Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 114 del 18/12/2023

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, che modifica i regolamenti (UE) 2018/858 e (UE) 2019/1020 e abroga le direttive 2000/53/CE e 2005/64/CE (COM(2023) 451 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd'Az), relatrice, a conclusione dell'esame della proposta di regolamento COM(2023) 451, relativa alle norme di circolarità per la progettazione dei veicoli e alla gestione dei veicoli fuori uso, illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, in cui ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma con alcune osservazioni puntuali riferite al rispetto del principio di proporzionalità.

In particolare, in riferimento all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), andrebbe valutata l'opportunità di estendere l'applicazione della normativa anche ai ciclomotori di categoria L1e-B e L2e; in riferimento all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), si ritiene opportuno estendere l'esclusione anche ai veicoli della categoria L prodotti in "piccole serie"; la proposta di regolamento contiene, agli articoli da 4 a 13, nuovi requisiti di omologazione, tra cui le modifiche alle metodologie di calcolo, che richiedono chiarimenti in merito alla loro applicazione sia da parte dei costruttori che delle autorità di omologazione; in riferimento all'articolo 5, che vieta la presenza di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente nelle auto, andrebbe valutata l'opportunità di estendere tale divieto anche ai veicoli di categoria L.

Per quanto concerne l'obiettivo minimo del 25 per cento della presenza di plastica riciclata nei veicoli, previsto all'articolo 6, si ritiene opportuno valutarne la fattibilità ed eventualmente posticipare l'applicazione dell'obbligo in parola; l'obbligo per i costruttori, stabilito all'articolo 11, di fornire le informazioni che consentono di accedere, rimuovere in sicurezza e sostituire componenti o materiali del veicolo, dovrebbe essere limitato alle sole nuove omologazioni; andrebbe garantito che i requisiti di rimovibilità delle batterie non comportino obblighi prescrittivi tali da avere un impatto negativo sulla capacità progettuale dei produttori; in riferimento all'articolo 13, che introduce il passaporto digitale di circolarità del veicolo, andrebbe valutata la possibilità di armonizzare lo stesso con il passaporto della batteria del veicolo, che è già richiesto dal regolamento (UE) 2023/1542, tramite un codice QR; si ritiene inoltre necessario procedere a una armonizzazione europea dei codici per le batterie agli ioni al litio e dei relativi flussi di rifiuti intermedi ("masse nere").

In riferimento alla responsabilità estesa del produttore, di cui agli articoli da 16 a 22, relativamente ai veicoli omologati in più fasi, sarà necessario chiarire i confini della responsabilità estesa del produttore, tra il produttore del veicolo incompleto e quello del veicolo completato; con riguardo alle disposizioni sull'esportazione di veicoli usati, andrebbe approfondito l'impatto dell'istituzione, prevista all'articolo 45, del sistema elettronico finalizzato alla condivisione delle informazioni relative all'immatricolazione e al controllo tecnico dei veicoli tra i registri di immatricolazione nazionali e i sistemi elettronici di controllo tecnico degli Stati membri, e con l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane.

Infine, la legislazione secondaria che dovrà essere adottata dalla Commissione europea tramite atti delegati o atti di esecuzione, aventi riflessi sulla progettazione dei veicoli e sulla definizione dei materiali, dovrebbe essere adottata con congruo anticipo rispetto alla data di applicazione, per garantire il necessario tempo di adeguamento per le case produttrici di veicoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.