Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 163 del 06/12/2023
Azioni disponibili
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 926
Art. 2
2.9 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025
Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 20.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 10.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 10.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Art. 4
4.5 (testo 2)
Tajani, Misiani, Martella, Losacco
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025
Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 20.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 10.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»
4.0.13 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis
(Riforma degli oneri generali di sistema)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."
Art. 5
5.1 (testo 2)
Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 14.740 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 14.740 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
5.0.15 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5-bis
(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)
1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, di 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. L'esonero di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 1, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente,
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 9.000.000;
2025: - 27.900.000;
2026: - 15.700.000;
Art. 6
6.1 (testo 2)
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 6
(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)
1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025
Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 30.000.000;
2025: - 12.400.000;
2026: - 900.000;
Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 12.200.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 10.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Art. 8
8.0.6 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Detrazioni fiscali per acquisto di legna da ardere e derivati)
1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 10 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, relative all'acquisto di legna da ardere e derivati.»
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».
Art. 9
9.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».
2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».
3. All'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
d) il numero 4) è soppresso.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
9.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";
2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;
3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;";
4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;";
b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
9.0.7 (testo 2)
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Incentivi alle aggregazioni)
1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: ''Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183'';
b) al comma 1-quater, dopo le parole: ''all'attività artistica o professionale'' sono aggiunte le seguenti: ''con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183'';
c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:
''8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti postivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo''.
2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.
3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.
4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.
5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
9.0.11 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)
All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"
9.0.16 (testo 2)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
(Tassazione agroenergia)
1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.
2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
Art. 10
10.16 (testo 2)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanita', triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
10.0.20 (testo 2)
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Misure in materia di pubblico impiego)
1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.
4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»
10.0.24 (testo 2)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)
1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 11
11.0.44 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al numero 19), le parole »di natura non commerciale« sono sostituite dalle seguenti: »o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti«;
2) al numero 20), le parole »di natura non commerciale« sono soppresse;
3) il numero 21) è sostituito dal seguente: »21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;«;
4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: »27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;«;
b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: »e da imprese sociali«.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".
Art. 16
16.0.5 (testo 2)
Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente
«Art. 16-bis
1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".
2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.
3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.
4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.
5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2024.
Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 150.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Art. 17
17.0.2 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)
A. All'articolo 318-quater, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-ter, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
Art. 21
21.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21-bis
(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».
Art. 23
23.9 (testo 2)
Sopprimere i commi 2 e 3.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
23.15 (testo 2)
Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:« 4-bis. Per gli anni dal 2024 al 2028, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato e che conseguono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo prodotti a seguito del trasferimento in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'unità immobiliare di proprietà all'estero, purché di residenza prima del trasferimento in Italia.»
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030
Art. 26
26.1 (testo 2)
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 28
28.8 (testo 2)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»
3-ter. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.
3-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 30
30.9 (testo 2)
Patuanelli, Mazzella, Pirro, Guidolin, Bilotti, Bevilacqua, Castellone, Damante
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"
4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».
b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;
b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.
3-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede.
1) quanto a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;
2) quanto a 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter.».
30.13 (testo 2)
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
b) al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024».
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificate dal comma 3, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e 3-bis, valutati nel limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
30.0.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
"Art. 30-bis.
(Introduzione della pensione di garanzia)
1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."
30.0.7 (testo 2)
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:
«Art. 30-bis
(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
»d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00«.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»
Art. 32
32.0.7 (testo 2)
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Rojc, Lorenzin, Manca, Nicita
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 32-bis
(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma,
nonché in materia di diagnosi precoce)
1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 20007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.
5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.
6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.
7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:
a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;
b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui complessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.
9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.
10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesoteliomi per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."
11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 34
34.0.32 (testo 2)
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis
(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)
1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: »Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:
a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
b) 2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
c) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
d) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.
2. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
34.0.50 (testo 2)
Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 34-bis
(Staffetta generazionale)
1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.
2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.
4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.
6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.
7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».
34.0.57 (testo 2)
Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:
«Art. 34-bis
1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del medesimo decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.
2. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.
3. All'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.
4. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 3-quater, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Al comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"
6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".
34.0.89 (testo 2)
Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:
"Art. 34-bis
(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)
1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:
"103-bis. L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 35
35.0.2 (testo 2)
Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)
1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa.
2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 39
39.0.66 (testo 2)
Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis
(Fondo straordinario per l'emergenza abitativa)
1. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.
2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2024.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 40
40.0.18 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità)
1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."
40.0.28 (testo 2)
Paita, Sbrollini, Enrico Borghi, Renzi, Fregolent, Musolino, Scalfarotto
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis
(Fondo anziani non autosufficienti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituto il Fondo per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono ripartite per il finanziamento delle iniziative volte a fornire supporto domiciliare e presso le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, mediante l'attivazione di un servizio domiciliare specifico e il rafforzamento della qualità dei relativi servizi nelle strutture residenziali, coerentemente con le priorità definite dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dalle disposizioni adottate in ossequio alla stessa
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
Art. 45
45.3 (testo 2)
Furlan, Zampa, Manca, Camusso, Zambito, Nicita
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, possono indire, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.
1-bis. Nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'assunzione a tempo determinato per almeno un anno di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse nei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.
1-ter. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 48
48.0.24 (testo 2)
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:
«Articolo 48-bis
(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)
- Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
- Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
- Per garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è prevista la spesa di 300.000 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente Legge».
Art. 50
50.0.2 (testo 2)
Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:
«Art. 50-bis
(Soppressione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)
1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto periodo, le parole "e gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;
b) al settimo periodo, dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti "agli enti del Servizio sanitario nazionale e".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 53
53.0.2 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Aggiungere il seguente articolo:
«Art. 53-bis
(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)
1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024"
53.0.8 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Aggiungere il seguente articolo:
«Articolo 53-bis
(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)
1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 è sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.
3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2024.
4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.
6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.
7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2024"
53.0.12 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Aggiungere il seguente articolo :
«Art. 53-bis
(Fondo indennizzo ortofrutticolo)
1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Art. 54
54.7 (testo 2)
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola disegni e modelli sono aggiunte le seguenti: »know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità«;
b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: »10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.«
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024
54.0.77 (testo 2)
Patuanelli, Sironi, Castellone, Damante, Castiello
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art.54-bis.
(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)
1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.
2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.
3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.
4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.
6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.
7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»
b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».
9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 9.".
Art. 55
55.0.6 (testo 2)
Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:
«Art. 55-bis
(Ricorso contro-garanti e riassicuratori da parte di SACE)
1. All'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
2. Gli eventuali proventi rinvenienti dal comma precedente sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024
Art. 56
56.1 (testo 2)
Parrini, Franceschelli, Zambito, Sensi, D'Elia, Nicita, Furlan, Misiani, Basso
Al comma 1, premettere il seguente:« 01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.590 milioni di euro, in ragione di 740 milioni per l'anno 2024»
Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 400.000;
2025: - 400.000;
2026: - 400.000;
56.18 (testo 2)
All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 779 milioni per l'anno 2024, 916 milioni per l'anno 2025, 1.190 milioni per l'anno 2026, 1.670 milioni per l'anno 2027, 1775 milioni per l'anno 2028, 1.590 milioni per l'anno 2029, 1.320 milioni per l'anno 2030, 1.350 milioni per l'anno 2031, 150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. 1. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione autonoma della Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'Università e della Ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033."
56.30 (testo 2)
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024
56.55 (testo 2)
Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:«6-bis. nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»
56.71 (testo 2)
Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 728, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026";
b) al comma 730, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»
56.0.1 (testo 2)
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«56-bis
1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo della ferrovia Cagliari/Sassari/Olbia di cui all'articolo 6 comma 4 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto il 29 luglio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di raddoppiare l'attuale velocità media di percorrenza del trasporto su ferro nella Regione Sardegna portandola così a 150 chilometri orari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, in ragione di 335 milioni per l'anno 2024, 445 milioni per l'anno 2025, 559 milioni per l'anno 2026, 765 milioni per l'anno 2027, 810 milioni per l'anno 2028, 731 milioni per l'anno 2029, 615 milioni per l'anno 2030, 628 milioni per l'anno 2031 e 112 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»
2. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo delle tratte ferroviarie Siracusa/Catania e Marsala/Palermo, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione Siciliana finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032."
Art. 57
57.0.1 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 57-bis
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)
A. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."
57.0.2 (testo 2)
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 57-bis
(Disposizioni urgenti a favore del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza)
1. Ai contratti pubblici di appalto che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza, indipendentemente se disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal decreto legislativo n. 36 del 2023, si applicano le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Su istanza dell'appaltatore e indipendentemente dalla presenza nei documenti contrattuali di una clausola di revisione dei prezzi, i corrispettivi degli appalti di cui al comma 1 sono adeguati nella misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore derivanti dagli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL, dimostrati anche facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Il mancato adeguamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 2, da parte del committente costituisce causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. In tal caso, l'appaltatore potrà sciogliersi dal rapporto contrattuale senza subire alcun pregiudizio, come l'incameramento della cauzione definitiva, la quale dovrà essere svincolata dalla stazione appaltante al momento della dichiarazione di risoluzione da parte dell'appaltatore.
4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le tabelle del costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, laddove compatibili, anche ai contratti di appalto privati che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza.»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 60
60.10 (testo 2)
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Gli enti di ricerca individuati dal presente articolo per le finalità di cui al comma 2, allo scopo di dare immediato avvio alla valorizzazione del personale, utilizzano le graduatorie riservate del triennio 2021-2023, comunque derivate da istituti contrattuali vigenti all'approvazione della presente legge. Per i ricercatori/tecnologi, anche di II livello, le risorse sono integrate fino ad un limite del 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016. Ai bandi riservati entro febbraio 2024 viene destinato il corrispondente fondo assunzionale dell'anno di approvazione, con validità anche per gli enti vigilati dal Ministero dell'Università, Ricerca ed AFAM.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 62
62.31 (testo 2)
Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025.
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
62.33 (testo 2)
Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
«8-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
62.0.2 (testo 3)
Misiani, D'Elia, Manca, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci
Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:
«Art. 62-bis
(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)
1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»
Art. 63
63.0.23 (testo 3)
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 63-bis
(Dote informatica)
1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.
2. Le risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa, sono destinate al noleggio tramite piattaforma CONSIP di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:
a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2027, 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;
c) quanto a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
63.0.27 (testo 2)
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
«Art. 63-bis
(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)
1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2024/25 e 2025/2026è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.
2. L'articolo 19-quater del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, è abrogato.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 64
64.18 (testo 2)
Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
»1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata«
6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
64.0.9 (testo 2)
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:
"Art. 64-bis
(Attuazione del credito di imposta per la ricerca biomedica)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;
c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2."
Art. 67
67.1 (testo 2)
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:
"4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 4.000 unità".
4-ter. Onde consentire la piena attuazione degli obiettivi di riforma del PNRR ed al fine di poter avviare le procedure di assunzione di 1.500 unità a tempo indeterminato di funzionari addetti all'ufficio prevista a legislazione vigente, nell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria è istituita la qualifica di funzionario addetto all'ufficio per il processo, collocata in area III, F1.
4-quater. Ferma rimanendo la possibilità di modifica tramite il CCNI, al solo fine di avviare il primo bando di reclutamento le mansioni e compiti vengono parificati a quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allegato II per la figura dell'addetto all'ufficio per il processo.
4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»
67.17 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:
«4- bis. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge;
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
67.18 (testo 2)
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Camusso
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:
«4- bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
67.19 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:
«4- bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».
67.28 (testo 2)
Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando
Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:
«4-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.»
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"
67.0.44 (testo 2)
Scalfarotto, Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis
(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)
1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa.
2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:
a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;
c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;
d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 70
70.0.8 (testo 2)
Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:
«Art. 70-bis
(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)
1. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia."
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»
70.0.9 (testo 2)
Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:
«Art. 70-bis
(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)
1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:
"4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi".
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»
70.0.13 (testo 2)
Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:
«Art. 70-bis
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)
1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»
70.0.19 (testo 2)
Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:
«Art. 70-bis
(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana).
1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
3. Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al MAECI sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.
4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»
Art. 72
72.0.3 (testo 2)
Parrini, Franceschelli, Zambito, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 72-bis
(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.
2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:
a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).».
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024."
72.0.5 (testo 2)
Parrini, Franceschelli, Zambito
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
«Art. 72-bis
1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:
a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;
b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.
d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro per l'anno 2024."
72.0.6 (testo 2)
Parrini, Franceschelli, Zambito
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
«Art. 72-bis
1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;
b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;
c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2024."
Art. 73
73.42 (testo 2)
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato uno stanziamento di risorse pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 finalizzati al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 9."
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030."
Art. 74
74.29 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:
3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2024".
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»
74.0.55 (testo 2)
Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca
Aggiungere il seguente articolo:
Art 74-bis
(Rifinanziamento Fondo per la sovranità alimentare)
1. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.
2. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole «sostegno delle filiere agricole» sono aggiunte le seguenti: «e delle filiere della pesca e acquacoltura».
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro per l'anno 2024."
Art. 75
75.0.2 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 75-bis
1. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e finanze.»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 192 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 192 milioni di euro per l'anno 2024."
Art. 79
79.0.27 (testo 2)
Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:
«Art. 79-bis
(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze Corte Costituzionale n. 18/2019 e 80/2020)
1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."
79.0.30 (testo 2)
Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:
«Art. 79-bis
(Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)
1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
79.0.34 (testo 2)
Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:
"Art. 79-bis
(Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)
1.Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali."
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»
79.0.43 (testo 2)
Zambito, Parrini, Franceschelli
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
"Art. 79-bis
1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.".
Art. 80
80.5 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?
3-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."
80.0.6 (testo 2)
Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
"Art. 80-bis
(Interventi a favore delle gestioni associate)
1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti:« 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»
80.0.17 (testo 2)
Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:
"Art. 80-bis
(Risorse delle Città metropolitane)
1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.
2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.
3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.
4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
5. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»
Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2024: - 30.000.000;
2025: - 0;
2026: - 0;
Art. 85
85.13 (testo 2)
Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
85.14 (testo 2)
Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione« sono sostituite dalle seguenti: »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione«.
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
85.0.1 (testo 2)
Malpezzi, Mirabelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 85-bis
1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione."
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».
85.0.2 (testo 2)
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 85-bis
(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)
1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."
2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»
Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."
Art. 86
86.1 (testo 2)
Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro»
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2024».
Art. 88
88.0.3 (testo 2)
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 88-bis
1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2024, gli oneri di servizio pubblico, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
2. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita in 10 milioni di lire, per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente articolo.»
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»