Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 143 del 06/12/2023

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 427, 731, 888, 891

 

NT

Il Relatore

Art. 1

          1. All'articolo 111 della Costituzione, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: «La Repubblica tutela le vittime di reato e le persone danneggiate dal reato».