Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 172 del 15/12/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 926

 

Art. 3

3.500/1

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 3.500, lettera a), capoverso «2-bis», apportare le seguenti modifiche:

          a) all'alinea, dopo le parole: «famiglie numerose» inserire le seguenti: «e dei giovani» e sopprimere le parole: «i seguenti nuclei familiari»;

          b) dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

          «c-bis) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui.».

3.500/2

Fina

Alla lettera a), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente"».

3.500/3

Naturale, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 3.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 18, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano agli immobili siti nei comuni di cui all'articolo 85, comma 1"».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100milioni di euro per l'anno 2024,98 milioni di euro per l'anno 2025 e 99.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2026».

3.500/4

Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello, Barbara Floridia

All'emendamento 3.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 18, sopprimere i commi 2, 3 e 4».

3.500/5

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 3.500, lettera b), alla lettera a), sostituire le parole da: «è sostituito dal seguente» fino alle parole: «dichiarazione dei redditi» con le seguenti: «è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

3.500/6

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 3.500, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis) all'articolo 18, dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:

        "4-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a sostenere le spese di affitto corrisposte dai soggetti affittuari ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il 'Fondo a sostegno delle locazioni di lungo periodo'.

        4-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto le modalitàdi utilizzo delle risorse del Fondo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari."».

3.500/7

Manca

Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

"Art. 27-bis.

        1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: 'a settantotto mesi' sono sostituite dalle seguenti: 'a novantadue mesi';

          b) al comma 7, le parole: 'e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023' sono sostituite dalle seguenti: ', e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025';

          c) al comma 8, le parole: 'alla scadenza dei trentasei mesi,' sono sostituite dalle seguenti: 'alla scadenza dei novantadue mesi'"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8,8 milioni per il 2024 e 8,8 milioni per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 010

010.500/1

Manca

Alla lettera b), sopprimere il comma 5-sexies.

010.500/2

Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 010.500, lettera c), dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale)

        1. Per l'anno 2023, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dalla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al fine di garantire la digitalizzazione e la semplificazione dei processi, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è autorizzato a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo di 20 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per incrementare il fondo risorse decentrate del personale in servizio inquadrato nelle aree del sistema di classificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali.».

010.500/3

Bevilacqua, Barbara Floridia

All'emendamento 010.500, lettera c), dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.1.

(Stabilizzazione lavoratori precari in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana)

        1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli Enti Locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

        2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

        3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale n. 8 del 8 maggio 2018.

        4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

010.500/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 010.500, lettera d) alinea, apportare le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «Ai relativi oneri si provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»;

          b) sopprimere le lettere a) b) c) e d).

010.500/5

Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello, Barbara Floridia

All'emendamento 010.500, alla lettera e), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «nei limiti della dotazione organica» inserire le seguenti: «duecentocinquanta unità dell'Area degli assistenti e» e sopprimere le parole: «senza il»;

          b) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 4.063.085 per fanno 2024 e di euro 12.189.255 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 206.533 per l'anno 2024 e di euro 619.597 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 151.984 per fanno 2024 e di euro 455.952 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: -19.187.443;
2025: -19.230.515;
2026: -25.050.818.

010.500/6

Damante, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Barbara Floridia

All'emendamento 010.500, lettera f), sostituire il capoverso: «Art. 66-bis» con il seguente:

«Art. 66-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

        1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

        2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

        3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

        4. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2024: -35.000.000.

010.500/7

Manca, Parrini

Alla lettera f), sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti» e aggiungere in fine il seguente capoverso:

«Art. 66-ter.

(Incremento oneri contrattuali)

        1. L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1,1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Conseguentemente, dopo la lettera h) inserire la seguente:

          «h-bis) All'articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

010.500/8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 010.500 dei Relatori, lett. f), dopo l'articolo 66-bis, inserire il seguente:

«Art. 66-ter.

(Incremento oneri contrattuali)

        1. L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3,del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Conseguentemente, alla lett. f), alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

010.500/9

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento dei Relatori 010.500, alla lettera f), dopo il capoverso «art. 66-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 66-ter.

(Incremento oneri contrattuali)

          1. L'incremento dei rinnovi contrattuali di cui all'articolo 10, comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

010.500/10

Lopreiato

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, infine, il seguente capoverso:

«Art. 67-quater.

(Rafforzamento dell'accoglienza residenziale in case famiglia protette)

        1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e di garantire, al contempo, elevati standard di sicurezza sociale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

          «Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: -20.000.000
2025: -20.000.000
2026: -20.000.000».

010.500/11

Lopreiato

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67-quater.

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

        1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "850 unità".

        3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

          «Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni"».

010.500/12

Lopreiato

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67-quater.

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

        1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 500 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.

        2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

          «Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "82 milioni"».

010.500/13

Lopreiato

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67-quater.

(Assunzione personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)

        1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

        2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

        3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il quarto Conseguentemente, inserire il seguente:

          «Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "79,5 milioni per l'anno 2024 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"».

010.500/14

Lopreiato

All'emendamento 010.500, alla lettera g), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Art. 67-quater.

(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)

        1. È istituita, presso il Ministero della giustizia, una Banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per Fanno 2024.

        2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

        3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della Banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

Art. 11

11.500/1

Basso, Irto, Fina

Alla lettera c), capoverso Art. 56-bis, sostituire il comma 1, con il seguente:

        «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 8,4 milioni di euro per l'anno 2024.».

11.500/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 11.500 dei Relatori, dopo la lettera e) aggiungere i seguenti:

          e-bis) limitatamente agli anni 2024 e 2025 il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo. Nelcaso di sostituzione e relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.

        Ai relativi oneri, quantificati in massimo 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.500/3

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Sopprimere la lettera f).

11.500/4

Manca, Parrini

All'emendamento 11.500, lettera f), sostituire le parole: «inserire il seguente» con le parole: «inserire i seguenti» e aggiungere infine il seguente capoverso:

«Art. 85-ter

(Ulteriori misure in favore degli enti locali)

        1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole: "agli anni 2023 e 2024,";

          b) le parole: "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle parole: "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.".

        2. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è soppresso.».

11.500/5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 11.500 dei Relatori, lett. f), dopo l'articolo 85-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 85-ter.

(Ulteriori disposizioni in favore degli enti locali)

        1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: "all'anno 2023," sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2023 e 2024,";

          b) le parole: "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle seguenti: "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.".

        2. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.».

Conseguentemente, alla lett. f), alinea, sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

11.500/6

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 11.500, è aggiunta la seguente lettera:

          «i) dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

"Art. 85-ter.

(Ulteriori disposizioni in favore degli enti locali)

        1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: 'all'anno 2023,' sono sostituite dalle parole: 'agli anni 2023 e 2024,';

          b) le parole: 'accertato con l'approvazione del rendiconto 2022.' sono sostituite dalle parole: 'accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023.'

        2. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato."».

Art. 18

18.0.500/1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Alla lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 1, comma 759, lettera a) si interpreta, per effetto dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nel senso che gli immobili posseduti dagli enti locali sono esenti dall'imposta se destinati ad attività scolastica.».

18.0.500/2

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento dei Relatori 18.0.500, alla lettera a), capoverso «art. 18-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «2. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

          1) all'articolo 50, comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: "È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

          2) all'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole: "comma 6" inserire le parole: ", secondo periodo,".».

Conseguentemente:

          alla rubrica dell'articolo 18-ter sono inserite in fine le seguenti parole: «nonché semplificazioni in materia di affidamento contratti in via d'urgenza ed esecuzione anticipata».

18.0.500/3

Manca, Parrini

Alla lettera a), capoverso «Art. 18-ter», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 50, comma 6, è aggiunto in fine il seguente periodo: "È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95, nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

          b) all'articolo 17, comma 8, dopo le parole: "comma 6" sono inserite le parole: ", secondo periodo,"».

Conseguentemente, alla Rubrica sono inserite infine le seguenti parole: «nonché semplificazioni in materia di affidamento contratti in via d'urgenza ed esecuzione anticipata».

18.0.500/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 18.0.500 dei Relatori, lettera a), cpv. art. 18-ter, inserire, in fine, il seguente comma:

        «2. Al d.lgs. 36/2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) all'articolo 50, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95, nonché di quelli di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";

          2) all'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole "comma 6", sono inserite le seguenti: ", secondo periodo,"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 18-ter, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché semplificazioni in materia di affidamento contratti in via d'urgenza ed esecuzione anticipata».

18.0.500/5

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 18.0.500, alla lettera a), sopprimere il capoverso «Art. 18-quater».

18.0.500/6

Manca, Parrini

Alla lettera a), capoverso «Articolo 18-quater», apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «Norma interpretativa e presunzione legale»;

          b) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse. Con riferimento agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dal 2024 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 5 milioni di euro annui per la compensazione della perdita di gettito registrata dai Comuni, da ripartire per il 2024 secondo modalità da determinare con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, con riferimento alle annualità successive, entro il 31 marzo di ciascun anno».

Conseguentemente, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) all'articolo 86, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."».

18.0.500/7

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 18.0.500, capoverso «art. 18-quater», alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «Norma interpretativa e presunzione legale» e sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse. Con riferimento agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dal 2024 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 5 milioni di euro annui per la compensazione della perdita di gettito registrata dai Comuni, da ripartire per il 2024 secondo modalità da determinare con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, con riferimento alle annualità successive, entro il 31 marzo di ciascun anno».

18.0.500/8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 18.0.500 dei Relatori, lettera a), cpv. Art. 18-quater, apportare le seguenti modificazioni:

          a) nella rubrica dell'articolo, eliminare le seguenti parole: «Norma interpretativa e presunzione legale»;

          b) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. A decorrere dall'anno d'imposta 2024, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019,n. 160, nonché delle norme da questo richiamate o sostituite, gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali. Gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse. Con riferimento agli effetti delle disposizioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dal 2024 è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo pari a 5 milioni di euro annui per la compensazione della perdita di gettito registrata dai Comuni, da ripartire per il 2024 secondo modalità da determinare con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, con riferimento alle annualità successive, entro il 31 marzo di ciascun anno.».

Art. 24

24.0.500/1

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 24.0.500, alla lettera c), sostituire le parole da: «, al comma 2» fino alle parole: «mese lavorato» con le seguenti: «sopprimere i commi da 1 a 5».

24.0.500/2

Turco, Barbara Floridia

All'emendamento 24.0.500, lettera d), capoverso «articolo 55», lettera a), sopprimere le parole: «e le parole: "l'attività di Sace S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato"».

24.0.500/3

Turco, Barbara Floridia

All'emendamento 24.0.500, lettera g), capoverso «Art. 62-ter» sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

24.0.500/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento dei Relatori 24.0.500, lettera i), cpv. art. 79-bis, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. All'articolo 225, comma 8, del d.lgs. 36/2023, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tutte le disposizioni di cui al periodo precedente si intendono efficaci fino al 2026 o comunque fino al termine previsto del PNRR."».

24.0.500/5

Manca, Parrini

Alla lettera i), capoverso «Art. 79-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tutte le disposizioni di cui al periodo precedente si intendono efficaci fino al 2026 o comunque fino al termine previsto del PNRR"».

24.0.500/6

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento dei Relatori n. 24.0.500, lettera i), capoverso «art. 79-bis» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All'art. 225, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto infine il seguente periodo: "Tutte le disposizioni di cui al periodo precedente si intendono efficaci fino al 2026 o comunque fino al termine previsto del PNRR."».

Art. 25

25.0.500/1

Nave, Barbara Floridia

All'emendamento 25.0.500, lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica, di cui all'articolo 26 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 la spesa autorizzata dall'art. 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026 di Euro 100 milioni per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109/2018 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al DPCM 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica. Il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto-legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'art. 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive. Per le finalità di cui alla presente lettera, si autorizza la spesa di 100 milioni per ciascun anno 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

25.0.500/2

Nave, Barbara Floridia

All'emendamento 25.0.500, lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito,con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di Euro per il 2026.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni per ciascun anno 2024 e 2025, 24 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a partire dall'anno 2027».

25.0.500/3

Nave, Barbara Floridia

All'emendamento 25.0.500, lettera a), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'art. 24-bis del decreto-legge 109/2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'art. 5-ter del decreto-legge 186/2022 e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'art. 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186/2022. Per le dualità di cui ai precedenti periodi, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «66 milioni di euro per ciascun anno 2024 e 2026,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

25.0.500/4

Nave, Barbara Floridia

All'emendamento 25.0.500, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) all'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 30, si apportano le seguenti modificazioni:

              a) sostituire le parole: "5.050.000 euro" con le seguenti: "6.550.000 euro"; dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

          "d-bis) Euro 500.000 per i Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

          d-ter) Euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69."

              b) dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:

        "30-bis. Le misure previste dall'art. 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

        30-ter. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: '16 settembre 2023', ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole: '16 settembre 2024'.

        30-quater. All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: 'fino all'anno di imposta 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'fino all'anno di imposta 2024'.

        30-quinquies. Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

        30-sexies. Agli oneri di cui al comma 1 lettere a) e b), si autorizza una spesa pari a 1 milione e 500 mila euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

Art. 30

30.500/1

Camusso

All'emendamento 30.500, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «2020, 2021, 2022, 2023 e 2024» con le seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024».

Conseguentemente, al capoverso «5-quater», sostituire le parole: «10,4», «10,5» e «2,4» rispettivamente con le seguenti: «70,4», «70,5» e «62,».

30.500/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 30.500 il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        «5-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2020, 2021,2022,2023 e 2024" e le parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

        Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

30.500/3

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 30.500, sostituire il comma 5-bis con il seguente:

        «All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" e le parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti parole: "in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024"».

30.500/4

Guidolin, Barbara Floridia

All'emendamento 30.500, apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 5-bis, sostituire le parole: «e 2024» con le seguenti: «2024 e 2025»;

          b) sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:

        «5-ter. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari.

        5-quater. I trattamenti di cui ai commi 5-bis. e 5-ter. sono erogati entro un limite di spesa di limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 5-ter non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

        5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

30.500/5

Guidolin, Barbara Floridia

All'emendamento 30.500, apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 5-bis, sostituire le parole: «e 2024» con le seguenti: «2024 e 2025»;

          b) sostituire i commi 5-ter e 5-quater con i seguenti:

        «5-ter. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

        5-quater. I trattamenti di cui ai commi 5-bis. e 5-ter. sono erogati entro un limite di spesa di limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 5-ter non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

        5-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 5-quater, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».

30.500/6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5-quater, aggiungere il seguente:

        «5-quinquies. All'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, alla lettera a), dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604", inserire le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis)

        1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

        1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

        1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

        1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

        1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché diconcedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

        1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

        1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

        1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

          b), alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati".».

Art. 39

39.500/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 5-quinquies, aggiungere i seguenti commi:

        «5-sexies. È istituito nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore dell'accudimentodi cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

        5-septies. Agli oneri di cui al comma 5-sexies si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

        5-octies. Il Fondo di cui al comma 5-sexies è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

        5-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 5-sexies.».

39.500/2

Guidolin, Barbara Floridia

All'emendamento 39.500, lettera b), capoverso 40, sostituire la lettera d) con la seguente:

          «d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. A decorrere dall'anno 2025, gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 1 e 1-bis sono sottoposti con cadenza semestrale a monitoraggio e rendicontazione al Ministero dell'economia e delle finanze gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad essi trasferiti".».

39.500/3

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 39.500, lettera b), alla lettera c), numero 2), capoverso «h)», sopprimere le parole: «promozione di».

39.500/4

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 39.500, lettera b), alla lettera c), numero 2), capoverso «h)», dopo le parole: «rilevanza nazionale o territoriale,» inserire la seguente: «anche».

39.0.500/1

Sironi, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 39.0.500, capoverso «Art. 39-bis» dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Per le persone che versano in situazioni di fragilità sociale, il Fondo di cui al comma 1 è destinato, altresì, all'acquisto di alimenti per animali d'affezione.».

Conseguentemente:

          a) al comma 2 sostituire le parole: «250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 per l'anno 2025, 250.000 per l'anno 2026» con le seguenti: «300.000 euro per l'anno 2024, 300.000 per l'anno 2025, 300.000 per l'anno 2026»;

          b) al conseguentemente, sostituire le parole: «99,750 milioni di euro» con le seguenti: «99,700 milioni di euro».

39.0.500/2

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 39.0.500, capoverso «Art. 39-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

        "1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.

        1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."».

Conseguentemente, al conseguentemente, sostituire le parole: «99,750 milioni di euro» con le seguenti: «94,750 milioni di euro».

Art. 50

50.0.500/1

Guidolin, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 50.0.500, comma 1, sostituire le parole: «5.000.000 di euro» con le seguenti: «15.000.000 di euro».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

50.0.500/2

Lorenzin, Zampa, Manca, Camusso, Zambito

All'emendamento 50.0.500, capoverso «Art. 50-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 331, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," sono inserite le seguenti: "all'istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,".

        1-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 332, inserire il seguente:

        "332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."».

Art. 54

54.1000/1

Manca, Nicita

Al numero 1, lettera a) sostituire le parole: «sono sostituite con: "è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024"» con le seguenti: «sono sostituite con: "è autorizzata la spesa complessiva di 220 milioni di euro per l'anno 2024"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/2

Martella, Manca

Al comma 1, sostituire le parole da: «Conseguentemente, Allo stato di previsione» fino a: «Fino all'anno 2030» con le seguenti: «Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

54.1000/3

Lorenzin

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-biscon le seguenti: «inserire i seguenti:

        "2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.

        2-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024.

        2-quater.

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualorale misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/4

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-biscon le seguenti: «inserire i seguenti: "2-bis. Per l'anno 2024, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al presente comma nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le garanzie di cui al presente comma sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al primo periodo. 2-ter."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. inserire il seguente:

          «4, All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/5

Malpezzi

Al numero 1, apportare le seguenti modificazioni:

          alla lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-biscon le seguenti: «inserire i seguenti:

        "2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la parola: 'disegni e modelli' sono aggiunte le seguenti: 'know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità';

          b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

        '10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza'.

        2-ter."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presentelegge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/6

Martella, Manca

Al numero 1, alla lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-biscon le seguenti: «inserire i seguenti:

        "2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 89, le parole: 'fino al 31 dicembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2024';

          b) al comma 90, le parole: '10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024' sono sostituite dalle seguenti: '10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025'.

        2-ter,"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia edelle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2025."».

54.1000/7

Tajani, Furlan

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-biscon le seguenti: «inserire i seguenti:

        "2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole: 'fino al 30 giugno 2022' sono soppresse;

          b) le parole: 'fino a un importo di euro 100 milioni' sono sostituite dalle seguenti: 'fino a un importo di euro 150 milioni'.

        2-ter"».

54.1000/8

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Al numero 1, lettera b), sostituire le parole: «inserire il seguente: "2-biscon le seguenti: «inserire i seguenti:

        "2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete'.

        2-ter."»

54.1000/9

Martella, Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 'Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative', con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

        3-ter. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 3-bis."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/10

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto."».

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 46 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 46 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/11

Manca, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) al comma 3, sostituire le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".»

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/12

Lorenzin

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole: 'superiore a 6 anni' con le seguenti: 'superiore a 8 anni' e le parole: '36 mesi' con le seguenti: '60 mesi'."».

54.1000/13

Malpezzi

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto-legge 21giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."»

54.1000/14

Martella, Manca, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, riguardante 'Una normativa sui chip per l'Europa', al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/15

Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti;

        "3-bis. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal decreto 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

        3-ter. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          'b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/16

Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        "3-bis. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

        3-ter. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 3-bis sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

        3-quater. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."».

54.1000/17

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, letteraa), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:

          1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;

          2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;

          3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese."».

54.1000/18

Martella, Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatoti certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3-quater, 3-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso a! credito d'imposta di cui al comma 3-bis."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/19

Malpezzi

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. In continuità con la Circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."».

54.1000/20

Martella

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        "3-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'unione europea, 2-b/s, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3-quater.

        3-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."».

54.1000/21

Malpezzi

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 'in misura pari al 5 per cento' sono sostituitedalle seguenti: 'in misura pari al 10 per cento' e le parole: 'nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro' sono sostituite dalle seguenti: 'nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro'".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034."».

54.1000/22

Manca, Franceschelli

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presentelegge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/23

Malpezzi

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente: "All'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: '150 milioni' sono sostituite dalle seguenti: '200 milioni' e le parole: 'dal 2025 al 2035' sono sostituite con le parole: 'dal 2024 al 2034'".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuatii sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"».

54.1000/24

Tajani, Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1055, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 dicembre 2023';

          b) al comma 1057, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 dicembre 2023'".».

54.1000/25

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese agli anni 2024 e 2025. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-b/s, sono definite le modalità di attuazione per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualorale misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/26

Malpezzi

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: '110 per cento' sono aggiunte le seguenti: 'e del 150 per cento in caso di disegni e modelli';

          b) al comma 10-bis, le parole: '110 per cento' sono soppresse;

          c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        '4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presentelegge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 37,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"».

54.1000/27

Lorenzin

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b):

            1) le parole: '20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '40 per cento';

            2) le parole: '10 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '20 per cento';

            3) le parole: '5 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '10 per cento';

          b) alla lettera c), le parole: '20 per cento' sono sostituite dalle seguenti: '30 per cento'".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/28

Lorenzin

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: 'la propria qualifica' sono inserite le seguenti: ', compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,'"».

54.1000/29

Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Giacobbe, Martella

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        "3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

          Fertilizzanti;

          Fitosanitari;

          Mangimi;

          Sementi e piantine.

        3-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

54.1000/30

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: '30 giugno 2023' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2023'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/31

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 3 inserire i seguenti:

        "3-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

        3-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole: 'sostegno delle filiere agricole' sono aggiunte le seguenti: 'e delle filiere della pesca e acquacoltura'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/32

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        "4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.

        4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.

        4-quater. Al maggiori oneri di cui al comma A-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma.

        4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscaleed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/33

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        "4-bis. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:

          a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

          b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

        4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quater.

        4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015,n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/34

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        "4-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 4 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

        4-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 4-bis."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/35

Manca, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025".»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

          «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."»

54.1000/36

Irto

Ai numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversioneparziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018."»

54.1000/37

Fina

Al numero 1. dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole: 'cooperative o consorzi di autotrasportatori' sono inserite le seguenti: 'ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati'"».

54.1000/38

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/39

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/40

Lorenzin

Al numero 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        "4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete.'"»

54.1000/41

Martella

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'allegato A:

            1) al capoverso dodicesimo, le parole: 'interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica' sono soppresse;

            2) sono aggiunti in fine i seguenti capoversi: 'strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di self scanning, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento contactless), strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassetti e casseforti intelligenti), sistemi avanzati di sicurezza anti-taccheggio, scaffalature autoportanti per magazzini automatizzati strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto), strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita o sede operativa, potenziamento rete mobile e wireless, strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, fleet management System, implementazione AGV, silo per la preparazione pallet di picking, sorter), prodotti e sistemi per la refrigerazione commerciale, macchine generatrici di fluidi per la conservazione dei prodotti (ad esempio gas inerti), soluzioni di Smart-Building inclusi i sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi'.

          b) all'allegato B:

            1) al capoverso diciannovesimo, le parole: 'e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica' sono soppresse;

            2) sono aggiunti infine i seguenti capoversi: 'software, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi Big Data Analytics), software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto)'.".»

54.1000/42

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: 'tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese per un ammontare non inferiore a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

54.1000/43

Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/44

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1055, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 maggio 2024';

          b) al comma 1057, le parole: 'ovvero entro il 30 novembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero entro il 31 maggio 2024'.".».

Conseguentemente, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate 0 siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del mode in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/45

Lorenzin

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        "4-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 dopo il numero 1), è inserito il seguente:

            '1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).'.

        4-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: 'che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 1/01 recante 'Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'ucraina' sono soppresse;

          b) le parole: 'previste dalla citata Comunicazione' sono sostituite dalle seguenti: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 1/01)"».

54.1000/46

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        "4-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, capoverso '55-bis', dopo il numero 1) è inserito il seguente:

            '1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1)'.

        4-ter. Al comma 1, numero 3), dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le seguenti parole: 'che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 1/01 recante 'Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina', e le parole: 'previste dalla citata Comunicazione' sono sostituite dalle seguenti parole: 'previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 1/01).'"».

54.1000/47

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

        "4-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: '30 giugno 2023', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 2024'.

        4-ter. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: '30 settembre 2023' sono sostituite dalle seguenti: '31 marzo 2024'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3. aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/48

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: 'per l'anno 2023' sono aggiunte le seguenti: 'e 20 milioni di euro per l'anno 2024'."».

Conseguentemente, dopo il numero 3 aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia edelle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/49

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente; "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024"».

54.1000/50

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        "4-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2024"».

54.1000/51

Lorenzin

Al numero 1 dopo la lettera b) inserire la seguente:

          b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole "31 agosto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2024".»

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazionee di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 9,5 milioni di euro per l'anno 2024."»

54.1000/52

Tajani, Manca

Al numero 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          b-bis) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

          b) il comma 2 è soppresso.»

54.1000/53

Parrini, Franceschelli, Zambito, Sensi, D'Elia, Nicita, Furlan, Misiani, Basso

Al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento,per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

          b) alla lettera a), sostituire le parole: "è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "è autorizzata la spesa complessiva di 9.270,8 milioni di euro, in ragione di 566,6 milioni di euro per l'anno 2024, 884,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.149,6 milioni di euro per l'anno 2026"».

54.1000/54

Manca, Rando

Al numero 2, sopprimere la lettera a).

54.1000/55

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

          «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati".».

Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e il decreto-legge 21 marzo 2023 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono abrogati.

54.1000/56

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

          «a) il comma 1 è soppresso.».

54.1000/57

Barbara Floridia, Damante, Bevilacqua, Lorefice, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone

All'emendamento 54.1000, al punto 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) il comma 1 è abrogato.».

54.1000/58

Manca

Al numero 2, al comma 1 premettere il seguente:

        «01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile" dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

Conseguentemente, alla lettera a), capoverso «1», gli importi ivi previsti sono ridotti di 40 milioni e 400.000 euro per l'anno 2024 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

54.1000/59

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 54.1000, punto 2, lettera a), sostituire i commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater con i seguenti:

        «1. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

        1-bis. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

          a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

          b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

          c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

          d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

          e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

          g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette "infrastrutture verdi", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

        1-ter. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

        1-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.».

54.1000/60

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Irto, Basso, Fina

Al numero 2, lettera a) sostituire il capoverso «1» con il seguente:

        «1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa,il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato "Piano". Il Piano è rivolto:

          a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

          b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di demotica;

          c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

        Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

          a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

          b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

          c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

          d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

        Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024,885 milioni per l'anno 2025, 1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno2027, 1380 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

        Con decreto dei Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.».

54.1000/61

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «bilancio dello Stato» con le seguenti: «Al fine di progettare e realizzare i collegamenti ferroviari diretti tra Crotone e Cosenza, Siracusa e Trapani, Palermo e Trapani, Taranto e Lecce, Agrigento e Catania, Agrigento e Siracusa, Taranto e Cosenza, Potenza e Matera, il raddoppio della linea Albairate e Mortara, la riapertura della linea Dogato-Portomaggiore e per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie SIA Porretta Terme- Bologna e S2A Vignola-Bologna».

Conseguentemente, il capoverso 1-quater è abrogato.

54.1000/62

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «bilancio dello Stato» con le seguenti: «Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, nonché gli investimenti sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, nonché per la realizzazione di ecodotti per la connettività ecologica territoriale" rispetto al quale è».

54.1000/63

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 54.1000 del Governo, punto 2, lettera a) capoverso 1, sostituire le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «bilancio dello Stato» con le seguenti:

        «1. Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture è istituito un fondo denominato "Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria", rispetto al quale è».

54.1000/64

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Irto, Basso, Fina

Al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025, 1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027, 1380 milioni per l'anno 2028,1.700 milioni per l'anno 2029,1.430 milioni per l'anno 2030,1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 280 milioni per l'anno 2024,535 milioni per l'anno 2025,800 milioni per l'anno 2026,1.280 milioni per l'anno 2027,1.385 milioni perl'anno 2028,1.200 milioni per l'anno 2029, 930 milioni per l'anno 2030, 960 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»;

          b) alla lettera c), sostituire i commi da 7-bis a 7-quater con i seguenti:

        «7-bis. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato "Piano". Il Piano è rivolto:

          a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

          b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

          c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

        7-ter. Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

          d) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

          e) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

          f) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

          g) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'ediliziaresidenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

        7-quater. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8.700 milioni di euro, in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 700 milioni per l'anno 2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

        7-quater. Con decreto dei Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016. n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/65

Meloni, Nicita

Al numero 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025,1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027,1380 milioni per l'anno 2028,1.700 milioni per l'anno 2029,1.430 milioni per l'anno 2030,1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» con le seguenti: «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 606 milioni per l'anno 2024, 766 milioni per l'anno 2025,1.040 milioni per l'anno 2026, 330 milioni per l'anno 2027,1270 milioni per l'anno 2028,1.590 milioni per l'anno 2029,1.320 milioni per l'anno 2030,1.350 milioni per l'anno 2031,150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»;

          b) alla lettera a), dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

        «1-quinquies. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, regione autonoma della Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2024,119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2032. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'università e della Ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse daquelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/66

Nicita

Al numero 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni per l'anno 2024, 885 milioni per l'anno 2025,1.150 milioni per l'anno 2026, 440 milioni per l'anno 2027,1380 milioni per l'anno 2028,1.700 milioni per l'anno 2029,1.430 milioni per l'anno 2030,1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» con le seguenti: «4.312 milioni di euro, in ragione di 7 milioni per l'anno 2024, 285 milioni per l'anno 2025, 550 milioni per l'anno 2026, 240 milioni per l'anno 2027, 380 milioniper l'anno 2028,1.100 milioni per l'anno 2029, 830 milioni per l'anno 2030,860 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»;

          b) alla lettera a), dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

        «1-quinquies.1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale le carenze infrastrutturali dell'edilizia sanitaria pubblica e le attrezzature ospedaliere nelle aree territoriali del mezzogiorno è autorizzata la spesa complessiva di 5 miliardi di euro, in ragione di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni per l'anno 2027, 1.000 milioni per l'anno 2028, 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031, e di 200 milioni per l'anno 2032.».

54.1000/67

Irto, Basso, Fina, Manca

Al comma 2, lettera a), sopprimere i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.

54.1000/68

Irto, Basso, Fina, Manca

Al comma 2, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera a).

54.1000/69

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 54.1000, al punto 2, capoverso «articolo 56», lettera a), capoverso comma «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) sostituire, le parole da: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 718 milioni di euro. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventualie ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

          b) alla lettera b) sostituire, le parole da: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1,600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

54.1000/70

Irto, Basso, Fina, Manca

Al comma 2, lettera a), comma 1-bis, sopprimere la lettera b).

54.1000/71

Nicita, Furlan

Al numero 2, lettera a), dopo il comma 1-quater aggiungere il seguente:

        «1-quinquies. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: "5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "5,4 milioni di euro".»

Conseguentemente, dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

          «4. Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

            2024: - 400.000;
2025: - 400.000;
2026: - 400.000».

54.1000/72

Basso

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471, è sostituito dal seguente:

        '471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato 'buono portuale', pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16,17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

          a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;

          b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;

          c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un 'buono portuale' di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presentelegge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."».

54.1000/73

Manca, Lorenzin

Al numero 2 dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: 'e 100 milioni di euro per l'anno 2023' sono sostituite dalle seguenti: ', 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026';

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno.'.

        3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: 'Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno.'.

        3-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: 'Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.'".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/74

Basso

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          "3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previoparere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/75

Lorenzin

Al numero 2. dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importiinferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/76

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto, Fina

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/77

Valente

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento dei Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/78

Sensi, D'Elia, Manca

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/79

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

        3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made inItaly, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

54.1000/80

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita

Al numero 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) Al comma 4, la lettera a) è soppressa;».

54.1000/81

Basso, Manca, Irto, Fina

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione degli interventi della Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo di sistemi di trasporto, Programma 13.2, autotrasporto e intermodalità, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        5-ter. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguirerisparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/82

Manca, Irto, Basso, Fina

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sul capitolo 7309, 'Modalità alternative al trasporto stradale e ottimizzazione della logistica' della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

          "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/83

Manca, Irto, Basso, Fina

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro perciascun anno 2024, 2025 e 2026 sul capitolo 1245, Marebonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/84

Manca, Irto, Basso, Fina

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sul capitolo 1246, Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali-Ferrobonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."»

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/85

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 sono inseriti {seguenti:

        "5-bis. Ai fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

        5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economiae delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/86

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'alticcio 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

        5-ter. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 5-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025, e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono dispostemisure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026."».

54.1000/87

Manca, Martella, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguirerisparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 22 milioni di euro per l'anno 2024"».

54.1000/88

Martella

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziate ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6-quater.

        6-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/89

Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, le parole: 'può destinare' sono sostituite dalle seguenti: 'deve destinare, previa istanza dell'impresa o dell'agenzia stessa,'"».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/90

Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 728, dopo le parole: 'per ciascuno degli anni 2022 e 2023' sono aggiunte le seguenti: 'nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026';

          b) al comma 730, dopo le parole: 'per ciascuno degli anni 2022 e 2023' sono aggiunte le seguenti: 'nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026'".».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minorispese pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/91

Irto

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimentodel Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."».

54.1000/92

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il fondo di cui all'articolo 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica 'l'Eroica' al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.

        6-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."».

54.1000/93

Basso, Irto, Fina, Manca, Nicita, Furlan

Al numero 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: 'carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.', con le seguenti: 'carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.'. Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: 'per l'anno 2022', inserire le seguenti: 'e 2023'.

        6-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232.".».

54.1000/94

Manca

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

          «c) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        "7-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 al 2028."».

54.1000/95

Nicita

Al numero 2, lettera c), al comma 7-bis premettere il seguente:

        «07-bis. Gli impegni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo sono attivabili solo ove comprensivi degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto.».

54.1000/96

Sironi, Barbara Floridia

All'emendamento 54.1000, comma 2, lettera e), al comma 7-bis, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: «senza ulteriore consumo di suolo, garantendo invarianza idraulica e prevenzione del dissesto idrogeologico, nel rispetto della tutela paesaggistica e della sostenibilità ambientale, valutati gli impatti sul livello di inquinamento dell'aria e dei conseguenti effetti sulla salute dei residenti».

54.1000/97

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 54.1000 del Governo, comma 2, lettera c), capoverso 7-quater, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole da: «100 milioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «300 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028»;

          b) dopo il comma 7-quater, inserire il seguente:

        «7-quater. 1. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

54.1000/98

Martella

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-quater, aggiungere il seguente:

        «7-quater.1. Per l'attuazione di interventi di progettazione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre, sono stanziate risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/99

Zambito, Franceschelli, Parrini

Al numero 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 7-quinquies, aggiungere in fine le seguenti parole: «e per assicurare la progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno-Pisa-Firenze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»;

          b) dopo il comma 7-duodecies inserire il seguente:

        «7-terdecies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per Fanno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

54.1000/100

Martella

Al numero 2, lettera c), comma 7-sexies, dopo le parole: «per l'anno 2024» aggiungere le seguenti: «e per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore diSant'Antonio di Padova, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

54.1000/101

Zambito, Franceschelli, Parrini

Al numero 2, lettera c), comma 7-septies, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini della realizzazione del progetto di potenziamento e di sviluppo del porto di Livorno e delle relative infrastrutture per l'interconnessione con il territorio mediante i collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce, è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;

          b) aggiungere infine il seguente periodo: «Ai maggiori oneri di cui al secondo periodo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

54.1000/102

Basso

Al comma 2, lettera c), comma 7-septies, sostituire le parole da: «riduzione dell'autorizzazione» fino a: «16 novembre 2028, n. 130» con le seguenti: «riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

54.1000/103

Di Girolamo, Barbara Floridia

All'emendamento 54.1000, al comma 2, lettera c), comma 7-octies, l'autorizzazione di spesa è incrementata di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024».

54.1000/104

Di Girolamo, Barbara Floridia

All'emendamento 54.1000, comma 2, lettera c), comma 7-octies, dopo le parole: «15,5» ovunque ricorrano inserire le seguenti: «milioni di euro».

54.1000/105

Franceschelli

Al numero 2, lettera c), comma 7-octies, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «Sente-Longo» inserire le seguenti: «e per il ripristino della viabilità nella Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2004, è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro per l'anno 2024 per il finanziamento degli interventi necessari al ripristino e alfa messa in sicurezza del Ponte Nove Luci sulla strada SP 18/E.»;

          b) sostituire le parole: «euro 15,5 per l'anno 2024» con le seguenti: «euro 28,5 milioni per l'anno 2024.».

54.1000/106

Di Girolamo, Barbara Floridia

All'emendamento 54.1000, al comma 2, lettera c), dopo il comma 7-novies, aggiungere il seguente:

        «7-novies.1 È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per rammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescarae Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

54.1000/107

Di Girolamo, Maiorino, Barbara Floridia

All'emendamento 54.1000, al comma 2 lettera e), sopprimere il comma 7-decies.

54.1000/108

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-undecies inserire il seguente:

        «7-undecies.1. Per gli interventi di smantellamento e riforestazione del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol sita nel territorio appartenente al Comune di Cesana Torinese, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuatii sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024."».

54.1000/109

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-duodecies aggiungere i seguenti:

        «7-terdecies. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

        7-quaterdecies. Il Fondo di cui al comma 7-terdecies è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

        7-quinquiesdecies. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministrodell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."».

54.1000/110

Zambito, Franceschelli, Parrini

Al numero 2, lettera c), dopo il comma 7-duodecies aggiungere il seguente:

        «7-terdecies. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché della spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana-Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni per l'anno 2024, 60 milioni per l'anno 2025, 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezzaenergetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni per l'anno 2024, 60 milioni per l'anno 2025, 80 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031."».

54.1000/111

Manca

Al numero 2. lettera c), dopo il comma 7-duodecies aggiungere il seguente:

        «7-terdecies. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del comune sede dell'Autodromo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.».

Conseguentemente, dopo il numero 3, inserire il seguente:

        «4. All'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

54.1000/112

Manca

Al comma 2, dopo il comma 7-duodecies, aggiungere il seguente:

        «7-terdecies. Le disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative al riconoscimento dell'agevolazione del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2023 e la relativa possibilità di cessione del credito maturato ai sensi dell'articolo 121 del medesimo decreto si intendono applicabili a tutte le spese documentate e rimaste a carico del contribuente fino alla data del 31 dicembre 2023. A tal fine il contribuente può produrre attestazione asseverata con atto notorio, redatto del professionista incaricato, dell'avvenuta emissione delle fatture fino alla data del 31 dicembre 2023, in caso di general contractor della sola fattura di quest'ultimo. Per procedere alla cessione entro la data del 16 marzo 2024, il contribuente è tenuto a produrre tutta la documentazione, le asseverazioni previste e il completamento dei lavori con relativa asseverazione di fine lavori.».

54.1000/113

Manca

Al comma 2, dopo il comma 7-duodecies, aggiungere il seguente:

        «7-terdecies. Per le finalità di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai fini del riconoscimento dell'agevolazione del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, è consentito a coloro che hanno già depositato il secondo SAL al 60 per cento, di depositare un ulteriore stato di avanzamento dei lavori, tra il secondo e il SAL finale, attestante l'effettivo stato dei lavori entro il 31 dicembre 3023.».

Art. 65

65.0.1000/500/1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al subemendamento 65.0.1000/500, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          «b-bis) dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

        "10-bis. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è autorizzato un contributo per la copertura dei costi di gestione dei primi tre esercizi pari a 5 milioni di euro al fondo pensione complementare già costituito denominato 'Previdenza, Sicurezza e Difesa'.

        10-ter. Il comma 56 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

        10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."».

65.0.1000/501/1

De Rosa

Al subemendamento 65.0.1000/501, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;

          b) dopo il comma 5-bis inserire i seguenti:

        «5-ter. Allo scopo di dare avvio alle forme collettive di previdenza complementare istituite anche mediante accordi tra i dipendenti di cui all'articolo 3, comma 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promossi da loro associazioni, è stanziato un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per la copertura dei costi di gestione del fondo pensione complementare già costituito denominato "Previdenza, Sicurezza e Difesa". Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di erogazione e di utilizzo dei contributi.

        5-quater. Il comma 56 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.».

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

 2024: -5.000.000;
 2025: -5.000.000;
 2026: -5.000.000.

Art. 70

70.500/1

Patuanelli, Damante, Castellone, Barbara Floridia

All'emendamento 70.500, alla lettera a), dopo il capoverso 1-octies, inserire il seguente:

          «1-novies. Ai profughi ucraini, in possesso di titoli e qualifiche relativi a professioni regolamentate, al fine di poter esercitare temporaneamentela loro professione sul territorio nazionale è rilasciato il Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.».

Art. 81

81.0.500/1

Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello, Barbara Floridia

All'emendamento 81.0.500, capoverso «Art. 81-bis», apportare le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».;

          b) al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «presente articolo» e le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «3.200.000 euro».

81.0.501/1

Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 81.0.501, capoverso «Art. 81-bis», apportare le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è implementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;

          b) al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «presente articolo» e le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «50.200.000 euro».

81.0.501/2

Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 81.0.501, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire l'alinea con la seguente: «Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:»:

          b) dopo l'articolo 81-bis, inserire il seguente:

«Art. 81-ter.

(Fondo per la sperimentazione degli Asili musicali)

        1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

        2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

        3. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito, sono apportate le seguenti variazioni:

          2024: -2.000.000;
2025: -2.000.000;
2026: -2.000.000.

Art. 89

89.0.500/1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al capoverso «Art. 89-bis», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dallalegge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

        2. La dotazione del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementata di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

89.0.500/2

Pirondini, Aloisio, Castiello, Patuanelli, Castellone, Damante, Barbara Floridia

All'emendamento 89.0.500, capoverso «Art. 89-bis», apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Quota parte del Fondo di cui al presente comma è vincolata al potenziamento dell'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale»;

          b) al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «Quota parte del Fondo di cui al presente comma è vincolato - in conformità con l'Avviso "Sport e periferie 2023", al restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi di pertinenza delle istituzioni scolastiche, nonché per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, finalizzato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».