Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 173 del 15/12/2023
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 926
G/926/24/5 (già em. 10.14)
Guidolin, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante
Il Senato,
in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;
premesso che:
l'articolo 10, comma 3, prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022- 2024, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale sono incrementati a decorrere dal 2024 sulla base dei criteri di cui al comma 1;
l'articolo 10, comma 5, prevede che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche i riconoscimenti finalizzati a valorizzare la specificità medico-veterinaria, infermieristica e dell'altro personale secondo specifiche indicazioni da individuarsi nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
considerato che
la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) all'articolo 1, comma 409, prevede che ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale;
l'articolo 1, comma 409 della legge n. 178/2020, evidenzia una criticità in quanto pur appartenendo alla medesima classe di laurea, avendo svolto lo stesso percorso formativo ed essendo posti nello stesso inquadramento, gli operatori delle professioni sanitarie ostetriche sono esclusi dall'applicazione dell'indennità di specificità infermieristica;
l'articolo 1, comma 414, della legge n. 178/2020 stabilisce che al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale.
impegna il Governo
a prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, che per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui all'articolo 10, comma 3, non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e a stabilire che a decorrere dal 1° gennaio 2024 l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.
G/926/25/5 (già em. 4.0.14)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (A.S. 926),
impegna il Governo:
a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.0.14