Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 109 del 20/12/2023

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema in titolo,

premesso

che l'istituto dell'adempimento collaborativo istituito nel 2015 con il decreto legislativo n. 128 si riferisce al rapporto tra amministrazione finanziaria e grandi contribuenti, allo scopo di introdurre procedure e sistemi di piena e sistematica collaborazione in modo da affrontare ex ante, pur nel rispetto delle scelte autonome delle imprese e delle competenze e compiti dell'Agenzia delle entrate, le questioni attinenti al rispetto delle obbligazioni tributarie, di particolare complessità e articolazione, in modo da evitare contenziosi successivi,

che la efficacia di tale strumento, anche in attuazione dei principi di delega, ha indotto il Governo a prevedere il potenziamento di tale regime collaborativo a partire dai requisiti dimensionali dei contribuenti (si passerà dal miliardo di euro della versione 2015 a cento milioni di euro nel 2028 calcolato tra la maggiore somma dei ricavi a bilancio o del volume d'affari),

che tale indirizzo di politica tributaria costituisce un elemento delle scelte già definite di aggredire il volume di evasione fiscale che può verificarsi su tale scala dimensionale economica, puntando sulla piena collaborazione tra grandi imprese, gruppi e amministrazione finanziaria,

che tale principio si ricollega a pieno titolo alla collaterale azione volta a garantire anche ai contribuenti di minori dimensioni strumenti di definizione preventiva in via concordataria,

rilevato inoltre

che il regime collaborativo prevede innovativamente la certificazione in ordine alla conformità del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale a professionisti indipendenti, rimettendone la disciplina ad un decreto del ministro dell'economia e delle finanze e la definizione delle linee guida ad un provvedimento dell'agenzia delle entrate,

che il regime può essere adottato anche da imprese con attività internazionale che non hanno i requisiti dimensionali ma effettuano una richiesta di interpello per investimenti di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro,

valutata positivamente la modifica introdotta al comma 1 dell'articolo 7 volta a definire i compiti della Guardia di finanza di cooperazione e coordinamento con l'Agenzia delle entrate per l'effettuazione dei controlli sui contribuenti che aderiscono al regime,

rilevata l'opportunità di un approfondimento in merito ai seguenti profili:

- possibilità per i professionisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework di avvalersi dei consulenti del lavoro, fermo restando la competenza al rilascio della predetta certificazione in capo ai professionisti medesimi;

- possibilità di rilascio di certificazione tributaria anche parziale delle dichiarazioni fiscali riferite, ad esempio, a specifiche componenti reddituali;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. integrare la disposizione di cui all'art. 1, lett. a), n. 2), capoverso 1-ter), relativa al regolamento che deve disciplinare i compiti, gli adempimenti e i requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), al fine di prevedere che agli stessi sia consentito, per il rilascio della predetta certificazione, di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza, fermo restando che la certificazione deve essere sottoscritta dal professionista abilitato al rilascio;

2. le modifiche all'articolo 4 sono accoglibili nel presupposto che gli adempimenti attuativi (decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro della giustizia e la definizione delle linee guida da parte del Direttore dell'Agenzia) siano emanati in tempi adeguati a consentire alle imprese di adottare il regime per l'anno di imposta 2024 utilizzando le nuove disposizioni;

3. che il decreto attuativo di cui al precedente punto 1 definisca i requisiti soggettivi e oggettivi per garantire l'effettiva indipendenza dei professionisti certificatori;

4. inserire, all'art. 6-ter, la possibilità di rilascio, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di certificazioni riferite anche solo all'accertamento della corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali;

5. le modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 128 sono accoglibili nel presupposto che l'adozione del regime, pur derivando dalla decisione di investimenti attuati in seguito a specifico interpello in merito, comporti i benefici fiscali previsti dal regime in ogni suo aspetto e correlativamente ne comporti la decadenza nel caso di controlli e verifiche circa il mancato seguito delle indicazioni fornite nell'interpello. A tale fine, valuti il Governo l'opportunità di integrare il nuovo comma 3 dell'articolo 7, inserendo dopo le parole "1 quater" le seguenti "1 quinquies." Con ciò replicando la facoltà di controllo in fase di ammissione al regime da parte dell'Agenzia anche in fase di motivata esclusione dal regime stesso.;

6. in relazione all'articolo 7-bis, introdotto con la lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, valuti il Governo di specificare che anche nel caso di opzione di adozione del sistema di rilevazione e gestione del rischio fiscale da parte di contribuenti che possiedono i requisiti per aderire al regime, sia prevista l'adozione delle linee guida da parte del Direttore dell'Agenzia delle entrate.