Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 107 del 19/12/2023

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 97

La 6a Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Atto del Governo n. 97);

premesso che:

lo schema di decreto dà attuazione all'articolo 4 della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111 del 2023), avente specificamente ad oggetto la riforma dello statuto del contribuente, nonché all'articolo 17, comma 1, lettera b), che delega il Governo ad applicare in via generalizzata il principio del contraddittorio, a pena di nullità, fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, prevedendo inoltre una disposizione generale sul diritto del contribuente a partecipare al procedimento tributario;

considerato che lo schema di decreto prevede, all'articolo 1, le modifiche alla legge n. 212 del 2000, recante Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, mentre, all'articolo 2, introduce le disposizioni finali e le abrogazioni e, all'articolo 3, disciplina l'entrata in vigore;

rilevata l'esigenza di segnalare al Governo l'opportunità di rivedere la disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), attribuendo alle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente la valenza di norme attuative dei principi costituzionali, nonché di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

considerata la disposizione che impegna regioni e enti locali a regolare le materie disciplinate dallo Statuto nel rispetto dei principi stessi e delle garanzie del cittadino, secondo le modifiche recate dal numero 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1; e, di seguito, i riflessi che hanno le disposizioni relative al principio di contraddittorio di cui al nuovo articolo 6-bis;

considerata, altresì, l'esigenza di effettuare ulteriori approfondimenti quanto al contenuto precettivo delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera e), dello schema di decreto in esame - al fine di:

- modulare l'ambito operativo del principio del contraddittorio preventivo in stretta connessione con il perimetro degli atti impugnabili, sostituendo, anche all'articolo 7 dello Statuto del contribuente, la locuzione di "atto" a quella di "provvedimento";

- prevedere una motivazione rafforzata dell'atto con riferimento alle deduzioni del contribuente non accolte;

- precisare che gli schemi di provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 6-bis sono comunicati al contribuente con modalità, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, idonee a garantire la conoscibilità dell'atto;

considerata l'opportunità di contenere i tempi per lo svolgimento del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni;

ritenuto che occorrano ulteriori approfondimenti quanto alla individuazione delle fattispecie di nullità dell'atto, di cui all'articolo 7-ter - introdotto dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame - rimettendo al Governo la valutazione dell'opportunità di estendere la suddetta forma patologica dell'atto anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato e raccordandone il relativo regime con quello proprio del giudicato;

considerata l'opportunità di verificare la possibilità di limitare ai soli casi di inesistenza della notificazione la conseguenza della inefficacia dell'atto prevista dall'articolo 7-sexies, comma 2, anch'esso introdotto dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame;

ritenuto opportuno verificare la possibilità di ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria di cui al comma 1 dell'articolo 10-quater - introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema di decreto in esame - ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta, nonché di rivedere il limite temporale di appena tre mesi dalla definitività dell'atto per procedere all'autotutela obbligatoria;

considerata l'opportunità di integrare la disciplina di cui all'articolo 10-septies - introdotto dall'articolo 1, lettera m), dello schema di decreto in esame - riservando al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, al suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, l'adozione, in aderenza al principio di cui all'articolo 4 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle circolari di cui al citato articolo 10-septies, comma 1, lettere a), b) e c), su proposta della medesima amministrazione finanziaria;

considerato che lo schema introduce una disciplina dell'interpello certamente rafforzativa dell'istituto, appare opportuno che il Governo, nell'ambito della rivisitazione della disciplina degli interpelli, contemperi le tutele del contribuente con le esigenze di razionalizzazione e efficientamento dell'azione amministrativa:

- moduli l'introduzione del versamento di un contributo, in modo da evitare che la previsione del suddetto onere costituisca un fattore ostativo alla stessa presentazione di richieste di delucidazioni all'amministrazione finanziaria;

- riqualifichi come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta precedentemente resa a un'istanza di interpello;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

a) valorizzare - all'articolo 1, comma 1, dello Statuto del contribuente, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), dello schema di decreto in esame - la vocazione delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente di norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, nonché di quelli dell'ordinamento eurounitario e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

b) nell'ambito operativo del principio del contraddittorio, per come definito all'articolo 6-bis - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera e) dello schema di decreto in esame - valuti il Governo l'opportunità di chiarire che gli atti annullabili sono quelli che incidono sulla sfera giuridica ed economica del destinatario in materia di tributi, contributi o prelievi comunque definiti se di natura tributaria, compresi quelli regionali, provinciali, comunali, i dazi e i diritti doganali o comunque emanati da tali enti in forza di disposizioni a valenza generale di loro competenza;

c) valutare l'impatto delle disposizioni in materia di contraddittorio con riferimento agli uffici delle regioni e degli i enti locali, per assicurare la gestione del contraddittorio per i tributi e i prelievi gestiti direttamente da tali enti;

d) calibrare l'ambito operativo del principio del contraddittorio, per come definito all'articolo 6-bis - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera e) dello schema di decreto in esame - in stretto collegamento con il perimetro degli atti impugnabili, sostituendo, anche all'articolo 7, la locuzione di atto a quella di provvedimento;

e) prevedere, al menzionato articolo 6-bis, l'obbligo di una motivazione rafforzata dell'atto con riferimento alle deduzioni del contribuente non accolte;

f) prevedere che gli schemi di provvedimento, di cui al comma 1 del medesimo articolo 6-bis, vengano comunicati al contribuente con modalità, individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, idonee a garantire la conoscibilità dell'atto;

g) rivedere il regime temporale del contraddittorio preventivo, escludendo la possibilità di prorogare il termine ordinario di 60 giorni per lo sviluppo della dialettica endoprocedimentale;

h) rivedere, all'articolo 7-ter - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera g) dello schema di decreto in esame - la disciplina in tema di nullità, estendendo la suddetta forma patologica dell'atto anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato nonché raccordandone il relativo regime con quello proprio del giudicato;

i) riferire ai soli casi di inesistenza della notificazione la conseguenza della inefficacia dell'attoprevista dall'articolo 7-sexies, comma 2, introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera g), dello schema di decreto in esame;

l) ampliare la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria, di cui al comma 1 dell'articolo 10-quater - introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera m) dello schema di decreto in esame - ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta;

m) rivedere il limite temporale di tre mesi dalla definitività dell'atto per procedere all'autotutela obbligatoria, previsto dal comma 2 dell'articolo 10-quater già menzionato, al fine di evitare che il solo decorrere di un così breve lasso di tempo comporti che errori manifesti, che implicherebbero il ricorso all'autotutela obbligatoria, divengano soggetti al regime della mera autotutela facoltativa;

n) integrare la disciplina di cui all'articolo 10-septies - anch'esso introdotto nello Statuto del contribuente dall'articolo 1, lettera m) dello schema di decreto in esame - riservando al Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, quando nominato, al suo Vice Ministro delegato per l'amministrazione finanziaria, l'adozione delle circolari di cui all'articolo 10-septies, comma 1, lettere a), b) e c), su proposta della medesima amministrazione finanziaria;

o) rivedere la prevista obbligatorietà o, in via subordinata, stabilire un importo, preferibilmente fisso e comunque congruo per le imprese e i contribuenti in generale, con riferimento alla disciplina attuativa degli interpelli, modulando l'introduzione del versamento di un contributo in modo da evitare che la previsione del suddetto onere costituisca un fattore ostativo alla stessa presentazione di richieste di delucidazioni all'amministrazione finanziaria;

p) riqualificare come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta precedentemente resa a un'istanza di interpello;

q) all'articolo 1, nell'ipotesi di autotutela su istanza di parte, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera m) dello schema in esame, prevedere la sospensione dei termini relativi a qualsiasi atto di difesa del contribuente - ricorso alla giustizia tributaria, accertamento con adesione o altro - a qualunque ulteriore atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria, sino alla risposta dell'Ente adito;

r) in riferimento alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1, introduttiva dell'articolo 10-sexies, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la qualificazione della "consultazione qualificata", all'interno dei documenti di prassi di cui al nuovo articolo 11, preso atto degli effetti preclusivi della risposta fornita dell'amministrazione finanziaria attraverso tale modalità sulla facoltà di interpello ai sensi del comma 1 e 4 del citato articolo 11;

s) approfondire gli ambiti di rilevanza del principio di affidamento e le conseguenti implicazioni della sua operatività sulla esigibilità, anche rispetto a tributi unionali, della pretesa impositiva nonché dei relativi accessori.