Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 188 del 16/01/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2024
188ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(905) Deputato SASSO e altri. - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che,per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI fa presente che anche da parte del Governo non vi sono osservazioni da formulare.
La Commissione approva.
(924-bis) Revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 22 novembre 2023, dell'articolo 3 del disegno di legge n. 924, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore GELMETTI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato il tenore ordinamentale delle norme, che non vi sono osservazioni da formulare.
Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo formulata dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.
(974) Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice NOCCO (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, posto che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della norma, precisando che i materiali, i mezzi e gli armamenti oggetto di cessione all'Ucraina sono già nella disponibilità del Ministero della difesa, che andrebbe confermato che la relativa cessione non determini un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le forze armate potranno fare fronte alle proprie esigenze funzionali anche senza le dotazioni in questione.
Riguardo alle spese di trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito alle autorità dell'Ucraina, non contemplate dalla relazione tecnica, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi a conferma della piena sostenibilità della clausola di invarianza.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria, da cui risulta confermata la neutralità finanziaria del provvedimento, sia in relazione alla cessione degli armamenti sia con riguardo alle spese di trasporto, che vengono sostenute nell'ambito di contratti di global service già attivi per le medesime esigenze.
La relatrice NOCCO (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermato che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti non determina un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti e che le Forze Armate interessate potranno fare fronte alle esigenze funzionali anche senza le dotazioni in argomento. Infatti, le acquisizioni di sistemi, piattaforme e armamenti da parte del Ministero della difesa vengono effettuate sulla base di una programmazione con profondità pluriennale, che risponde alla duplice esigenza del rispetto dei perimetri finanziari tracciati e, contestualmente, alla necessità di adeguare lo strumento militare alle necessità strategiche discendenti dall'analisi degli scenari geopolitici. Non sussiste, pertanto, alcuna corrispondenza diretta tra il materiale ceduto e l'esigenza di ripianamento delle scorte, la cui programmazione, così come l'acquisizione di nuovi equipaggiamenti, è indipendente dalle cessioni. In ogni caso si ribadisce come la norma non comporti oneri diretti, ma riconosca la facoltà, previo atto di indirizzo delle Camere, di cedere materiali all'Ucraina con procedure semplificate. Viene altresì rappresentato che il riferimento alle cessioni a titolo gratuito appare fuorviante nella misura in cui i decreti si inquadrano anche nel contesto dello strumento finanziario dell'European Peace Facility. Pur non essendo, infatti, previste specifiche procedure di verifica parlamentare in ordine agli effetti finanziari dei decreti interministeriali, gli stessi si ascrivono e si inquadrano nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2022/338 e 2022/339 concernenti il ricorso allo strumento europeo per la pace per sostenere l'Ucraina;
viene ribadito che anche le spese di trasporto, così come il valore dei materiali ceduti, risultano eventuali e variabili in relazione agli elenchi contenuti nei decreti interministeriali, ma soprattutto in relazione alle esigenze rappresentate e coordinate in ambito NATO e UE. In ogni caso tale tipologia di spesa viene sostenuta nell'ambito di contratti già attivi per le medesime esigenze,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il senatore PATUANELLI (M5S), al di là delle valutazioni di carattere politico, ritiene che la cessione di armi prevista dal provvedimento in esame non avvenga affatto a titolo gratuito. Pertanto, anche in relazione ai profili finanziari, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta testé formulata.
Interviene il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) il quale, pur non ritenendo l'osservazione del senatore Patuanelli priva di pregio, ricorda che nella scorsa legislatura la neutralità finanziaria della cessione di armi è stata sostenuta da un esponente del Governo appartenente allo stesso Gruppo del senatore Patuanelli.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata dalla Commissione.
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) formula la seguente proposta di relazione: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, preso atto dei chiarimenti ivi forniti in relazione a quanto disposto dagli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, esprime, per quanto di competenza, relazione non ostativa.".
La proposta di relazione, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è messa ai voti e approvata.
(615, 62 e 273-A) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)
Il relatore DAMIANI (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi agli articoli da 1 a 4, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 3, comma 2, che occorre valutare se estendere il meccanismo del "doppio parere" anche alla Commissione competente per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 11, segnala che il comma 2 deriva dall'approvazione da parte della Commissione di merito dell'emendamento 10.12 (testo 2), su cui la Commissione bilancio aveva espresso parere di semplice contrarietà: si valuti se ribadire tale parere.
Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione a quelli riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari della proposta 1.207. Sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 3.208, 3.209, 3.210, 3.246 e 3.248. Risulta necessario acquisire una quantificazione degli oneri in ordine agli emendamenti
Il sottosegretario FRENI in relazione al profilo inerente all'articolo 3, comma 2, si rimette alla valutazione della Commissione. Segnala inoltre che il Governo non ha osservazioni e si rimette altresì alla Commissione in ordine all'eventuale riproposizione del parere di contrarietà semplice in ordine all'articolo 11, comma 2, che scaturisce dall'approvazione di un emendamento su cui era stato espresso appunto il parere di semplice contrarietà. Non vi sono osservazioni sui restanti articoli del testo.
La senatrice CASTELLONE (M5S) interviene per formulare osservazioni nettamente critiche in relazione al testo all'esame. Sottolinea come non si sia svolto in Commissione un approfondito esame dei profili finanziari connessi alla riforma dell'autonomia, ciononostante le numerose perplessità sollevate da varie istituzioni, tra cui ricorda l'Ufficio parlamentare di bilancio e la Commissione europea, in relazione ai rischi segnalati di minor gettito per lo Stato italiano. Sottolinea quindi il profilo critico degli oneri finanziari che si determineranno con l'autonomia differenziata, non approfonditi come si sarebbe dovuto, e che tradiscono le promesse elettorali dell'attuale maggioranza, fatte ai cittadini in termini di prestazioni dei servizi ai cittadini stessi. Evidenzia quindi come si proceda nella fase attuale all'espressione di un parere sul testo all'esame senza la necessaria consapevolezza, che sarebbe indispensabile per una riforma di tale portata. Conclude quindi esprimendo una posizione di contrarietà netta sul testo all'esame, anche in ragione del fatto che si è abdicato ad ogni approfondimento in Commissione bilancio sui profili finanziari del provvedimento.
Il senatore NICITA (PD-IDP) si associa alle considerazioni critiche formulate, ricordando come la Commissione bilancio risulti preposta ad una valutazione delle implicazioni finanziarie dei provvedimenti. Ricorda come i rilievi critici svolti da altre istituzioni non siano stati seguiti dai dovuti approfondimenti, segnalando come il rapporto della Banca d'Italia sull'autonomia differenziata poneva all'attenzione profili che andavano considerati centrali, tra cui cita in particolare la necessaria gradualità in un processo di riforma di tale portata. Sottolinea come non si è tenuto quindi in alcun modo conto dei rilievi provenienti da altre istituzioni, citando in particolare altresì la Commissione europea, e non è stata data la necessaria attenzione ai temi all'esame in ordine agli effetti di bilancio. Sottolinea come il disegno di riforma incida profondamente sul complesso dell'architettura dello Stato, per cui sarebbe stata indispensabile una valutazione specifica degli effetti finanziari e degli scenari economici, mentre si demanda l'attuazione del disegno di riforma alle singole intese. In ordine ai LEP, formula altresì rilievi critici posto che la previsione, rispetto allo strumento del DPCM già previsto originariamente, nel fare riferimento alla fonte del decreto legislativo rivela comunque un quadro di natura politica incerto e che non fornisce adeguate garanzie in ordine all'attuazione e al monitoraggio. Formula altresì osservazioni fortemente critiche a tale riguardo atteso che il disegno di riforma esautora completamente il Parlamento, in un quadro di mancanza di un'analisi istruttoria complessiva e di scenario. Dopo aver ricordato l'avvenuta dimissione di quattro componenti del Comitato LEP, evidenzia come anche sotto tale profilo non si è tenuto conto della verifica delle implicazioni della riforma, restando i problemi di sistema del tutto irrisolti rispetto ad un ridisegno dell'assetto costituzionale dirompente e non studiato come necessario. Ricorda il profilo critico degli effetti sul debito pubblico, in un momento quale quello attuale di riforma della governance economica europea. A tale riguardo occorrerà reperire, ai fini della tenuta del sistema nazionale, ulteriori risorse per compensare i divari che cresceranno tra i territori, attraverso mezzi finanziari ulteriori tra cui cita i fondi per lo sviluppo e la coesione. Conclude evidenziando come il dibattito in Commissione bilancio sul provvedimento dell'autonomia differenziata costituisca un'occasione perduta, in un quadro che rischia di compromettere l'effettività dei diritti civili e sociali dei cittadini nelle diverse aree del paese.
Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.207. Chiede di accantonare le proposte 1.75 e 1.209, in corso di approfondimento. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 2. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 3 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248. Chiede di accantonare la proposta 3.246. Il parere del Governo è altresì contrario, ai sensi 81 della Costituzione, sulle proposte 3.243, 3.244 e 3.245, mentre chiede di accantonare le proposte 3.221 e 3.242, non segnalate dal relatore. In ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime il parere contrario dell'Esecutivo sulle proposte 4.200, 4.201 e 4.202, mentre chiede l'accantonamento della proposta 4.203. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti fino all'articolo 4.
Il senatore MANCA (PD-IDP) interviene per formulare osservazioni critiche sulla mancanza di coerenza nell'espressione dei pareri da parte del rappresentante dell'Esecutivo. Dopo essersi associato alle considerazioni critiche svolte in via generale dalla senatrice Castellone e dal senatore Nicita si sofferma infatti sul tema dei LEP, criticando le modalità con cui il Governo non ha inteso affrontare nodi connessi alla loro determinazione. Evidenzia quindi come il Governo dovrebbe fornire specifiche motivazioni in ordine all'asserita contrarietà all'articolo 81 della Costituzione in ordine alle proposte 3.208, 3.209, 3.210 e 3.248, atteso che non si comprende perché tali emendamenti siano considerati contrari ai sensi del citato articolo 81 della Costituzione, mentre la medesima materia trattata dal provvedimento ovvero da altre proposte al riguardo, risultino considerati ad invarianza di spesa. Sottolinea quindi la scarsa coerenza nell'espressione del parere rispetto a tale profilo da parte del Governo, per cui chiede che vengano fornite ragioni di dettaglio oppure si valuti l'accantonamento di tali proposte emendative.
Il sottosegretario FRENI, con riferimento al rilievo svolto dal senatore Manca, sottolinea come il Governo ritenga onerosi gli emendamenti che possano determinare oneri non prevedibili, dichiarandosi tuttavia disponibile ad un loro accantonamento.
Il senatore NICITA (PD-IDP) interviene altresì per chiedere elementi di chiarimento al Governo in ordine al parere espresso sulla proposta 3.208. Sottolinea a tale riguardo come, laddove tale proposta sia considerata onerosa, allora dovrebbe essere considerato altrettanto oneroso il testo stesso del disegno di legge in materia. Non si comprende infatti perché i principi e i criteri direttivi possano essere considerati privi di onerosità, laddove scaturenti dal disegno di legge di fonte governativa, rispetto ai principi derivanti da emendamenti parlamentari che vengono ritenuti onerosi da parte del Governo. In ordine all'articolo 9 del testo e alla relativa clausola d'invarianza sottolinea poi come appare chiaro che la riforma non potrà che determinare un costo connesso all'attuazione dell'autonomia differenziata.
Il senatore PATUANELLI (M5S) interviene per associarsi alle considerazioni critiche svolte dai colleghi senatori, evidenziando in particolare come la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 del provvedimento debba valere anche per le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare. Formula quindi considerazioni critiche in ordine alla mancanza di coerenza nella trattazione del disegno di legge e degli emendamenti, in particolare delle forze di opposizione, da parte dell'Esecutivo.
Non essendovi altri interventi, il RELATORE illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" delle seguenti: "e per i profili finanziari".
Sull'articolo 11, comma 2, il parere è di semplice contrarietà.
In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.207, 3.243, 3.244, 3.245, 4.200, 4.201 e 4.202.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, ad eccezione delle proposte 1.75, 1.209, 3.208, 3.209, 3.210, 3.221, 3.242, 3.246, 3.248 e 4.203, il cui esame resta sospeso.
L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti dall'articolo 5 alla fine.".
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(316) BERGESIO. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica, positivamente verificata, relativa al provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)
Il relatore Claudio BORGHI (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, lettera d), poiché la norma pone una facoltà di utilizzo della polizia giudiziaria per le notificazioni alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio in determinati casi, che appare opportuno acquisire dati informativi circa il numero di notifiche che si prevede possano essere delegate per effetto della norma, al fine di verificare l'affermazione della relazione tecnica circa la piena sostenibilità degli adempimenti in questione a valere sull'organico delle sezioni di polizia giudiziaria presso gli uffici giudiziari previsto ai sensi della legislazione vigente.
In relazione all'articolo 2, comma 1, lettera t), per i profili di quantificazione, va evidenziato che la norma inverte la disciplina vigente sulla trascrizione delle registrazioni audiovisive in fase di istruttoria dibattimentale, che attualmente avviene solo su specifica richiesta di una delle parti, mentre in base alla normativa in via di adozione avverrà di norma, salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.
A tale proposito, considerato che la relazione tecnica assicura che la disposizione riveste carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto volta ad eliminare una deroga al regime generale per evitare discrasie applicative, andrebbe chiarito se dall'applicazione della norma limitativa delle trascrizioni erano derivati risparmi e se le cancellerie degli uffici giudiziari siano ad oggi adeguatamente attrezzate. Andrebbero fornite delucidazioni anche con riguardo al passaggio della relazione tecnica ove si afferma che dall'entrata a regime del processo penale telematico "si realizzerà lo svolgimento in modalità automatica anche di tale attività", chiarendo in particolare se con essa si intenda che le trascrizioni saranno automatizzate ed evidenziando in tal caso le risorse disponibili a tale fine.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi del bilancio del Senato n. 116 e della Camera dei deputati n. 159.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6, della legge 17 giugno 2022, n. 71. Esame e rinvio)
Il relatore LIRIS (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso viene predisposto in attuazione all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), laddove si prevede che nell'esercizio della delega nella materia del fuori ruolo debbano osservarsi i criteri specifici stabiliti dell'articolo 5 (Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili) della medesima legge.
Per quanto di competenza, relativamente all'articolo 11, che prevede come regola generale che la durata del fuori ruolo non possa superare complessivamente sette anni, eccetto per alcuni incarichi per i quali il limite massimo è innalzato a dieci anni, che andrebbero fornite indicazioni in merito all'entità delle suddette posizioni e alla loro durata ad oggi autorizzata ai sensi della legislazione vigente, distintamente per ogni magistratura. Inoltre, posto che la norma esclude dai predetti limiti massimi di durata del fuori ruolo gli incarichi connessi all'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero o presso organismi internazionali, di procuratore capo europeo, di procuratore europeo e di magistrato di collegamento, andrebbero fornite più precise indicazioni in merito al numero complessivo di tali incarichi ipotizzabili per i magistrati italiani.
L'articolo 13, comma 1, fissa il numero massimo di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, indicando il nuovo limite per i magistrati ordinari di 180 unità, rispetto alle 194 unità previste attualmente, e di 25 unità ciascuna per i magistrati amministrativi e contabili. Il comma 3 dispone inoltre che gli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati all'estero o svolti presso organismi internazionali possono essere autorizzati anche nel caso in cui sia raggiunto il numero massimo di magistrati fuori ruolo ma, in quel caso, con successivo riassorbimento nel medesimo numero massimo, in occasione del rientro in ruolo di altri magistrati. Al riguardo, al fine di confermare la valutazione della relazione tecnica circa il carattere ordinamentale della norma, non suscettibile di produrre effetti finanziari, andrebbero forniti dati aggiornati in merito alle posizioni di fuori ruolo ad oggi attive per il personale della magistratura, nonché indicazioni sul numero degli incarichi rientranti nella predetta deroga al massimale, al fine di valutare se il numero complessivo delle posizioni fuori ruolo rispetto a quelle previste a legislazione vigente venga ridotto o ampliato.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio del Senato n. 113.
Il sottosegretario FRENI si riserva di far avere alla Commissione i chiarimenti chiesti sul provvedimento in titolo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizione e osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 10 gennaio.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi istruttori a riscontro dei quesiti posti dal relatore.
Il presidente CALANDRINI (FdI), in sostituzione del relatore Lotito, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.
Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta appena avanzata.
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo e di concordato preventivo biennale (n. 105)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 17 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 gennaio.
Il rappresentante del GOVERNO chiede di rinviare l'esame del provvedimento alla seduta di domani mattina.
Il PRESIDENTE dispone pertanto il rinvio del seguito dell'esame.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 101
in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, viene confermato che l'avvio delle attività del Garante avverrà a decorrere dal 1° gennaio 2025, tenuto conto che l'operatività dell'organo risulta correlata a quella dell'Ufficio di supporto;
viene confermata la necessità che gli oneri relativi al personale dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 3 siano indicati in modo puntuale, ovvero coincidente con la retribuzione complessiva delle unità di cui si prevede il reclutamento, secondo quanto riportato in dettaglio nella relazione tecnica;
in relazione alla possibilità dell'istituto del fuori ruolo, viene evidenziato che in assenza di espressa clausola di invarianza finanziaria per il collocamento fuori ruolo opera in ogni caso la disposizione di carattere generale contenuta nell'articolo 58, comma 2, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
in relazione all'articolo 3, comma 3, viene chiarito che gli oneri relativi alle procedure concorsuali potranno essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti destinati alle spese di funzionamento e strumentali dell'Ufficio del Garante di cui all'articolo 7, comma 1, così come dettagliati nella relazione tecnica;
in relazione all'articolo 7, comma 1, viene chiarito, con riferimento al Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, che il decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 reca uno stanziamento di competenza e di cassa pari ad euro 29.630.031 nel 2024, 350 milioni di euro nel 2025 e 435 milioni nel 2026, e risulta altresì confermato che l'utilizzazione di tale risorse non pregiudica gli ulteriori interventi programmati a valere sulle risorse del medesimo fondo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:
all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "dalle norme nazionali", aggiungere le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2025".
Formula inoltre la seguente osservazione:
si valuti di specificare che, anche nei casi di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, comma 4, per la durata del collocamento fuori ruolo viene reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, analogamente a quanto previsto nel caso di collocamento in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 3, comma 6.