Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 186 del 10/01/2024
Azioni disponibili
5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024
186ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.
La seduta inizia alle ore 9,40.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (n. 101)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettera f), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Esame e rinvio)
Il relatore LOTITO (FI-BP-PPE) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo schema di decreto in esame, istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, dà attuazione a una delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 227 del 2021, «Delega al Governo in materia di disabilità». Il Garante è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti; al Presidente e ai componenti sono attribuite specifiche indennità di funzione, calcolate entro limiti massimi individuali fissati al lordo degli oneri per l'Amministrazione, nonché il diritto a rimborsi spese, anch'essi prefissati entro limiti massimi di spesa annua. Le disposizioni istituiscono altresì l'Ufficio del Garante, fissandone la dotazione organica con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ma l'Ufficio può avvalersi anche, nei limiti della predetta dotazione organica, di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione, nonché di esperti, fino ad otto, entro un limite di spesa complessivo annuo. Viene poi prevista una disciplina transitoria per la prima fase di applicazione, ai cui sensi il Garante, a decorrere dal 1° gennaio 2025, si avvale provvisoriamente di un primo contingente di personale, dipendente della pubblica amministrazione e collocato in posizione di comando obbligatorio o fuori ruolo. All'atto del collocamento in comando o fuori ruolo, e per tutta la loro durata, i posti in dotazione organica lasciati vacanti sono resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza. Su segnalazione o d'ufficio, al sussistere dei relativi presupposti, al fine di prevenire o rimuovere lesioni ai diritti e agli interessi delle persone con disabilità, il Garante può assumere una gamma di provvedimenti, fra i quali: proporre alle amministrazioni pubbliche il ricorso all'autotutela amministrativa; proporre alle amministrazioni pubbliche un "accomodamento ragionevole"; proporre alle amministrazioni competenti, in caso di urgenza, l'adozione di misure provvisorie; ricorrere al giudice amministrativo in caso di mancata o non corretta adesione alle suddette proposte. Gli oneri sono configurati come tetto di spesa, in misura pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Secondo la relazione tecnica, gli oneri derivano dalle indennità e dai rimborsi spese del presidente e dei componenti del Garante (articoli 1 e 2) e dagli oneri per il funzionamento dell'Ufficio del Garante (articolo 3). Dalle altre disposizioni del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per quanto di competenza, in merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle indennità del presidente e dei componenti del Garante, rileva che esse sono configurate in termini di spesa massima individuale e sotto questo profilo non si formulano osservazioni. Segnala tuttavia che la relazione tecnica assume che detti oneri decorrano dal 1° gennaio 2025, mentre lo schema di decreto legislativo dispone tale decorrenza per il solo contingente provvisorio di personale dell'Ufficio del Garante, e non per il Garante in quanto tale: circa tale assunzione, che presuppone che il Garante non possa essere costituito, neppure in forma provvisoria e preliminare, senza il supporto di un Ufficio, andrebbero dunque forniti ulteriori elementi idonei a suffragare la mancanza di oneri per il 2024. Per quanto riguarda i rimborsi spese delle attività istituzionali del Garante, non si formulano osservazioni considerato che la relazione tecnica indica i fondamenti sulla cui base i relativi oneri sono stati calcolati, facendo riferimento ai rimborsi spese riconosciuti, per analoghe finalità, a legislazione vigente. Per quanto riguarda il personale dell'Ufficio del Garante, la relazione tecnica fornisce in apposite tabelle, riferite sia ai componenti a regime, che opereranno dal 1° gennaio 2026, sia a quelli del contingente provvisorio, che opererà dal 1° gennaio 2025, la ricostruzione analitica delle voci di costo, che è verificabile. Inoltre, la norma esclude dalle posizioni di comando o altro istituto analogo le professionalità dell'amministrazione (quali ad esempio militari e docenti) per le quali è previsto un obbligo di sostituzione, che a sua volta avrebbe comportato ulteriori oneri: sotto questi profili, pertanto, non si formulano osservazioni. Tuttavia, rileva che in più punti lo schema di decreto prevede la possibilità dell'istituto del fuori ruolo (per i componenti del Garante, all'articolo 1, comma 4; per il personale a regime dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 4; per il personale del contingente provvisorio dell'Ufficio del Garante, all'articolo 3, comma 6): solo per il personale del contingente provvisorio è previsto che i posti in dotazione organica lasciati vacanti siano resi indisponibili presso l'amministrazione di provenienza, e ciò senza disporre l'invarianza finanziaria. In proposito andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che, atteso il previsto ricorso all'istituito del fuori ruolo, per tutta la durata dell'impiego del suddetto personale, venga reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, come avvenuto costantemente in analoghe circostanze. Osserva inoltre che gli oneri di personale vengono definiti nell'ambito e nei limiti della relativa autorizzazione di spesa: sul punto, anche il numero delle correlate unità di personale da impiegare potrebbe essere prudenzialmente indicato entro un valore limite e non (come invece disposto dalla norma) in via puntuale e in cifra fissa, ossia non modulabile. Al riguardo, risulta opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ancora, osserva che l'articolo 3, comma 3, prevede che l'assunzione del personale avvenga per pubblico concorso: in proposito, la relazione tecnica non indica gli oneri derivanti dallo svolgimento della procedura selettiva fra quelli posti a carico dell'Ufficio, né - in alternativa - indica l'amministrazione che deve svolgere l'adempimento e le risorse con cui provvedervi: sul punto appare necessario acquisire ulteriori elementi. In merito agli altri costi dell'Ufficio (ubicato, rammenta, a Roma), la relazione tecnica stima per la locazione dell'immobile un costo annuo di 300 euro al metro quadro, senza indicare la fonte di tale stima: in proposito andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la congruità di tale indicazione, dalla quale dipende a sua volta l'onere complessivo. Rileva che la relazione tecnica include una tabella che espone gli oneri suddivisi per misura e per esercizio senza tuttavia indicare gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica come invece richiederebbe la disciplina del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009: ciò assume rilievo in quanto per talune voci di spesa (oneri del personale) dovrebbero essere registrati minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto dovuti agli effetti indotti per le maggiori entrate tributarie e contributive legate all'erogazione delle retribuzioni. In proposito, risulta necessario acquisire tali elementi dal Governo. In via più generale, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame non ascrive effetti onerosi alle attività delle altre pubbliche amministrazioni cui il Garante può formulare proposte per rimuovere limiti o barriere alle persone con disabilità: a tali attività, semmai, si applicherebbe la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7, comma 2. Ciò presuppone che le amministrazioni destinatarie dei provvedimenti del Garante (scuole, musei, uffici ecc.) possano darvi seguito solo al sussistere di adeguate disponibilità di bilancio, ossia di risorse che, per regola generale, dovrebbero essere state stanziate sulla base del criterio della legislazione vigente e cioè sulla base di adempimenti già considerati obbligatori, oppure rimodulando le disponibilità medesime a detrimento di altre attività già previste a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, l'articolo 7, comma 1, provvede agli oneri derivanti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, pari ad euro 1.683.000 per l'anno 2025 e ad euro 3.202.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, fa presente che la disposizione da ultimo citata ha previsto che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, originariamente istituito dall'articolo 1, comma 330, della legge di bilancio per il 2020 e iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fosse trasferito, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assumesse la denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità". Tale Fondo è iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e, come risulta dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024, reca uno stanziamento di competenza pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel rilevare che la modalità di copertura indicata corrisponde a una di quelle indicate dalla legge delega, appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare gli ulteriori interventi programmati a valere sugli stanziamenti del predetto Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Rappresenta, inoltre, che il successivo comma 2 del medesimo articolo 7, prevede che, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre il comma 3 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier del Servizio del bilancio del Senato n. 111 e della Camera dei deputati n. 152.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni formulate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)
Il relatore DREOSTO (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che occorre preliminarmente evidenziare che, in base all'articolo 1, comma 3, ad eventuali spese e minori entrate derivanti dai decreti legislativi di attuazione delle deleghe, non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, si provvederà, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Viene altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Va evidenziato inoltre che, con riferimento a gran parte delle deleghe conferite, la relazione tecnica rinvia la definizione della quantificazione dei relativi profili finanziari alla fase dell'esercizio dell'attuazione delle deleghe. Ad ogni modo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi informativi e rassicurazioni circa l'adeguatezza della dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea prevista dalla legislazione vigente a garantire in prima istanza la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame. Per quanto riguarda l'articolo 5, appare opportuno che il Governo fornisca maggiori elementi informativi in merito, in particolare, alle lettere c) e d) del comma 1, concernenti l'individuazione di uno o più punti di contatto aventi funzioni di collegamento con la Commissione europea, con gli Stati membri UE e con altri Paesi ed organismi internazionali, per i quali non risulta al momento possibile una quantificazione degli effetti finanziari, essendo rimessa al legislatore delegato la scelta in ordine all'individuazione di una o più autorità competenti. Con riferimento all'articolo 7, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2, in merito alla possibilità che le attività di monitoraggio del settore bancario e finanziario riconducibili al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze possano essere svolte da parte del medesimo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente. Per quanto concerne l'articolo 8, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, va rilevato che la relazione tecnica individua in modo sostanzialmente corretto il potenziale di onerosità per le pubbliche amministrazioni correlato agli eventuali aggiornamenti del sistema di sorveglianza sanitaria, mentre sembra trascurare le implicazioni finanziarie connesse ad ulteriori obblighi in materia di formazione ovvero informazione, tenendo conto altresì che il testo dell'articolo è stato modificato durante l'esame parlamentare, rendendo più generici i criteri direttivi, in particolare quello di cui alla lettera b); occorre quindi acquisire dal Governo ulteriori chiarimenti in ordine alla opportunità di una valutazione anche per quanto concerne eventuali nuovi obblighi in materia formativa e informativa.
In merito all'articolo 9, considerato che l'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2023/970 coinvolge i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato, appare opportuno acquisire la conferma da parte del Governo che a legislazione vigente nel settore pubblico risulti già previsto, per quanto riguarda i profili retributivi, quanto prescritto dalla suddetta direttiva. Il Governo dovrebbe inoltre fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi in relazione all'articolo 28 della direttiva, che prevede la designazione in ogni Stato di un organismo incaricato di monitorare e sostenere l'attuazione delle misure di attuazione della citata direttiva. Per quanto riguarda l'articolo 11, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 3. Con riferimento all'articolo 12, il Governo dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti ed elementi informativi per quanto riguarda le spese necessarie a informatizzare procedure rinnovate e aggiuntive, con riferimento al criterio di cui alla lettera c) del comma 1, che sarebbero coperte tramite il sistema tariffario: al riguardo, considerato che il capitolo di bilancio indicato prevede nella legge di bilancio 2024 850.000 euro, e che esso è destinato anche alle spese correnti, appare necessario che il Governo ne evidenzi la quota parte rimodulabile da raffrontare con una prima stima dei relativi costi. Per quanto concerne l'articolo 13, pur considerando che i criteri di delega previsti dalla norma in esame coinvolgono principalmente le autorità di regolazione dei mercati bancario e finanziario, quali la Banca d'Italia e la CONSOB che, come noto, non sono soggetti contemplati nel perimetro del comparto delle Amministrazioni pubbliche a fini di contabilità nazionale, occorre nondimeno soffermarsi sulle lettere c) e h), laddove sono espressamente richiamate anche Amministrazioni pubbliche nell'attuazione della direttiva in oggetto. Appare necessario pertanto acquisire dal Governo conferma della sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica, di cui al comma 2. In merito all'articolo 14, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che eventuali oneri per l'adeguamento a obblighi rivenienti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea saranno interamente a carico della Banca d'Italia, quale autorità designata, dotata di autonomia finanziaria ed esterna al perimetro della pubblica amministrazione, va comunque evidenziato che le disposizioni sono assistite da una specifica clausola di invarianza e che l'adeguamento comporterà principalmente una revisione del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, concernente il risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, ossia un provvedimento a cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e che è anch'esso assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria. In relazione all'articolo 15, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione europea, si evidenzia, quanto alle campagne di informazione previste dalla lettera c) del comma 3, che l'articolo 8 del regolamento UE 2018/1672 prevede che gli Stati membri provvedano affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione. Pertanto sarebbero opportuni ulteriori chiarimenti in merito alle risorse disponibili a legislazione vigente per tale finalità. Il Governo dovrebbe altresì confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4, in particolare con riferimento alle attività demandate all'Agenzia delle dogane e al Corpo militare della Guardia di finanza. Con riferimento all'articolo 16, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, con riferimento alle Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte, in primis l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3. Per quanto riguarda l'articolo 17, in materia di governance europea dei dati, al fine di confermare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori chiarimenti ed elementi di dettaglio a supporto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di un aggravio di competenze e di un maggior fabbisogno di risorse derivanti dalle funzioni assegnate agli enti interessati. In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario acquisire dal Governo la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 110.
La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta alle osservazioni formulate.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA
Il presidente CALANDRINI comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 10.