Legislatura 19ª - 2ª e 6ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 13/12/2023
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (n. 99)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera h), e 19, comma 1, lettere da a) ad h), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore per la 2a Commissione, illustra il provvedimento in titolo. Lo schema si compone di 4 articoli e apporta diverse modifiche al decreto legislativo n. 546 del 1992 recante disposizioni sul processo tributario.
Le Commissioni sono chiamate ad esprimere il parere entro il 5 gennaio 2024.
L'articolo 1 dello schema di decreto apporta diverse modifiche alle disposizioni sul processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.
In particolare, la lettera a), - dando attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b) della legge n. 111 del 2023 - interviene sull'articolo 7, comma 4 del citato decreto legislativo, aggiungendo due periodi volti a disciplinare la facoltà di notifica in via telematica dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale nonché di deposito in via telematica del modulo di deposizione sottoscritto dal testimone con firma digitale.
Quanto alla testimonianza scritta, viene previsto - in deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - che il testimone munito di firma digitale può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo la firma digitale, che viene successivamente depositato telematicamente dal difensore della parte che lo ha citato.
La lettera b) (in attuazione del criterio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b)) interviene sull'articolo 12, che disciplina l'assistenza tecnica del difensore, prevedendo: la possibilità di sottoscrivere con firma digitale il conferimento dell'incarico al difensore (numero 1); il deposito telematico, da parte del difensore, dell'immagine della procura conferita su supporto cartaceo, con attestazione di conformità da parte del difensore medesimo (numero 2); le modalità telematiche di conferimento della procura equivalenti all'apposizione della procura in calce all'atto (numero 3).
La lettera c) interviene (in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera a)) sull'articolo 14, in materia di litisconsorzio e intervento, aggiungendo il comma 6-bis, a norma del quale nel caso di vizi di notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
La lettera d) - in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) - reca modifiche all'articolo 15 in materia spese del giudizio. In particolare con l'introduzione del comma 1-bis, viene esclusa l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 che pone le spese a carico della parte soccombente nel caso in cui oggetto del giudizio è un atto impositivo per cui il contribuente è stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basa, in tutto o in parte, su elementi forniti per la prima volta dal contribuente solo in sede di giudizio (numero 1).
Viene modificato poi il comma 2 aggiungendo un'ulteriore ipotesi di compensazione delle spese del giudizio - che si aggiunge a quelle, già previste, della soccombenza reciproca e delle gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate - per il caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti dalla stessa solo nel corso del giudizio (numero 2). È da ultimo inserita una previsione per cui nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte (numero 3).
La lettera e) (in attuazione della lettera b)), n. 1, della delega) modifica il comma 1 dell'articolo 16 in materia di comunicazioni, adeguando le previsioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni a cura delle segreterie delle corti con la sostituzione del riferimento al "plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento" con quello alla "raccomandata con avviso di ricevimento".
La lettera f) (attuativa del criterio di delega di cui lettera b)) introduce alcune modifiche all'articolo 16-bis in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi telematici.
In particolare viene, fra le varie previsioni, rafforzato l'obbligo per le parti, i consulenti e gli organi tecnici di notifica e deposito esclusivamente con modalità telematiche.
La lettera g) inserisce nel decreto legislativo n. 546 del 1992 il Capo III "Forma degli atti", comprendente l'articolo 17-ter "Degli atti in generale" (in attuazione del criterio di cui alla lettera b), nn. 1), 2) e 3).
Il nuovo articolo prevede, al comma 1, che gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali siano redatti in modo chiaro e sintetico. Ai sensi del comma 2 tutti gli atti del giudice, degli ausiliari, delle segreterie, delle parti e dei difensori - e i provvedimenti sono di regola sottoscritti con firma digitale.
Il comma 3 prevede che nella liquidazione delle spese si tenga conto della violazione delle norme di cui al comma 4-bis dell'articolo 16-bis e delle norme tecniche (di cui al citato articolo 79, comma 2-bis). Il comma 4 prevede che la mancata sottoscrizione con firma digitale dei provvedimenti giudiziari del giudice tributario determina la loro nullità.
La lettera h) (in attuazione del criterio direttivo di cui alla lettera a)), modifica il comma 1 dell'articolo 19 in materia di atti impugnabili in sede di ricorso, aggiungendo la lettera g-bis al fine di prevedere che possa essere impugnato il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 212 del 2000.
La lettera i) introduce alcune modifiche di coordinamento all'articolo 21 (Termine per la proposizione del ricorso) conseguenti a quanto previsto dalla lettera h). In particolare, viene aggiunto all'interno del comma 2 il riferimento sia alla lettera g-bis) del predetto articolo 19 che alla domanda di autotutela.
La lettera l) (in attuazione della lettera b) della delega), interviene sull'articolo 25-bis, che disciplina la certificazione di conformità della copia informatica o analogica degli atti, aggiungendo il comma 5-bis, volto a prevedere che: gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi o nei gradi successivi; il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti cartacei di cui non sia depositata nel fascicolo telematico la copia informatica munita di attestazione di conformità.
La lettera m) (in attuazione della lettera b), n. 4) modifica il comma 1 dell'articolo 33, relativo alla richiesta di discussione in pubblica udienza (in mancanza della quale la trattazione ha luogo in camera di consiglio), prevedendo che la parte specifichi se la richiesta di discussione sia in presenza o da remoto e che nel concorso di richieste di discussione in presenza e da remoto la discussione avvenga in presenza ferma restando la possibilità, per chi lo ha chiesto, di partecipare da remoto.
La lettera n) inserisce gli articoli 34-bis (Sentenza in forma semplificata) e 34-ter (Udienza a distanza). In particolare, l'articolo 34-bis (introdotto in attuazione della lettera a) della delega) prevede che il giudice decida con sentenza in forma semplificata quando ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. In tal caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero a un precedente conforme. L'articolo 34-ter (introdotto in attuazione della lettera b) della delega) prevede, invece, che i contribuenti e i loro difensori, gli enti impositori, i soggetti della riscossione, i giudici e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possano partecipare da remoto alle udienze sia in camera di consiglio sia pubbliche e disciplina nel dettaglio le relative modalità.
La lettera o) (in attuazione della lettera b) della norma di delega) modifica il comma 1 dell'articolo 35 - a norma del quale il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio - prevedendo la lettura immediata del dispositivo al termine della camera di consiglio, fatta salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria con contestuale comunicazione ai difensori entro il termine di sette giorni.
La lettera p) (in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera e)), modifica l'articolo 36, comma 1 (recte comma 2), numero 4, relativo al contenuto della sentenza, integrando i requisiti della motivazione della sentenza di cui al numero 4 - che nel testo vigente prevede "la succinta esposizione dei motivi di fatto o di diritto" - con la specificazione per cui si deve fare riferimento nella succinta esposizione ai motivi di accoglimento o di rigetto relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità o di nullità dell'atto.
La lettera q) (in attuazione al criterio direttivo di cui alla lettera e)) reca alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37, prevedendo il deposito telematico della sentenza, l'attestazione dell'avvenuto deposito mediante apposizione della firma digitale e della data da parte del segretario e l'obbligo di comunicazione alle parti costituite entro tre giorni.
La lettera r) modifica l'articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992, aggiornando alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria ed estendendo ai procedimenti che si svolgono innanzi alla corte in composizione monocratica la possibilità, per il giudice, di disporre con decreto motivato inaudita altera parte (in caso di eccezionale urgenza), o con ordinanza motivata, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato dal ricorrente. La disposizione introduce inoltre la possibilità, per le parti, di impugnare l'ordinanza di sospensione provvisoria del provvedimento, con reclamo innanzi alla medesima corte in composizione collegiale nel caso di procedimento davanti al giudice monocratico, e con impugnazione innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della segreteria, in caso di pronuncia da parte del collegio. L'ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. La disposizione prevede infine la non impugnabilità dell'ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
La lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 inserisce, dopo l'articolo 47-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, l'articolo 47-ter rubricato "Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione". La disposizione, attuativa dell'articolo 19 comma 1 lettera b), punto 1), e lettera f) della legge di delega introduce la possibilità per il giudice tributario, in sede di decisione sull'istanza cautelare, di definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti ed una delle parti ne abbia fatto richiesta, il collegio (o il giudice monocratico) dispone il rinvio per consentire la proposizione dei motivi aggiunti o il regolamento di giurisdizione, fissando la data per il prosieguo del giudizio.
La lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostituendo la denominazione Commissione tributaria con quella di "corte di giustizia tributaria" ed estendendo (attraverso l'inserimento del nuovo comma 4-bis) alle controversie pendenti innanzi alla Suprema Corte la possibilità di definire il giudizio mediante accordo conciliativo.
Lo schema prevede inoltre (articolo 1 lettera u)) la possibilità di proposizione da parte del giudice di una proposta conciliativa basata su precedenti giurisprudenziali, condizionando alla richiesta delle parti la possibilità di rinvio ad una successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.
A fini di deflazione del contenzioso, l'articolo 1 lettera v) prevede la riduzione delle sanzioni al sessanta percento del minimo previsto per legge in caso di definizione mediante conciliazione del giudizio pendente davanti la Corte di Cassazione. La previsione conferisce continuità alla progressione sanzionatoria prevista dall'articolo 48-ter del decreto legislativo n. 546 del 1992 in ragione dello stato di avanzamento del processo al momento del raggiungimento dell'accordo transattivo, anche in attuazione del criterio direttivo di deflazione del contenzioso disposto dall'articolo 19 comma 1 lettera h).
Per quanto riguarda le modifiche apportate dallo schema al Capo III del decreto legislativo n. 546 del 1992, la lettera z), oltre ad aggiornare alla nuova denominazione gli organi di giustizia tributaria, introduce il comma 6-bis all'articolo 52 il quale prevede che, anche in sede di appello, il giudice tributario non possa trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito. Inoltre, viene introdotto un termine di trenta giorni per la fissazione della camera di consiglio di trattazione dell'istanza cautelare eventualmente promossa in appello, ed il termine per la comunicazione alle parti di tale fissazione viene ridotto da dieci a cinque giorni.
La lettera aa) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema riscrive l'articolo 58 del decreto legislativo n. 546 del 1992 estendendo, da un lato, il divieto di nuove prove in appello alle prove documentali, fatte salve le ipotesi già previste dalla normativa vigente e introducendo, dall'altro, la possibilità di proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti in primo grado, da cui emergano vizi degli atti o dei provvedimenti impugnati.
La lettera bb) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 546, sostituendo la denominazione "Commissione tributaria" con quella di "corte di giustizia tributaria" e prevedendo che la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza debba avvenire entro il trentesimo giorno dalla presentazione dell'istanza stessa, e che tale trattazione non possa comunque avvenire nella stessa udienza di trattazione del merito.
La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 65 del decreto legislativo n. 546, aggiungendo al comma 3-bis il richiamo dell'articolo 47 che, così come modificato dalla presente novella, ha ampliato la possibilità di promuovere istanze cautelari, prevedendo inoltre l'impugnabilità del provvedimento che decide su di esse.
La lettera dd), infine, modifica le norme transitorie e finali contenute all'articolo 79 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sostituendo, nel comma 2, la denominazione "Commissione tributaria provinciale o regionale" con quella di "corte di giustizia di primo e secondo grado" e aggiungendo tre nuovi commi (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater). Il nuovo comma 2-bis demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle Corti di giustizia tributaria, il compito di emanare le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché di approvare i modelli per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il medesimo decreto deve, inoltre, ai sensi del nuovo comma 2-ter, stabilire le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio. Infine il nuovo comma 2-quater prevede che solo nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, fino al momento della loro individuazione e comunque previa espressa autorizzazione del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado ovvero, in pendenza di causa, del Presidente di sezione, il deposito di notifiche, atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali può essere effettuato ancora in modalità cartacea.
L'articolo 2, comma 1, dello schema aggiunge un ulteriore comma all'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992, il quale prevede che ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione della causa non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso spese. Il comma 2 prevede una serie di abrogazioni.
L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione complessiva delle disposizioni del decreto legislativo in esame, dalle quali non devono derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore e la decorrenza degli effetti del decreto in esame. Più nel dettaglio il comma 1 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il comma 2 precisa che le disposizioni introdotte dallo schema in esame si applichino ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, salvo per alcune disposizioni puntualmente elencate, le quali trovano applicazione invece ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto.
Il senatore SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), relatore per la 6a Commissione, si rimette alla relazione del senatore Rastrelli.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 13,50.