Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 143 del 06/12/2023
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati
(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre.
Il relatore DELLA PORTA (FdI) comunica di aver predisposto e fatto pervenire per le vie brevi ai commissari una bozza di testo unificato, con cui si prevede l'inserimento nell'articolo 111 della Costituzione del seguente comma: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».
Sottolinea che occorre valutare se aggiungere anche la precisazione: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge» e se collocare questo comma aggiuntivo dopo il secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, come previsto dal disegno di legge n. 427, oppure dopo il quinto comma, come proposto dagli altri progetti di revisione costituzionale.
Il senatore PARRINI (PD-IDP), dopo aver ringraziato il relatore per l'attenzione e la rapidità nel predisporre la bozza di testo unificato, ritiene che la prima parte della formulazione sia da ritenersi consolidata.
Ritiene invece sconsigliabile l'inserimento della formula: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge», in quanto per l'applicazione della norma di principio sarebbe prima necessario adeguare la legislazione vigente.
Il senatore CATALDI (M5S) chiede una maggiore ponderazione per analizzare tutti i dettagli della proposta, trattandosi di una modifica costituzionale. In particolare, rimettendo la tutela delle vittime di reato alla Repubblica, ci si limita a stabilire un principio. Al contrario, un riferimento all'ordinamento giuridico avrebbe un impatto maggiore sulla futura legislazione, che dovrebbe appunto conformarsi a tale previsione, tutelando le vittime del reato e le persone danneggiate dal reato.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene più opportuno indicare la Repubblica come soggetto che deve garantire la tutela, in quanto - per interpretazione unanime e costante - tale espressione ricomprende tutte le articolazioni istituzionali che la costituiscono, per esempio quella legislativa, quella esecutiva, quella giurisdizionale, oltre ai livelli di governo statale e delle autonomie territoriali. Saranno così tutti i livelli istituzionali, ognuno con i propri strumenti e istituti, a dover farsi carico della tutela delle vittime del reato e delle persone danneggiate dal reato.
In secondo luogo, se non si aggiungesse la precisazione: «nei modi e nelle forme previsti dalla legge», il legislatore potrebbe comunque intervenire in ogni momento e declinare il principio costituzionale in modo positivo. Al contrario, se si inserisse tale formula, in caso di ritardo del legislatore, il principio potrebbe non dispiegare pienamente la propria efficacia.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ricorda che un analogo problema si pose in occasione della modifica dell'articolo 9 della Costituzione, introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022. Si decise, in tale occasione, di inserire in Costituzione il principio condiviso della tutela ambientale, mentre si rinviò alla legge dello Stato la disciplina sulla tutela degli animali, su cui vi erano posizioni differenziate.
Il relatore DELLA PORTA (FdI) concorda sulla opportunità di evitare di aggiungere il riferimento ai modi e forme previsti dalla legge. Peraltro, si potrà eventualmente modificare il testo unificato in sede emendativa. Quanto alla collocazione del nuovo comma dell'articolo 111, ritiene che si potrebbe inserire anche dopo il primo comma.
Il senatore GIORGIS (PD-IDP) ritiene preferibile collocarlo alla fine dell'articolo. Si tratterebbe quindi di introdurre un principio generale, che non riguarda soltanto il processo.
Il senatore PARRINI (PD-IDP) ritiene più opportuna la collocazione dopo il quinto comma, che riguarda la formazione della prova, mentre il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 111 della Costituzione si riferiscono alle impugnazioni di provvedimenti giurisdizionali.
Il relatore DELLA PORTA (FdI) propone infine la seguente formulazione del testo unificato: «1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato".»
Il PRESIDENTE propone di adottare il testo unificato predisposto dal relatore (pubblicato in allegato) come base per il seguito dell'esame e di fissare alle ore 14 di mercoledì 13 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.