Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 3 del 21/12/2023
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99
Le Commissioni 2a e 6a riunite,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (Atto del Governo n. 99),
premesso che:
- il provvedimento è adottato in attuazione dei principi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere da a) ad h) della legge delega per la riforma fiscale - legge n. 111 del 2023;
- l'articolo 1 novella la vigente disciplina in materia di processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992;
- in particolare, la lettera a) introduce la facoltà di notifica in via telematica di atti processuali; la lettera b) consente modalità digitali di conferimento dell'incarico al difensore e deposito della procura; la lettera c) introduce un'ulteriore ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo all'autore dell'atto presupposto oggetto di eccezione per vizi di notificazione; la lettera d) interviene sulla disciplina delle spese del giudizio; la lettera e) riguarda le modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti; la lettera f) introduce l'obbligo - salve le eccezioni ivi previste - di effettuare le comunicazioni mediante posta elettronica; la lettera g) inserisce nel citato decreto legislativo n. 546 del 1992 le regole redazionali degli atti processuali; la lettera h) prevede che il ricorso possa essere proposto anche avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge n. 212 del 2000; la lettera i) reca disposizioni di coordinamento, conseguenti a quanto previsto dalla lettera h); la lettera l) detta norme per la formazione del fascicolo telematico; la lettera m) introduce la facoltà per le parti di chiedere la discussione in pubblica udienza da remoto; la lettera n) introduce due nuovi articoli (34-bis e 34-ter) concernenti, rispettivamente, i casi in cui il giudice decide con sentenza in forma semplificata e la partecipazione da remoto alle udienze; la lettera o) stabilisce che sia data immediata lettura del dispositivo al termine dell'udienza, salva la facoltà di riservarne il deposito entro il termine di 7 giorni; la lettera p) integra i requisiti della motivazione della sentenza; la lettera q) reca norme di coordinamento in merito al deposito telematico della sentenza; la lettera r) disciplina la sospensione cautelare del provvedimento impugnato; la lettera s) consente al giudice tributario, anche in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; la lettera t) estende alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione la facoltà di definire il giudizio con accordo conciliativo; la lettera u) prevede che la corte di giustizia tributaria, nel formulare una proposta conciliativa, tenga conto anche dei precedenti giurisprudenziali; la lettera v) prevede una riduzione delle sanzioni al sessanta per cento del minimo previsto per legge ove la controversia sia definita mediante conciliazione; la lettera z), introduce il termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare in appello, e riduce a cinque giorni il termine per la comunicazione alle parti; la lettera aa) interviene sulla disciplina del divieto di nuove prove in appello, estendendola alle prove documentali; la lettera bb) introduce il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per cassazione per la trattazione dell'istanza medesima; la lettera cc) reca norme di coordinamento in materia di istanze cautelari, mentre la lettera dd) contiene norme transitorie e finali;
- l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento e abrogazioni;
- l'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 4, infine, disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto;
rilevato che:
a) la citata lettera h) dell'articolo 1 richiama l'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 che è introdotto dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente (Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera m) e dunque non ancora vigente,
esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di apportare all'articolo 1 le seguenti modificazioni:
1) alla lettera d), sopprimere il n. 1);
2) alla lettera h), dopo le parole: "10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212", aggiungere le seguenti: "g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinques della legge 27 luglio 2000, n. 212;";
3) alla lettera i), dopo le parole "comma 2", aggiungere le seguenti "primo periodo";
4) alla lettera m), sostituire le parole: "ferma la possibilità" con le seguenti: "fermo il diritto" ed aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui una parte chiede di discutere in presenza i giudici ed il personale amministrativo partecipano sempre in presenza alla discussione";
5) alla lettera n), sopprimere il n. 1) e al n. 2) sostituire la parola "34-ter" con la seguente "34-bis";
6) alla lettera s), dopo le parole: "con sentenza in forma semplificata", aggiungere le seguenti: "ai sensi del comma 3" e aggiungere, in fine, il seguente comma: "3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.";
7) alla lettera z), alla lettera aa), valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale lettera, lasciando in tal modo inalterata l'attuale formulazione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, oppure, in subordine, dopo il comma 2 inserire il seguente: "3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotte in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14, comma 6-bis".
b) abbia infine cura il Governo di assicurarsi che l'entrata in vigore dell'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 - recato dallo schema di decreto legislativo sulla riforma dello Statuto del contribuente di cui all'Atto del Governo n. 97, articolo 1, comma 1, lettera m) - non avvenga successivamente all'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 1, lettera h) dello schema in esame, in quanto da quest'ultimo richiamato.
c) valuti il Governo l'opportunità di inserire una norma interpretativa della disposizione recata dal comma 196, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, specificando che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio ricomprendendo in tale importo anche le somme versate nei termini previsti dalla legge, ancorché precedentemente all'impugnazione dell'atto impositivo dinnanzi all'autorità giurisdizionale competente.
d) valuti il Governo in generale l'appropriatezza delle disposizioni recate dallo schema di decreto rispetto al principio direttivo previsto dall'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge delega di revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario con particolare riferimento alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti, come regolate dal decreto legislativo n. 74 del 2000 per le imposte sui redditi e sul valore aggiunto a norma dell'articolo 9 della legge 205 del 1999.