Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 168 del 12/12/2023

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 926

 

Art. 2

2.0.3 (testo 3)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-bis della presente legge.

     Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

          a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

          b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

          c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

          2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

          4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

          6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

2.0.12 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Rivalutazione della scala di equivalenza)

          1.         All'articolo 8 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

          a)         al comma 1 è abrogato;

          b)         al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

     Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

          a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

          b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

          c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

          2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

          4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

          6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

Art. 3

3.0.2 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)

          1.         Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

          2.         Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

          3.         Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

     Conseguentemente, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

          a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

          b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

          c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

          2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

          4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

          6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

Art. 4

4.7 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici.

          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a   1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.".

Art. 6

6.3 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          "2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:

          "p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici."

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.8 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire il comma 1, con il seguente:

          1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

          b) Il comma 2 viene interamente abrogato.

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) e b) valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

6.9 (testo 2)

Gelmini, Lombardo, Versace

Al comma 1, dopo le parole: "delle spese per l'affitto della prima casa" inserire le seguenti: ", delle misure di sostegno alla genitorialità".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

6.13 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

          b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

          4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

     Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 7

7.0.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 7-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

          1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 10

10.15 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 5, con il seguente:

          5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni che precedeono, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

10.17 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Sostituire il comma 5 con il seguente:

          «5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

10.0.15 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)

          1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

          2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

          3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

          4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

10.0.21 (testo 2)

Manca

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Misure in materia di pubblico impiego)

          1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

          2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

          3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

          4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

10.0.23 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

          3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

11.5 (testo 2)

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

          La presente disposizione non comporta onere aggiuntivi.

11.7 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

          1)   il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

          2)   al comma 2, premettere la seguente lettera:

          0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

          8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.32 (testo 2)

Spagnolli, Unterberger, Patton

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 11-bis

(Riduzione dell'IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno)

          1. In deroga a quanto previsto dal n. 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le compravendite di pellet utilizzato per scopi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024, sono assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3.».

11.45 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          "6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          «1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma valutato nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

11.0.2 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

 Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 11-bis

(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)

          1.      All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

           «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

          2.All'articolo 5, comma 15-quater, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

          a)      al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;

          b)      al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

          4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 16

16.0.10 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)

  1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.".
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa fino a 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

16.0.11 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica) 

          1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.".

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite di spesa fino a un massimo di 1000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 29

29.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni che precedono valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

29.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

          Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 30

30.7 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          "1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)         alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

          b)         alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";"

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

30.8 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

          «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

          '1-bis. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.".

          3-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e, alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

          3-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 32

32.3 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.

Art. 33

33.9 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le seguenti parole: "liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024";

          b) dopo le parole "n. 965." aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024.".

     Conseguentemente:

          1) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

          2) dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

          a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

          b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

          c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

          2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

          4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

          6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

33.1000/1

Lorenzin, Manca, Nicita

All'emendamento 33.1000, alla lettera a), premettere la seguente:

          "0a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le parole «liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate a decorrere dal 1° gennaio 2024».

33.1000/2

Furlan, Zampa, Manca, Camusso, Zambito

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la lettera a) con la seguente:

          "a) sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5";

          b) sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente,

          a) ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:

          a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

          b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043.

          b) agli ulteriori minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, derivanti dalla soppressione della lettera b), pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044."

33.1000/3

Paita

All'emendamento 33.1000, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) i commi da 1 a 5 sono soppressi».

     Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente subemendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

33.1000/4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) Al cpv. comma 5, lett. a), secondo periodo, dopo le parole "pensionamento entro il 31 dicembre 2023", inserire le seguenti:

          ", anche in cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

          b) dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

          "5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/5

Patuanelli, Damante, Castellone

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

          1) alla lettera a) dopo le parole: «pensionamento entro il 31 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232»

          2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 433,9 milioni di euro per l'anno 2030, 525,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 850,9 milioni di euro per l'anno 2034, 900,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.004,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.000,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.000,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.300,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.300,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.875,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.886,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.887,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.

          5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

          3) sopprimere le parole da: «Conseguentemente, b) all'articolo 41» fino a: «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/6

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, lettera a), secondo periodo, dopo le parole "pensionamento entro il 31 dicembre 2023" inserire le seguenti "anche in cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,".

     Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

          "Conseguentemente,

          b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al cpv. comma 5, lett. a), secondo periodo, dopo le parole "applicabili nell'amministrazione.", inserire il seguente periodo:

          "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2023, si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92".

          b) dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

          "5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/8

Patuanelli, Damante, Castellone

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

                      1) alla lettera a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 si trovano in una delle condizioni di esodo attuate sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, come attualmente vigente, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

          2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 230,1 milioni di euro per l'anno 2028, 320,3 milioni di euro per l'anno 2029, 443,9 milioni di euro per l'anno 2030, 575,7 milioni di euro per l'anno 2031, 735,6 milioni di euro per l'anno 2032, 818,2 milioni di euro per l'anno 2033, 900,9 milioni di euro per l'anno 2034, 915,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.124,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.250,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.250,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.329,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.325,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.975,3 milioni di euro per l'anno 2041, 1.986,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 1.987,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.

          5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

          3) sopprimere le parole da: «Conseguentemente, b) all'articolo 41» fino a: «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al cpv. comma 5, lett. a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

          "Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.";

          c) dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

          "5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/10

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

          "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232."

     Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

          "Conseguentemente,

          b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 97,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.1000/11

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano, ai soggetti che alla data del 31 dicembre 2023 siano in una delle condizioni di esodo attuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92".

     Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

          "Conseguentemente,

          b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 99,8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 99,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/12

Patuanelli, Damante, Castellone

All'emendamento 33.1000, apportare le seguenti modifiche:

          1) alla lettera a) sostituire il terzo periodo con il seguente: «Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo, la riduzione del trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è a sua volta ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo dell'accesso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile. Inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano a coloro che accedono al pensionamento anticipato, cosiddetti precoci, ai sensi dell'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

          2) alla lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti: «5-septies. Ai maggiori oneri pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per l'anno 2032, 838,2 milioni di euro per l'anno 2033, 929,9 milioni di euro per l'anno 2034, 946,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.144,7 milioni di euro per l'anno 2036, 1.305,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.302,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.349,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.350,2 milioni di euro per l'anno 2040, 1.989,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.034,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.000,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 5-octies.

          5-octies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

          3) sopprimere le parole da: «Conseguentemente, b) all'articolo 41» fino a: «10 milioni di euro per l'anno 2024»

33.1000/13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 33.1000 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al cpv. comma 5, lett. a), terzo periodo, sostituire le parole da "Al fine di assicurare" fino alle parole "rapporto di lavoro da infermieri", con le seguenti:

          "Per tutti gli iscritti alle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo";

          b) dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

          "5-septies. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

33.1000/14

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, lettera a), all'ultimo periodo, sostituire le parole da "Al fine di" fino a "rapporto di lavoro da infermieri" con le seguenti "Per tutti i periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali CPDEL, CPS, CPI e CPUG, utilizzati anche attraverso l'istituto del cumulo contributivo".

     Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

          "Conseguentemente,

          b-bis) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 99 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

33.1000/15

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, sopprimere la lettera b).

     Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa e ai maggiori oneri, pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 59,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 124,6 milioni di euro per l'anno 2026, a 289,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 473,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 608,3 milioni di euro per l'anno 2029, a 753,1 milioni di euro per l'anno 2030, a 495,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 606,2 milioni di euro per l'anno 2032, a 556,4 milioni di euro per l'anno 2033, a 667,7 milioni di euro per l'anno 2034, a 772,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 890 milioni di euro per l'anno 2036, a 995 milioni di euro per l'anno 2037, a 1.105,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 1.207,1 milioni di euro per l'anno 2039, a 1.330,2 milioni di euro per l'anno 2040, a 1.448,8 milioni di euro per l'anno 2041, a 1.612,2 milioni di euro per l'anno 2042, a 1.740,2 milioni di euro per l'anno 2043, a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2044."

33.1000/16

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

All'emendamento 33.1000, lettera b), capoverso "5-bis", capoverso "10", ai periodi terzo e quarto, sostituire le parole "quattro", "cinque", "sette" e "nove", rispettivamente con le parole ""tre", "quattro", "sei" e "otto".

     Conseguentemente, dopo il secondo "Conseguentemente" inserire il seguente:

          "Conseguentemente,

          b-bis) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 44 milioni di euro per l'anno 2025, a 96 milioni di euro per l'anno 2026, a 248 milioni di euro per l'anno 2027, a 416 milioni di euro per l'anno 2028, a 532 milioni di euro per l'anno 2029, a 652 milioni di euro per l'anno 2030, a 368 milioni di euro per l'anno 2031, a 445 milioni di euro per l'anno 2032, a 278 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033."

33.1000/17

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

          «5-septies. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.».

b) Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

 2) le lettere a), b) e c) sono soppresse;

  c) Il comma 2, è soppresso;

   d) Al comma 3, le parole: "entro febbraio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro febbraio 2024.»

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 5-septies, stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

33.1000/18

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

Alla lettera b), dell'emendamento 33.1000, dopo il comma 5-sexies, inserire il seguente:

          «5-septies. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».».

33.1000/19

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, sostituire il secondo "Conseguentemente," con il seguente:

          "Conseguentemente,

          b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 84 milioni di euro per l'anno 2033, a 180 milioni di euro per l'anno 2034, 293 milioni di euro per l'anno 2035 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036."."

33.1000/20

Castellone, Patuanelli, Damante

All'emendamento 33.1000, al secondo Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente: «Art. 41-bis (Tassa sui servizi digitali) 1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

          b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

          2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2033."

          .

33.1000/21

Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito

All'emendamento 33.1000, sostituire il terzo "Conseguentemente," con il seguente:

          "Conseguentemente,

          c) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          "2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2024."

33.1000/22

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 33.1000, al terzo Conseguentemente, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) sopprimere l'articolo 38.

Art. 34

34.0.43 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          34-bis

          (Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)

          1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

          2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.0.44 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          34-bis

          (Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)

          1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

          2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

          3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

34.0.88 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis

(Misure a sostegno dell'editoria)

          1.         All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

          2.         Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per il 2025 e 30 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

34.0.95 (testo 2)

Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 34-bis

(Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)

  1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.
  3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

          Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro."

Art. 35

35.0.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis

(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)

          1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

          2. Agli oneri di cui al precedente comma, pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 36

36.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 36

(Misure in materia di congedi parentali)

          1.     Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti:  «per la durata massima complessiva stabilita dal comma 1 dell'articolo 32 fino al decimo anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione».  La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

          2.      All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 37

37.1 (testo 2)

Gelmini, Lombardo

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 37

(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)

          1. In via sperimentale per l' anno 2024, la maggiorazione di cui all'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è estesa ai nuclei familiari monoparentali e incrementata di ulteriori 20 euro per ciascun figlio minore".

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente sostitutiva dell'articolo 37, valutati in 566 milioni di euro per l' anno 2024, si provvede a valere sulle risorse stanziate a copertura del medesimo articolo 37. 

Art. 39

39.0.2 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento stanziamento 5x1000)

          1.      All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

          "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2024.".

          2.All'onere derivante dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.39 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)

          1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 62:

          1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

          2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

          3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

          b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;".

          4) Agli oneri di cui al presente articolo, pari 55 milioni per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

39.0.52 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Fondo unico politiche sociali)

          1.         Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

          2.         Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

          3.         Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

          4.         Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025.

          5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico dello Stato.

39.0.55 (testo 2)

Gelmini, Versace, Lombardo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

          "Art.39-bis

  1. Al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica anche con riferimento alle iniziative formative di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n.168, per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2023, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

39.0.60 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis

(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

          1.         Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

          2.         Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

Art. 40

40.0.10 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondo nazionale per le non autosufficienze)

          1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato per l'anno 2024 di 1 miliardo di euro, per l'anno 2025 di 2 miliardi di euro e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno.

          2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

          3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024, 2 miliardi di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, di 2 miliardi e 500 milioni di euro all'anno, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti, a decorrere dall'anno 2024, dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.20 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)

          1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

          «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

40.0.30 (testo 2)

Zambito, Zampa, Misiani, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Fondi a sostegno delle disabilità)

          1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

          2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

          3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

          4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

     Conseguentemente, all'articolo 40, comma 2, sopprimere le parole "i commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69," e le parole "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e il comma 456 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145."

40.0.41 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis

(Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)

          1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarvi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

          3.Entro il 1°dicembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e a 430 milioni di euro per l'anno 2026,  a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. "

Art. 41

41.15 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, sostituire le parole «3.000» con «8.000», le parole «4.000» con «11.500» e le parole «4.200» con «15.000».

     Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 5.000 milioni di euro per l'anno 2024, 7.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 10.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

41.0.2 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 41-bis

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

          1. All'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.", sono sostituite con le seguenti:

          "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026."

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

41.0.9 (testo 2)

Manca, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

"Art. 41-bis

(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)

          1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Art. 42

42.0.4 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)

          1. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti: "in deroga ai".

          2.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

Art. 48

48.3 (testo 2)

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Incremento Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)

          1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2".

48.0.7 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)

          1.Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 16-bis."

     Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

          a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

          b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

          c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

          2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

          4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

          6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

Art. 50

50.21 (testo 2)

Manca

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          «3-bis. In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

          3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

50.0.20 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

"Art. 50-bis

(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)

          1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistite esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

          2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

          3.  Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività: a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale; b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

          4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento: a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo; d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni; e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti; f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale; g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

          5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare: a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti; b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali; c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento; d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020; e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

          Articolo 50 - ter

          (Assistenza psicologica universitaria)

          1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

          2.  L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata: a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

          b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

          c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

          3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

          4.  Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

          5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

50.0.35 (testo 2)

Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Istituzione delle Pancreas Units per la cura dei tumori del pancreas, disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce e istituzione di un Fondo per la ricerca)

  1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le Pancreas Units, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas.
  2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di:
  1. stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;
  2. stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle Pancreas Units presso le aziende ospedaliere territoriali in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;
  3. stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del team multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  4. determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico.
  1. Il Ministero della salute, promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche sulla diagnosi precoce del tumore al pancreas e sono dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal tumore al pancreas, da destinare alle Pancreas Units di cui al presente articolo per la promozione della ricerca scientifica sulla malattia per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  3.  Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

     Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

Art. 54

54.0.14 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

          «Art. 54.bis

          (Esonero contributivo giovani agricoltori)

          1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024»."

     Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

Art. 61

61.0.1 (testo 2)

Manca

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis

(Riconoscimento di adeguate forme di verifica e valutazione agli studenti con DSA)

          1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

          2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

          3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definisce le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includono il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

          4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 63

63.3 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 1, capoverso 4-bis, sostituire le parole:"15 aprile 2024" con le seguenti:

          "31 dicembre 2024";

     Conseguentemente,

          a) al comma 2, sostituire le parole «50,33 milioni» con le seguenti; «172,56 milioni»;

          b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024.»

63.0.31 (testo 2)

Camusso, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

«Art. 63-bis

(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

          1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

          2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

          3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 64

64.0.39 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 64-bis

(Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)

          1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.".

          2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della

          presente legge.

Art. 65

65.0.5 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)

          "1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 2021, 2022, 2023 e 2024 »."

     Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.".

65.0.7 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 65-bis

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

          1. All'articolo 1, n. 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: »ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali«.

          2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco"."

     Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: »37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.«.

65.0.8 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis

(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)

          1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

          2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

     Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione,  sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro."

65.0.9 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis

(Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco)

          1. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i benefìci previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

          2. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

          3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

     Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione,  sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dal 2024, una minore spesa annua pari a 20 milioni di euro."

65.0.10 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 65-bis.

(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: '«ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

          2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

65.0.1000/1

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

          a) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

          b) sostituire le parole da: «Conseguentemente, all'articolo 66,» fino a «75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «Art. 65-ter (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

65.0.1000/2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

 All'emendamento 65.0.1000, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "La platea delle lavorazioni e dei beneficiari previste dagli artt. 1 e 4 della legge 1124/1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è estesa al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Di conseguenza al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: ''eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: ''ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali''.

          All'art. 12 bis D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, alla fine dell'ultimo periodo, sono aggiunte le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Polizia penitenziaria"

65.0.1000/3

Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          «2-bis. Nel rispetto dei princìpi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

          2-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

          a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

          b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

          2-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefìci e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei princìpi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

          2-quinquies. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

          2-sexies. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

          2-septies. Le disposizioni di cui ali commi 2-quinquies e 2-sexies si applicano ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

65.0.1000/4

Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

          "8-bis. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi del degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta.

          8-ter. Le assunzioni di personale di cui al comma 8-bis sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

          8-quater. Per le finalità di cui al comma 8-bis è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

          8-quinquies. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;

          b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

          8-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis pari ad euro 626.183.320 a decorrere dall'anno 2024, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia e a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-septies.

          8-septies. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».".

     Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: «75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «55.010.301 euro annui a decorrere dal 2027»

65.0.1000/5

Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire i seguenti:

          «8-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.

          8-ter. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 850.000 euro per l'anno 2024.

          8-quater. Per le finalità di cui ai commi 8-bis e 8-ter è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

     Conseguentemente, al secondo conseguentemente sostituire le parole: «50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dal 2027» con le seguenti: «10.000.000 per l'anno 2024, 11.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 35.010.301 euro annui a decorrere dal 2027»

65.0.1000/6

Lopreiato

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino e di garantire, al contempo, elevati standard di sicurezza sociale, il fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

     Conseguentemente, al terzo Conseguentemente, sostituire il capoverso "Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze" con il seguente:

          «Alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

          2024: - 23.481.626

          2025: - 24.061.700

          2026: - 24.061.700».

65.0.1000/7

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

All'emendamento 65.0.1000, dopo il comma 9, inserire il seguente:

          «9-bis. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.»

     Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 6,8 milioni di euro per l'anno 2025, 8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

65.0.1000/8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 65.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, sopprimere le parole da "Conseguentemente" a "per l'anno 2026";

          b) dopo il comma 10, nella parte consequenziale, le parole da "50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite con le seguenti: "65.000.000 euro per l'anno 2024, 66.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro a decorrere dall'anno 2027"

65.0.1000/9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 65.0.1000, nella parte consequenziale, sostituire le parole da "Conseguentemente" a "185 milioni di euro per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti "apportare le seguenti modificazioni: "Conseguentemente,  agli oneri del presente articolo, si provvede parzialmente, mediante riduzione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

65.0.1000/10

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito

All'emendamento 65.0.1000, capoverso "Art. 65-bis", sostituire il secondo "Conseguentemente" con il seguente:

          "Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

65.0.1000/11

Paita

All'emendamento 65.0.1000, parte conseguenziale, sostituire le parole: «Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50.000.000 euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 51.711.026 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 75.010.301 euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Art. 70

70.0.18 (testo 2)

Giacobbe, La Marca, Alfieri, Manca

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

«Art. 70-bis

(Ulteriori disposizioni)

          1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

  a) 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

          b) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

  c) 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 in favore del Consiglio generale degli italiani all'estero.

 2. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          3. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.    

          4. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

Art. 71

71.0.2 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

«Art. 71-bis

(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)

          1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

          ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031."».

Art. 73

73.0.17 (testo 2)

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

«Art. 73-bis

(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)

          1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2.  Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione

          ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".».

Art. 74

74.31 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) nella rubrica, dopo le parole "in agricoltura", aggiungere le seguenti: "e sostegno alla filiera zootecnica";

          b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

          "3-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruente, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

          3-ter. Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

          3-quater. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

          3 - quinquies. Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

          -           Quota del contributo per la transizione alimentare:

          -           Mucche ed altri bovidi, 0,50 ?

          -           Cavalli ed altri equidi 0,50 ?

          -           Maiali ed altri suidi 0,40 ?

          -           Pecore, capre ed altri caprini 0,30 ?

          -           Pollame da carne 0,05 ?

          -           Galline ovaiole 0,05 ?

          -           Altri uccelli 0,05 ?

          -           Conigli ed altri lagomorfi 0,05?

          -           Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01 ?

          Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze."

          3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 16-bis."

     Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

 (Introduzione del monopolio della cannabis)

          1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          "a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

          TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

          Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

          1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

          Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

          1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

          Art. 63-quater. - (Provvista personale).

          1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

          Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

          Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

          Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

          1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

          Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

          1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

          b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

74.0.57 (testo 2)

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

«Art. 74-bis

(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)

          1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" sono aggiunte le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e

          successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,".

          2. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025

          e 2026.»

          3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

          b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,".

          4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

          5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

Art. 75

75.1000/1

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 1, sostituire il capoverso 2-ter, con il seguente:«2-ter Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari ad euro 105.581.278,31, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 86, comma 2-bis"

     Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 105.581.278,31 per l'anno 2024."

75.1000/2

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

          «2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 75-bis, è inserito il seguente:

"Art. 75-ter

          1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale."

          2-quinquies. Le disposizioni recate dal comma 2-quater. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

75.1000/3

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Al punto 1) dell'emendamento 75.1000, dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

          «2-quater. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

          1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare.''.

          2-quinquies. Le disposizioni recate dal comma 2-quater. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

75.1000/4

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente:« 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

     Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

75.1000/5

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 3, premettere il seguente:« 03. All'articolo 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "All'articolo 1 comma 759, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Servizio sanitario nazionale," inserire le parole "utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e"."

     Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

75.1000/6

Nicita, Furlan

All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente: "5-quater. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »

     Conseguentemente,

          Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: - 30.000.000;

          2025: - 30.000.000;

          2026: - 30.000.000;

          Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

          2024: - 15.000.000;

          2025: - 15.000.000;

          2026: - 15.000.000;

75.1000/7

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «5- quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.».

75.1000/8

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 3, dopo il capoverso 5-ter è inserito il seguente: "5- quater. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

75.1000/9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 75.1000, comma 3, dopo il capoverso "5-ter" è inserito il seguente:

          "5- ter.1. I comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono utilizzare le risorse assegnate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

75.1000/10

Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alinea sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

          b) dopo il capoverso "4-bis" inserire i seguenti:

          «4-ter. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del 31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

          4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

          4-quinqies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

     Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

75.1000/11

Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000 al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alinea sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;

          b) dopo il capoverso "4-bis" inserire i seguenti:

          «4-ter. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

          4-quater. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

          4-quinqies. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

     Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

          2024: -30.000.000

          2025: - 30.000.000

          2026: - 30.000.000

75.1000/12

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, dopo le parole: "riequilibrio finanziario delle Province" sono inserite le seguenti: "delle Regioni a Statuto ordinario"

75.1000/13

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole:« un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti:« un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;

          b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/14

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole:« un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti:« un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;

          b) al quarto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:« nonché mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per l'anno 2025.»

75.1000/15

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole:« un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» con le seguenti:« un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.»;

          sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/16

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/17

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

75.1000/18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

          al comma 4, capoverso "4-bis", l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

          "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/19

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 75.0.1000, al comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

75.1000/20

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 4, capoverso 4-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

75.1000/21

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000, comma 4, capoverso «4-bis», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

75.1000/22

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4 quater, sopprimere l'ultimo capoverso

     Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 162 milioni di euro per l'anno 2024, a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro per l'anno 2026."

75.1000/23

Enrico Borghi, Paita

All'emendamento 75.0.1000, al comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026».

          .

75.1000/24

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/25

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.»

75.1000/26

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

          al comma 5, capoverso "4-quater" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

          "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, in misura pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/27

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000, comma 5, capoverso «4-quater», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026.»

75.1000/28

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 5, capoverso 4-quater, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/29

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 75.1000 apportare le seguenti modificazioni:

          al comma 5, capoverso "4-quater" l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

           "Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui dotazioni riportate nella tabella n. 2- parte 3 della presente legge sono di conseguenza modificate, con riduzioni pari a 162 milioni di euro nell'anno 2024, a 130 milioni di euro nell'anno 2025 e a 140 milioni di euro nell'anno 2026."

75.1000/30

Sironi

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 5, inserire il seguente:

          «5-bis. Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

«Art. 85-bis.

(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).

          1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

          2. Il Garante ha il compito di:

          a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

          b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa - previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere - l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;

          c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

          d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

          e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

          f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

          g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;

          h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

          i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentramento di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

          j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

          k) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

          l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

          3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggioro o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

          4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

          a). età non superiore ai sessantacinque anni;

          b). diploma di laurea;

          c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

          5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

          6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

          7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

     Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

75.1000/31

Patuanelli, Castellone, Damante

All'emendamento 75.1000, comma 6, apportare le seguenti modifiche:

                      a) all'alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 7, è inserito il seguente» con le seguenti: «apportare le seguenti modifiche: a) dopo il comma 7, inserire il seguente»;

                      b) aggiungere, infine, la seguente lettera: «b) al comma 8, sopprimere le parole da "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178".

75.1000/32

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso 7-bis, sopprimere le parole da: «Le regioni a statuto ordinario rinunciano» fino a: «250 milioni di euro»;

          b) dopo il capoverso 7-bis, sono inseriti i seguenti:

        «7-ter. Le Regioni a statuto ordinario possono rinunciare al contributo previsto per l'anno 2024 nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai fini di assolvere al contributo di finanza pubblica previsto al comma 7 del presente articolo.

        7-quater. Nel caso di rinuncia del contributo per l'anno 2024 di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le Regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare gli stessi importi per investimenti per le finalità previste dal comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come da tabella A allegata. Le risorse stanziate per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. In alternativa, le Regioni possono chiedere la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle stesse. La facoltà è comunicata da ciascuna Regione al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2024.

        7-quinquies. Alla copertura degli oneri pari a 350 milioni di euro per il 2024 si provvede in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 209,80 milioni di euro ai sensi dei commi precedenti e per 140,20 milioni di euro mediante accantonamento di risorse non spendibili nei bilanci regionali secondo gli importi indicati nella tabella B allegata fermo restando l'equilibrio di bilancio previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e in termini di saldo netto da finanziare mediante riduzione del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2024.

        7-sexies. A seguito delle disposizioni precedenti, il contributo alla finanza pubblica previsto per gli anni 2025 e 2026 è ridotto in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario per 209,8 milioni di euro per il 2025 e per 104,90 milioni di euro per il 2026.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui alla lettera a), si provvede all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 100 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 100 milioni per l'anno 2024.».

        Tabella A

Regioni

Percentuali di riparto

investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2024 in termini di indebitamento netto e fabbisogno

investimenti a carico dei bilanci regionali
per l'anno 2025 in termini di indebitamento netto e fabbisogno

investimenti a carico dei bilanci regionali per l'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno

Abruzzo

3,16%

6.635.090,63

6.635.090,63

3.317.545,32

Basilicata

2,50%

5.242.018,63

5.242.018,63

2.621.009,32

Calabria

4,46%

9.358.294,63

9.358.294,63

4.679.147,32

Campania

10,54%

22.112.588,73

22.112.588,73

11.056.294,37

Emilia-Romagna

8,51%

17.846.802,63

17.846.802,63

8.923.401,32

Lazio

11,70%

24.553.556,53

24.553.556,53

12.276.778,27

Liguria

3,10%

6.505.456,32

6.505.456,32

3.252.728,16

Lombardia

17,48%

36.678.340,21

36.678.340,21

18.339.170,11

Marche

3,48%

7.306.008,95

7.306.008,95

3.653.004,47

Molise

0,96%

2.008.227,68

2.008.227,68

1.004.113,84

Piemonte

8,23%

17.260.687,68

17.260.687,68

8.630.343,84

Puglia

8,15%

17.104.331,47

17.104.331,47

8.552.165,73

Toscana

7,82%

16.400.728,53

16.400.728,53

8.200.364,27

Umbria

1,96%

4.116.386,42

4.116.386,42

2.058.193,21

Veneto

7,95%

16.671.480,95

16.671.480,95

8.335.740,47

TOTALE

100,00%

209.800.000,00

209.800.000,00

104.900.000,00

        Tabella B

Regioni

Percentuali di riparto

Accantonamento di risorse nei bilanci regionali non spendibili per l'anno 2024

Abruzzo

3,16%

4.433.935,68

Basilicata

2,50%

3.503.007,69

Calabria

4,46%

6.253.731,68

Campania

10,54%

14.776.858,63

Emilia-Romagna

8,51%

11.926.223,68

Lazio

11,70%

16.408.048,74

Liguria

3,10%

4.347.306,84

Lombardia

17,48%

24.510.501,90

Marche

3,48%

4.882.280,53

Molise

0,96%

1.342.009,16

Piemonte

8,23%

11.534.549,16

Puglia

8,15%

11.430.063,26

Toscana

7,82%

10.959.876,74

Umbria

1,96%

2.750.797,79

Veneto

7,95%

11.140.808,53

TOTALE

100,00%

140.200.000,00

75.1000/33

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, al comma 6, capoverso 7-bis, sopprimere le parole da:« Le regioni a statuto ordinario rinunciano» fino a:« per un totale complessivo di 250 milioni di euro»

     Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, inserire il seguente:« 2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari ad euro 250 milioni per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori ad euro 250 milioni per l'anno 2024."

75.1000/34

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:« 6-bis. All'articolo 88, al comma 8, dopo le parole "politiche sociali e famiglia," sono inserite le seguenti: "nonché della spesa per contributi alla finanza pubblica e della spesa per funzioni delegate regionali, tenendo altresì conto dell'avanzo libero"

75.1000/35

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

All'emendamento 75.1000, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:« 6. All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da: "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole: "legge 30 dicembre 2020, n. 178"

75.1000/36

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'emendamento 75.1000 aggiungere infine il seguente comma:

          7-bis. "All'articolo 88, comma 8, sono soppresse le parole da "e tenuto conto delle risorse" fino alle parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178"

Art. 78

78.0.12 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 78-bis

(Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)

          1.    In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione."

     Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni per l'anno 2024."

Art. 79

79.3 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole "50 milioni di euro" con le seguenti: "70 milioni di euro";

          b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

          "5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

          5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

          5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

          5-quater. Ai soli fini dell'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma 5-bis dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

          a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;

          b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;

          c. il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024."

     Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti:" 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

79.0.28 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)

          1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

          2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, e a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3-bis."

     Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, nell'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 125 milioni di euro e, in ciascuno degli anni 2025 e 2026, in 100 milioni di euro."

79.0.36 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)

          1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

          2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

          3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

79.0.44 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 79-bis.

(Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)

          1.Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU,  purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo?13?del?decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla?legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.

          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato nel limite massimo di spesa pari a  2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro. "

Art. 80

80.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

          "1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

          2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

          a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

          b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del redito stesso

          c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente

          2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

80.0.3 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)

          1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera a) è sostituita con la seguente:

          "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

          2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge."

     Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)

          1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

          a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

          b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

          c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

          2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

          3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

          4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

          5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

          6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione."

80.0.11 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026."

     Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis.

(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)

          1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

          2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

          3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

          4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

          5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

          6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.  "

80.0.16 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Risorse delle città metropolitane)

          1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

          2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

          3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

          4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

          6. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

          7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

80.0.18 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 80-bis

(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali - mitigazione accantonamento FCDE)

          1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

          2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

          3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-bis e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

          . Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis."

     Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

          1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          "a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

          TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

          Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

          1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

          Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

          1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

          Art. 63-quater. - (Provvista personale).

          1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

          Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

          Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

          Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

          1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

          Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

          1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

          b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

Art. 84

84.6 (testo 2)

Nicita

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

          "6-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

          «2-ter. Per le finalità connesse al potenziamento e alla continuità dei Servizi sociali negli enti locali della Regione Sicilia e al superamento del precariato, è riconosciuto agli assistenti sociali in servizio presso gli stessi enti che svolgono l'attività in regime di partita Iva con inquadramento libero professionale, l'equiparazione al lavoro subordinato."

          6-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

Art. 88

88.1 (testo 2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

"Art. 16-bis

(Introduzione del monopolio della cannabis)

          1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

          "a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

          TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

          «Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)

          1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

          «Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

          1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

          «Art. 63-quater. - (Provvista personale).

          1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

          «Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

          «Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

          1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

          «Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

          1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

          «Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

          1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

          b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."