Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 117 del 22/12/2023

4ª Commissione permanente

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

VENERDÌ 22 DICEMBRE 2023

117ª Seduta

Presidenza del Presidente

TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che il 21 dicembre 2023 è stato trasmesso al Senato il disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 (Atto Senato n. 969), approvato dalla Camera dei deputati. La legge di delegazione europea è, insieme con la legge europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. È quindi uno dei provvedimenti normativi che costituiscono la cosiddetta "fase discendente", ossia la fase che attiene al recepimento e all'attuazione, nell'ordinamento nazionale degli atti legislativi adottati dall'Unione europea (UE).

L'articolo 29, comma 4, della legge prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato alle Camere entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel caso di sopraggiunte esigenze di adempimento, può essere presentato un ulteriore disegno di legge di delegazione europea, relativo al secondo semestre (articolo 29, comma 8).

L'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 dettaglia il contenuto tipico della legge di delegazione europea: a) disposizioni di delega legislativa volta per l'attuazione delle direttive europee da recepire; b) disposizioni di delega per la modificazione o abrogazione di disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia nell'ambito di procedure di infrazione o alle sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive; d) delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni di delega al Governo per l'emanazione di sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni esercitano la propria competenza normativa per recepire e dare attuazione agli atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a) (direttive), b) (infrazioni o sentenze) ed e) (regolamenti), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi.

L'esame parlamentare del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea) è disciplinato dall'articolo 144-bis del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. Analogamente al disegno di legge europea, è rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5, che prevede la possibilità di emendare la legge di delegazione europea solo con riferimento al suo "contenuto proprio", come definito dal richiamato articolo 30, comma 2, e come interpretato nel corso degli anni dalle prassi parlamentari.

Relatore del provvedimento è il senatore Domenico Matera.

La Commissione prende atto.

Il senatore MATERA (FdI), relatore, introduce quindi l'esame del disegno di legge in titolo recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2022-2023), già approvato dalla Camera dei deputati, che consta di 19 articoli, divisi in tre capi.

Il provvedimento consente il recepimento di 20 direttive e una decisione, e dispone l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Per 13 direttive sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega nei diversi articoli del disegno di legge, mentre nell'Allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Nell'Allegato figurava originariamente anche la direttiva (UE) 2022/2523, sull'introduzione della global minimum tax, che tuttavia è stata espunta durante l'esame presso la Camera dei deputati poiché la delega per la sua attuazione è già prevista dall'articolo 3 della legge n. 111 del 2023, recante delega per la riforma fiscale, ed è stata esercitata con l'Atto del Governo n. 90.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla data di scadenza di ciascuna direttiva. Qualora il termine di recepimento della direttiva sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro gli stessi tre mesi successivi. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di recepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell'articolo 31 prevede una proroga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presentato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3, per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, ferme restando le clausole di invarianza finanziaria previste in alcuni articoli del disegno di legge, dispone che la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapienza, a provvedimenti legislativi ad hoc, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 conferisce al Governo una delega di diciotto mesi per l'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o di regolamenti già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge in esame. La delega è esercitata fatte salve le norme penali vigenti e nel rispetto dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre 2024, rafforza il livello di cyber-resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al successivo articolo 5 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECI), ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali. Tra i criteri di delega vi è anche quello del coordinamento con le disposizioni adottate in base al precedente articolo 3 del disegno di legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, nonché con quelle adottate in base all'articolo 16, per l'adeguamento al regolamento (UE) 2022/2554 e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato (UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. Il recepimento della direttiva è previsto dalla stessa entro il 29 dicembre 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. La direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno 2023 e risulta l'apertura, il 19 luglio 2023, della procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema Emission Trading Scheme (ETS) di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e ai metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il cloud computing. Il comma 2 detta i criteri specifici di delega, tra cui quello del coordinamento con le disposizioni di recepimento delle direttive (UE) 2022/5555 e 2022/5557, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 5 del disegno di legge.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla governance europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multinazionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (Cbcr - country by country reporting). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041 concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la collaborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre 2024.

Il PRESIDENTE ringrazia per la relazione sul provvedimento, che contempla un complesso di direttive e regolamenti piuttosto ampio, sul quale potrà essere svolta una discussione esaustiva, tenendo conto dei lavori già svolti presso la Camera di deputati e delle ravvicinate scadenze dettate dalle stesse direttive europee. Propone pertanto di aprire da subito la discussione generale e di valutare la fissazione di un termine ravvicinato per la presentazione di emendamenti.

Il senatore LOMBARDO (Misto-Az-RE) esprime soddisfazione per l'ordinario iter di esame della legge di delegazione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012, a differenza dell'altro pilastro della "legge europea" che era stato invece affrontato mediante decreto-legge.

Evidenzia che il disegno di legge prevede il recepimento di 20 direttive, mentre risultano aperte nei confronti dell'Italia 69 procedure di infrazione. Invita quindi ad approfondire le procedure, alcune ex articolo 260, altre ex articolo 258, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e chiede, al riguardo, delucidazioni sui criteri adottati per la scelta di quali procedure affrontare con il provvedimento in esame.

Si sofferma infine sulla direttiva (UE) 2022/2041, relativa al salario minimo, che sebbene non imponga un obbligo legale, come specificato dal Relatore, impone a tutti gli Stati membri di affrontare la presenza o l'eventuale presenza di lavoro povero e precario nonostante la contrattazione collettiva. Auspica che nell'attuazione della direttiva si possa recuperare quanto era stato proposto al Governo qualche mese fa dalle forze di opposizione.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori e, in particolare, sulla possibilità di svolgere audizioni e approfondimenti, e sulla possibilità di poter modificare i contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Auspica, al riguardo, approfondimenti specifici.

Il PRESIDENTE, ritenendo opportuno svolgere gli approfondimenti del caso, a partire dalla ripresa dei lavori a gennaio, invita anche a valutare la possibilità di fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti oppure se rinviare la fissazione alla ripresa.

Il senatore LOREFICE (M5S) ritiene preferibile rinviare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO ribadisce quindi l'importanza della legge di delegazione europea e dei suoi contenuti, che vertono su temi di grande rilevanza e che consentono l'ordinato adeguamento alla legislazione europea, in modo tale da evitare l'apertura di procedure di infrazione.

Assicura il massimo impegno del Governo e del Ministro Fitto nei lavori parlamentari e nel dialogo con le diverse forze politiche, dimostrato ad esempio sulla direttiva sulla presunzione di innocenza, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati su proposta di un gruppo di opposizione.

Riguardo al tema del salario minimo, assicura la massima attenzione del Governo per la dignità dei lavoratori, potendo divergere sulla scelta degli strumenti, ma non sulla finalità condivisa.

Il PRESIDENTE, quindi, propone di fissare la prossima convocazione della Commissione a martedì 9 gennaio, alle ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.