Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 193 del 24/01/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2024
193ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra una proposta di parere elaborata sulla base degli elementi di risposta forniti dal Governo, pubblicata in allegato.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo con presupposto è posta ai voti e approvata dalla Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 settembre 2023.
Il PRESIDENTE chiede al Governo se vi siano gli elementi di risposta e se sia disponibile la relazione tecnica richiesta in data 16 maggio 2023.
Il sottosegretario FRENI evidenzia che sono tuttora in corso di verifica gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione e che si è in attesa della relazione tecnica.
La relatrice LORENZIN (PD-IDP) chiede chiarimenti sui contenuti del provvedimento.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire la relazione tecnica in una prossima seduta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 110
- in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera d), punto 2.2, viene confermata la natura procedurale dell'intervento, atteso che la gestione dei lavori documentali secondo le modalità indicate dalla norma, elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica, consente di semplificare e uniformare la redazione dei documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni; viene quindi assicurato che gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- relativamente all'articolo 3, si conferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, evidenziando che la Scuola superiore della magistratura dispone di un bilancio autonomo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario nelle modalità previste dalla presente norma, anche in ragione della specifica previsione secondo cui i costi di organizzazione dei corsi indetti dalla Scuola superiore della magistratura graveranno sui partecipanti secondo princìpi di gradualità in relazione alla capacità reddituale dei medesimi o del loro nucleo familiare, assicurando quindi l'effettiva sostenibilità dell'intervento senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 4, viene altresì assicurato che la realizzazione di modelli standard finalizzati al miglioramento dell'attività giurisdizionale sotto le linee guida del CSM potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente senza aggravio di oneri per la finanza, confermando, pertanto, la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria dell'intervento;
- in relazione all'articolo 5, comma 2, lettera b), il Governo conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71 non determina l'estensione del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio per le categorie indicate espressamente all'articolo 81 del decreto legislativo 267 del 2000. Al riguardo, si chiarisce che dalla lettura combinata dell'articolo 17 della legge n. 71 del 2022 e degli articoli 77, comma 2, e 81 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 si evince che resta fermo che per gli amministratori locali i periodi trascorsi in aspettativa per l'espletamento del mandato o incarico elettorale sono esclusi dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio,
esprime parere non ostativo nel presupposto, con riferimento all'articolo 5, comma 2, lett. b), che la disposizione, di natura ordinamentale, non risulta determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto restano ferme le esclusioni già previste in materia di computo a fini pensionistici e di anzianità di servizio dei periodi in aspettativa, alla luce del richiamato quadro della normativa vigente.