contenuti della relazione tecnica, anche in considerazione dell'articolazione dei profili finanziari del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Patuanelli, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(969-A) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo, non modificato in sede referente, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.6, 8.6, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1 e 13.0.2.

Rappresenta quindi che occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 8.1, 8.2, 8.5, 10.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

Con riferimento agli emendamenti, esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto dalle proposte emendative derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az), alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(866) Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dori e Valentina D'Orso; Pittalis e altri; Maschio e altri

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento apporta modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71 che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Gli interventi previsti mirano ad estendere il perimetro di applicazione della citata legge dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo, cercando così di intercettare il fenomeno in tutte le sue manifestazioni e fornendo una precisa definizione di quest'ultimo fenomeno. Per quanto concerne i profili di copertura, alla luce della relazione tecnica depositata dal Governo, delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati in recepimento del parere della Commissione bilancio della Camera, nonché dei chiarimenti forniti dal Governo in quella sede, appare comunque opportuno acquisire una relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In particolare, la relazione tecnica di passaggio dovrebbe fornire approfondimenti per quanto concerne l'articolo 1, in relazione allo spostamento del Tavolo tecnico dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'istruzione e del merito e alla prevista aggiunta di esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche (comma 1, lettera b), numero 1); nonché in relazione alla facoltà riconosciuta alle regioni di fornire agli studenti un servizio di sostegno psicologico e un servizio di coordinamento pedagogico anche tramite convenzione con gli uffici scolastici regionali (comma 1, lettera d). Per quanto riguarda l'articolo 2, chiede di acquisire ulteriori elementi di chiarimento in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dal possibile ampliamento della platea dei destinatari dei percorsi di mediazione oppure, in alternativa, di progetti di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali (comma 1, lettera a), capoverso "Art. 25.", comma 1). Occorre valutare altresì i profili finanziari connessi alla possibilità di disporre la misura del collocamento del minore in una comunità (comma 1, lettera a), capoverso "Art. 25.", comma 4): a tale proposito, la relazione tecnica si limita ad asserire che la misura rieducativa è attualmente di competenza degli enti locali territoriali e viene realizzata con il collocamento in comunità o piccole strutture gestite dai Comuni o dai consorzi tra Comuni nel limite delle risorse disponibili negli stanziamenti di bilancio degli enti richiamati. Va segnalata altresì la clausola, già prevista a legislazione vigente e riproposta nel disegno di legge, in base alla quale le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori e in mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente (comma 1, lettera a), capoverso "Art. 25.", comma 5): tale clausola appare potenzialmente suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'anticipo delle spese da parte dell'erario e all'incertezza del recupero di tali spese a carico dei genitori, in relazione alle loro condizioni economiche. Con riferimento all'articolo 3, che reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, occorre acquisire ulteriori elementi istruttori in relazione al potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114", accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con il compito di fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate ad esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze. Potrebbero derivare altresì effetti dalla previsione, nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal Servizio 114, di una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea (comma 1, lettera a). Occorre fornire chiarimenti, inoltre, sui profili finanziari connessi al compito attribuito all'Istituto nazionale di statistica di svolgere, con cadenza biennale, una rilevazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (comma 1, lettera b), nonché in relazione alla previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse destinate, nel proprio bilancio autonomo, alle attività di comunicazione istituzionale, promuova periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali mezzi di informazione (comma 1, lettera d). In relazione all'articolo 4, istitutivo della giornata del rispetto, le cui modalità di svolgimento sono rinviate a una successiva determinazione del Governo, si richiedono elementi a suffragio della neutralità finanziaria ivi prevista. Per quanto riguarda i profili di copertura, segnala che all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), viene disposta un'autorizzazione di spesa di 100.000 euro a decorrere dal 2023 a carico del Fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Non essendo intervenuta l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre, trattandosi dello stanziamento di parte corrente del Fondo speciale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 18 della legge di contabilità, l'annualità per il 2023 costituisce un'economia di bilancio. Pertanto, risulta necessario riformulare l'autorizzazione di spesa con decorrenza dall'esercizio 2024, e la relativa copertura con riferimento al bilancio triennale vigente 2024-2026.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento sui rilievi avanzati dal relatore.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 2 occorre avere conferma che le disposizioni contenute negli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10 possano operare nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 8. Relativamente alla proposta 2.100, a ulteriore chiarimento rispetto al parere già reso sul testo, chiede di precisare se le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 siano ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5, nonché di specificare le risorse disponibili a legislazione vigente a valere su cui si provvederà a decorrere dal 2027. Per quanto concerne l'articolo 4, per l'emendamento 4.4 occorre avere conferma che l'avvalimento di esperti in materia di cammini possa avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente come indicato al comma 5 del medesimo articolo. Sui restanti emendamenti approvati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.10, conferma che le disposizioni operano nell'ambito delle risorse stanziate dall'articolo 8. Infatti, l'inserimento in banca dati delle dirette confluenze viarie dei cammini, di riconosciuto interesse turistico, culturale, locale o regionale, nonché dei cammini di interesse locale, riconosciuti dalle Città Metropolitane o da Roma Capitale, non determina costi ulteriori rispetto alle risorse stanziate e coperte dall'articolo 8.

In relazione all'emendamento 2.100, precisa che le spese di funzionamento della banca dati fino al 2026 sono ricomprese nella quantificazione degli oneri di cui al comma 5. A partire dall'annualità 2027 l'aggiornamento della banca dati, integrata all'interno del Tourism Digital Hub, sarà svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali del Ministero del turismo attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili nel capitolo di spesa di parte corrente 6020 pg2 dello stato di previsione del Ministero - fino ad un massimo di 50.000 euro l'anno - relativo alla gestione e alla manutenzione dei software applicativi, iscritto nell'ambito del nuovo CDR 8 - Direzione Generale Tecnologia, Retribuzione, Digitalizzazione e Statistica, che ha uno stanziamento, a decorrere, pari a 292.600,00 euro annui (pertanto capiente per le suddette finalità).

In relazione all'emendamento 4.4, al fine di evitare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che occorre riformulare la proposta emendativa, al fine di specificare che gli esperti in materia di cammini, di cui può avvalersi il tavolo permanente, operano esclusivamente a titolo gratuito.

Poiché non vi sono richieste di intervento, il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sulla proposta 4.4 parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "in materia di cammini," delle seguenti: "che operano esclusivamente a titolo gratuito,".

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.".

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota, a cui risulta allegata la relazione tecnica predisposta in relazione al provvedimento in titolo.

Fa presente che la suddetta relazione è stata avallata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non ha potuto procedere ad apporre il visto della verifica positiva unicamente per un impedimento di carattere procedurale, consistente nel disallineamento formale tra la decorrenza iniziale degli oneri recati dagli articoli 3 e 7 (anno 2024) ed il triennio di riferimento dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, utilizzato ai fini della relativa copertura (2023-2025). Al riguardo, nel caso in cui il provvedimento non venga modificato in sede referente, si può plausibilmente intendere che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 sia riferita al bilancio triennale vigente.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che la clausola di copertura degli oneri di cui agli articoli 3 e 7 può intendersi riferita al bilancio triennale 2024-2026, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.