Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 166 del 11/12/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 926

 

Art. 33

33.1000

Il Governo

All'articolo 33, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e in ogni caso la riduzione del trattamento pensionistico derivante dai medesimi commi è applicata in sede di liquidazione dello stesso solo nei casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro 31 dicembre 2023 e nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per gli iscritti alla Cassa per la pensione dei sanitari (CPS) nonché per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL) che cessano l'ultimo rapporto di lavoro da infermieri la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.»;

          b) sono aggiunti infine i seguenti commi:

        «5-bis. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

        "10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma. Con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG) il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo del presente comma, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028." All'articolo 17 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi" sono inserite le seguenti: "e, con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPJ) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), i medesimi soggetti conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti, contributivi, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2024, trascorsi quattro mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2025, trascorsi cinque mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2026, trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati entro il 31 dicembre 2027, trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti, se gli stessi sono maturati a decorrere dal 1° gennaio 2028."

        5-ter. Tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché gli infermieri possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

        5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare un efficace e tempestivo assolvimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), i medici nei ruoli dell'INPS e dell'INAIL possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, anche in deroga al limite ordinamentale di cui agli articoli 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, comunque non oltre il settantesimo anno di età.

        5-quinquies. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 14 milioni di euro per l'anno 2025, di 42 milioni di euro per l'anno 2026, di 171 milioni di euro per l'anno 2027, di 309 milioni di euro per l'anno 2028, di 390 milioni di euro per l'anno 2029, di 464 milioni di euro per l'anno 2030, di 131 milioni di euro per l'anno 2031 e di 145 milioni di euro per l'anno 2032.

        5-sexies. Le risorse disponibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione 29 - Politiche economico finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, Programma 5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte U.d.V. 1.4. sono ridotte, in termini di competenza e cassa, di 49,5 milioni di euro nell'anno 2036, di 164,9 milioni di euro nell'anno 2037, di 266,5 milioni di euro nell'anno 2038, di 379,6 milioni di euro nell'anno 2039, di 477,6 milioni di euro nell'anno 2040, di 578,7 milioni di euro nell'anno 2041, di 700,9 milioni di euro nell'anno 2042 e di 789,1 milioni di euro nell'anno 2043.»

Conseguentemente:

          a) all'articolo 33 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego»;

          b) all'articolo 41, al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 84 milioni di euro per l'anno 2033, 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e di 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036.»;

          c) all'articolo 88, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotta di 10 milioni di euro per l'anno 2024».

Art. 54

54.0.46 (testo 2)

Patton, Durnwalder, Spagnolli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

  1. E' assegnato a Cooperfidi Trento, un fondo con una dotazioni pari a 500.000 euro, per gli anni dal 2024 al 2026, al fine di consentire alle cooperative già oggetto di procedura ex Art. 67 della legge fallimentare, il riscatto dei beni immobili a suo tempo ceduti al fondo immobiliare.
  2. L'importo annualmente riconosciuto alla cooperativa non può essere superiore al 10% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.
     

          Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

Art. 65

65.0.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

        1. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli aiuti 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo animale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

        2. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nell'ambito delle iniziative per il benessere del personale delle Forze di polizia, e delle Forze amiate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzata, la spesa di 38.299.275 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, da destinare alla stipula di polizze assicurative per la copertura sanitaria e infortunistica complementare e integrativa rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa.

        3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Amministrazioni interessate secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

 

(Importi in euro)

Esercito italiano

6.948.600

Marina militare

2.217.525

Aeronautica militare

2.981.475

Capitanerie di porto

775.125

Arma dei carabinieri

8.000.550

Guardia di finanza

4.449.000

Polizia di Stato

7.426.200

Polizia penitenziaria

2.855.400

Vigili del fuoco

2.645.400

        4. All'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: "l'introduzione," sono inserite le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022,";

          b) alla lettera a) del comma 1, le parole: "in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo" sono sostituite dalle seguenti: "che cessa dal servizio".

        5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025.

        6. All'articolo 46, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la parola: "2023" è sostituita da: "2024".

        7. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma i, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

        8. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, le parole: "15 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni".

        9. Fino all'emanazione del decreto con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, provvede alla ripartizione del contingente dei distacchi e dei permessi retribuiti tra le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) di cui all'articolo 1475, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, ai rappresentanti delle APCSM delle Forze annate e delle Forze di polizia a ordinamento militare iscritte nei rispettivi agli istituiti presso i Ministeri competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di APCSM, può essere concessa, compatibilmente con le esigenze di servizio, una licenza speciale per lo svolgimento delle attività delle rispettive associazioni, nel limite mensile di nove giorni per ciascun rappresentante e fino a un massimo di sette rappresentanti per ciascuna associazione, secondo modalità definite dalle competenti Amministrazioni. Per l'anno 2023, il termine per la determinazione della rappresentatività a livello nazionale delle APCSM di cui all'articolo 1475, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissato al 31 gennaio 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.710.980 per l'anno 2024.

        10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 8, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

Conseguentemente, all'articolo 66, comma 1, sostituire le parole: «190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «175 milioni di euro per l'anno 2024, di 275 milioni di euro per l'anno 2025 e di 185 milioni di euro per l'anno 2026».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le eseguenti: «50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente:

          alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

            2024: -3.481.626;
2025: -4.061.700;
2026: -4.061.700.

          alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

            2024: -2.239.226;
2025: -2.612.347;
2026: -2.612.347.

          alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

            2024: -7.897.027;
2025: -9.212.749;
2026: -9.212.749.

          alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

            2024: -596.757;
2025: -696.183;
2026: -696.183.

          alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:

            2024: -15.795.619;
2025: -18.427.322;
2026: -18.427.322.

Art. 75

75.1000

Il Governo

Sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. All'articolo 75, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l'anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell'Irpef e delle detrazioni fiscali connessa all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

RISTORO STATO

Valle d'Aosta

5.027.679,92

Provincia Autonoma Bolzano

20.971.313,54

Provincia Autonoma Trento

19.476.597,89

Friuli Venezia Giulia

29.169.602,42

Sardegna

30.936.084,55

TOTALE

105.581.278,31

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 22 della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Art. 75 (Norme per l'attuazione degli accordi con le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano)"».

        2. All'articolo 77, comma 9, le parole da: «sono effettuati dalla Sezione regionale» fino alle parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti delle Regioni con cadenza annuale. Per le finalità di cui al primo periodo il collegio elabora una relazione, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, che dia conto dell'esito positivo del controllo. In caso di mancata presentazione della predetta relazione o di relazione con esito negativo è sospesa l'erogazione del contributo per l'annualità relativa all'esercizio in corso e per quelle successive».

        3. All'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. Il personale di qualifica non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, dai comuni di cui all'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che hanno sottoscritto l'Accordo di cui al comma 572 del medesimo articolo e si sono avvalsi della facoltà di cui al successivo comma 580, può essere assunto con contratto a tempo indeterminatoprevia procedura selettiva e fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

        5-ter. Gli oneri di spesa del personale di cui al comma 5-bis sono posti, fino all'anno 2042, a carico del contributo di cui al predetto comma 567, e dal 2043 sono posti a carico dei bilanci dei comuni interessati, nel rispetto degli equilibri di bilancio e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale.».

        4. All'articolo 80, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province per le quali alla, data del 1° gennaio 2024 è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che, alla medesima data, si trovano in stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "BDAP", di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

        5. All'articolo 85, sono aggiunti i seguenti commi:

        «4-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".

        4-ter. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata, del bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

        4-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo di importo pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026 dadestinare, prioritariamente, ed in quote costanti nel triennio 2024-2026, agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, così come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le disponibilità residue sono assegnate, per ciascun anno, ai comuni, alle province e città metropolitane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità da individuare con il medesimo decreto. Ai relativi oneri, si fa fronte mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Art. 85. (Misure in favore degli enti locali, di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)"».

        6. All'articolo 88, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

        «7-bis. Al fine di coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 13 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). Le regioni a statuto ordinario rinunciano, per un totale complessivo di 250 milioni di euro, al contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che è corrispondentemente ridotto, per ciascuna regione, proporzionalmente alla percentuale di riparto di cui al secondo periodo. I relativi importi stanziati nel bilancio dello Stato sono conseguentemente disimpegnati. Le regioni a statuto ordinario nell'anno 2024 stanziano risorse per investimenti, non finanziate dal debito, per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ciascuna secondo gli importi previsti dalla tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 250 milioni di euro.

        7-ter. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimentifiscali) le parole «e 2024» sono sostituite con le parole «, 2024, 2025 e 2026».

Art. 62

62.0.6 (testo 2)

Enrico Borghi, Paita

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis

(Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)

          1. All'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo le parole "settore navale" sono aggiunte le seguenti: "e subacqueo";

          b) dopo le parole "trasformazione e revisione di navi, motori," sono aggiunte le seguenti: "sistemi elettronici,".

          2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.