Legislatura 19ª - 6ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 105 del 13/12/2023
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (n. 100)
(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera g), e 20, comma 1, lettera a), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)
Il relatore MELCHIORRE (FdI) illustra il decreto-legge in titolo, facendo presente che esso introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015 in materia di adempimento collaborativo in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera g), numero 1), e dell'articolo 20, comma 1, lettera a), numero 4), della legge n. 111 del 2023 di "Delega al Governo per la riforma fiscale".
In particolare, per quanto riguarda le norme di delega, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera g), n. 1) della legge n. 111 del 2023, le norme rivolte a incentivare l'adempimento spontaneo dei contribuenti dovranno prevedere il potenziamento del regime dell'adempimento collaborativo (cosiddetta cooperative compliance) di cui al titolo III del decreto legislativo n. 128 del 2015.
Il relatore si sofferma dettagliatamente sui contenuti della legge delega, ricordando i principi e criteri direttivi con particolare riferimento all'obiettivo di accelerare il processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto, provvedendo a dotare, con progressivo incremento, l'Agenzia delle entrate di adeguate risorse e di consentire l'accesso al regime di adempimento collaborativo anche a società, prive dei requisiti di ammissibilità, che appartengono ad un gruppo di imprese nel quale almeno un soggetto ha i requisiti di ammissione richiesti, a condizione che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo. Ulteriori principi concernono l'esclusione, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b) delle sanzioni penali tributarie, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali e la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'articolo 57, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato da professionisti qualificati, anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente.
Per quanto riguarda i termini, il presente schema è stato assegnato alla 6ª Commissione permanente in sede consultiva il 5 dicembre 2023, con termine per l'espressione del parere fissato al 5 gennaio 2024.
In sintesi, lo schema in esame introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali (articolo 1), la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili (articolo 1, comma 1, lettera a)); l'emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti (articolo 1, comma 1, lettera b)); procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi (articolo 1, comma 1, lettera c)). Si prevedono, inoltre, nuove forme di contraddittorio tra contribuente e l'Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 1, lettera c)); la non applicazione delle sanzioni amministrative in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello dei rischi fiscali (articolo 1, comma 1, lettera c)); la non punibilità delle condotte riconducibili a dichiarazione infedele dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente (articolo 1, comma 1, lettera c)); la riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (articolo 1, comma 1, lettera c)) e l'introduzione di soglie dimensionali per l'accesso al regime, progressivamente decrescenti; esso dal 2028 è applicabile a contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro (articolo 1, comma 1, lettera d)).
Per la modifica delle modalità di adesione e di esclusione dal regime, sono previste forme di contraddittorio tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente (articolo 1, comma 1, lettera d)); l'introduzione di un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, riservato a contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, cui sono ricondotti alcuni benefici fiscali (articolo 1, comma 1, lettera e)). Da ultimo, sottolinea l'introduzione infine di un regime transitorio per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame (articolo 1, comma 3).
Il seguito dell'esame è rinviato.
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (n. 93)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 16, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente GARAVAGLIA ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha avanzato una nuova proposta di parere, sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di compiere approfondimenti.
Il sottosegretario Sandra SAVINO fa presente che tale valutazione è in corso.
Il PRESIDENTE sottolinea la rilevanza di tale approfondimento.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.