Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 171 del 14/12/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 926

 

Art. 010

010.500 (testo corretto)

I Relatori

Sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 10 premettere il seguente:

«Art. 010.

(Interventi per il personale della Croce Rossa Italiana)

        1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.";

          b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre Amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimenti - limitatamenteal trattamento fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa - ed il trattamento del corrispondente personale dell'Amministrazione ricevente."»;

          b) all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

        «5-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        5-ter. Al fine di incentivare le maggiori attività rese, in particolare, nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

        5-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 a decorrere dal 2024.

        5-quinquies. Il dirigente generale di cui al comma 5-quater, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b).

        5-sexies. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

        5-septies. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare assunzioni di personale dadestinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

        5-octies. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione." e dopo le parole: "Ai fini dell'attuazione del comma 891" sono aggiunte le seguenti "e del presente comma"»;

          c) dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)

        1. All'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale";

          b) al comma 3-quinquies:

            1) le parole: "dai comuni interessati", sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale";

            2) le parole: "tra i comuni", sono sostituite dalle seguenti: "tra le amministrazioni";

            3) le parole: "i comuni interessati", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni interessate";

            4) le parole: "il comune beneficiario", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni beneficiarie".

Conseguentemente, le parole "entro il 31 luglio 2023", sono sostituite dalle seguenti "31 agosto 2024".

Art. 10-ter.

(Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

        1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria,nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Art. 10-quater.

(Sistemi informativi in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni)

        1. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "dipendenti della pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente". Le parole "per la formazione" sono soppresse.»;

          d) all'articolo 63, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:

          a) quanto 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020;

          b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR;

          c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65;

          d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.

        5-ter. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure urgenti in materia di istruzione)"»;

          e) all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di potenziare fazione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e Sezioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024- 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'Area dei funzionari, prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3-ter. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per fanno 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per fanno 2024 e di euro 198.240 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata per fanno 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per fanno 2024 e di euro 52.997 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiorioneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma.»;

          f) dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)

        1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

        2. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

        3. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di Euro 256.928,00 per l'anno 2024.

        4. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM.»;

          g) dopo l'articolo 67 inserire i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione)

        1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizionedigitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

        2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

        3. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 67-ter.

(Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)

        1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorilee di comunità, assicurandone la piena operatività ed il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 16, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          "d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;".

        2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.

        3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area Funzionari.

        4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

        5. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unità di personale dirigenziale non generale e n. 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari, del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneriagenerale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.

        6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di curo 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032, e di euro 3.023.040 a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 2, 3 e 5.»;

          h) all'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        «1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 846, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre2024";

          b) al comma 850, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e a titolo gratuito per l'anno 2024".

        2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

          i) dopo l'articolo 88, sono inseriti i seguenti:

«Art. 88-bis.

(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)

        1. All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti parole: ", e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."

        2. All'articolo 20, comma 2-quinques, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo le parole: "Entro il termine" sono inserite le seguenti: "del 30 giugno 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella allegato VI-bis Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesimatabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria."

Art. 88-ter.

(Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)

        1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: "del turismo," sono aggiunte le seguenti: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani,";

          b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: "generale e" sono aggiunte le seguenti: "due posti di funzione dirigenziale di livello non generale";

          c) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma";

          d) al comma 3, al terzo periodo, le parole: "dell'incarico dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi dirigenziali".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 352.937, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: - 14.187.443;
2025: - 14.230.515;
2026: - 20.050.818

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: - 4.000.000;
2025: - 4.000.000;
2026: - 4.000.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: - 2.398.940;
2025: - 3.479.456;
2026: - 3.479.456.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: - 700.000;
2025: - 3.000.000;
2026: - 3.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1 sostituire le parole «190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti «euro 187.739.236 per l'anno 2024, di euro 284.179.697 per l'anno 2025 e di euro 200.000.000 per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, le parole: «euro 179 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 177,47 milioni»;

Conseguentemente, dopo l'allegato 5, inserire il seguente:

        Allegato VI-bis
(Art. 88-bis)

          Organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria

 

DOTAZIONE ORGANICA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 

n. 1 Capo Dipartimento, che assume la denominazione di «Direttore Generale della giustizia tributaria»

n. 3 Dirigenti di livello generale

n. 18 Dirigenti di livello non generale destinati agli uffici centrali del Dipartimento

n. 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui n 83 unità di area funzionari, n. 31 unità di area assistenti e n. 6 unità di area operatori

n. 35 Dirigenti di livello non generale destinati alla direzione dei 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado

n. 2.204 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, di cui alla tabella C allegata al D.M. 3 settembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015

n. 2 dirigenti di livello non generale e n. 72 unità di personale amministrativo di cui alla tabella C allegata al citato D.M. 3 settembre 2015, a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

 

UFFICI CENTRALI

Direttore Generale della giustizia tributaria

 

Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca

 

Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale:

I - Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne.

II - Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario.

III - Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali.

IV - Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione.

 

Direzione di livello generale I - Normativa, affari giuridici e magistrati

Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione.

Ufficio II - Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia.

Ufficio III - Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.

Ufficio IV - Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari.

Ufficio V - Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria.

Ufficio VI - Gestione dello stato giuridico e economico dei magistrati e dei giudici tributari.

Ufficio VII - Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso.

 

Direzione di livello generale II - Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio

Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria.

Ufficio II - Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale.

Ufficio III - Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria.

Ufficio IV - Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria.

Ufficio V - Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale ed con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento dell'attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento.

Ufficio VI - Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'assestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento.

Ufficio VII - Rilevazione e analisi statistica concernente l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l'istituto nazionale di statistica.

 

UFFICI TERRITORIALI

N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022) da attribuire a n. 35 Dirigenti di livello non generale.

Art. 34

34.0.39 (testo 2)

Maiorino, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Promozione dell'occupazione delle donne vittime di violenza)

          1. Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000,00 euro annui. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023.

          2. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero di cui al comma 1 spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione con il contratto di cui al primo capoverso. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2,7 milioni per l'anno 2026, 1,6 milioni per l'anno 2027, 0,3 milioni per l'anno 2028, 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030.».

     Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «96,3 milioni di euro per l'anno 2024, 99 milioni di euro per l'anno 2025, 97,3 milioni di euro per l'anno 2026, 98,4 milioni di euro per l'anno 2027, 99,7 milioni di euro per l'anno 2028, 99, 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.»

Art. 50

50.0.61 (testo 2)

Guidolin, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

          1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementato di 5.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 56

56.21 (testo 2)

Nicita, Furlan

Apportare le seguenti modificazioni:

          a)  Dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «1-bis. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "5,4 milioni di euro".»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 "

     Conseguentemente:

          - alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

          2024: - 400.000

          2025: - 400.000

          2026: - 400.000

          - all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 20 milioni di euro per l'anno 2026."