Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 169 del 13/12/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 926
Art. 3
3.500
I Relatori
Apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:
«2-bis. Per l'anno 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, sono incluse tra le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i seguenti nuclei familiari:
a) nuclei familiari che includono tre figli con età inferiore a 21 anni e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui;
b) nuclei familiari che includono quattro figli con età inferiore a 21 anni che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 45.000 euro annui;
c) nuclei familiari che includono cinque o più figli con età inferiore a 21 anni, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro annui.
2-ter. Per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, presentate a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, da parte dei nuclei familiari di cui al comma 2-bis, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), è rilasciata, rispettivamente, nella misura massima dell'80 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera a), dell'85 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera b) e del 90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi, nei casi di cui alla lettera c).
2-quater. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui al presente articolo, è accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore, rispettivamente, all'8,5 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera a), al 9 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla lettera b) e del 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso, nei casi di cui alla letterac), ed è prevista una riserva complessiva di importo massimo pari a 100 milioni di euro della dotazione finanziaria annua.
2-quinquies. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo alle condizioni di cui al presente articolo, si applica la misura di cui all'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
2-sexies. Per l'anno 2024, per tutte le categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di cui al presente articolo, la garanzia del Fondo rimane operativa anche in ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.»;
b) all'articolo 18 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 26 per cento in caso di opzione per l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca. L'aliquota di cui al primo periodo è ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.";
b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole "una ritenuta" sono inserite le seguenti: "a titolo d'acconto";
2) il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I soggetti residenti al di fuori dell'Unione europea, in possesso di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti dal presente articolo tramite lastabile organizzazione; qualora gli stessi soggetti sono riconosciuti privi di stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al secondo periodo sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3. I soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere direttamente agli obblighi derivanti dal presente articolo ovvero nominare, quale responsabile d'imposta, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".»;
c) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola: «catastrofici» è sostituita dalla seguente: «catastrofali»;
b) al comma 2, la parola: «catastrofici» è sostituita dalla seguente: «catastrofali»;
c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità.»;
d) al comma 4, le parole: «Per l'adempimento» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'adempimento»;
e) al comma 5:
1) le parole: «e aggiornati i valori di cui ai commi 3 e 4», con le seguenti: «, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo, di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l'Istituto di Vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 3 , nonché aggiornati i valori di cui al comma 4»;
2) le parole: «di cui al comma 4», sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4»;
f) al comma 6:
1) al primo periodo la parola: «segnalazione» è sostituita dalla seguente: «accertamento» e le parole: «anche in sede di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «incluso il rinnovo»;
2) al secondo periodo, la parola: «risultano», è sostituita dalla seguente: «risultino»;
g) al comma 7, le parole: «da euro 200.000 a euro 1.000.000.» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100.000 a euro 500.000.»;
h) al comma 8, le parole: «non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 milioni di euro per l'anno 2024 e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, non superiore al maggiore tra 5.000 milioni di euro e le risorse libere, al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, non impiegate per il pagamento degli indennizzi nell'anno di riferimento e disponibili sulla contabilità della sezione speciale del Fondo di cui al comma 10.»;
i) al comma 10:
1) dopo la parola: «versate» è inserita la seguente: «periodicamente»;
2) le parole: «dalle imprese di assicurazione» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «dalle imprese di assicurazione a SACE S.p.A. al netto degli oneri gestionali connessi alle coperture di cui sopra, come risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'anno di riferimento, e al netto delle commissioni riconosciute alle stesse imprese di assicurazione.»;
d) all'articolo 25 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso nuovo articolo 274-ter, le parole: «la raccolta premi annua» sono sostituite dalle seguenti: «l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati,»;
b) al comma 1, capoverso nuovo articolo 274-quater:
1) al comma 1, la parola «0,5» è sostituita dalla seguente: «0,4»;
2) al comma 2, dopo le parole: «in modo graduale» inserire le seguenti: «, a partire dal 1° gennaio 2024 ed» e sostituire la parola: «2033» con la seguente: «2055»;
c) al comma 1, capoverso nuovo articolo 274-quinquies:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2» aggiungere le seguenti: «e di anno in anno comunicato agli aderenti.»;
2) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo Statuto se ciò è autorizzato dal Fondo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore:
a) al cinquanta per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al settantacinqueper cento del livello-obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater;
b) al sessanta per cento una volta in cui sia stata raggiunta una dotazione pari al settantacinque per cento del livello-obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.»;
3) al comma 2, sostituire la parola «0,5» con la seguente: «0,4»;
4) al comma 3, sostituire la parola «0,4» con la seguente:«0,1»,
d) al comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 di cui è ridotto di 11,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 5,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».
Art. 010
010.500
I Relatori
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10 premettere il seguente:
«Art. 010.
(Interventi per il personale della Croce Rossa Italiana)
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Al predetto personale continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.";
b) all'articolo 6, comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre Amministrazioni, continua ad essere corrisposta, come assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza tra il trattamento economico in godimenti - limitatamenteal trattamento fondamentale ed accessorio avente natura fissa e continuativa - ed il trattamento del corrispondente personale dell'Amministrazione ricevente."»;
b) all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di immigrazione, è autorizzata la spesa di euro 8,6 milioni per l'anno 2024 e di euro 8,9 milioni a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'incremento del fondo di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66, anche ai fini di cui all'articolo 1, comma 1029, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5-ter. Al fine di incentivare le maggiori attività rese, in particolare, nei settori delle verifiche antimafia, della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigenziale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5-quater. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e per il progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito nell'ambito dell'ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 330.515 a decorrere dal 2024.
5-quinquies. Il dirigente generale di cui al comma 5-quater, per lo svolgimento dei compiti ivi previsti, si avvale di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero dell'interno, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b).
5-sexies. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono incrementare di euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
5-septies. Ai fini dell'efficace esercizio delle funzioni degli uffici regionali e provinciali del Registro unico nazionale del Terzo settore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 53, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e nei limiti delle stesse, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono effettuare assunzioni di personale dadestinare al potenziamento dei predetti uffici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
5-octies. Al comma 893 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per l'anno 2024 le risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 891, lettera a), possono essere destinate per le finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma nel limite massimo del 50 per cento e, in pari misura, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica, una ulteriore quota è accantonata e resa indisponibile per la gestione." e dopo le parole: "Ai fini dell'attuazione del comma 891" sono aggiunte le seguenti "e del presente comma"»;
c) dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali)
1. All'articolo 3, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "le amministrazioni comunali", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale";
b) al comma 3-quinquies:
1) le parole: "dai comuni interessati", sono sostituite dalle seguenti: "dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 aventi sede nel territorio regionale";
2) le parole: "tra i comuni", sono sostituite dalle seguenti: "tra le amministrazioni";
3) le parole: "i comuni interessati", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni interessate";
4) le parole: "il comune beneficiario", sono sostituite dalle seguenti: "le amministrazioni beneficiarie".
Conseguentemente, le parole "entro il 31 luglio 2023", sono sostituite dalle seguenti "31 agosto 2024".
Art. 10-ter.
(Rafforzamento delle capacità amministrative del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)
1. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, in particolare di polizia giudiziaria,nel settore agroalimentare, da parte del personale del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
Art. 10-quater.
(Sistemi informativi in materia di reclutamento, formazione e gestione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "dipendenti della pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché per finanziare la gestione corrente e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente". Le parole "per la formazione" sono soppresse.
Art. 10-quinquies.
(Misure a favore del comune di Caivano)
1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM.»;
d) all'articolo 63, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In coerenza con gli obiettivi della Missione 4 - Componente 1 - Riforma 2.2 del PNRR, ed in conformità con le linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico di cui alla lettera b), comma 2, dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la integrazione del Piano nazionale di formazione del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 1 comma 125 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di 39,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto 8 milioni di euro per l'anno 2024 e a 19,4 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare per la scuola 2014/2020;
b) quanto a 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla missione 4, componente 1, riforma 2.2 del PNRR;
c) quanto a 2,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65;
d) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Programma nazionale PN "Scuola e competenze" 2021-2027, per le quali restano fermi i criteri e le modalità di riparto alle istituzioni scolastiche previsti dal Programma medesimo.
5-ter. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, è incrementato di 700.000 euro per l'anno 2024 e di 3.000.000 euro a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "(Misure urgenti in materia di istruzione)"»;
e) all'articolo 66, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare fazione del Ministero dell'interno per corrispondere alle maggiori esigenze sopravvenute, in particolare delle Commissioni e Sezioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, per gli anni 2024- 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, centodiciotto unità dell'Area dei funzionari, prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali prevista dal CCNL 2019-2021 - Comparto funzioni centrali con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per garantire il reclutamento del predetto personale, il Ministero dell'interno può altresì avvalersi della procedura di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Alle procedure concorsuali di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3-ter. Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 1.766.559 per fanno 2024 e di euro 5.299.676 a decorrere dall'anno 2025 per gli oneri assunzionali, di euro 89.797 per l'anno 2024 e di euro 269.390 a decorrere dall'anno 2025 per il compenso del lavoro straordinario e di euro 66.080 per fanno 2024 e di euro 198.240 a decorrere dall'anno 2025 per i buoni pasto. È altresì autorizzata per fanno 2024 la spesa di euro 250.000 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 88.328 per fanno 2024 e di euro 52.997 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiorioneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo del presente comma.»;
f) dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
«Art. 66-bis.
(Sessione straordinaria del corso concorso di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale)
1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale - Concorsi ed Esami - n. 89 del 9 novembre 2021, una sessione straordinaria del corso di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria, da svolgere contestualmente a quella ordinaria, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. L'iscrizione all'albo dei vincitori della sessione straordinaria è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.
3. Per l'attuazione dei commi precedenti è autorizzata la spesa nella misura massima di Euro 256.928,00 per l'anno 2024.
4. Per le amministrazioni di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica anche attraverso la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) sono individuate con delibera della Commissione RIPAM.»;
g) dopo l'articolo 67 inserire i seguenti:
«Art. 67-bis.
(Riorganizzazione e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione)
1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizionedigitale assicurando il potenziamento dei servizi del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, e quindi la sua piena operatività e il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, sono istituiti una apposita struttura di livello dirigenziale generale per la gestione infrastrutturale e un ufficio di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.
2. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
3. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una unità di personale dirigenziale non generale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione, previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 403.096 per l'anno 2024 e di euro 439.741 annui a decorrere dall'anno 2025.
Art. 67-ter.
(Rafforzamento organizzativo in materia di giustizia riparativa, potenziamento dei servizi per la giustizia minorile e di comunità e rideterminazione della dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nonché autorizzazione all'assunzione)
1. Al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa e per potenziare l'azione dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorilee di comunità, assicurandone la piena operatività ed il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 16, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi;".
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sono istituiti una struttura di livello dirigenziale generale per i servizi minorili e per la giustizia riparativa e due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 2024, la dotazione organica del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è aumentata di 54 unità di personale del comparto funzioni centrali dell'Area Funzionari.
4. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2024, il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.
5. Per la copertura della dotazione organica conseguente a quanto disposto dai commi 2 e 3, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, n. 2 unità di personale dirigenziale non generale e n. 54 unità di personale non dirigenziale, appartenenti all'Area Funzionari, del comparto funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite procedure di mobilità tra amministrazioni e scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali dell'amministrazione per la giustizia minorile e di comunità previste dalla normativa vigente. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneriagenerale dello Stato, entro 30 giorni dalle assunzioni, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi dei precedenti commi e i relativi oneri sostenuti.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 2.756.976 per l'anno 2024, di euro 3.007.610 per l'anno 2025, di euro 3.011.145 per l'anno 2026, di euro 3.011.467 per l'anno 2027, di euro 3.015.003 per l'anno 2028, di euro 3.015.325 per l'anno 2029, di euro 3.018.860 per l'anno 2030, di curo 3.019.182 per l'anno 2031, di euro 3.022.718 per l'anno 2032, e di euro 3.023.040 a decorrere dall'anno 2033. È altresì autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 500.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali e di euro 275.868 per l'anno 2024 ed euro 30.249 a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui ai commi 2, 3 e 5.»;
h) all'articolo 79, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 846, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre2024";
b) al comma 850, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e a titolo gratuito per l'anno 2024".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
i) dopo l'articolo 88, sono inseriti i seguenti:
«Art. 88-bis.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)
1. All'articolo 20, comma 2-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "del presente articolo", sono inserite le seguenti parole: ", e comunque non oltre il 31 dicembre 2023."
2. All'articolo 20, comma 2-quinques, del citato decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo le parole: "Entro il termine" sono inserite le seguenti: "del 30 giugno 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del perfezionamento del provvedimento di riorganizzazione di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2024 il Dipartimento della giustizia tributaria di cui al comma 2-ter, al fine di assicurarne il suo immediato funzionamento, opera con l'organizzazione di cui alla tabella allegato VI-bis Fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali relativi agli uffici individuati nella tabella di cui al periodo precedente, il Dipartimento della giustizia tributaria opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione individuato nella medesimatabella nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze. Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria."
Art. 88-ter.
(Modifiche all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112)
1. Al fine di concorrere alla semplificazione e al potenziamento delle procedure in materia di valorizzazione del patrimonio pubblico, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, all'articolo 28-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: "del turismo," sono aggiunte le seguenti: "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per lo sport e i giovani,";
b) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: "generale e" sono aggiunte le seguenti: "due posti di funzione dirigenziale di livello non generale";
c) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma";
d) al comma 3, al terzo periodo, le parole: "dell'incarico dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi dirigenziali".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 352.937, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 14.187.443;
2025: - 14.230.515;
2026: - 20.050.818
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 4.000.000;
2025: - 4.000.000;
2026: - 4.000.000.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 2.398.940;
2025: - 3.479.456;
2026: - 3.479.456.
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione e del merito, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 700.000;
2025: - 3.000.000;
2026: - 3.000.000.
Conseguentemente, all'articolo 66, al comma 1 sostituire le parole «190 milioni di euro per l'anno 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti «euro 187.739.236 per l'anno 2024, di euro 284.179.697 per l'anno 2025 e di euro 200.000.000 per l'anno 2026».
Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, le parole: «euro 179 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 177,47 milioni»;
Conseguentemente, dopo l'allegato 5, inserire il seguente:
Allegato VI-bis
(Art. 88-bis)
Organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria
DOTAZIONE ORGANICA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
n. 1 Capo Dipartimento, che assume la denominazione di «Direttore Generale della giustizia tributaria» |
n. 3 Dirigenti di livello generale |
n. 18 Dirigenti di livello non generale destinati agli uffici centrali del Dipartimento |
n. 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui n 83 unità di area funzionari, n. 31 unità di area assistenti e n. 6 unità di area operatori |
n. 35 Dirigenti di livello non generale destinati alla direzione dei 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado |
n. 2.204 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, di cui alla tabella C allegata al D.M. 3 settembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015 |
n. 2 dirigenti di livello non generale e n. 72 unità di personale amministrativo di cui alla tabella C allegata al citato D.M. 3 settembre 2015, a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. |
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
UFFICI CENTRALI |
Direttore Generale della giustizia tributaria |
Dirigente generale con incarico di consulenza, studio e ricerca |
Uffici alle dirette dipendenze del Direttore Generale: |
I - Segreteria del Direttore Generale, coordinamento dell'attività pre-legislativa e dei progetti dipartimentali, protocollo e affari generali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne. |
II - Vigilanza e audit sugli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria; gestione e vigilanza dell'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario. |
III - Coordinamento in materia di risorse strumentali e di gestione del personale, formazione e rapporti sindacali. |
IV - Pianificazione strategica, programmazione delle attività e dei processi dipartimentali, controllo di gestione. |
Direzione di livello generale I - Normativa, affari giuridici e magistrati |
Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione. |
Ufficio II - Analisi, elaborazione e predisposizione di schemi di atti normativi in materia di processo tributario, servizi di giustizia, ordinamento giudiziario e spese di giustizia. |
Ufficio III - Analisi, elaborazione e predisposizione di direttive in materia di spese di giustizia; rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato; coordinamento dell'attività di difesa degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria. |
Ufficio IV - Gestione del contenzioso in materia di stato giuridico ed economico dei magistrati e dei giudici tributari. |
Ufficio V - Coordinamento e gestione della banca dati della giurisprudenza tributaria di merito; studi e approfondimenti della giurisprudenza tributaria. |
Ufficio VI - Gestione dello stato giuridico e economico dei magistrati e dei giudici tributari. |
Ufficio VII - Gestione delle procedure concorsuali per l'assunzione dei magistrati tributari e del relativo contenzioso. |
Direzione di livello generale II - Sistemi informativi, statistica, organizzazione e bilancio |
Ufficio I - Segreteria del Direttore e affari generali, supporto tecnico-amministrativo al Direttore per il coordinamento della struttura, la programmazione e il controllo di gestione; 'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti e valutazione dei risultati; coordinamento dell'attività pre-legislativa nelle materie di competenza della Direzione; organizzazione degli Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria. |
Ufficio II - Definizione e gestione del piano di sviluppo informatico dipartimentale e del piano degli investimenti; governo del contratto con l'ente strumentale e monitoraggio della qualità dei servizi erogati; gestione e monitoraggio del budget del Piano di sviluppo informatico e liquidazione dei corrispettivi all'ente strumentale. |
Ufficio III - Gestione dell'infrastruttura di rete dipartimentale; sicurezza informatica nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati delle persone fisiche; gestione degli accessi e delle abilitazioni degli utenti al sistema informativo della giustizia tributaria. |
Ufficio IV - Gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria; avvio, esecuzione e consuntivazione delle relative attività progettuali; collaudi delle attività, dei prodotti e dei servizi relativi al sistema informativo della giustizia tributaria. |
Ufficio V - Gestione e coordinamento dei progetti ICT dipartimentali, anche finanziati con risorse europee; gestione infrastrutturale dei portali web del Dipartimento; rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale ed con altri enti e istituzioni; rilevazione dei fabbisogni e definizione del programma di acquisto di beni e servizi informatici del Dipartimento e svolgimento dell'attività contrattuale di acquisto; gestisce del patrimonio informatico degli uffici centrali e territoriali del Dipartimento. |
Ufficio VI - Gestione delle risorse finanziarie destinate al pagamento delle partite stipendiali dei magistrati tributari, dei compensi spettanti ai giudici tributari e al garante del contribuente; gestione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria; assolvimento degli obblighi tributari, previdenziali e assistenziali; elaborazione dello stato di previsione della spesa, dell'assestamento e del consuntivo, con riguardo ai capitoli del bilancio dello Stato di pertinenza del Dipartimento. |
Ufficio VII - Rilevazione e analisi statistica concernente l'andamento del contenzioso tributario e l'attività delle Corti di giustizia tributaria; rapporti con l'istituto nazionale di statistica. |
UFFICI TERRITORIALI |
N. 124 Uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (attribuzioni e competenze di cui al D.M. 31 maggio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022) da attribuire a n. 35 Dirigenti di livello non generale. |
Art. 11
11.500
I Relatori
Alla prima sezione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per Vanno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il primo trimestre 2024.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;
b) all'articolo 49, comma 2, dopo le parole: «del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento» inserire le seguenti: «, attuando la progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 190 euro mensili, comprensivi dei familiari a carico,»;
c) dopo l'articolo 56, inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
(Finanziamento di interventi in materia di investimenti, infrastrutture e trasporti)
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di 8,4 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma.
2. Al fine di promuovere la formazione delle studentesse e degli studenti in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la promozione della sicurezza stradale, con una dotazione di euro 400.000 per l'anno 2024, destinato alla realizzazione di laboratori innovativi di educazione stradale nelle istituzioni scolastiche.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti e di attribuzione delle risorse di cui al comma 2, riservate alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 91,2 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;
d) dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
«Art. 65-bis.
(Potenziamento del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 37, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2024, la spesa annua aggiuntiva di 250,000 euro in favore di ciascuna Camera.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;
e) dopo l'articolo 74, inserire il seguente:
«Art. 74-bis.
(Disposizioni in materia di tutela delle specie autoctone)
1. L'operatività del Nucleo di ricerca e valutazione di cui all'articolo 1, comma 835 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata anche per l'anno 2024. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». con le seguenti: «è incrementato di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;
f) dopo l'articolo 85, inserire il seguente:
«Art. 85-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore di enti locali)
1. Le risorse di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, nonché le risorse di cui agli articoli 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, agli articoli 112 e 112-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non utilizzate alla fine dell'esercizio 2023, e non ancora versate all'entrata del bilancio dello Stato, possono essere svincolate ed utilizzate, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il finanziamento di spese correnti connesseall'erogazione di beni e servizi individuati come prioritari da ciascun ente.»;
g) all'allegato VI dell'articolo 88, comma 3, Ministero della salute, Missione 1 Tutela della salute, sopprimere il rigo 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «è incrementato di 99,947 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;
h) all'articolo 88, dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Le regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.
7-ter. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
7-quater. In alternativa, le regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse, la facoltà è comunicata da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.
7-quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.
7-sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026,».
Tabella A
Regioni | Percentuali di riparto | investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno | investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno | investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno |
Abruzzo | 3,16% | 6.635.090,63 | 6.635.090,63 | 3.317.545,32 |
Basilicata | 2,50% | 5.242.018,63 | 5.242.018,63 | 2.621.009,32 |
Calabria | 4,46% | 9.358.294,63 | 9.358.294,63 | 4.679.147,32 |
Campania | 10,54% | 22.112.588,73 | 22.112.588,73 | 11.056.294,37 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 17.846.802,63 | 17.846.802,63 | 8.923.401,32 |
Lazio | 11,70% | 24.553.556,53 | 24.553.556,53 | 12.276.778,27 |
Liguria | 3,10% | 6.505.456,32 | 6.505.456,32 | 3.252.728,16 |
Lombardia | 17,48% | 36.678.340,21 | 36.678.340,21 | 18.339.170,11 |
Marche | 3,48% | 7.306.008,95 | 7.306.008,95 | 3.653.004,47 |
Molise | 0,96% | 2.008.227,68 | 2.008.227,68 | 1.004.113,84 |
Piemonte | 8,23% | 17.260.687,68 | 17.260.687,68 | 8.630.343,84 |
Puglia | 8,15% | 17.104.331,47 | 17.104.331,47 | 8.552.165,73 |
Toscana | 7,82% | 16.400.728,53 | 16.400.728,53 | 8.200.364,27 |
Umbria | 1,96% | 4.116.386,42 | 4.116.386,42 | 2.058.193,21 |
Veneto | 7,95% | 16.671.480,95 | 16.671.480,95 | 8.335.740,47 |
TOTALE | 100,00% | 209.800.000,00 | 209.800.000,00 | 104.900.000,00 |
Tabella B
Regioni | Percentuali di riparto | Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024 |
Abruzzo | 3,16% | 4.433.935,68 |
Basilicata | 2,50% | 3.503.007,69 |
Calabria | 4,46% | 6.253.731,68 |
Campania | 10,54% | 14.776.858,63 |
Emilia-Romagna | 8,51% | 11.926.223,68 |
Lazio | 11,70% | 16.408.048,74 |
Liguria | 3,10% | 4.347.306,84 |
Lombardia | 17,48% | 24.510.501,90 |
Marche | 3,48% | 4.882.280,53 |
Molise | 0,96% | 1.342.009,16 |
Piemonte | 8,23% | 11.534.549,16 |
Puglia | 8,15% | 11.430.063,26 |
Toscana | 7,82% | 10.959.876,74 |
Umbria | 1,96% | 2.750.797,79 |
Veneto | 7,95% | 11.140.808,53 |
TOTALE | 100,00% | 140.200.000,00 |
Art. 18
18.0.500
I Relatori
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 18, sono inseriti i seguenti:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di locazioni dei beni immobili appartenenti alle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 14, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
i. le parole: "di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11", sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a) e b), primo periodo, dell'articolo 10 e alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 11,";
ii. dopo le parole: "al comma 2" le parole: "secondo periodo," sono soppresse;
iii. in fine viene aggiunto il seguente periodo: "Il periodo precedente si applica anche agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218".
2. All'articolo 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dopo il comma 2-septies è aggiunto il seguente:
"2-opties. Fatti salvi i diritti acquisiti a qualunque titolo da terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in facoltà di chi ha già esercitato la disdetta o di tutti i suoi successivi aventi causa, di formalizzare la propria volontà di rinunciare agli effetti della disdetta medesima, relativamente agli immobili che sono occupati precariamente dalle amministrazioni utilizzatrici. Tale rinuncia può essere effettuata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e qualora accettata dalla Agenzia del demanio, su assenso dell'Amministrazione utilizzatrice, o dalla controparte contrattuale qualora diversa da quest'ultima, che può condizionare l'accettazione alla rinuncia ad eventuali contenziosi, retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini e condizioni previsti per i casi di rinnovo automatico, ferma restando la facoltà d'inserire consensualmente modifichelimitatamente al recesso e all'opzione d'acquisto. Resta fermo che, in tali casi, così come per i contratti di locazione in corso e per quelli che si sono già rinnovati automaticamente, il canone è pari all'ultimo canone corrisposto anteriormente alla data della scadenza originaria del finanziamento dei fondi comuni d'investimento immobiliare costituiti ai sensi del presente articolo, con l'applicazione della normativa in materia di aggiornamento alla variazione degli indici Istat nonché di una riduzione del 15 per cento del canone previsto.".
Art. 18-ter.
(Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55)
1. All'articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "Per gli anni dal 2019 al 2023" sono sostituite dalla seguenti: "A decorrere dall'anno 2019".
Art. 18-quater.
(Norma interpretativa e presunzione legale Esenzione IMU relativa alle attività dì cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e urgenti disposizioni in materia fiscale)
1. L'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che: 1) gli immobili si intendono "posseduti" anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; 2) gli immobili si intendono "utilizzati" quando strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza temporanea di esercizio attuale delle attività stesse.
2. Limitatamente all'anno 2023, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe sono tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, se inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023. Il termine per la pubblicazione delle delibere inserite ai sensi del periodo precedente, ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, è fissato al 15 gennaio 2024.
3. L'eventuale differenza positiva tra l'imposta municipale propria (IMU), calcolata sulla base degli atti pubblicati in virtù di quanto stabilito al comma 2 e quella versata, ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, entro il 18 dicembre 2023, è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
4. A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o dì domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Art. 18-quinquies.
(Misure in materia di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale e disposizioni urgenti perla gestione degli immobili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Per i contratti di locazione passiva o di acquisto di immobili da destinare a sede istituzionale l'Agenzia per la Cyber sicurezza nazionale, in relazione alla protezione degli interessi di cyber sicurezza dello Stato, ha facoltà di chiedere la congruità all'Agenzia del demanio rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. Ili, fermo restando l'obbligo di chiedere la verifica dei saldi strutturali di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
2. Al fine di razionalizzare rassetto logistico e di conseguire un risparmio di spesa nella gestione degli immobili destinati alle proprie sedi istituzionali site nel territorio di Roma Capitale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa ricerca di mercato, e ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché dall'articolo 2, comma 222 e seguenti della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a stipulare con organismi pubblici o privati contratti di locazione di immobili, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, da destinare a sedi istituzionali centrali. A conclusione delle predette operazioni di riallocazione logistica degli uffici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a rilasciare all'Agenzia del demanio gli immobili di cui è usuario nello stato di fatto in cui si trovano.»;
b) dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:
«Art. 39-bis.
(Misure relative all'Agenzia del Demanio)
1. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947 n. 869 deve essere interpretato nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali di cui al titolo primo del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 887.100 per il 2024, euro 181.400 per il 2025, euro 423.700 per il 2026, euro 378.000 per il 2027, euro 386.700 per il 2028, euro 395.700 per il 2029, euro 404.800 per il 2030, euro 414.000 per il 2031, euro 423.600 per il 2032 e euro 433.400 per il 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: -7.500.000;
2025: -7.500.000;
2026: -7.500.000.
Art. 24
24.0.500
I Relatori
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Trasferimento dell'ammontare delle riserve tecniche di SACE S.p.A. da trasferire al bilancio dello Stato)
1. All'articolo 2, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: "dopo le parole: 'è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze' sono aggiunte le seguenti: ', al netto dei costi sostenuti dalla predetta società per gli impegni riassicurati dallo Stato, ai sensi del presente comma, risultanti dalla contabilità, della medesima SACE S.p.A'"»;
b) dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
«Art. 48-bis.
1. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025"»;
c) all'articolo 49, al comma 2, dopo le parole: «del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento» inserire: «attuando la progressività del contributo in rapporto al reddito netto e ai carichi familiari, con un minimo di 30 euro ed un massimo di 200 euro per ogni mese lavorato,»;
d) all'articolo 55 sono apportate le seguenti modificazioni:
«a) al comma 3, le parole: "evidenziando gli importi delle operazioni, e" e le parole: "L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza, dello Stato." sono soppresse;
b) al comma 4, dopo le parole: "SACE S.p.A. rilascia" sono inserite le seguenti parole: "a condizioni di mercato" e le parole: "375 milioni" sono sostituite dalle seguenti parole: "600 milioni";
c) al comma 13, le parole: "Ai fini della redazione del Piano di attività" sono sostituite dalle seguenti parole: "Ai fini del coordinamento con il Piano di attività" e le parole: "al fine di assicurare il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche" sono sostituite dalle seguenti parole: "al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche"»;
e) dopo l'articolo 56, inserire il seguente:
«Art. 56-bis.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 913 è sostituito dal seguente:
"Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, purché determinatesi a seguito della conclusione e del collaudo, ove previsto, dell'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento delle somme derivanti da aumenti diprezzi degli originali quadri economici dei progetti ammessi a finanziamento relativamente ai lavori ancora non appaltati e nei limiti del 40 per cento del finanziamento concesso, oltre che di nuovi bandi progettuali per le medesime finalità. Le attività ammesse a finanziamento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2027";
b) dopo il comma 913, è inserito il seguente:
"913-bis. Nel caso in cui i progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, investano immobili di interesse storico e artistico ovvero immobili trasferiti agli enti locali, in casi circoscritti e motivati valutati positivamente dal Nucleo per la valutazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, il termine di fine lavori è prorogato al 31 dicembre 2026.";
c) al comma 914 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per stipula delle convenzioni nell'ambito del Programma di cui al comma 913 è prorogato nei limiti dei tempi di attuazione del Programma e delle economie di progetto maturate."»;
f) all'articolo 60, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di favorire la partecipazione di università, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica italiane alle esposizioni mondiali EXPO, a partire da "Expo 2025 Osaka", nonché di promuovere l'effettiva implementazione del progetto definito dal "Commissariato EXPO 2025" e la realizzazione di programmi di investimento afferenti all'esposizione, è autorizzato la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;
g) dopo l'articolo 62, inserire i seguenti:
«Art. 62-bis.
(Ridenominazione dei progetti navali di rilevanza strategica nazionale)
1. All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "settore navale" sono aggiunte le seguenti: "incluso quello subacqueo";
b) dopo le parole: "trasformazione e revisioni di navi, motori," sono inserite le seguenti: "sistemi elettronici,".
Art. 62-ter.
(Contributo alla fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile")
1. Al fine di assicurare l'operatività della Fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.»;
h) dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:
«Art. 74-bis.
1. Al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1 dopo le parole: "entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso." sono aggiunte le seguenti: "Fermo restando quanto previsto al primo periodo, il Fondo ha, altresì, l'obiettivo di promuovere interventi compensativi per contribuire a far fronte ai danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle relative imprese e consorzi nei limiti delle disponibilità del Fondo.";
b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "eventi di portata catastrofica," sono aggiunte le seguenti: "eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive,";
c) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Possono, altresì, beneficiare degli interventi del presente articolo le imprese e i consorzi di acquacoltura e della pesca.";
d) all'articolo 5, comma 2 le parole: "imprese agricole di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e 1-bis"; dopo le parole: "nel settore agricolo" sono aggiunte le parole: "e della pesca"; infine alle lettere b) e c), dopo le parole: "credito agrario", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "e peschereccio";
e) all'articolo 7, dopo le parole: "credito agrario", ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "e peschereccio". Conseguentemente, la rubrica del suddetto articolo è così modificata: "Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario e peschereccio"»;
i) dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:
«Art. 79-bis.
1. All'articolo 5 del DL 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.7 comma 1 lettera d) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative nonne istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche."».
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: -500.000,00;
2025: -;
2026: -;
alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: -500.000,00;
2025: -;
2026: -.
Conseguentemente, all'Allegato IV, Articolo 55, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A. a condizioni di mercato e garanzia green), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione B., paragrafo 4, numero 1., le parole: «375 milioni» sono sostituite dalle seguenti parole: «600 milioni» e al numero 1., romanino i), le parole: «alla decisione assunta con decreto» sono sostituite dalle seguenti parole: «al nulla osta»;
b) alla Sezione C., paragrafo 1., le parole: «L'attività di SACE S.p.A. è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato» sono soppresse e al paragrafo 2., le parole: «con contabilità separata» sono sostituite dalle seguenti parole: «con gestione separata».
Art. 25
25.0.500
I Relatori
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Al fine di rafforzare i sistemi di soccorso e di protezione civile, di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio e di sostegno alle aree colpite da calamità naturali, nello stato di previsione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 6,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le Politiche del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
b) all'articolo 64 , dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 632 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è rifinanziato con un importo di 6,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
c) all'articolo 74, al comma 1 alla fine, sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
d) dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
«Art. 74 bis.
Per le attività di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
Art. 30
30.500
I Relatori
All'articolo 30, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli 2020, 2021, 2022,2023, e 2024";
5-ter. I trattamenti pensionistici di cui al comma 5-bis sono erogati entro un limite di spesa di 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2024, 10,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, e 2,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.».
Art. 33
33.1000/500
I Relatori
Alla lettera b), dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:
«5-septies. L'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 optanti per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti:
1. Assicurazione per l'invalidità Vecchiaia e Superstiti;
2. Assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
3. Assicurazione contro le malattie;
4. Assicurazione di maternità;
5. Assegni per il nucleo familiare.».
Conseguentemente, all'articolo 33 la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali e di decorrenza del pensionamento anticipato nel pubblico impiego, nonché in materia di gestione previdenziale della magistratura onoraria».
Art. 39
39.500
I Relatori
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 39, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei LEPS di cui all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c), e comma 170 lettera f) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le regioni monitorano e rendicontano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati e realizzati a valere sulle risorse ad esse trasferite. Le regioni acquisiscono le relative informazioni dalla specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, utilizzando come unità di rilevazione l'ambito territoriale sociale. Le Regioni rilevano altresì annualmente, per ciascun Ambito Territoriale Sociale, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio secondo le previsioni definite dalla relativa programmazione nazionale e regionale. Conle medesime modalità sono assicurate le attività di monitoraggio e gli interventi di garanzia da parte regionale sull'erogazione dei servizi e delle prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e alla legge 21 maggio 1998, n. 162.
5-ter. L'erogazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 5-bis e relative a ciascuna annualità è condizionata all'esito del monitoraggio sulla rendicontazione effettuato da parte delle regioni circa l'effettivo utilizzo delle stesse a livello di ambito territoriale sociale, secondo le modalità previste dall'articolo 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera o), della legge 8 novembre 2000, n. 328, nei casi in cui, dall'esito del monitoraggio sulla relativa rendicontazione, risultino risorse assegnate non spese da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, queste sono restituite e versate dalle regioni all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità di cui all'articolo 46, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per la successiva assegnazione rispettivamente al fondo di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 anche con riguardo agli interventi di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché al fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112.
5-quater. Alle attività di monitoraggio di cui ai commi 5-bis e 5-ter si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
5-quinquines. All'articolo 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti integrazioni:
1) al comma 4, dopo le parole: "da porre a loro carico" sono inserite le parole: "e la relativa destinazione";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
"4-bis. Le somme dovute a titolo di contributo per l'attività ispettiva a carico delle imprese sociali, non aderenti ad alcuna associazione di cui al comma 3, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del successivo trasferimento all'ispettorato Nazionale del lavoro e agli altri enti eventualmente legittimati"».
b) all'articolo 40:
a) al comma 1, le parole: «euro 231.807.485 euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 552.207.485 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere dall'anno 2025»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le risorse non utilizzate, nel limite massimo di quelle effettivamente disponibili, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, possono essere destinate, a decorrere dall'anno2024, in aggiunta alle risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, al finanziamento di iniziative collegate a una o più delle finalità di cui al comma 3, lettere da a) a h) del presente articolo. A valere sulle risorse di cui al precedente periodo, sono autorizzate la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per ii finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, nonché la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della fondazione per gli Special Olympics World Winter Games 2025.»;
c) al comma 3:
1) all'alinea, le parole: «collegate a una» sono sostituite dalle seguenti: «collegate a una o più»;
2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà.»;
d) al comma 5, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis, primo periodo,»;
e) al comma 6 le parole: «è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è decrementato di 320,4 milioni di euro per l'anno 2024 ed è incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».
Conseguentemente, allo stato di previsione n. 2, Ministero dell'economia e finanze, alla Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (1), programma Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (1.6), apportare le seguenti variazioni:
2024:
CP: 0
CS: -37.000.000
2025:
CP: 0
CS: -40.000.000
2026:
CP: 0
CS: -40.000.000
2027:
CP: 0
CS: -30.000.000
39.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 39-bis.
(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)
1. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell'acquisto di farmaci veterinari.
2. Al fondo di cui al comma 1, per il quale è previsto uno stanziamento pari a 250,000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025, 250.000 per l'anno 2026, possono accedere i proprietari di animali d'affezione che abbiano un ISEE inferiore a 16.215 euro e un'età superiore ai sessantacinque anni.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità di accesso al fondo.».
Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
Art. 50
50.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 50-bis.
(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)
1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementa di 5.000.000 di euro per l'anno 2024 e di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024- 2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Art. 54
54.1000
Il Governo
Sono apportate le seguenti modificazioni:
«1. All'articolo 54 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite con le seguenti: "è autorizzata la spesa complessiva di 190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 310 milioni di euro per l'anno 2.025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030";
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
"2-bis Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 20 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".
Conseguentemente:
allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono apportate le seguenti variazioni: Missione 11 - Competitività e sviluppo delle imprese
Programma 7 - Incentivazione del sistema produttivo:
2024:
CP: 0;
CS: 0.
2025:
CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.
2026:
CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.
Fino all'anno 2030
Programma 15 - Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie:
2024:
CP: 0;
CS: 0.
2025:
CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.
2026:
CP: -50.000.000;
CS: -50.000.000.
Fino all'anno 2030
2. All'articolo 56:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
"1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 9.312 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 885 milioni di euro per l'anno 2025, 1.150 milioni di euro per l'anno 2026, 440 milioni di euro per l'anno 2027, 1.380 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.430 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032.
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa di:
a) 718 milioni di euro, in ragione di 70 milioni di euro per l'anno 2024, 50 per l'anno 2025, 50 per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 148 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;
b) 1.600 milioni di euro, in ragione di 103 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026, 940 milioni di euro per l'anno 2027 e 357 milioni di euro per l'anno 2028 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputata sulle risorse indicate per le Regioni Sicilia e Calabria dalla delibera CIPESS n. 25 del 2 agosto 2023 ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), punto 2), della legge n. 178 del 2020.
1-ter. Gli accordi per la coesione da stipulare tra la Regione Siciliana e Calabria con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 danno evidenza degli importi annuali a destinazione delle risorse alla realizzazione dell'intervento ai sensi del comma 1-bis, a concorrenza integrale degli importi annuali individuati al comma 1-bis, lettera b).
1-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al primo periodo, determinando conseguentemente la corrispondente riduzione in via prioritaria dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 e la relativa articolazione annuale.";
b) al comma 5, primo periodo, le parole: "è autorizzata la spesa complessiva di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa complessiva di 825 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per Panno 2025, 100 per fanno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027";
c) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, sono definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:
a) contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di cui all'articolo 28-quinquies, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
b) destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute;
c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato di cui alle disposizioni del Libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei Piani regolatori generali.
7-ter. Il decreto di cui al comma 7-bis individua:
a) per ciascuna delle linee di attività di cui al medesimo comma 7-bis, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificarti da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione, valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra i soggetti proponenti anche tramite accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 162, e individuando le modalità e i limiti della partecipazione di eventuali operatori economici privati;
b) i criteri e le modalità di presentazione, da parte degli enti territoriali competenti, di progetti pilota afferenti alle linee di attività di cui al medesimo comma 7-bis;
c) i criteri per la selezione dei progetti presentati ai sensi della lettera b), da realizzarsi prioritariamente nelle città capoluogo di provincia, selezionate in modo da rappresentare il più ampio campione possibile di regioni.
7-quater. Ai fini di cui ai commi 7-bis e 7-ter, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.
7-quinquies. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali e tecnologici sulla rete della Ferrovia Centrale Umbra è autorizzata la spesa complessiva di euro 100 milioni, in ragione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
7-sexies. Ai fini della realizzazione della rigenerazione dell'ambito Bovisa - goccia e del nuovo campus del politecnico 'campus Nord' a Bovisa-Milano, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
7-septies. Ai fini della realizzazione del progetto integrato di potenziamento e di sviluppo del porto di Civitavecchia e delle relative infrastrutture di viabilità per l'interconnessione con il territorio, ivi compresa la riqualificazione di aree industriali, è autorizzata la spesa di 19,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e quanto a 9,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
7-octies. Al fine di consentire il ripristino della viabilità tra le provincie di Chieti e Isernia è autorizzata la spesa di euro 15,5 per l'anno 2024 in favore della provincia di Isernia per la realizzazione degli interventi di primo adeguamento del viadotto Sente-Longo. All'onere di cui al presente comma, pari a euro 15,5 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento (FIAR) di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
7-nonies. Per il supporto tecnico del commissario straordinario dell'opera 'Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera' e del commissario straordinario per la realizzazione del 'collegamento stradale Cisterna Valmontone e relative opere connesse', nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, gli oneri sono a carico del relativo quadro economico nel limite massimo dello 0,7 per cento.
7-decies. Per il supporto tecnico del commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 per la realizzazione del 'Collegamento intermodale Roma-Latina tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave)' si applica l'articolo 4 comma 5, terzo periodo del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55. I relativi oneri sono a carico del quadro economico dell'opera nel limite massimo dello 0,7 per cento.
7-undecies. È autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per il 2024 a favore della società Sport e Salute al fine di assicurare l'adeguamento alle prescrizioni tecnico-scientifiche dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) per l'acquisto, la riqualificazione e l'allestimento della sede.
7-duodecies. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 523, è rifinanziata per 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 150 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 397, è rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 405, è rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, articolo 4, comma 6, è rifinanziata per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 89, è rifinanziata per 100 milioni di euro per l'anno 2027.".
3. dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:
(Aiuti per il territorio di Caivano)
1. Nel territorio del comune di Caivano si applica il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.
2. Per disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy sottoscrive con la Regione Campania e il comune di Caivano un apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Alle finalità dei commi 1 e 2 sono destinate le risorse disponibili, sino a un massimo di 15 milioni di euro, nell'ambito di quelle che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa."».
Art. 65
65.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 65-bis.
(Installazione colonnine di emergenza)
1. Sono stanziati 250.000 euro per l'anno 2024, 250.000 euro per l'anno 2025 e 250.000 euro per l'anno 2026 per l'installazione di colonnine per chiamate di emergenza collegate con le centrali operative delle forze di polizia e di pronto intervento nelle aree ad alta frequentazione di pubblico che presentino criticità dal punto di vista della sicurezza come piazze e vie di città, parchi, stazioni ferroviarie, stazioni di metropolitane, fermate di autobus, impianti sportivi, campus universitari, autostrade, strade extra-urbane.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, previa consultazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.».
Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
65.0.1000/500
I Relatori
All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter, si provvede:
1. per gli anni dal 2018 al 2023, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
2. per le successive annualità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinata al personale di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.";
b) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "All'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 5.";
2) il terzo periodo è soppresso.».
b) il comma 7 è soppresso.
65.0.1000/501
I Relatori
All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "con almeno nove anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "con almeno sei anni"».
Art. 70
70.500
I Relatori
Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 70, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 58 del 10 marzo 2022, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2024.
1-ter. È autorizzata l'assegnazione, anche per l'anno 2024, nel limite di ulteriori euro 40.000.000, del contributo forfetario una tantum per il rafforzamento, invia temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea di cui all'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e rifinanziamenti successivi. Al riparto del contributo di cui al primo periodo e al conseguente trasferimento delle relative risorse pro quota assegnate si provvede con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
1-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-ter, nell'ambito delle misure assistenziali previste dall'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea o già beneficiarie della stessa ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2022/382 e 2023/2409 del Consiglio, rispettivamente del 4 marzo 2022 e del 19 ottobre 2023, sulla base delle effettive esigenze e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede a ripartire e rimodulare le risorse disponibili tra le seguenti misure, prorogate fino al 31 dicembre 2024:
a) forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. A tali fini, è prorogata, nel limite massimo di 7.000 unità, fino al 31 dicembre 2024, agli stessi patti e condizioni, l'efficacia delle convenzioni in essere alla data del 31 dicembre 2023, nonché delle convenzioni aventi valenza territoriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46. La proroga opera previa comunicazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai soggetti convenzionati e trasmissione dell'accettazione da parte di questi ultimi;
b) misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 21 del 2022;
c) contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 21 del 2022, per l'accesso, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2024;
d) forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome diTrento e di Bolzano di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132.
1-quinquies. Lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, è ulteriormente prorogato, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024.
1-sexies. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato in misura pari ad euro 26.000.000 per l'anno 2024.
1-septies. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024.1 permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
1-octies. I permessi di soggiorno di cui al comma 1-septies possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli intendenti funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, di 305 milioni di euro nell'anno 2025 e di 8 milioni di euro nell'anno 2026; al predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 420, secondo periodo della legge 30 dicembre 202, n. 234, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. È altresì autorizzata la spesa per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per il 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
1-bis. Il Commissario straordinario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, può proporre al Dipartimento dellaprotezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di coordinare l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale e negli elenchi territoriali delle altre Regioni e delle Province Autonome al fine di realizzare il concorso alle attività delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio per l'ordinato svolgimento degli interventi di assistenza alla popolazione funzionali allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma aventi carattere di particolare rilevanza e impatto. Il citato Dipartimento provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 1-ter, al coordinamento dei concorsi richiesti e alla relativa attivazione, anche per il tramite delle organizzazioni di rilievo nazionale e delle strutture di protezione civile delle altre Regioni e delle Province autonome, assicurando l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
1-ter. Per l'attuazione del comma 1-bis può essere finalizzata una quota di risorse nel limite di 5 milioni di euro nell'ambito del riparto delle risorse da attuare con il provvedimento di cui al comma 1.
1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario provvede:
a) alla definizione, d'intesa con la Regione Lazio e con Roma Capitale, del quadro esigenziale in correlazione al calendario degli eventi aventi i necessari requisiti, nel quadro di una programmazione relativa all'intero anno giubilare, comprensivo del piano dì dispiegamento ed accoglienza dei volontari interessati;
b) alla trasmissione al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri del quadro esigenziale, per la relativa approvazione ed attuazione, nei limiti di cui al comma 1-ter.».
Conseguentemente, all'articolo 70, comma 1, sostituire le parole: «sono aggiunte le seguenti: "e di 300 milioni di euro per l'anno 2024"» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti: "e di 274 milioni di euro per l'anno 2024"».
Art. 81
81.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis.
1. È predisposta l'attività di recupero di un immobile sito nel Comune di Poggio Reale (TR), di proprietà del Comune stesso da destinare a Museoarcheologico del Comune di Poggio Reale, per una spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.».
81.0.501
I Relatori
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 81-bis.
1. Presso il centro scolastico unificato del comune di Montereale Valcellina (PN), è prevista la realizzazione di un asilo nido per una spesa di 200.00 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.».
Art. 85
85.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 85-bis.
1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle azioni strategiche "Innovazione PA", ai fini del potenziamento delle capacità amministrativa, le pubbliche amministrazioni si avvalgono della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana per l'implementazione delle azioni strategiche atte a semplificare le procedure amministrative, finalizzate ad una maggiore efficacia, efficienza e competitività della pubblica amministrazione anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di rating. A tal fine è assegnato alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana un contributo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».
Conseguentemente al comma 2, articolo 86, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».
Art. 89
89.0.500
I Relatori
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 89-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 6 milioni di euro per Fanno 2024, 12 milioni per il 2025 e 12 milioni per il 2026, finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, alla realizzazione di interventi in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 6 milioni per l'anno 2024, 12 milioni per il 2025 e 12 milioni per il 2026, per investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 1 e 2.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro dall'anno 2024», con le seguenti: «88 milioni di euro per l'anno 2024, 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.».
Art. 100
100.TAB.11.500.5
I Relatori
Alla tabella n. 11, stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, Missione: 1 «Ricerca e innovazione», Programma 1.1 «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata», apportare le seguenti variazioni:
2024:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2025:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2026:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.