PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 105

La 6a Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di procedimento accertativo (Atto del Governo n. 105);

premesso che lo schema di decreto attua i principi recati dall'articolo 17 della legge delega per la riforma fiscale, n. 111 del 2023, con particolare riferimento ai principi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), numero 2) e h), numero 2) del comma 1;

rilevata l'opportunità di un approfondimento sulla congruità dei termini per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale in connessione con quelli previsti per la cura degli adempimenti fiscali, prevedendo, segnatamente per i soggetti che determinano il reddito forfettariamente, una fase sperimentale, e consentendo eventualmente l'adesione al regime di concordato preventivo anche per il solo anno d'imposta 2024;

ritenuto opportuno, di conseguenza, consentire che, nella fase di prima applicazione dell'istituto, possano essere differiti i termini per l'invio del modello di adesione al concordato preventivo biennale, unitamente a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, prevedendo che la seconda rata venga calcolata sulla base dei redditi concordati;

ritenuto, altresì, opportuno consentire - per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale - l'accesso al concordato preventivo biennale anche a coloro che non raggiungano la soglia del «punteggio otto», al fine di ampliare la platea dei soggetti interessati, ferma restando la valutazione dell'Agenzia delle entrate del parametro del punteggio di affidabilità fiscale ottenuto con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;

giudicato essenziale che il confronto tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti che intendono accedere al concordato preventivo biennale abbia come base una valutazione realistica e adeguata, in base ai dati disponibili, dei parametri economici e finanziari per formulare la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio di impresa e dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e sull'Irap, secondo le indicazioni dell'articolo 9 dello schema di decreto;

ritenuto essenziale che le prescrizioni del citato articolo 9, decisive per ottenere un risultato efficace dell'istituto innovativo, siano definite in modo da contemperare la flessibilità insita nello strumento concordatario e l'attenuazione di eventuale rischio di indicazioni discrezionali da parte degli uffici finanziari;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- prevedere che l'accesso al concordato preventivo biennale venga esteso, nel rispetto della disciplina relativa agli ISA, a tutti i contribuenti che ne facciano richiesta;

- rivedere i termini per gli adempimenti preparatori e per il perfezionamento del procedimento di concordato preventivo biennale, semplificandone le modalità di trasmissione dei dati e di adesione, e coordinandoli con quelli previsti per la cura degli adempimenti fiscali;

- posticipare, tra gli altri, il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta;

- prevedere per i soli soggetti che determinano il reddito forfettariamente, in via sperimentale, l'adesione al regime di concordato preventivo anche eventualmente per una sola annualità;

- prevedere che, nella fase di prima applicazione dell'istituto, il termine per l'invio del modello di adesione al concordato preventivo biennale, unitamente a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, possa essere differito rispetto alle ordinarie scadenze, anche consentendo che la sola seconda rata di acconto possa essere calcolata sulla base dei redditi concordati;

- prevedere, nella procedura di elaborazione e definizione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 9, che l'eventuale incremento del reddito e della produzione netta rispetto a quello dell'anno di riferimento preso a base sia limitato ad una percentuale fino al massimo del 10 per cento, fatta salva la facoltà di una proposta difforme a tale limite motivata e sottoposta a contradditorio con il contribuente prima di essere formalizzata.