Legislatura 19ª - 1ª e 3ª riunite - Resoconto sommario n. 2 del 31/01/2024

COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

(Affari esteri e difesa)

MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2024

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(995) Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI ricorda preliminarmente che la Corte costituzionale albanese ha adottato una pronuncia favorevole circa la legittimità del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Sottolinea inoltre che la Conferenza dei Capigruppo ha calendarizzato per la seduta pomeridiana di mercoledì 7 febbraio l'esame del disegno di legge in titolo in Assemblea.

Il senatore DREOSTO (LSP-PSd'Az), relatore per la 3ª Commissione, illustra il provvedimento in titolo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del Protocollo sottoscritto nel novembre 2023 tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria.

Specifica che si limiterà ad illustrare i contenuti del Protocollo, lasciando al relatore della 1a Commissione il compito di offrire un approfondimento circa le norme recate dal disegno di legge di ratifica, incluse quelle di coordinamento con l'ordinamento interno.

Rimarca, innanzitutto, come il Protocollo in esame trovi il proprio fondamento, come evidenziato dalla relazione illustrativa che lo accompagna, nel Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione tra Italia e Albania del 1995, che, all'articolo 19, chiama le Parti ad instaurare una «stretta ed incisiva collaborazione per regolare, nel rispetto della legislazione vigente, i flussi migratori», nonché a sviluppare in tale ambito la cooperazione fra i rispettivi organi competenti. L'Italia e l'Albania sono, peraltro, legate dalla comune appartenenza alla NATO e al Consiglio d'Europa, nonché dall'impegno condiviso per la promozione della sicurezza internazionale e dei diritti dell'uomo. La rilevanza strategica della collaborazione bilaterale è inoltre accresciuta dalla prossimità geografica dei due Paesi, dalla comunanza di interessi economici e politici e dalla prospettiva, da sempre apertamente sostenuta dall'Italia, dell'adesione di Tirana all'Unione europea.

Il Protocollo in via di ratifica, composto da 14 articoli e da due Allegati, dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (articolo 1), individua nel rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le Parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quello europeo, la sua finalità precipua (articolo 2).

Ai sensi dell'articolo 3, la Parte albanese riconosce a quella italiana il diritto di utilizzo a titolo gratuito di alcune aree di proprietà dello Stato albanese per la realizzazione di strutture per le procedure di ingresso e per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per il rimpatrio di migranti non aventi diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, per l'intera durata del Protocollo (5 anni, tacitamente rinnovabili, come previsto dal successivo articolo 13). Si tratta, in particolare, di alcuni beni immobili di proprietà demaniale presenti nel territorio albanese e individuati nell'Allegato 1, rispetto ai quali, come specifica la relazione illustrativa, la concessione disposta dall'Intesa bilaterale non configura in alcun modo una cessione di sovranità, ma unicamente l'autorizzazione da parte dello Stato albanese a quello italiano a realizzarvi le specifiche attività previste dal Protocollo, garantendo al contempo alcune facilitazioni, immunità e benefici occorrenti per il migliore svolgimento delle attività stesse. L'Allegato 1, più in dettaglio, identifica in modo precipuo tali aree, rispettivamente, in quella situata presso il porto di Shengjin, e in quella ubicata nell'entroterra, presso la località di Gjadër. In tali aree, situate nel nord del Paese, non distanti dalla città di Scutari, la Parte italiana potrà realizzare, ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo, le strutture indicate nell'Allegato 1, gestite dalle competenti autorità della Parte italiana, secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che dovessero nascere tra le autorità italiane e i migranti accolti in tali strutture, saranno sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Lo stesso articolo 4 stabilisce che il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del Protocollo non debba essere superiore alle tremila unità. Al riguardo, il medesimo articolo dispone che le competenti autorità albanesi consentano l'ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti in tali strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la Parte italiana è chiamata a trasferire immediatamente i migranti al di fuori del territorio albanese. Viene altresì previsto che l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio albanese avvenga esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. Le spese per l'allestimento di una o più strutture d'ingresso dei migranti nel territorio albanese, come pure i costi delle strutture necessarie a garantire i servizi sanitari necessari, dovranno essere sostenuti dalla Parte italiana.

Il successivo articolo 5 dispone che la realizzazione e la gestione delle strutture avvenga nel rispetto della pertinente normativa italiana, senza necessità di permessi di costruire o altre formalità analoghe previste dalla normativa albanese, con il solo obbligo di trasmettere alle autorità di Tirana il progetto e la documentazione inerente alla sostenibilità e alla funzionalità delle strutture. La Parte italiana è altresì chiamata alla realizzazione delle strutture dedicate al personale albanese addetto alla sicurezza del perimetro esterno delle Aree. Il paragrafo 4 precisa, inoltre, che le spese sostenute dalla Parte italiana per tali strutture siano esenti da imposte indirette e da dazi doganali.

Con riferimento alle misure di mantenimento della sicurezza delle Aree oggetto del Protocollo, l'articolo 6 chiama le competenti autorità della Parte albanese ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno e durante i trasferimenti via terra, da e per dette Aree, e le competenti autorità della Parte italiana ad assicurare il mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno di esse. Viene peraltro previsto che le competenti autorità della Parte albanese possano accedere nelle aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richieda un immediato intervento. È previsto, inoltre, che le competenti autorità italiane adottino le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all'interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio albanese, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall'esito finale. I costi necessari all'alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto e le cure mediche, è previsto restino a carico delle competenti autorità italiane, impegnandosi queste ultime affinché il trattamento riservato a tali persone sia rispettoso dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, conformemente a quanto previsto dal diritto internazionale.

L'articolo 7 contiene alcune disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno del personale italiano presente in Albania per le finalità previste dal Protocollo in oggetto, a partire dall'immunità dalla giurisdizione assicurata a tale personale per comportamenti commessi nell'esercizio delle funzioni, ma non nell'ipotesi di reati commessi al di fuori del servizio, in violazione dei diritti dei cittadini albanesi o dello Stato albanese. L'ingresso e il soggiorno in Albania del personale italiano per le finalità previste dal presente Protocollo sono esenti da visto, da permesso di soggiorno e da altre formalità previste dalla normativa albanese in materia di immigrazione, mentre le retribuzioni di tale personale sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l'erogazione dell'assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese. Viene, inoltre, previsto che in caso di accesso da parte del personale italiano alle cure presso strutture sanitarie albanesi, i relativi costi saranno sostenuti dall'interessato o dalle autorità italiane. Sono, infine, ribaditi alcuni importanti obblighi in capo al personale italiano, quali il rispetto delle leggi albanesi, del principio di non interferenza negli affari interni, l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle armi e delle munizioni impiegate per le finalità del Protocollo.

L'articolo 8 disciplina l'accesso in territorio albanese dei mezzi italiani e le modalità di svolgimento dei trasferimenti dei migranti tra le due Aree concesse all'Italia nel territorio albanese, rinviando a successive intese la definizione dei dettagli operativi. Viene peraltro specificato come i costi relativi all'impiego dei mezzi e delle unità della Parte albanese, derivanti dalle disposizioni del presente Protocollo, siano sostenuti dalla Parte italiana.

Ai sensi dell'articolo 9, il periodo di permanenza dei migranti nel territorio albanese non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana, ovvero diciotto mesi. Al termine delle procedure di accertamento, le autorità italiane provvedono, a loro spese, all'allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Inoltre, per assicurare il diritto di difesa dei migranti, è consentito l'accesso alle strutture ad avvocati, giudici, assistenti nonché al personale delle organizzazioni internazionali che prestano assistenza e consulenza ai richiedenti protezione internazionale.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo di rimborso da parte dell'Italia delle spese sostenute dall'Albania per le finalità del presente Protocollo, attraverso un sistema di contributi e di garanzie finanziarie definiti più in dettaglio nell'Allegato 2. Nello specifico, la Parte italiana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Protocollo, è chiamata ad accreditare la somma di 16,5 milioni di euro sul conto speciale di tesoreria appositamente costituito dalla Parte albanese presso la tesoreria statale (denominato "Fondo per il rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del Protocollo italo-albanese per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria") quale anticipo forfettario dei rimborsi relativi al primo anno di applicazione del Protocollo. Per quanto riguarda i rifinanziamenti di tale Fondo, l'Allegato 2 dispone che in ogni anno di vigenza del Protocollo la Parte albanese comunichi a quella italiana (entro il 15 marzo ed entro il 15 settembre) l'importo delle spese sostenute nel semestre precedente, corredato dai giustificativi di spesa. Entro 45 giorni, la Parte italiana è chiamata a versare l'importo richiesto nel Fondo, in modo che l'importo del conto speciale di tesoreria non risulti inferiore alla cifra di 16,5 milioni di euro.

L'articolo 11 dispone che, al termine della vigenza del Protocollo, l'Italia sia obbligata a restituire all'Albania tutte le aree concesse e le strutture nel frattempo costruite, senza diritto ad ottenere alcun rimborso per gli eventuali miglioramenti apportati. Inoltre, prima del termine del Protocollo, l'Italia ha l'obbligo di allontanare dal territorio albanese tutti i migranti eventualmente ancora presenti in Albania.

L'articolo 12 impone a ciascuna Parte l'obbligo di indennizzare l'altra in caso di danni causati con dolo o colpa grave, inclusi eventuali risarcimenti per danni a terzi. Non sono considerate come dolo o colpa grave le carenze di servizio derivanti da oggettivi limiti nelle capacità operative di una delle Parti. La Parte italiana è chiamata, altresì, a sostenere gli eventuali oneri processuali e risarcitori in caso di azioni intentate da terzi contro l'Albania in attuazione del Protocollo.

Da ultimi, gli articoli 13 e 14 dispongono, rispettivamente, in ordine all'entrata in vigore del Protocollo, alle modalità per il suo rinnovo e per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative. In particolare, ai sensi dell'articolo 13, il Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti mediante un successivo scambio di note, resta in vigore per cinque anni ed è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo. È, inoltre, prevista la possibilità per le Parti di denunciare il Protocollo in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di sei mesi. L'articolo 14 dispone, infine, che qualsiasi controversia tra le Parti sull'interpretazione o sull'applicazione del Protocollo e delle intese da esso derivanti sia risolta in via amichevole mediante consultazioni tra le Parti medesime.

Il senatore LISEI (FdI), relatore per la 1ª Commissione, illustra il disegno di legge n. 995, che consta di sette articoli.

Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo.

L'articolo 3 contiene norme di coordinamento per la corretta attuazione del Protocollo.

In particolare, il comma 1 individua le autorità competenti per l'esecuzione del Protocollo nelle seguenti strutture aventi sede a Roma: Prefettura, Questura, Commissione territoriale di asilo, Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Lazio. Si prevede, inoltre, nell'ambito delle aree in Albania indicate nel Protocollo, l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma, di un nucleo di polizia giudiziaria, di un nucleo di polizia penitenziaria e di un ufficio di sanità marittima, aerea e di confine.

I commi da 2 a 6 delineano le caratteristiche delle strutture per migranti da realizzare in Albania nell'ambito dell'attuazione del Protocollo.

Nello specifico, il comma 2 stabilisce che nelle strutture in Albania possano essere condotte solo persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane, anche a seguito di operazioni di soccorso, in zone situate all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea. In base al comma 3, le aree concesse in uso all'Italia da parte dell'Albania sono equiparate alle zone di frontiera o di transito nelle quali si applica la procedura accelerata di esame delle richieste di protezione internazionale. Il comma 4 equipara le strutture di cui all'allegato 1, lettera A), del Protocollo, denominate «strutture per le procedure di ingresso», e lettera B), denominate «strutture per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi il diritto all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano», agli hotspot. Le sole strutture destinate al rimpatrio tra quelle di cui alla lettera B) dell'allegato 1 sono equiparate ai centri di permanenza per il rimpatrio. Il comma 5 disciplina le modalità di rilascio dell'attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale, mentre il comma 6 precisa che il trasferimento nel territorio italiano dei migranti sottoposti alle procedure previste dall'articolo 4, comma 1, può avvenire solo in casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano delle strutture.

Il comma 7 prevede che, per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche siano autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga alla normativa vigente, fatto salvo il rispetto delle norme penali, del codice antimafia e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Inoltre, viene espressamente consentito di derogare allo schema di capitolato di gara di appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Il comma 8 prevede, infine, l'impignorabilità da parte di terzi dei crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo.

L'articolo 4 reca disposizioni riguardanti l'applicabilità della giurisdizione e della legge italiana.

I commi da 1 a 5 attengono alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato e di convalida dei trattenimenti dei migranti. In particolare, il comma 1 prevede l'applicabilità ai migranti per i quali deve essere accertata la sussistenza o è stata accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ingresso, il soggiorno o la residenza nel territorio della Repubblica italiana, della disciplina italiana ed europea in materia di requisiti e procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, in quanto compatibile. Sono, in particolare, espressamente richiamati il decreto legislativo n. 286 del 1998 (testo unico immigrazione), il decreto legislativo n. 251 del 2007 (protezione internazionale), il decreto legislativo n. 25 del 2008 (riconoscimento e revoca dello status di rifugiato) e il decreto legislativo n. 142 del 2015 (procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale). La competenza territoriale spetta in via esclusiva alla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Roma e all'Ufficio del giudice di pace di Roma. Il comma 2 regola il rilascio, da parte del migrante presente presso le strutture date in concessione all'Italia in base al Protocollo, della procura speciale al difensore in formato elettronico, attraverso una particolare procedura. Il comma 3 prevede una garanzia generale del diritto di difesa delle persone sottoposte alle procedure di cui al comma 1 e autorizza l'utilizzo di procedure telematiche per lo scambio di documentazione e per conferire riservatamente con il difensore. Il comma 4 dispone che il ricorso avverso la decisione della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma sia proposto entro il termine di quattordici giorni dalla notifica del provvedimento. Il comma 5 prevede che di norma l'avvocato del migrante partecipi all'udienza dall'aula in cui si trova il giudice mediante collegamento audiovisivo da remoto. Qualora non sia possibile il collegamento da remoto e il rinvio dell'udienza non sia compatibile con il rispetto dei termini del procedimento, al difensore del migrante ammesso al patrocinio a spese dello Stato e all'interprete è liquidato un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nella misura comunque non superiore a 500 euro.

I commi da 6 a 19 disciplinano la sottoposizione alla giurisdizione italiana dello straniero che si trovi nelle aree date in concessione e vi commetta un delitto, a eccezione dei casi in cui il reato sia commesso a danno di un cittadino albanese o dello Stato albanese. In particolare, la punibilità del delitto comune commesso dallo straniero all'estero secondo le norme del diritto italiano è stabilita dal comma 6, in deroga a quanto disposto in via generale dall'articolo 10 del codice penale, in base al quale l'applicabilità della legge italiana è subordinata al sussistere di una serie di condizioni, in primis la presenza del reo nel territorio dello Stato italiano. Sempre in deroga al codice penale, si stabilisce che la richiesta del Ministro della giustizia di applicazione della legge italiana non sia necessaria per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni. Resta in ogni caso fermo il regime di procedibilità previsto per lo specifico reato. Il comma 7 disciplina il rapporto tra il rimpatrio e l'azione penale. A tal fine, è previsto un sistema di scambio di informazioni tra il questore, che è tenuto a comunicare all'autorità giudiziaria procedente l'avvenuta esecuzione del rimpatrio, e l'autorità giudiziaria procedente, che è tenuta a comunicare al questore il provvedimento con il quale revoca o dichiara estinta la misura della custodia cautelare in carcere. Se lo straniero è stato rimpatriato, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salvo che si tratti di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Se lo straniero è sottoposto a misura della custodia cautelare in carcere, il rimpatrio viene eseguito alla revoca o all'estinzione della misura. Qualora lo straniero faccia ingresso illegale nel territorio dello Stato prima del termine di prescrizione del reato, nei suoi confronti è possibile riproporre l'azione penale ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.

I commi da 8 a 18 dettano le disposizioni procedurali da applicare ai reati commessi nelle aree date in uso all'Italia dal Governo albanese. Anzitutto, si dispone che tali reati siano di competenza dell'autorità giudiziaria che ha sede a Roma (comma 18). Conseguentemente, in base al comma 8, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria italiane sono autorizzate a svolgere le proprie funzioni nelle suddette aree secondo le disposizioni del codice di procedura penale integrate con la procedura delineata dai commi seguenti. Ai sensi dei commi 9 e 10, il personale appartenente al nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree individuate dal Protocollo, qualora abbia proceduto a un arresto in flagranza o al fermo di un indiziato, è tenuto a trasmettere il verbale al pubblico ministero entro 48 ore. L'interrogatorio da parte del PM e l'udienza di convalida davanti al GIP si svolgono sempre a distanza, con collegamento dell'arrestato o del fermato dal luogo in cui si trova. In base al comma 11, all'esito dell'udienza di convalida il giudice può decidere: di applicare la custodia cautelare in carcere, e in tale evenienza l'indagato viene trasferito in una delle strutture a ciò destinate che si trovano nelle aree individuate dal Protocollo, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria; di disporre una misura cautelare diversa ovvero disporre l'immediata liberazione dell'arrestato/fermato. Il comma 12 dispone, in caso di richiesta di riesame, la partecipazione a distanza all'udienza dell'imputato. Il termine per la proposizione dell'istanza di riesame, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è fissato in quindici giorni. Il comma 13 disciplina la sospensione del procedimento penale fino al termine del periodo massimo di quattro settimane previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in caso di procedura accelerata in frontiera. Il comma 14 prevede che ai reati ai reati commessi nelle aree date in uso all'Italia dal Governo albanese non si applichi il giudizio direttissimo. Il comma 15 dispone che i colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare siano svolti mediante collegamento audiovisivo e il comma 16 prevede che le notificazioni previste dal codice di procedura penale al soggetto sottoposto alle procedure di cui al comma 1 siano eseguite dal nucleo di polizia giudiziaria appositamente costituito. Per quanto riguarda i depositi e le comunicazioni effettuati dagli organi di polizia giudiziaria, il comma 17 stabilisce che possano sempre essere effettuati con l'utilizzo di modalità telematiche e il comma 19 riconosce che lo straniero possa rivolgere istanze o reclami orali o scritti al Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'articolo 5 detta le disposizioni organizzative necessarie a disciplinare il corretto funzionamento delle strutture in territorio albanese.

In particolare, il comma 1 istituisce la figura del responsabile italiano, uno per ciascuna delle due aree individuate dal Protocollo, individuato tra i dipendenti del Ministero dell'interno. I responsabili delle aree e i loro vicari dovranno far rispettare le immunità, i privilegi e le prerogative accordate a vantaggio dello Stato italiano dal diritto internazionale e dovranno informare il capo della rappresentanza diplomatica in caso di difficoltà o violazioni. I commi 2 e 3 recano alcune disposizioni di organizzazione, di competenza del Ministero dell'interno, quali: l'istituzione di un nucleo di coordinamento e raccordo delle Forze di Polizia alle dipendenze della Questura di Roma; l'assunzione di 45 funzionari per le esigenze delle Commissioni e delle Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Si prevede, inoltre, che il Capo della Polizia istituisca un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della Questura di Roma. I commi da 4 a 6 autorizzano il Ministero della giustizia a effettuare le occorrenti assunzioni di personale. Si tratta di 10 unità di personale amministrativo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, di 48 unità di personale amministrativo non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria e di 10 magistrati ordinari, con corrispondente incremento del ruolo organico della magistratura ordinaria, da attribuire al tribunale di Roma. Il comma 7 autorizza la deliberazione d'urgenza da parte del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione di ulteriori posti di giudice onorario di pace a favore del relativo ufficio di Roma. Il comma 8 autorizza il Ministero della salute, per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio speciale di sanità marittima, aerea e di confine previsto dall'articolo 3, comma 1, all'assunzione di 5 dirigenti sanitari con il profilo di medico e di 6 unità di personale non dirigenziale. Il comma 9 dispone che, nelle specifiche aree individuate nel Protocollo, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) svolga le proprie funzioni di assistenza e di coordinamento tra i soggetti coinvolti nella gestione sanitaria e sociosanitaria dei migranti. A tal fine, il medesimo Istituto è autorizzato ad assumere 28 unità di personale. Il comma 10 disciplina il trattamento di missione del personale inviato in Albania per l'attuazione del Protocollo.

In ultimo, l'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie e l'articolo 7 dispone in merito all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, auspica fortemente che le Commissioni riunite svolgano una riflessione più approfondita in merito a un provvedimento di tale portata, soprattutto alla luce degli ultimi eventi verificatisi in Albania.

In particolare, sarebbe opportuno svolgere una serie di audizioni, tra cui quella dell'ambasciatore d'Italia a Tirana, per comprendere meglio il contesto in cui si inserisce la nuova normativa in esame, nonché per verificare se, eventualmente, la medesima normativa sia suscettibile di confliggere o presenti profili di incompatibilità con la disciplina di settore de jure condendo, in corso di elaborazione a livello di Unione europea.

Il PRESIDENTE fa presente che, sebbene la richiesta di audizioni del senatore Alfieri sia legittima, i tempi previsti per l'esame nelle Commissioni riunite appaiono ridotti.

Il senatore MARTON (M5S) condivide in pieno le argomentazioni addotte dal collega Alfieri, che sono sostenute dalla logica e dal buon senso: si tratta di valutare, con una minima ponderazione, l'impatto di un accordo internazionale che, di fatto, "subappalta" una parte della gestione migratoria del Governo italiano ad un Paese straniero.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti delle opposizioni a rivolgersi eventualmente alla Presidenza del Senato per chiedere una diversa programmazione dei lavori dell'Aula.

Il relatore LISEI (FdI) sottolinea che, a parte la questione della ristrettezza dei tempi a disposizione, in base alla programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei Capigruppo, è superfluo procedere ad audizioni per avere una rappresentazione del clima politico in Albania o del sentiment della popolazione albanese. Anche gli aspetti tecnici e giuridici sono stati esaminati nell'altro ramo del Parlamento, quindi non vi è l'esigenza di ulteriori approfondimenti.

La senatrice MAIORINO (M5S) replica al senatore Lisei, invitandolo a non svilire le prerogative delle Commissioni 1a e 3a del Senato, riducendo il loro ruolo a quello di mera ratifica del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Fa quindi appello alla sensibilità del Presidente che, per esempio, sui disegni di legge n. 787 e connessi, in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza, proprio ieri ha sottolineato la necessità di un approfondimento, nonostante il testo sia in seconda lettura.

Rileva, tra l'altro, che il provvedimento in titolo ha avuto un iter difficile e riguarda un tema molto complesso, perché comporta una sorta di "esternalizzazione" delle procedure di accoglienza.

A suo avviso, pertanto, lo svolgimento di audizioni richiesto dal senatore Alfieri non solo è ragionevole, ma perfino doveroso. Se i tempi previsti non dovessero essere sufficienti, la Conferenza dei Capigruppo potrà rimodulare l'organizzazione dei lavori.

Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene inaccettabile che, dopo il monocameralismo alternato affermatosi di fatto sui numerosi decreti-legge adottati dal Governo, ben 53 in sedici mesi, i parlamentari rinuncino a svolgere la propria funzione anche sui disegni di legge d'iniziativa governativa, come quello in esame. Si tratta di una prassi patologica, di una stortura lesiva dei principi democratici, cui sarebbe necessario porre rimedio, anche esaminando alcune proposte, volte ad evitare l'abuso della decretazione d'urgenza, all'esame della Commissione affari costituzionali.

Dal momento che il disegno di legge di ratifica del Protocollo tra Italia e Albania non è un provvedimento d'urgenza, considerato che è molto complesso e importante, essendo stato sottoscritto da diversi esponenti del Governo, sarebbe opportuno che le Commissioni riunite approfondissero il tema, senza rinunciare alle proprie prerogative. Del resto, il termine di mercoledì per l'esame in Aula non è perentorio a tal punto da impedire lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, al di là del fatto che queste siano già state effettuate alla Camera. Tutt'al più, se si fosse voluto risparmiare tempo, si sarebbero potute prevedere sedute congiunte delle competenti Commissioni di Camera e Senato.

Il senatore MENIA (FdI) tiene a richiamare l'attenzione dei commissari sulla circostanza oggettiva per cui il presidente Balboni è tenuto ad implementare una decisione legittimamente assunta a un livello superiore rispetto a quello delle Commissioni riunite, ossia la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato. Fermo restando che le Commissioni riunite sono chiamate ad attenersi a tale input superiore, nulla vieta che si proceda nello svolgimento di eventuali audizioni, le quali, pur tuttavia, non apporterebbero alcun valore aggiunto essenziale alla disamina di un provvedimento che, per sua natura, rappresenta un unicum nel genere delle ratifiche di accordi internazionali.

La senatrice VALENTE (PD-IDP) ricorda che, quando una Commissione non riesce a completare l'esame di un provvedimento secondo quanto previsto dalla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente può riferire in Assemblea sulle difficoltà oggettive riscontrate e chiedere un termine più ampio. Sarebbe opportuno, quindi, prendere in considerazione tale eventualità, per rivendicare la dignità del lavoro delle Commissioni e respingere il monocameralismo di fatto. È evidente, infatti, che i tempi previsti non consentono non solo di svolgere le audizioni, ma neanche di esaminare con attenzione gli emendamenti.

Il senatore MARTON (M5S) ribadisce il concetto secondo cui la posizione assunta dalle opposizioni non muove da intenti ostruzionistici, bensì è volta a salvaguardare il sacrosanto principio della dignità parlamentare, che, nel caso di specie, ove non venisse garantito un minimo livello di approfondimento della tematica, verrebbe palesemente menomato.

Il relatore per la 3ª Commissione DREOSTO (LSP-PSd'Az) coglie l'occasione per sottolineare come ulteriori elementi di cognizione in merito al disegno di legge in esame possano essere raccolti in sede di discussione generale, anche sottoponendo quesiti direttamente al Governo, rappresentato, in questa sede, dal Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Il PRESIDENTE osserva che, quando il calendario dei lavori è stato annunciato ieri in Assemblea, non sono state sollevate obiezioni.

Precisa che il relatore Lisei non ha inteso svilire le prerogative parlamentari, ma ha legittimamente espresso la propria opinione sulla opportunità di svolgere ulteriori audizioni, dopo quelle effettuate dalla Camera dei deputati.

In ogni caso, ritiene che non vi sia nulla in contrario se le Commissioni riunite intendano svolgere poche audizioni, purché si rispettino i tempi previsti dalla Conferenza dei Capigruppo, per evitare di non poter conferire il mandato ai relatori.

Il senatore LISEI (FdI) precisa di aver valutato inutili le audizioni in quanto dirette, secondo quanto detto dal senatore Alfieri, a conoscere il clima politico e sociale sull'attuazione del Protocollo in Albania. Pertanto, bisognerebbe quanto meno chiarire l'argomento specifico su cui interpellare gli auditi.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP) ribadisce la richiesta di audire l'ambasciatore d'Italia in Albania, Fabrizio Bucci, circa l'impatto del provvedimento sulla situazione esistente in Albania, nonché la Commissione europea - eventualmente nella persona del vicepresidente Schinas - per approfondire i profili di compatibilità tra il protocollo in esame e il pacchetto normativo europeo sulla riforma del diritto di asilo e sull'immigrazione, sul quale è in corso il cosiddetto "trilogo" tra le istituzioni dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE propone quindi di audire, eventualmente da remoto, l'ambasciatore italiano in Albania e il commissario Schinas, che ha la delega sull'integrazione e il coordinamento delle politiche migratorie e di sicurezza dell'Unione europea, ovvero un rappresentante del relativo ufficio, domani, giovedì 1° febbraio, alle ore 11,30, in sede di Uffici di Presidenza riuniti.

Propone altresì di svolgere la discussione generale a partire dalle ore 13 di domani e di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 di venerdì 2 febbraio. All'esame e alla votazione degli emendamenti potranno poi essere dedicate due sedute, alle ore 12 e alle ore 20 di martedì 6 febbraio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.