Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 107 del 13/12/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022, adottato in attuazione della delega conferita con la legge n. 134 del 2021. L'articolo 1, comma 4, della legge di delega prevedeva infatti che il Governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l'adozione del decreto legislativo n. 150 del 2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, potesse adottare disposizioni integrative e correttive. Sullo schema la Commissione è chiamata ad esprimere parere entro il 5 febbraio 2024.

Passando al merito del provvedimento, l'articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.

In particolare, all'articolo 582 codice penale (reato di lesioni personali) viene eliminato, al secondo comma, il riferimento alla procedibilità d'ufficio nel caso di concorrenza con l'aggravante comune de "l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività" in ragione dell'inserimento del rinvio all'aggravante di cui al primo periodo del secondo comma dell'articolo 583-quater, recentemente modificato dal decreto-legge n. 34 del 2023 (lettera a)). Tale norma prevede, attualmente, che nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. Pertanto, a seguito della modifica apportata, il reato di lesioni personali è procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. La lettera b) dell'articolo 1, inoltre, modificando il quinto comma dell'articolo 635 codice penale (reato di danneggiamento), estendente la procedibilità a querela anche alla fattispecie di danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

L'articolo 2 reca numerose modifiche al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale. La lettera a) interviene sull'articolo 111-bis, comma 4, estendendo l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti ivi prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente anche alla persona offesa dal reato.

La lettera b) modifica l'articolo 129-bis (relativo all'accesso ai programmi di giustizia riparativa), fra le altre misure, riformulando il meccanismo di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa al fine di stabilire che durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Nel periodo di sospensione restano altresì sospesi il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione di cui all'articolo 344-bis. La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'articolo 303 è invece disposta dal giudice, entro i limiti fissati dall'articolo 304, comma 6. L'ordinanza è appellabile.

La lettera c) modifica l'articolo 133-ter, comma 1, secondo periodo, codice di procedura penale, al fine di consentire che il termine di almeno 3 giorni che deve intercorrere tra la notifica del decreto che dispone la partecipazione a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza e la data fissata per lo svolgimento dell'atto o dell'udienza possa essere abbreviato nei casi di urgenza, ferma l'esigenza di garantire al difensore la possibilità di essere presente nel luogo dove si trova il proprio assistito ed il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in maniera riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

La lettera d) interviene sull'articolo 154 codice procedura penale per disporre, attraverso l'inserimento del comma 1-bis, che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l'applicazione di una misura cautelare.

La lettera e) modifica l'articolo 157-ter, in materia di notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto, al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore. Sono poi previste modifiche di carattere strettamente formale.

La lettera f) prevede che nel decreto motivato con il quale si dichiara la latitanza di cui all'articolo 296, comma 2, siano indicati gli elementi che dimostrano l'effettiva conoscenza della misura comminata (custodia cautelare, arresti domiciliari, divieto di espatrio, obbligo di dimora, ordine di carcerazione) e la volontà di sottrarvisi.

La lettera g) introduce un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui all'articolo 304, aggiungendo al comma 1 una lettera (b-bis) volta a prevedere che i termini siano sospesi durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (purché ciò non sia dovuto ad esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) ovvero a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

La lettera h) elimina dall'articolo 324, comma 2, relativo al procedimento di riesame, un riferimento normativo superato dall'abrogazione della disposizione citata (articolo 161, comma 2, codice procedura penale).

La lettera i) elimina, all'articolo 408, comma 3, il riferimento alla persona sottoposta alle indagini quale destinatario delle informazioni relative alla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa al momento della richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non trattandosi di atto destinato alla notifica all'indagato. Tali informazioni dovranno pertanto essere comunicate esclusivamente alla persona offesa dal reato.

La lettera l) reca alcune modifiche all'articolo 412, in materia di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la corte di appello nel caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini stabiliti.

Le lettere m) e n) sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis (formulando l'imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l'archiviazione. A tal fine, la lettera m) abroga i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'articolo 415-bis, mentre la lettera n), sostituendo integralmente l'articolo 415-ter, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l'intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all'interno del sistema della pubblica accusa. Il nuovo articolo 415-ter stabilisce che il pubblico ministero, scaduti i termini per l'esercizio dell'azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell'avviso è inviata anche al procuratore generale). Se i termini per l'esercizio dell'azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite. Sarà quindi il giudice per le indagini preliminari (e non il procuratore generale), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per i quali l'articolo 407, comma 2, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).

Alla scadenza dei termini di cui all'articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione: la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al Procuratore generale presso la corte di appello) affinché il giudice per le indagini preliminari valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta. Il giudice per le indagini preliminari quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. Il procuratore generale presso la corte d'appello, se non dispone l'avocazione delle indagini, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il giudice per le indagini preliminari non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal pubblico ministero o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza.

La lettera o) interviene sull'articolo 420-quater, comma 4, lettera b), relativo alla sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

La lettera p) modifica l'articolo 438, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, stabilendo che, qualora l'imputato abbia subordinato la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria, il giudice lo conceda se ritiene che si realizzi comunque un'economia processuale in relazione all'istruzione dibattimentale (e non ai "prevedibili" tempi dell'istruzione dibattimentale come previsto dalla formulazione vigente).

La lettera q) e la lettera r) inseriscono, rispettivamente agli articoli 450, comma 3 (giudizio direttissimo) e 456, comma 2 (giudizio immediato), un'integrazione resasi necessaria a seguito dell'abrogazione, operata dal decreto legislativo n. 150 del 2022, dell'avvertimento all'imputato, nel decreto che dispone il giudizio (articolo 429), che non comparendo sarebbe stato giudicato in contumacia. Le due lettere, oltre a ripristinare, nei suddetti articoli, la previsione nella citazione, a pena di nullità, dell'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza, recano altre modifiche; in particolare: all'articolo 450 si dispone che citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento del giudizio in assenza ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento; all'articolo 456, si prevede, invece che l'imputato sia informato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

La lettera s) interviene sull'articolo 459 che disciplina il procedimento per decreto, al fine di stabilire che quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al decreto medesimo; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rilevi la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è rigettata, il giudice provvede sull'opposizione ai sensi dell'articolo 464 codice procedura penale.

La lettera t) sopprime il comma 3-bis dell'articolo 510 (introdotto dal decreto legislativo 150 del 2022) che, in materia di assunzione delle prove nel corso dell'istruttoria dibattimentale, limita la possibilità di effettuare la trascrizione delle registrazioni audiovisive unicamente ai casi in cui vi sia una richiesta dalle parti. A seguito di tale abrogazione si applicherà la disciplina generale di cui all'articolo 139, in base alla quale la trascrizione viene di norma effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti.

La lettera u) sostituisce il comma 1 dell'articolo 545-bis, in tema di condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge n. 689 del 1981 in tal modo semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, al fine di acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Tale meccanismo permane comunque quando non sia possibile decidere immediatamente perché il giudice abbia necessità di acquisire ulteriori elementi; in tal caso fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente ed il processo è sospeso. La modifica in commento comporta altresì che il giudice, nell'operare la sostituzione, integri il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e ne dia lettura in udienza.

La lettera v) inserisce, all'articolo 554-ter, comma 1, con riguardo alla pronuncia di sentenza di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale, il riferimento all'articolo 424, commi 2, 3 e 4, che dispone: l'immediata lettura della sentenza (che equivale a notificazione per le parti presenti in udienza); l'immediato deposito della stessa in cancelleria, il diritto delle parti di ottenerne copia; il deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia, nel caso non sia possibile redigerla immediatamente.

La lettera z) reca una serie di modifiche all'articolo 598-bis, in base al quale la corte provvede, in linea di principio, sull'appello in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, se queste non ne fanno espressa richiesta oppure se la corte non ne dispone d'ufficio la partecipazione.

La lettera aa) interviene sull'articolo 599-bis, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, precisando che anche nel caso in cui i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportino la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice la pena sulla quale sono d'accordo e che nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598-bis, ma il consenso dell'imputato deve essere espresso, a pena di decadenza, entro i 15 giorni antecedenti all'udienza.

La lettera bb) interviene in materia di atti preliminari al giudizio di appello, per inserire, nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La mancanza di tale avvertimento costituisce causa di nullità del decreto medesimo. Inoltre si stabilisce che del decreto sia dato avviso anche al procuratore generale.

La lettera cc) adegua l'articolo 656, comma 3, al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 134/2021 (delega per la riforma del processo penale), disponendo che nell'ordine di esecuzione di una pena detentiva sia contenuto l'avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza, potrà nel termine 30 giorni dalla conoscenza della sentenza, chiedere la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato, ove ne ricorrano i rispettivi presupposti.

La lettera dd) modifica l'articolo 676, comma 1, al fine di consentire al giudice dell'esecuzione di applicare d'ufficio la riduzione di un sesto della pena in caso di mancata proposizione di impugnazione della condanna da parte dell'imputato o del suo difensore, ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, in tal modo evitando l'attivazione di un procedimento su istanza di parte per ottenere una riduzione stabilita ex lege.

L'articolo 3 reca poi modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. La disposizione modifica in primo luogo (comma 1, lettera a)) l'articolo 63-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale sopprimendo il riferimento all'imputato e inserendo il riferimento agli atti "garantiti" ovvero avviso di fissazione dell'udienza preliminare, citazione in giudizio, il decreto penale di condanna. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 apporta poi una serie di modifiche all'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, in primo luogo rendendo mensile l'obbligo di comunicazione da parte delle segreterie; in secondo luogo specificando, con riguardo all'elenco contenente l'indicazione dei procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti, che per questi occorre anche specificare se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento ai sensi dell'articolo 415-bis del codice e, in quest'ultima ipotesi i procedimenti sono inseriti nell'elenco solo in caso di rigetto della richiesta; in terzo luogo sopprimendo, per coordinamento la lettera c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 127 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

L'articolo 4 modifica l'articolo 12-ter, della legge n. 283 del 1962, il quale prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari. Lo schema interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che abbiano cagionato un danno o un pericolo riparabile mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia comminata la pena dell'ammenda, anche se alternativa, purché, in ogni caso, non concorrano con uno o più delitti.

L'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

L'articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace, apportando modifiche di coordinamento.

L'articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, da un lato, sostituendo nell'articolo 59 il riferimento all'abrogato comma 1 dell'articolo 405 con quello al vigente comma 1 dell'articolo 407-bis codice di procedura penale, e, dall'altro, modificando l'articolo 61 attraverso l'inserimento del nuovo parametro decisorio che deve indurre il giudice dell'udienza preliminare ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare nel caso in cui valutati gli elementi acquisiti debba essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

L'articolo 8 modifica invece l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, aggiungendovi un ulteriore comma (comma 5-bis), con il quale si prevede che in tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, codice penale, il termine per le ricerche di cui all'articolo 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede.

L'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (articolo 635 codice penale), conseguentemente alle modifiche apportate dal già illustrato articolo 1 dello schema. In particolare la disposizione prevede che per il reato di danneggiamento, commesso prima dell'entrata in vigore del decreto in esame, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto - legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.

L'articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.