Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 190 del 17/01/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 2024
190ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
La relatrice AMBROGIO (FdI) illustra uno schema di parere non ostativo con condizioni, pubblicato in allegato.
Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo sulla proposta di parere illustrata.
Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto, formulando osservazioni fortemente critiche sui contenuti del provvedimento all'esame, che si inserisce in un più ampio filone di interventi da parte dell'attuale maggioranza volti ad indebolire il tema della lotta all'evasione fiscale. Evidenzia a tale riguardo come i provvedimenti adottati dall'attuale Esecutivo e le dichiarazioni stesse della Presidente del Consiglio delineano un quadro di allentamento del rapporto di fiducia fra fisco e cittadini, che non vede più la centralità della lotta all'evasione, divenuta tema marginale, anziché centrale come dovrebbe essere. Si delinea in tal modo un forte rischio che, a fronte di inevitabili minori entrate per l'Erario, si debba ricorrere a tagli lineari della spesa, che inciderebbero negativamente sulla vita dei cittadini.
Formula, inoltre, forti perplessità per l'impostazione generale assunta dall'attuale maggioranza richiamando anche il tema del ruolo dell'Agenzia delle entrate, che è stata oggetto di attacchi in un quadro di indebolimento degli istituti fondamentali della lotta all'evasione. Sottolinea la scarsa capacità di programmazione che emerge dalle misure dell'attuale maggioranza di Governo, che tende ad attribuire sempre alle forze politiche che hanno governato in passato la responsabilità della situazione in materia, mentre in realtà si vedrà tra alcuni anni il risultato delle scelte assai criticabili che l'attuale Governo sta adottando.
Conclude, quindi, evidenziando come non costituisca in alcun modo una scelta condivisibile quella di allentare la lotta agli evasori, risultando invece opportuno operare con politiche più avvedute per l'efficientamento della pubblica amministrazione e la riqualificazione della spesa, in un'ottica di credibilità del rapporto stesso fra Stato e cittadini.
Il senatore MAGNI (Misto-AVS) interviene in dichiarazione di voto per svolgere rilievi critici sia al provvedimento in esame sia alle politiche adottate dall'attuale maggioranza, che comportano un crescente quadro di disuguaglianze fra i cittadini anche in relazione al tema dell'imposizione fiscale. Evidenzia come risulterebbe opportuna una più ampia progressività in materia di imposte, atteso che si tende a ricorrere sempre alla tassazione dei cittadini dei ceti medi e meno ricchi, mentre occorrerebbe difendere tali redditi, supportando coloro che contribuiscono per l'intera collettività al funzionamento dello Stato. Sottolinea il carattere profondamente sbagliato di tale impostazione, che emerge anche dal provvedimento in esame, occorrendo invece sostenere i redditi dei soggetti che più contribuiscono a finanziare l'Erario. Conclude quindi esprimendo la propria netta contrarietà al provvedimento e allo schema di parere illustrato.
Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene in dichiarazione di voto per criticare la postura assunta dall'attuale maggioranza nei confronti del tema dell'evasione fiscale.
In relazione a una contestazione del senatore Dreosto, volta ad evidenziare come gli argomenti da parte delle forze di opposizione appaiono ripetitivi, rileva come sia prerogativa di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, svolgere pienamente le proprie dichiarazioni di voto.
Atteso tuttavia il comportamento tenuto da parte di alcuni esponenti della maggioranza, dichiara che non intende proseguire la propria dichiarazione di voto nel merito, esprimendo comunque una posizione di totale contrarietà.
Il PRESIDENTE chiarisce che è piena prerogativa lo svolgimento delle proprie dichiarazioni di voto, per cui invita il senatore Patuanelli a svolgere il proprio intervento.
Dopo che i senatori dei Gruppi di opposizione, rilevando l'imminente inizio dei lavori d'Aula, procedono a lasciare i lavori della Commissione, il PRESIDENTE, non essendovi altri interventi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
in relazione all'articolo 2, si concorda, quanto al tenore letterale della clausola di neutralità finanziaria, con la necessità di sostituire le parole: "non possono derivare" con la locuzione "non devono derivare", nonché sulla opportunità di esplicitare che la clausola d'invarianza vada riferita al complesso delle disposizioni dell'articolo 2, inserendo la previsione per cui le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che, come indicato nella relazione tecnica, l'importo stimato è frutto di un'analisi effettuata nel comparto dell'e-commerce, per il quale sono disponibili i dati trasmessi dalle principali piattaforme di commercio elettronico per il 2022 e i dati dei modelli Intrastat. Nella relazione tecnica la stima del venduto e-commerce è stata desunta dalle commissioni pagate alle piattaforme: la percentuale di commissioni sul venduto è stata fissata in misura pari al 20 per cento, sulla base dell'analisi dell'importo massimo delle commissioni esposto sui siti di due note piattaforme di commercio on line. In particolare, la percentuale del 20 per cento rappresenta il limite massimo delle commissioni applicate ai clienti le quali, a loro volta, variano in funzione della tipologia di prodotto commercializzato, nonché della richiesta da parte del venditore di servizi accessori, quale il servizio di stoccaggio e di spedizione della merce. La stima del venduto deve, pertanto, ritenersi prudenziale, in quanto basata sull'assunto che a tutti i prodotti commercializzati dalle due piattaforme si applichi la percentuale di commissione massima;
in relazione agli articoli 8 e 9, si concorda con l'inserimento, negli articoli 7, 8 e 9, di un ulteriore comma recante apposita clausola di neutralità finanziaria in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai medesimi articoli nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (RGS);
in relazione agli articoli da 10 a 33, al fine di fornire gli ulteriori elementi informativi richiesti in relazione ai profili di quantificazione, viene ritenuta una scelta prudenziale la limitazione della stima del maggior gettito oggetto di emersione solo fino al 2025. Viene quindi precisato che la stima non è stata estesa oltre il 2025 poiché il concordato ha durata biennale: pertanto, per andare oltre il citato anno, si sarebbe dovuta quantificare la probabilità che i soggetti effettuassero una nuova opzione nell'anno 2026. Inoltre, una volta che i redditi del 2024 e 2025 saranno inclusi nelle stime previsionali di Bilancio, per determinare ulteriori maggiori entrate si sarebbe dovuto supporre che la nuova proposta di concordato fosse incrementativa rispetto alla precedente. Con all'osservazione con la quale "Si chiedono chiarimenti in relazione alle motivazioni che hanno indotto a considerare ai fini della quantificazione l'aliquota media del periodo d'imposta 2017, ossia un'aliquota riferita ad un periodo d'imposta precedente di alcuni anni rispetto al periodo d'imposta 2021 considerato invece come base di riferimento fini della stima delle maggiori entrate", si fa presente che la determinazione dell'aliquota media non viene effettuata tutti gli anni poiché è un dato che, normalmente, non viene utilizzato: trattandosi di un procedimento molto complesso, è stato utilizzato l'ultimo studio disponibile che si riferisce al 2017;
in relazione agli articoli da 34 a 37, viene confermato che la previsione dell'articolo 34, comma 2, non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le pertinenti attività sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto le attività di controllo ivi contemplate saranno eseguite nell'ambito delle ordinarie attività d'istituto del Corpo, garantendo un razionale impiego delle risorse ed evitando il sostenimento di oneri aggiuntivi. Anche per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, si rileva che la previsione del comma 2 dell'articolo 34 non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché le attività ivi previste sono realizzabili attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
in relazione all'articolo 38, nell'evidenziare che si è ritenuto maggiormente prudenziale destinare al Fondo per l'attuazione della delega fiscale una somma arrotondata per difetto rispetto al maggior introito stimato in relazione tecnica come riveniente dall'istituto del concordato preventivo biennale, sembra utile precisare che il richiamo al meccanismo di calcolo di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è volto a consentire, per le finalità delle norme citate, la considerazione delle maggiori entrate derivanti dal concordato per la parte eventualmente eccedente rispetto al maggior gettito previsto nella relazione tecnica del decreto in esame e destinato ad alimentare il Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Viene altresì evidenziato che il Fondo citato si riferisce alle maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo stimate attraverso la metodologia di calcolo del "tax gap". Tale metodologia consente di stimare la variazione della tax compliance in termini complessivi e generali per le principali imposte dirette, Irpef e Ires, e l'IVA; viceversa, le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'istituto del concordato preventivo biennale sono specifiche, ovvero monitorate con riferimento all'impatto della misura in oggetto, sulla base delle informazioni che si renderanno disponibili e saranno messe a disposizione dell'Agenzia delle entrate all'esito della definizione dell'istituto. Pertanto, il miglioramento o peggioramento della tax compliance derivante dal concordato preventivo rappresenterà, negli anni successivi, una componente della variazione del tax gap complessivo. Per tale ragione, le risorse derivanti dall'introduzione del concordato preventivo già utilizzate a copertura dovranno essere opportunamente scomputate dal calcolo della maggiori entrate destinate al Fondo ai sensi dei commi da 3 a 5 della legge n. 178 del 2020; viceversa, le risorse aggiuntive, monitorate ma non ancora utilizzate a copertura, in quanto eccedono la quantificazione della relazione tecnica, non verranno scomputate ai fini del calcolo delle maggiori entrate da destinare al Fondo per l'attuazione della delega fiscale e potranno, conseguentemente, essere potenzialmente utilizzate ai fini del finanziamento della riforma fiscale per gli anni successivi,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:
- all'articolo 2, il comma 10 sia sostituito dal seguente: "10. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- dopo l'articolo 9, sia inserito il seguente: "Art. 9-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 34, sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.";
- all'articolo 38, comma 3, il terzo periodo sia sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il monitoraggio rilevi maggiori entrate erariali superiori a quanto destinato al Fondo di cui al comma 2, trova applicazione quanto previsto dall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai fini della valutazione del carattere di permanenza di tali entrate per gli effetti del comma 3 della medesima disposizione.".