Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 110 del 05/12/2023

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2023) 424 DEFINITIVO SUI PROFILI DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

La 4a Commissione permanente,

premesso che:

la proposta è volta a migliorare la capacità delle vittime di esercitare i loro diritti nel quadro della direttiva 2012/29/UE, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

le modifiche alla direttiva 2012/29/UE si concentrano su cinque obiettivi: miglioramento significativo dell'accesso delle vittime alle informazioni; allineamento migliore delle misure di protezione con le esigenze delle vittime per garantire la sicurezza delle vittime vulnerabili; accesso migliore all'assistenza specialistica per le vittime vulnerabili; partecipazione più efficace delle vittime ai procedimenti penali; accesso agevolato al risarcimento da parte dell'autore del reato in tutti i casi, compresi quelli nazionali e transfrontalieri;

considerato, in particolare, che:

- le modifiche agli articoli 8 e 9 prevedono il diritto a un'assistenza specialistica gratuita, mirata e integrata per le vittime con esigenze specifiche,vittime vulnerabili e vittime minori, compreso il sostegno psicologico;

- la modifica all'articolo 16, paragrafo 2, rende obbligatorio, per lo Stato membro, di anticipare il risarcimento alla vittima, subito dopo la sentenza, per poi rivalersi sull'autore del reato;

- le modifiche agli articoli 22 e 23 introducono misure rafforzate e specifiche di protezione della vittima, durante il procedimento penale;

- il nuovo articolo 27 bis chiarisce che l'attuazione della proposta di direttiva non deve interferire con l'attuazione della proposta di direttiva COM(2022) 105 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

tenuto conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, che valuta in modo complessivamente positivo le finalità dell'iniziativa europea,

ritiene che la proposta rispetti il principio di sussidiarietà, ma che sia suscettibile di miglioramento con riguardo al principio di proporzionalità, secondo le seguenti considerazioni.

Elementi di criticità emergono con riguardo alla necessità di armonizzare alcune delle disposizioni della proposta, con i principi del ordinamento italiano, con riferimento, ad esempio, alle norme relative alla possibilità per le vittime di impugnare decisioni a prescindere dalla loro partecipazione al processo e alla previsione che le autorità competenti versino direttamente alla vittima quanto stabilito quale risarcimento, surrogandosi poi alla stessa nel diritto nei confronti del condannato.

Un'attenzione particolare andrà rivolta nel corso dei negoziati alla misura concernente il diritto delle vittime di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato solo nell'ambito del procedimento penale, mentre nel nostro ordinamento nazionale non vi è rapporto di pregiudizialità tra il processo penale e il processo civile per quanto concerne il risarcimento del danno, che può essere richiesto nell'una o nell'altra sede, a scelta del ricorrente.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, sebbene si preveda una riduzione degli oneri per gli Stati membri nel lungo termine, alcuni costi sono destinati ad aumentare nel breve periodo, tra cui gli oneri legati all'obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato e di inviare tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni, che comporta misure di adeguamento dei sistemi esistenti per la registrazione dei casi e di elaborazione di tali statistiche.