Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 192 del 23/01/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
192ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 14,55.
IN SEDE CONSULTIVA
(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, atteso che in sede referente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito lo scorso 16 gennaio.
In relazione agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo e sugli emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE (FdI), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.
La Commissione approva.
(855) Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento
(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, in relazione alla proposta 1.9 (testo 2), occorre avere conferma che la riduzione dei tempi del procedimento possa essere attuata nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 1.15 (testo 2) e 1.100.
Il sottosegretario FRENI, rilevando che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprime un avviso conforme a quello della relatrice.
Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, pone in votazione una proposta di parere non ostativo sugli emendamenti, che risulta approvato.
(484) TOSATO e altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Dreosto, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento trasferisce l'area demaniale del comprensorio "Falconera" del comune di Caorle al patrimonio disponibile del comune medesimo. Con l'acquisto dell'area vengono meno le pretese dello Stato a qualsiasi altro titolo dovute per l'occupazione della stessa area. A far data dalla domanda di acquisto da parte dei privati, vengono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree.
Agli oneri, valutati in 200.000 euro per l'anno 2023 e in 100.000 euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui fondi speciali.
Per quanto di competenza, in relazione ai profili di copertura, considerato che il fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero dell'economia e delle finanze risulta capiente, occorre comunque segnalare che la decorrenza andrebbe aggiornata all'anno 2024 e al bilancio triennale 2024-2026.
Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri, al fine di avere conferma della correttezza della stima ivi indicata, risulta necessaria, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica, debitamente verificata.
Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante elementi di chiarimento sulle questioni sollevate dalla Commissione.
La senatrice TESTOR (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario FRENI non ha osservazioni da formulare.
Non essendovi richieste di interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
IN SEDE CONSULTIVA
(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice MENNUNI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 2 prevede che lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tutela, sostiene e valorizza la diffusione degli abiti storici e delle manifestazioni inerenti alla loro celebrazione. Viene previsto altresì che lo Stato promuova e assicuri la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione; il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o balli popolari e della musica di tradizione, nonché degli eventi a essi connessi.
L'articolo 3, al comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Tra i compiti del Comitato vi è la ricognizione, l'approfondimento storico e la valutazione della documentazione presentata, al fine del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, espressione del parere in merito alla richiesta di iscrizione all'Albo nazionale o all'elenco di cui all'articolo 4, l'individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo. In relazione al comma 3, concernente i compensi dei componenti del Comitato, occorre valutare la riformulazione nel senso di prevedere in modo più chiaro che ai componenti del Comitato scientifico non spettano ad alcun titolo compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Per quanto riguarda l'articolo 4, il comma 1 reca l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'Albo nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica, nonché l'elenco delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche e dei giochi storici, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione. Viene previsto altresì, al comma 2, che alla tenuta dell'Albo nazionale e dell'elenco di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati. L'Albo nazionale, come disposto dal comma 4, è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo.
L'articolo 5 dispone che la Repubblica riconosce per il giorno 11 novembre la Giornata nazionale degli abiti storici e che in tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione. Al riguardo, si valuti di riformulare la disposizione in termini facoltizzanti.
Per quanto concerne l'articolo 6, al comma 1, si prevede che in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici. Viene previsto inoltre, al comma 2, che in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manufatturiera e alla cultura degli abiti storici.
L'articolo 7 prevede che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Anche in relazione a quanto previsto dagli articoli 6 e 7, segnala che occorre valutare di riformulare le disposizioni in termini facoltizzanti.
L'articolo 8 reca una clausola di invarianza finanziaria.
In relazione a quanto sopra esposto, al fine di escludere che dai compiti e le funzioni attribuite allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle altre amministrazioni coinvolte, alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Albo nazionale, possano derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e per verificare quindi la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, occorre valutare se il piano di interventi ivi previsto possa essere attuato da parte del Servizio sanitario nazionale, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
La senatrice LORENZIN (PD-IDP) interviene per evidenziare l'opportunità di un approfondimento sui profili finanziari del provvedimento, mediante la predisposizione di un apposita relazione tecnica, sottolineando il tema del necessario finanziamento delle strutture per la cura delle patologie legate all'anoressia e alla bulimia. Evidenzia infatti come il tema che emerge all'attenzione, in relazione al provvedimento, è quello del necessario finanziamento di tali strutture e di tali attività di cura, al di là di un'ottica di mera invarianza finanziaria delle risorse. Costituisce un fatto molto grave il taglio registrato di recente, anche dopo la manovra di bilancio, dei servizi forniti dai centri per l'anoressia e la bulimia, che curano un insieme importante di prestazioni a sostegno delle cure anche post ospedaliere. Conclude quindi evidenziando come il provvedimento meriti un approfondimento con la finalità di un necessario rifinanziamento di tali servizi, rispetto al vulnus registrato con i tagli di risorse effettuati in materia.
La senatrice SBROLLINI (IV-C-RE) ricorda come sia appena iniziato l'esame presso la Commissione di merito, sottolineando come occorra investire nelle politiche di prevenzione, oltreché di cura, risultando meritevole ogni approfondimento anche sui profili finanziari. Auspica quindi che venga considerato, anche in sede di esame di tali profili, il dibattito che sarà svolto nella Commissione di merito.
Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre verificare gli effetti finanziari, anche in relazione a possibili oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, con particolare riguardo all'articolo 6, istitutivo di una anagrafe digitale della gente di mare presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'articolo 7, che prevede l'esclusione dell'obbligo dei pagamenti elettronici per la corresponsione degli anticipi retributivi al personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale, all'articolo 8, che esenta dall'obbligo del rigoroso rendiconto anche i documenti doganali, all'articolo 9, che esclude l'obbligo di annotazione delle entrate e delle spese riguardanti la nave e l'equipaggio dal giornale generale e della contabilità (comma 1, lettera a) nonché elimina l'obbligo della tenuta del giornale di carico (comma 1, lettera b), all'articolo 12, che elimina l'obbligo per l'autorità consolare di trasmettere una somma sufficiente a garantire il pagamento dei diritti erariali dovuti dalla nave (comma 1, lettera a), all'articolo 13, laddove modifica l'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo (comma 1, capoversi "Art. 169-quarter" e "Art. 169-quinquies") nonché ove elimina dall'elenco delle carte valori il documento di bordo e il registro degli idrocarburi (comma 2) e, infine, all'articolo 17, che prevede che i funzionari del Ministero delle imprese e del made in Italy effettuino, oltre alle ispezioni, anche i collaudi degli apparati radioelettrici di bordo (comma 1, lettera b), n. 1).
In relazione ai rilievi sopra segnalati, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata.
Il sottosegretario FRENI conviene con il relatore sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(805) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il provvedimento istituisce un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dal 2023, a favore del Monteverdi Festival di Cremona, con copertura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
Per quanto di competenza, occorre, ai capoversi "1-quinquies." e "1-sexies.", posticipare la decorrenza di onere e copertura dall'anno in corso, ovvero dal 2024, e avere conferma della sussistenza delle risorse a valere sul fondo citato.
Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(931) Deputato CARLONI e altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)
La relatrice TESTOR (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,
L'articolo 4 istituisce un regime fiscale agevolato per i redditi delle imprese giovanili in agricoltura, con aliquota al 12,5 per cento, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi, la cui copertura è posta in parte a carico delle maggiori entrate, non espressamente specificate, derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 4 e in parte a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Non vi sono osservazioni con riferimento all'articolo 6, che istituisce un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024 e idoneamente documentate, fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che hanno iniziato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, considerato che tali oneri sono configurati come tetto di spesa, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
L'articolo 7 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2024, agevolazioni fiscali per i giovani imprenditori agricoli finalizzate all'ampliamento delle superfici coltivate, consistenti nella riduzione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale al 60 per cento di quelle ordinarie o ridotte. Il comma 2 del medesimo articolo 7 valuta le minori entrate in 7,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, e copre l'onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente per il triennio 2023-2025. Non essendo il provvedimento corredato di relazione tecnica, occorre acquisire ulteriori dati ed elementi idonei a verificare la stima delle minori entrate, così da confermare la prudenzialità della quantificazione di tali effetti finanziari. Inoltre, analogamente all'articolo 3, occorre valutare l'aggiornamento della clausola di copertura al bilancio triennale 2024-2026 o se esprimere il parere nel presupposto che la stessa debba intendersi riferita al bilancio triennale vigente.
Non vi sono osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.
L'articolo 9 conferisce facoltà alle regioni e alle province autonome di prevedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, programmi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese agricole tramite l'erogazione di incentivi. Considerato che le facoltà in oggetto potranno essere esercitate solo nel rispetto delle vigenti norme concernenti i vincoli di finanza pubblica che gravano sulle regioni, non vi sono osservazioni da formulare.
L'articolo 10 prevede la costituzione, da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA). Tenuto conto dei chiarimenti già forniti dal Governo presso la Camera dei deputati, considerata la modifica introdotta tesa a configurare l'individuazione di una specifica struttura di collegamento con l'Osservatorio una facoltà per le regioni, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
Non vi sono altresì osservazioni da formulare in relazione all'articolo 11, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esso contenute.
In considerazione dei rilievi sopra esposti e dei profili emersi in sede di esame del provvedimento, appare necessario richiedere, in particolare in relazione agli articoli 4 e 7, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.
Il sottosegretario FRENI conviene con la relatrice sull'esigenza di predisporre una richiesta di relazione tecnica, debitamente verificata.
La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (n. 110)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 71 del 2022 (cosiddetta riforma dell'ordinamento giudiziario) ha delegato il Governo all'adozione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti. Ricorda inoltre che poiché il termine per l'espressione del parere scade successivamente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega (31 dicembre 2023), il termine per l'esercizio della delega è prorogato di novanta giorni.
Per quanto di competenza, segnala, in relazione all'articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera d), punto 2.2, che occorre avere conferma che per i lavori documentali previsti possa farsi fronte con le risorse previste a legislazione vigente.
Relativamente all'articolo 3, considerato che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i dati relativi alle spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso di magistrato ordinario al fine di comprovarne l'effettiva sostenibilità.
Riguardo l'articolo 4, analogamente a quanto osservato all'articolo 1, andrebbero fornite rassicurazioni sulla capacità degli uffici del CSM di realizzare i modelli standard previsti con le risorse previste a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), occorre avere conferma che il periodo trascorso in aspettativa per lo svolgimento degli incarichi indicati all'articolo 17 della legge 17 giugno 2022, n. 71, non determini l'estensione universale del diritto al riconoscimento dell'intero periodo dell'incarico ai fini previdenziali e dell'anzianità di servizio.
La norma citata, attualmente, esclude, infatti, i mandati relativi ai consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal computo dei periodi pensionistici e di anzianità di servizio.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 119 e della Camera dei deputati n. 165.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota recante gli elementi di chiarimento richiesti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), viene evidenziato che anche per l'esecuzione delle notificazioni nei casi previsti dalla legge secondo quanto disposto dall'articolo 148, comma 6, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza, come può essere quella prevista dal comma 1-bis dell'articolo 154 del codice di procedura penale, esegue ordinariamente le notificazioni garantendo la riservatezza del destinatario nel caso di cui all'articolo 148, comma 8, secondo periodo, nonché l'applicazione dell'articolo 114, comma 2, all'informazione di garanzia e pertanto, pur non disponendosi dei dati analitici del numero di notifiche che potranno essere delegate per effetto della norma, viene assicurato che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- in merito alla richiesta di quantificazione delle notificazioni che potranno essere evase mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 154, comma 1-bis, del codice di procedura penale, viene evidenziato che le stesse rappresentano modalità residuali e facoltative, in quanto delegate dopo una accurata valutazione del giudice o del pubblico ministero ed eccezionali rispetto alla regola generale dettata dall'articolo 148 del codice di procedura penale;
- in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera t), viene assicurato che la disposizione in esame non produce effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di misure organizzative tese a garantire l'efficienza dell'attività giudiziaria già previste nel più ampio progetto di digitalizzazione del processo penale, al quale sono state destinate risorse finanziarie legate anche al perseguimento degli obiettivi del PNRR. Al riguardo, viene confermato che le dotazioni strumentali degli uffici giudiziari sono state adeguate nel corso dell'implementazione del processo di digitalizzazione delle attività nel settore penale al pari di quanto già avvenuto nel settore civile, anche in relazione alle nuove modalità operative e lavorative imposte dall'emergenza pandemica per tutto il settore giustizia;
- per quanto attiene l'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni, viene rappresentato che la stessa potrebbe aver prodotto effetti positivi in termini di risparmi di spesa, allo stato non valutati, in quanto assorbiti dal potenziamento delle attività di digitalizzazione realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia, che hanno subito una forte accelerazione in attuazione delle politiche di modernizzazione ed efficientamento del settore giustizia, legate all'informatizzazione del processo civile e penale. Pertanto, viene assicurato che anche le trascrizioni delle registrazioni audiovisive in forma digitale potranno essere garantite mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, già destinate alla transizione digitale dei servizi giustizia che recano nello stato di previsione del Ministero della giustizia stanziamenti di euro 329.872.552 per l'anno 2024, di euro 296.294.196 per l'anno 2025 e di euro 199.708.048 per l'anno 2026,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.